Incarto n. 12.2006.147
Lugano 26 febbraio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6 febbraio 2004 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 rappr. da __________,
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'732.75 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2002 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 613824 dell’UE di Locarno;
che il Pretore, con sentenza 27 luglio 2006, ha parzialmente accolto nella misura di fr. 20'728.- più interessi ed accessori, respingendo nel contempo la domanda riconvenzionale della convenuta;
appellante la convenuta con atto di appello 12 agosto 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili, in via subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale e di condannare l’attrice al pagamento di fr. 10'000.-, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attrice con osservazioni 29 settembre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la procedura di appello è stata sospesa il 10 gennaio 2007 in seguito al fallimento della parte appellante, pronunciato l’8 gennaio 2007;
che il fallimento è stato liquidato con la procedura sommaria e che la parte appellante è stata sciolta;
che il 20 febbraio 2008 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha comunicato l’assenza di azioni giudiziarie promosse contro la graduatoria, dove lo scoperto dell’attrice era stato collocato per l’importo di fr. 31'576.20, e l’accettazione senza riserva del credito;
che la parte appellata ha dichiarato in data odierna di non opporsi allo stralcio della causa;
che l’appello, ormai diventato senza oggetto, va pertanto stralciato dai ruoli;
che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle, stante lo scioglimento dell’appellante (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35 e ad art. 150 m. 6, II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125;
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello 12 agosto 2006 di AP 1 in liquidazione è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giudizio di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 300.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- AP 1 in liquidazione, AU __________ -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).