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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.06.2007 12.2006.129

19 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,554 mots·~13 min·6

Résumé

Compravendita. Onere probatorio. Requisiti formali.

Texte intégral

Incarto n. 12.2006.129

Lugano 19 giugno 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.108 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 17 febbraio 2005 da

AO 1 RA 2  

contro

AP 1 RA 1  

con cui la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 50'000.– oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2004, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 19 giugno 2006, ha accolto integralmente, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 1078394 dell’UE di Lugano;

appellante il convenuto che, con gravame 28 giugno 2006, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre la controparte, con osservazioni 4 settembre 2006, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   La società AO 1, intenzionata a vendere la propria attività di gestione di una stazione di benzina comprendente un autolavaggio e un piccolo chiosco ad __________, si è rivolta alla ditta d'intermediazione __________. AP 1 si è fatto avanti, tra altri, quale interessato. Il contratto di compravendita, redatto dall'intermediatrice, è stato sottoscritto dalle parti il 23 gennaio 2004 (doc. E). Oggetto del contratto erano “inventario e goodwill” esclusi “i depositi cauzionali e la benzina restante nelle colonne alla data dell'immissione in possesso” (doc. E, n.2). Il contratto prevedeva un prezzo di fr. 190'000.– (doc. E, n.3), da versare nella misura di fr. 30'000.– alla firma del contratto e fr. 160'000.– al momento dell'immissione in possesso (doc. E, n.4), stabilita per il 2 agosto 2004 (doc. E, n.5).

                                   2.   Con petizione 17 febbraio 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1. Essa ha fatto valere che l'immissione in possesso è avvenuta, come pattuito, il 2 agosto 2004, ma che il convenuto, pur non muovendo mai contestazioni a riguardo della quantità e della qualità della merce in inventario, ha versato unicamente fr. 140'000.– (fr. 30'000.– alla firma del contratto, fr. 60'000.– il 2 agosto 2004 alla consegna e fr. 50'000.– due o tre giorni dopo tale data), lasciando impagati i rimanenti fr. 50'000.–. AO 1 chiede pertanto che AP 1 sia condannato a pagarle quest'ultimo importo. L'attrice ha rilevato che, solo un mese dopo l'ultimo pagamento, il convenuto ha invocato ingiustificate e vaghe motivazioni sull'incompletezza dell'inventario; argomentazioni da lei ritenute tardive e inconsistenti, visto che mai è stato fatto un inventario specifico della merce, né un simile inventario è mai stato richiesto da AP 1. Le parti, secondo l'attrice, si sono accordate sull'importo di fr. 190'000.– quale somma globale comprensiva della merce presente nel negozio al momento dell'immissione in possesso e del goodwill, per cui non vi è alcuna ragione da parte del convenuto di non corrispondere l'importo rimanente di fr. 50'000.–.

                                         Con risposta 15 marzo 2005, AP 1 ha chiesto l'integrale reiezione delle pretese di controparte. Egli ha obiettato che, benché non specificato nel contratto, le parti sapevano che il prezzo di fr. 190'000.– partiva dal presupposto dell'esistenza di un inventario pari ad almeno fr. 100'000.– . AP 1 ha aggiunto che, una volta istallatosi presso il distributore di __________, egli si sarebbe accorto che il magazzino non corrispondeva per quantità e valore a quanto promesso e implicitamente riconosciuto dalle parti in occasione della quantificazione del prezzo. Ha pure rilevato che la validità della sua tesi troverebbe conferma nello scritto 16 agosto 2004 (doc. 3) – inviato al rappresentante dell'attrice dalla società __________, che si era occupata dell'intermediazione e della stesura del contratto – come pure nel fatto (evidenziato nello scritto in oggetto) che, eseguiti i controlli, la merce in inventario è risultata valere fr. 22'460.30, anziché fr. 100'000.–.

                                         Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

                                   3.   Con sentenza 19 giugno 2006 il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attrice, mentre ha considerato la tesi del convenuto non basata su validi riscontri probatori. Il primo giudice ha dunque accolto integralmente la petizione per l'importo di fr. 50'000.–, con interessi al 5% dal 26 ottobre 2004 e condannato il convenuto a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'000.–) e le spese e a versare all'attrice fr. 3'000.– per ripetibili.

                                         AP 1 è insorto con appello 28 giugno 2006, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con le sue osservazioni del 4 settembre 2006 l’attrice propone la reiezione del gravame – pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

                                   4.   Secondo l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova e qualora la parte alla quale incombe l'onere della prova fallisca, il giudice deve decidere a suo svantaggio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI app., m. 47 ad art. 78 CPC). Per quanto qui concerne, il convenuto nella risposta di causa ha chiesto la reiezione della petizione avversaria obiettando che, anche se non è stato specificato nel contratto, le parti sapevano che “il prezzo di fr. 190'000.– partiva dal presupposto dell'esistenza di un inventario di almeno fr. 100'000.–” (act. II, pag. 2 in basso), che “una volta istallatosi presso il distributore di Agno egli si è accorto che il magazzino non corrispondeva per quantità e valore a quanto promesso e implicitamente riconosciuto dalle parti in occasione della quantificazione del prezzo di cessione dell'attività” (act. II, pag. 3 in basso) e che, come confermato a suo dire dallo scritto 16 agosto 2004 (doc. 3) inviato al rappresentante dell'attrice dalla società __________ A, “una volta effettuati i controlli e le valutazioni dell'inventario, il risultato dava un valore della merce di fr. 22'460.30” (act. II, pag. 4 in alto).

                                         Il Pretore ha dal canto suo ritenuto che non occorre disquisire a lungo per concludere che l'opposizione del convenuto al pagamento dell'importo reclamato dalla controparte è ingiustificata e senza riscontro negli atti. Con riferimento allo scritto del 16 agosto 2004 della __________ (doc. 3), il primo giudice ha evidenziato che il testimone __________, che l'ha firmato, ha riferito di non aver verificato l'inventario della merce alla data della consegna, di non essere nemmeno in grado di valutare il valore della merce e di aver ripreso il valore di fr. 22'460.30, riportandolo dallo specchietto inventario merce (doc. 4) consegnatogli dal convenuto. Il medesimo teste, secondo il Pretore, ha poi avuto modo di chiarire che il contratto di compravendita (doc. 2) era stato da lui allestito, che il prezzo era stato valutato da lui e dalla venditrice sulla base dell'inventario, dell'avviamento e dell'arredamento, che più precisamente la venditrice rispondendo a una sua domanda aveva indicato il valore della merce presente in negozio tra i fr. 70'000.– e i fr. 100'000.–, che un inventario preciso della merce non è stato fatto perché essa era tanta e ci sarebbe voluto molto tempo, che comunque mai nessuno ha chiesto un inventario dettagliato e le parti erano d'accordo di procedere così, e che il prezzo di vendita complessivo sarebbe rimasto invariato indipendentemente dalla data di immissione in possesso. Il primo giudice ha quindi soggiunto che, in presenza del chiaro testo del contratto (doc. 2) e della testimonianza menzionata, non è possibile concludere che siano dati elementi atti a giustificare la trattenuta di fr. 50'000.– sull'importo pattuito. La tesi del convenuto, secondo il Pretore, non trova riscontro alcuno già solo per il fatto che non è stato compilato un inventario dettagliato della merce presente in negozio al momento della stipula, così che di nessuna indicazione e riferimento può essere la stesura di un inventario al momento dell'immissione in possesso, oltretutto allestito dallo stesso convenuto acquirente (doc. 4), per sostenere mancanze e carenze nella merce, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.

                                   5.   L'appellante non si confronta neppur minimamente con le predette considerazioni con le quali il Pretore ha escluso, in quanto non provate, le eccezioni liberatorie fatte valere dal convenuto con l'allegato di risposta; di modo che il memoriale appare finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5). AP 1 si limita per altro a formulare tre “constatazioni principali” su quanto avrebbe “omesso” il primo giudice “nel suo giudizio” (appello, pag. 4 nel mezzo e da pag. 4 a pag. 8), che, come si dirà di seguito (sotto, consid. 6), appaiono d'acchito pure irricevibili.

                                   6.   L'oggetto della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e nella risposta, rispettivamente replica e duplica; le eccezioni che il convenuto non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono dunque proponibili nelle conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 78 CPC) e tantomeno in sede d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI app., m. 35 ad art. 321 CPC).

                                6.1   L'appellante sostiene che dai documenti agli atti (doc. 2, 3 e 4), nonché dalla deposizione testimoniale, si evincerebbe che non vi era consenso sull'oggetto della compravendita, ovvero sull'inventario; il Pretore non avrebbe dunque interpretato correttamente la reale volontà delle parti in virtù del principio dell'affidamento. Il dissenso risulterebbe a suo dire dal fatto che “l'inventario era stato stimato molto grossolanamente a fr. 100'000.– e al momento della tradizione dei beni l'inventario assomma(va) invece a soli fr. 22'000.–”. Il primo giudice avrebbe pure omesso a torto di applicare “le norme sull'errore essenziale ex art. 24 CO e 31 CO, se non addirittura dell'art. 28 CO”. Gli argomenti, fatti valere per la prima volta in sede d'appello, sono irricevibili. A titolo abbondanziale si rileva comunque che il presupposto sul quale l'appellante fonda il dissenso e l'errore essenziale, e meglio il valore dell'inventario al momento dell'immissione in possesso di “soli fr. 22'000.–”, non è per nulla provato. L'importo in oggetto trova infatti fondamento unicamente nelle allegazioni del convenuto, sostenute dal medesimo in sede di risposta (act. II, pag. 4 in alto) o da lui stesso riferite al teste __________, la persona che ha compilato la lettera 16 agosto 2004 della __________ – dalla quale AP 1 faceva dipendere in sede di risposta il buon fondamento della propria posizione – senza che quest'ultimo abbia verificato l'inventario della merce al momento della consegna o fosse in grado di valutare il valore di questa merce (act. IV, pag. 4 verso il mezzo, con riferimento ai doc. 3 e 4). Il fatto poi che l'attrice abbia rinunciato a replicare a dette allegazioni della parte convenuta (appello, pag. 7 in alto), non permette comunque di ritenere corrette le medesime. Si osserva infatti che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che a carico dell’attore non esiste alcun obbligo procedurale alla presentazione dell'allegato di replica, e pertanto dalla sua mancata introduzione non deriva alcuna presunzione di ammissione dei fatti della risposta, per i quali il convenuto continua a sopportare l’intero onere probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC TI, m. 2 ad art. 175; IICCA 22 agosto 1995 in re J./C., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S., 26 giugno 1997 in re R./G.).

                                6.2   AP 1 si aggrava pure per il fatto che, a suo dire, il contratto sarebbe stato leso nel suo adempimento; ciò in quanto l'attrice “aveva promesso l'esistenza di un inventario ben definito, mentre in seguito al momento in cui era necessario ottemperare al contratto (traditio dell'inventario), si dileguava e interrompeva bruscamente la relazione commerciale”. L'argomento, fatto valere per la prima volta in sede d'appello, è irricevibile. A titolo abbondanziale si rileva comunque che il presupposto sul quale l'appellante fonda la lesione nell'adempimento del contratto, e meglio l'immissione in possesso di attivi del valore di soli fr. 22'460.30, non è per nulla provato, per i motivi già ricordati sopra (consid. 6.1). Tanto meno è provato – e l'onere di provare i fatti eccepiti incombeva al convenuto (art. 8 CC) – che l'appellata abbia “consapevolmente diminuito l'attivo dopo la conclusione del contratto” oppure l'abbia “stimato in maniera fallace con la complicità negligente della __________”. Quest'ultima eccezione risulta del resto pure irricevibile, in quanto fatta valere solo in sede d'appello (cfr. pure, sotto, consid. 6.3).

                                6.3   L'appellante sostiene infine che il Pretore non avrebbe “correttamente rilevato l'influenza avuta dalla __________ nella nascita del contratto”. Precisa anzi di voler “sottoporre a questa Camera civile del Tribunale d'appello la qualifica giuridica dell'agire della __________”. Quest'ultima società non si sarebbe, a suo dire, “limitata ad agire su mandato”, ma si sarebbe immischiata nelle attività della AO 1”. L'appellante soggiunge poi che “l'agire e la rappresentanza della __________, possono essere considerati da un punto di vista dell'art. 101 CO (segnatamente nel caso che la AO 1 abbia affidato l'adempimento alla __________) oppure alla luce delle norme di cui agli art. 530 e segg. CO (segnatamente nel caso che la AO 1 e la __________ abbiano agito in società semplice, ovvero con l'intento di raggiungere uno scopo comune con forze comuni)”. In ambedue i casi menzionati, “l'agire della __________” interesserebbe “anche la AO 1, e nel caso della società semplice” porrebbe, a suo dire, “pure il problema della legittimità dell'azione introdotta dinnanzi al Pretore, che deficie del presupposto del litisconsorzio”. Le predette argomentazioni, fondate su ipotesi fattuali – che per altro non trovano riscontro negli atti – e denotanti confusione di concetti giuridici, sono fatte valere per la prima volta in sede d'appello. Sono pertanto palesemente irricevibili. L'appello, su questo punto, non necessita quindi di ulteriore disamina.

                                   7.   Ne discende che l'appello in oggetto, manifestamente infondato e irricevibile su ogni punto, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore di causa, pari a fr. 50'000.–.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 28 giugno 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr.    850.b) spese                         fr.      50.fr.    900.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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