Incarto n. 12.2006.120
Lugano 24 luglio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.39 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7 aprile 2003 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall' RA 1
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall' RA 2
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 37'759.55 oltre accessori (ridotto a fr. 22'476.95 in sede di conclusioni), nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE no __________ dell’UE di __________, domande alle quali i convenuti si sono opposti, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento dell’importo di fr. 60'700.15 oltre interessi e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 15 maggio 2006, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 21'296.95, levando l’opposizione ai PE in oggetto e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellanti i convenuti con atto d’appello 6 giugno 2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46;
mentre gli attori con osservazioni 28 agosto 2006 postulano la reiezione dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 2001 gli architetti AO 1 e AO 2 si sono occupati della progettazione di una casa bifamiliare, da edificare sul fondo no __________ RFD di __________ di proprietà di AP 2. Una prima domanda di costruzione, presentata il 26 giugno 2001, è stata respinta dall'autorità competente. Vi ha fatto seguito l'istanza 30 luglio 2001, accolta dal Municipio di V__________, che ha rilasciato la domanda di costruzione, subordinandola però al completamento della documentazione, da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Il 7 novembre 2001 l'arch. AO 1 ha inviato a AP 2 un preventivo di massima per la costruzione, che indicava un costo di fr. 1'596'000.- comprensivo degli onorari d'architetto. Nel contempo ha chiesto il pagamento di un acconto di fr. 26'000.- per il lavoro sin lì svolto.
Dopo aver chiesto, con lettera 9 novembre 2001, di sospendere ogni attività in relazione al precitato progetto, il 30 novembre 2001 AP 2 ha comunicato alla controparte la sua rinuncia alla realizzazione della costruzione, facendo altresì presente di aver versato un importo di fr. 18'000.- per le prestazioni da progettista. Il successivo 21 gennaio 2002 gli arch. AO 1 e AO 2 le hanno quindi inviato una nota d'onorario di complessivi fr. 55'759.55, reclamando il pagamento del saldo di fr. 37'759.55.
2. Con petizione 7 aprile 2003 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 2 e AP 2 al pagamento dell’importo di fr. 37'759.55 quale mercede del contratto d'architetto, calcolata in base ai parametri della norma SIA 102, adducendo di aver regolarmente svolto le prestazioni richieste.
3. Con risposta 23 maggio 2003 i convenuti si sono opposti alla petizione. Essi hanno avantutto sostenuto che l'incarico di progettazione era stato conferito dalla sola signora AP 2 sicché il di lei marito AP 1 sarebbe stato convenuto a torto in giudizio, non essendo egli parte nella relazione contrattuale. In seguito hanno contestato la legittimazione attiva dell'arch. AO 2, perché il mandato di progettazione sarebbe stato affidato al solo arch.AO 1. Nel merito hanno sostenuto che parte attrice non avrebbe rispettato le norme SIA 102, il lavoro non essendo stato eseguito a regola d'arte ma in modo incompleto e di scarsa qualità, ciò che avrebbe fatto venir meno il necessario rapporto di fiducia nei confronti del progettista, inducendola a rescindere il contratto in essere. Per quanto concerne la mercede, rilevate le carenze di quanto eseguito hanno poi rilevato di aver già versato il dovuto con il pagamento dell'importo di fr. 18'000.-. Parte convenuta ha ancora sostenuto che il progetto presentato era inutilizzabile, ciò che avrebbe comportato la necessità di farne elaborare uno nuovo, diverso dal primo, con un costo di fr. 49'803.86; inoltre vi sarebbero ulteriori danni quali spese legali (fr. 7'587.95), spese di tracciamento e modinatura (fr. 986.85), costi della nuova licenza edilizia (fr. 1'676.50), nota spese di fr. 570.- dell'arch. __________ e fr. 75.- per tasse acqua di cantiere, per un importo complessivo di fr. 60'700.15, di cui chiede il pagamento in via riconvenzionale.
4. Con la replica e risposta riconvenzionale 9 dicembre 2002 gli attori hanno confermato le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con gli ulteriori allegati ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con le conclusioni gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 22'476.95, mentre i convenuti hanno confermato le proprie domande.
5. Con sentenza 15 maggio 2006 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 21'296.95, rigettando per il medesimo importo l’opposizione interposta al PE no __________ dell’UE di __________. Il primo giudice ha dapprima respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dai convenuti. In seguito, qualificato quale appalto il contratto in essere tra le parti, regolato dalla specifica normativa del CO e dalle norme SIA, ha quantificato la mercede dovuta agli attori in fr. 39'386.95 e, di conseguenza, tenuto conto dell'importo già pagato, ha condannato gli attori al pagamento di fr. 21'296.95. Il primo giudice ha poi respinto la domanda riconvenzionale. Pur rilevando che, malgrado il rilascio della licenza edilizia, il lavoro svolto dagli attori era carente sotto diversi aspetti, ha però respinto la richiesta di risarcimento dei pretesi danni, rilevando che le spese fatte valere non erano conseguenza di errori degli attori bensì della scelta dei committenti di abbandonare l'esecuzione del progetto elaborato dagli architetti AO 1 e AO 2, negando quindi l'esistenza di un nesso di causalità fra un eventuale atteggiamento negligente degli attori e le spese sostenute dai convenuti. Per quanto riguarda invece le spese legali, ha rilevato che per quanto concerne la nota intermedia di fr. 1'660.25 non era provata la connessione con la presente vertenza, mentre la nota del 23 maggio 2003 era riferita all'allestimento dell'allegato di risposta e domanda riconvenzionale di questa causa, sicché non poteva essere fatta valere quale danno preprocessuale.
6. Con appello 8 giugno 2006 la parte convenuta postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46.
Con osservazioni 28 agosto 2006 la parte appellata postula la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto:
7. Giusta l'art. 308 CPC il termine per appellare nelle procedure ordinarie è di 20 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel caso in esame la sentenza del Pretore è stata intimata il 15 maggio 2006 alla parte convenuta, che l'ha ricevuta il 16 maggio. Il termine per appellare scadeva quindi il 5 giugno. Trattandosi però di giorno festivo, il termine è giunto a scadenza solo il giorno successivo (art. 131 cpv. 3 CPC), 6 giugno. L'appello, rimesso alla posta l'ultimo giorno utile, è quindi tempestivo.
8. Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti nei confronti dell'arch. AO 2 e così pure quella di legittimazione passiva di AP 1, rilevando che in sede di duplica i convenuti avevano rinunciato esplicitamente a sollevare le eccezioni di cui trattasi, ciò che comportava la rinuncia a contestare sia il conferimento dell'incarico anche all'arch. AO 2 sia che l'incarico di cui trattasi era stato conferito anche da AP 1 A mente del primo giudice il comportamento dei convenuti, che avevano riproposto le eccezioni in sede di conclusioni dopo avervi precedentemente rinunciato non poteva essere tutelato in virtù del principio della buona fede processuale.
Gli appellanti censurano la decisione impugnata, rilevando che entrambe le eccezioni attengono al diritto materiale, e quindi dovevano essere esaminate d'ufficio dal giudice il quale, mancando le prove in merito al conferimento dell'incarico da parte di AP 1 agli appellati e anche all'arch. AO 2 avrebbe dovuto accoglierle. Se non che, il Pretore ha respinto le eccezioni dichiarandole improponibili, perché in contrasto con il principio della buona fede processuale, motivazione che gli appellanti neppure contestano. Su questo punto l'appello va quindi respinto.
9. Le parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto, retto dagli art. 363 seg. CO.
Giusta l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
9.1 Gli appellanti contestano l'entità della mercede stabilita dal Pretore in fr. 39'386.95, sostenendo che la stessa sarebbe da fissare in fr. 22'400.-, di cui fr. 22'000.- di onorari e fr. 400.- di spese, conformemente a quanto indicato dall'arch. __________, da essi incaricato di procedere alla quantificazione. La perizia giudiziaria non sarebbe per contro attendibile e errata su più punti.
In merito alle censure indirizzate alla perizia giudiziaria, va avantutto rilevato che le conclusioni cui giunge il perito designato dal Pretore, arch. __________, nella quantificazione delle prestazioni eseguite non sono sostanzialmente differenti da quelle dell'arch. __________, perito di parte incaricato dagli appellanti. Infatti il perito giudiziario indica che tali prestazioni ammontano al 19.5 % del totale (perizia 30 agosto 2004, pag. 10), mentre l'arch. Cattaneo le valuta nel 17% (perizia arch. __________, pag. 9, nel doc. 2, n. 4). La differente valutazione riguarda le percentuali riconosciute per le seguenti voci:
- stima sommaria dei costi di costruzione e delle scadenze:
3% su 3.5% arch.__________ e 2% arch. __________;
- stima dei costi di costruzione e scadenze:
11% su 12.5% arch. __________ e 9 % arch. __________
- procedura per la licenza di costruzione:
0.5 % su 1.5% arch. __________ e 1% arch. __________.
Interpellato in merito alle ragioni per cui è giunto a tali risultati, il perito giudiziario ne ha dato spiegazione nella delucidazione della perizia del 19 ottobre 2004. Per quali motivi la valutazione del perito di parte - non eseguita in contraddittorio e di cui neppure è dato sapere di quale documentazione disponesse, non essendo di particolare utilità in tal senso la descrizione sommaria a pag. 2 del suo referto, né la sua deposizione testimoniale (verbale 28 settembre 2005, pag. 5) - debba prevalere su quella del perito giudiziario non è dato comprendere. Certo, la valutazione del perito giudiziario in merito allo sconto del 35% - sul quale comunque si tornerà più avanti - è perlomeno discutibile, ma ciò non è motivo sufficiente per inficiare la validità della perizia sugli altri punti.
Neppure la pretesa incompletezza della perizia porta a un diverso risultato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il perito ha invero risposto alla domanda postagli circa un eventuale minor valore dell'opera dovuta alla scarsa qualità di quanto fornito, rilevando che malgrado le pecche riscontrate il progetto era comunque ancora conforme alle esigenze poste dalla norma SIA, tant'è che la licenza edilizia era stata ottenuta. Le conseguenze delle mancanze dei doveri di diligenza avevano infatti causato lungaggini nell'ottenimento della licenza edilizia e ritardi nell'ottenimento del finanziamento dell'opera, senza però che ciò potesse giustificare una riduzione della mercede (perizia cit. pag. 12).
9.2 Il Pretore ha ritenuto che la riduzione della mercede del 35% pattuita tra le parti costituiva un ribasso e non invece uno sconto inteso a favorire un rapido pagamento del dovuto. Ha però ritenuto che il ribasso fosse vincolato alla condizione che agli architetti venisse attribuito l'incarico di portare a termine la costruzione cosicché, la condizione essendo venuta meno, la riduzione dell'onorario non appariva più giustificata. Gli appellanti censurano la sentenza su questo punto, sostenendo che la rescissione del contratto non conferiva alla controparte il diritto di modificarne le condizioni.
Le parti non contestano che lo "sconto" del 35% sia da qualificare siccome ribasso, cioè semplice riduzione della mercede, non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., no 1244). Ciò premesso, si rileva che l'onorario è stato oggetto di contrattazione tra le parti, le quali hanno pattuito un ribasso del 35% rispetto alla tariffa stabilita nelle norme SIA 102. Seppure tale onorario sia stato concordato per l'integralità delle prestazioni dell'architetto, nulla permette però di concludere che la concessione del ribasso fosse in qualche modo condizionata all'esecuzione completa dell'incarico; nella corrispondenza scambiata dalle parti su questo argomento manca qualsiasi accenno a quest'eventualità. Per quanto concerne lo scritto 16 novembre 2001 (doc. X) - successivo alla sospensione dei lavori chiesta dai committenti - esso può essere considerato alla stregua di una proposta di modifica dell'accordo sulla mercede, non accettata dai committenti e quindi ininfluente sugli accordi già perfezionati.
Gli appellati pretendono di dipartirsi dall'accordo relativo allo sconto, sostenendo che sarebbero venute meno le condizioni per le quali essi lo avevano concesso, invocando quindi la clausula rebus sic stantibus. L'applicazione di siffatta clausola presuppone tuttavia una modifica sostanziale della situazione, tale che la prestazione di uno dei contraenti non appare più adeguatamente remunerata dalla controprestazione originariamente pattuita, circostanza questa che gli appellati non hanno preteso né dimostrato. Di conseguenza, mancando sufficienti motivi per negare il ribasso, lo stesso va concesso. La diversa opinione del perito giudiziario non può essere seguita, ritenuto che, trattandosi di questione giuridica e non tecnica, la stessa esulava dalle sue competenze. Su questo punto l'appello merita quindi protezione.
9.3 L'appellante contesta l'importo di fr. 1'080.- riconosciuto dal Pretore quale spesa per il rilievo del terreno, sostenendo che tale operazione, oltre a non essere stata richiesta era pure inutile perché controparte aveva ricevuto un piano di curve di livello del terreno completo e una planimetria, documentazione sufficiente per poter procedere con la progettazione.
Su questo punto l'appello va disatteso. Il perito giudiziario ha infatti considerato che la prestazione di cui trattasi era necessaria perché i piani forniti dalla committenza risalivano a 24 anni prima e quindi dovevano essere verificati, ritenuto che qualora i progettisti non vi avessero proceduto, essi avrebbero agito in modo negligente (audizione del perito arch. __________, verbale 13 aprile 2005, pag. 2). Il fatto che l'architetto __________, interpellato successivamente dagli appellanti, abbia ritenuto sufficiente la documentazione ricevuta dai committenti (verbale 28 settembre 2005, pag. 7) non è motivo per mettere in dubbio le conclusioni del perito.
9.4 Il Pretore ha respinto la domanda dei convenuti intesa a diminuire la mercede di fr. 6'000.-, ritenendo d'un canto improponibile l'eccezione di compensazione e rilevando dall'altro che non era provato il preteso danno. Gli appellanti allegano nuovamente in questa sede l'esistenza del preteso danno, ma non si confrontano in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata, talché su questo punto l'appello si rivela irricevibile.
10. Gli appellanti censurano il giudizio impugnato anche in punto alla reiezione della domanda riconvenzionale, rimproverando al Pretore di non aver considerato che gli appellati avevano vietato loro di far uso del progetto, che diventava così inservibile. Se non che, gli appellati non hanno vietato l'uso dei piani come pretendono gli appellanti, ma ne hanno subordinato l'utilizzazione al pagamento della mercede, precisando che "fino al pagamento delle prestazioni eseguite, il progetto rimane di nostra proprietà, e non può essere riprodotto e trasmesso a terzi per alcun motivo (ingegnere escluso)", ciò che peraltro risulta coerente con quanto statuito dall'art. 1.6.4 della norma SIA 102. Scegliendo di non pagare le prestazioni di controparte, gli appellanti si sono quindi essi stessi preclusi la possibilità di utilizzare i piani. Sebbene tali piani non erano immediatamente utilizzabili perché incompleti, la documentazione avrebbe comunque potuto essere completata da terzi. Ciò comportava invero un importante impegno finanziario (perizia cit. pag. 2), ma non va dimenticato che per le prestazioni non eseguite o eseguite solo parzialmente l'onorario non è stato riconosciuto o lo è stato solo in proporzione a quanto fatto.
Per quanto concerne da ultimo la nota intermedia del patrocinatore degli appellanti, fatta valere quale posta di danno, e contestata dalla controparte, il Pretore l'ha respinta perché non era possibile chiarire se tali spese fossero giustificate. Con questa motivazione gli appellanti neppure si confrontano, tanto che anche su questo punto l'appello si rivela irricevibile.
11. Per i motivi che precedono l’appello dev'essere parzialmente accolto e la mercede ridotta a fr. 26'811.35 (39'044.60 - 13'665.60 + 1’080.- + 352.35). Tenuto conto del pagamento di fr. 18'000.-, il saldo scoperto è di fr. 8'811.35. Gli oneri processuali di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC), quelle di primo grado essendo da modificare di conseguenza.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: I. L'appello 6 giugno 2006 AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata, invariato rimanendo il dispositivo no 2, è modificata come segue:
1. In parziale accoglimento della petizione AP 2 e AP 1, __________, sono tenuti in solido a versare agli architetti AO 1 e AO 2, Locarno, la somma di fr. 8'811.35 oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2002.
§ Per tale importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da AP 2 e AP 1 ai precetti esecutivi n. __________ del 28 giugno / 1° luglio 2002 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, oltre alle spese esecutive di fr. 100.-.
§§ La tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese di fr. 4'191.60 ( di cui fr. 4'036.60 per la perizia), da anticipare in solido dagli attori, sono poste a carico di quest'ultimi in solido in ragione di ¾ e per la rimanenza di ¼ sono poste, pure in solido a carico dei convenuti, ai quali gli attori rifonderanno fr. 2'750.- di ripetibili parziali.
II. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'250.b) spese fr. 50.totale fr. 1'300.sono poste a carico per 1/10 degli appellati e per il resto della parte appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 2’500.- di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa è di fr. 21'296.95, rispettivamente di fr. 54'772.46 per la riconvenzionale, contro la presente sentenza è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.