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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.2006 12.2006.104

18 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·718 mots·~4 min·2

Résumé

sfratto

Texte intégral

Incarto n. 12.2006.104

Lugano 18 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.14 della Pretura del distretto di Leventina- promossa con istanza 24 marzo 2006 da

 AO 1  rappr. da  RA 1 

contro

 AP 1  quest¿ultimo rappr. da  RA 2   

volta ad ottenere lo sfratto dei convenuti dalla casa d¿abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell¿istanza, e che il Pretore con decreto 3 maggio 2006 ha integralmente accolto;

appellante il solo convenuto AP 1 con appello 15 maggio 2006, con cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita del mappale in questione, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Leventina lo sfratto di __________ e di AP 1 dalla casa d¿abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________;

                                         che con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava sul contratto di locazione di durata determinata stipulato il 14 dicembre 2004 (doc. A), avente scadenza al 31 gennaio 2006, e che tra le parti non era stato concordato alcun rinnovo del contratto e nemmeno ne era stata chiesta la protrazione, ha decretato lo sfratto dei convenuti;

                                         che con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione del presente giudizio, il solo convenuto AP 1, rilevando che tra le parti era stato stipulato un contratto misto di locazione finalizzato alla compravendita del mappale in questione entro il termine indicativo e non perentorio del 31 gennaio 2006 (doc. A e B), di per sé quindi non scaduto, chiede di annullare il decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso;

                                         che la decisione di sfratto è corretta ed il gravame, del tutto infondato ed al limite del temerario, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

                                         che in effetti l¿accordo aggiuntivo stipulato in occasione della sottoscrizione del contratto di locazione ed avente per oggetto l¿impegno delle parti a vendere rispettivamente ad acquistare entro il 31 gennaio 2006 il mappale in questione (doc. B) -a prescindere dalla sua chiara nullità per vizio di forma- non influiva in alcun modo sulla durata del contratto di locazione (doc. A), che terminava in ogni caso il 31 gennaio 2006, e ciò nemmeno qualora si volesse seguire la tesi del convenuto -oltretutto non sollevata in prima sede e dunque irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non confermata dal tenore letterale dell¿accordo (doc. B)- secondo cui la data indicata per effettuare l¿acquisto era solo indicativa e non perentoria;

                                         che per il resto il convenuto qui appellante non ha neppure contestato l¿assunto del Pretore -del tutto corretto- secondo cui le parti successivamente non avevano concordato un prolungamento del contratto di locazione;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L¿appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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