Incarto n. 12.2005.88
Lugano 28 aprile 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.250 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 1° marzo 2005 da
AO 1
contro
AP 1
che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 6/15 aprile 2005, facendo ordine al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante, entro 10 giorni, l’appartamento di 2 1/2 locali al 1° piano dello stabile denominato __________ sito in __________ a __________;
ed ora sullo scritto (“opposizione”) 25 aprile 2005 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il decreto qui impugnato il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti (doc. B) era stato sciolto dall’istante, con disdetta ordinaria (doc. A), per il successivo 28 febbraio 2005, e che l’ente locato non era stato restituito, ha senz’altro accolto l’istanza di sfratto;
che con l’opposizione (recte: appello) che qui ci occupa, il convenuto, dopo aver ribadito la serietà dei motivi, già esposti al momento dell’inoltro della domanda di rinvio, che gli hanno impedito di presenziare all’udienza di discussione, adduce in sostanza di aver contestato a suo tempo la disdetta innanzi all’Ufficio di conciliazione di Breganzona, procedura tutt’ora inevasa, sicché esclude di poter essere oggetto di uno sfratto; egli chiede pure, nel caso non lo si ritenesse in grado di difendersi adeguatamente, di farglielo presente e di indicargli a quali aiuti poter far capo;
che il gravame, sufficientemente comprensibile sia in fatto che in diritto e dunque sicuramente non tale da imporre, ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, la diffida al convenuto a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti il convenuto, non avendo partecipato all’udienza di discussione, senza aver in questa sede censurato il giudizio -per altro del tutto corretto- con cui il primo giudice gli aveva negato il rinvio dell’udienza, è rimasto inesorabilmente precluso nella lite e dunque non è autorizzato a far valere nella procedura d’appello nuovi fatti prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sicché quanto da lui dichiarato in questa sede a sostegno dell’infondatezza del decreto di sfratto deve senz’altro essere sanzionato come inammissibile;
che a prescindere da quanto precede, egli non ha assolutamente provato di aver inoltrato, verosimilmente l’11 dicembre 2004, un’istanza di contestazione della disdetta all’Ufficio di conciliazione, tanto è vero che quest’ultima autorità, tempestivamente interpellata dal primo giudice, ha confermato che presso di lei non era pendente nessuna istanza tre le parti e di aver ricevuto dal convenuto solo uno scritto interlocutorio datato 11 febbraio 2005, precisando però di non aver mai visto in precedenza la lettera 11 dicembre 2004 allegata a quello scritto (“mai ricevuta!”);
che in tali circostanze l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con accollo al convenuto appellante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e 313bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.– (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario