Incarto n. 12.2005.8
Lugano 10 aprile 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 gennaio 1999 da
AA 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall¿ RA 1
con cui l¿attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 268'767,50 oltre interessi, somma ridotta in sede di conclusioni a fr. 161'359,20 (pretesa a titolo di risarcimento danni e torto morale);
domanda avversata dai convenuti, i quali, dopo aver postulato la reiezione della petizione, l¿hanno ammessa in sede di conclusioni limitatamente a fr. 24'030.- oltre interessi, e che il Pretore, con sentenza 10 dicembre 2004, ha accolto per fr. 111'465.- più accessori;
appellanti i convenuti con atto di appello 14 gennaio 2005, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 37'699,70 oltre interessi;
mentre con le proprie osservazioni l¿attrice postula la reiezione dell¿appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. Il giorno 29 agosto 1991, verso le ore 10 del mattino, la Opel Kadett immatricolata TI __________ condotta da AP 1, che circolava a Magadino sulla strada cantonale in direzione di San Nazzaro, ha tamponato la VW Golf GL targata TI __________ guidata da AO 2 la quale, circolando davanti a lui nella medesima direzione, aveva rallentato la propria corsa fino a fermarsi. Incontestata la responsabilità del AP 1 nel sinistro, le spese di riparazione del veicolo investito sono state assunte dalla sua assicurazione RC, e così le spese di cura di AA 1 che ha sofferto per circa 10 mesi di disturbi dovuti al cosiddetto ¿colpo di frusta¿.
Ben presto AA 1 ha però iniziato a manifestare dolori all¿anca, per i quali si è rivolta al dott. D__________ il quale nel settembre del 1992 ha diagnosticato una coxartrosi all¿anca destra di origine traumatica, riconducibile al sinistro del 1991. Il perito medico dell¿assicurazione dott. L__________, interpellato in merito, ha diagnosticato una ¿coxartrosi bilaterale, più avanzata e pronunciata a destra¿, precisando che ¿l¿artrosi all¿anca destra sicuramente era già esistente prima dell¿incidente in oggetto sia pure in forma silente ma ugualmente destinata a divenire manifesta e dolorosa col passar del tempo¿. In merito all¿incidente della circolazione ha ritenuto che lo stesso non poteva essere all¿origine dell¿artrosi ma ¿al più può aver agito da fattore unicamente scatenante e accelerante l¿evoluzione¿.
L¿operazione di ricostruzione totale dell¿anca destra mediante una protesi totale, eseguita dal dott. D__________ nel mese di marzo 1993 è riuscita, ma AA 1 continua a soffrire di dolori inguinali e in sede trocanterica a destra ed accusa degli impedimenti a svolgere l¿attività di casalinga, tanto da dover ricorrere all¿aiuto di terzi per parte dei lavori.
2. Con petizione 26 gennaio 1999, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 2 al pagamento di fr. 268'767,50 oltre interessi, sostenendo che, la responsabilità dell¿incidente della circolazione del 29 agosto 1991 essendo interamente a carico di AP 1, i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno derivatone. Quale conseguenza del sinistro vi sarebbero in particolare i problemi sorti all¿anca destra che, malgrado l¿operazione di ricostruzione dell¿articolazione, non sarebbero stati eliminati e limiterebbero al 50% la sua capacità di occuparsi dell¿economia domestica. Ipotizzando un impegno di 20 ore per settimana quale casalinga, l¿attrice valuta il danno economico sulla base di 10 ore settimanali alla tariffa oraria di fr. 25.-, pari a fr. 13'500.- annui. Calcola quindi il danno passato (7 anni e 6 mesi dal sinistro) al momento della petizione in fr. 101'250.- e il danno futuro capitalizzato mediante la tavola Stauffer/Schätzle n. 20a - in fr. 117'517,50. A questo aggiunge poi la richiesta di risarcimento del torto morale, quantificata in fr. 50'000.-.
3. Con risposta 26 febbraio 1999 i convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando avantutto l¿eccezione di prescrizione. Nel merito hanno avversato le richieste di controparte, argomentando che il processo di degenerazione dell¿articolazione dell¿anca era già in corso al momento del sinistro che non può quindi esserne considerato la causa. Essi contestano poi l¿esistenza del danno, perché non sarebbe provato che la pretesa invalidità comporti anche l¿impossibilità di occuparsi delle faccende domestiche e rilevano che la necessità di un aiuto per occuparsi delle faccende domestiche sarebbe comunque da ricondurre alle normali problematiche che sorgono con l¿avanzare dell¿età. Altro oggetto di contestazione è poi il modo di calcolare il danno, così come il numero di ore indicate e la remunerazione oraria, ma anche il tasso di capitalizzazione applicato. Pure contestata è la richiesta di risarcimento del torto morale, ritenuta esorbitante.
4. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
Limitata l¿udienza preliminare all¿esame dell¿eccezione di prescrizione e assunte le relative prove, preso atto delle conclusioni inoltrate dalle parti, con decisione 12 novembre 2001 il Pretore ha respinto l¿eccezione medesima.
Esperita l¿istruttoria, con le conclusioni 6 ottobre 2004 l¿attrice ha ridotto la propria domanda a fr. 161'359,20 oltre interessi, chiedendo fr. 10'500.- quale risarcimento del costo delle cure di cui necessita a causa dei dolori all¿anca, fr. 68'216,20 quale danno pregresso - calcolato al 6 ottobre 2004 -, fr. 32'643.quale danno futuro e fr. 50'000.- per torto morale.
Con le proprie conclusioni 22 settembre 2004 i convenuti, dopo aver riconosciuto che la coxartrosi era parzialmente riconducibile all¿incidente, hanno considerato che l¿invalidità parziale di cui soffre l¿attrice può essere attribuita solo parzialmente a loro responsabilità, nella misura del 10%. Per quanto riguarda il danno hanno poi considerato giustificato tener conto di un¿ora per giorno al costo di fr. 20.-, riconoscendo di conseguenza quale danno passato - calcolato al 31 agosto 2004 - l¿importo di fr. 14'344.- e quale danno futuro fr. 730.-, oltre a fr. 5'000.- per torto morale.
5. Statuendo con sentenza 10 dicembre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Preso atto che di principio l¿obbligo al risarcimento era ammesso dai convenuti, il primo giudice ha proceduto alla valutazione del danno e del risarcimento. Ha così stabilito che l¿impegno dell¿attrice per l¿economia domestica era di 72 ore mensili, con un costo orario di fr. 20.- per il periodo antecedente il 2001 e successivamente fr. 25.-. Ha poi calcolato il danno pregresso in fr. 88'365.-, tenendo conto che i problemi all¿anca, malgrado la coxartrosi preesistente non avrebbe avuto effetto invalidante prima di 10 anni e quindi ha imputato interamente all¿incidente l¿incapacità lavorativa, mentre a far tempo dal 2001 ha tenuto conto della predisposizione costituzionale dell¿attrice, imputando l¿invalidità solo nella misura del 25 % al sinistro. Per quanto riguarda invece il danno futuro, lo ha fissato in fr. 15'600.-. Non è poi entrato nel merito della domanda di risarcimento per spese mediche in quanto formulata solo tardivamente in sede di conclusioni. Per il torto morale ha da ultimo riconosciuto un¿indennità di fr. 7¿500.-.
6. Con appello 14 gennaio 2005 i convenuti chiedono la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione solo per l¿importo di fr. 37'699,70 oltre interessi. Essi contestano la valutazione del primo giudice in punto all¿incidenza della predisposizione costituzionale dell¿attrice, che sarebbe stata sottovalutata, rimproverandogli di essersi scostato senza valido motivo dalle conclusioni del perito e di essere giunto ad un risultato insostenibile. Chiedono quindi che sia rivisto il grado di invalidità. Per quanto concerne il danno, ne contestano il calcolo, rimproverando al Pretore di aver considerato un numero eccessivo di ore, fondandosi su premesse di fatto non addotte né verificate. Riconoscono comunque a titolo di danno pregresso fr. 23'609,25 e fr. 6'950.- quale danno futuro, oltre a fr. 7'500.- per torto morale. Contestata è poi la ripartizione delle spese di giudizio, che chiedono siano caricate in ragione di 17/20 all¿attrice.
7. Con osservazioni 28 febbraio 2005 la parte appellata postula la reiezione del gravame.
L¿appello adesivo di pari data è stato stralciato dai ruoli per il tardivo versamento dell¿anticipo.
Considerato
In diritto
8. Contestato è in questa sede l¿ammontare del danno economico, mentre non vi sono contestazioni di principio sull¿obbligo di risarcimento del danno né sull¿importo assegnato quale risarcimento del torto morale.
L'art. 46 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 62 cpv. 1 LCStr, prevede che la vittima di lesioni corporali ha diritto al risarcimento del danno che risulta dalla sua incapacità di lavoro ¿ totale o parziale ¿ e dal pregiudizio all'avvenire economico. La legge distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a quella stabilita al giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti alla quale possono essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III 14 consid. 2c) e il pregiudizio all'avvenire economico, nel caso in cui l'incapacità di lavoro perdura perché la parte lesa è diventata totalmente o parzialmente invalida (Werro, Commentaire Romand, Code des Obligations, n. 12 ad art. 46 CO). Il pregiudizio è inteso in senso economico e determinante è la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto possibile, in modo concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e valuterà poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o l'avvenire economico del leso. È quindi indispensabile, per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale qualora il sinistro non si fosse verificato, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni probabili (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con rinvii). In seguito occorre dedurre da tale salario il reddito effettivo dell¿attività professionale esercitata nel medesimo periodo. La differenza rappresenta il danno concreto derivante dall¿incapacità di lavoro (DTF 99 II 214 consid. 3 a e b). Una lesione corporale può però avere conseguenze negative anche sulle attività non remunerate, qual¿è segnatamente la cura dell¿economia domestica, che pure sono da risarcire, da compensare essendo in tal caso la perdita di valore economico dovuta al pregiudizio nella capacità lavorativa nell¿economia domestica. Ciò che è il caso anche se il risarcimento non sia poi utilizzato per remunerare un aiuto domestico perché i lavori vengono distribuiti internamente alla famiglia (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1, 127 III 403, consid. 4.b.aa). Per valutare il tempo necessario alle attività domestiche, il giudice può procedere in modo astratto, fondandosi esclusivamente su dati statistici che permettono di quantificare il dispendio orario medio per il disbrigo delle faccende, oppure esaminare la situazione concreta, basandosi sui dati statistici e prendendo in considerazione le attività effettivamente svolte dalla persona in questione (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1). Il danno va quindi calcolato valutando il numero delle ore dedicate all¿economia domestica, moltiplicandole per il costo orario di un ausiliario.
Il danno dev¿essere dimostrato da chi ne chiede il risarcimento (at. 42 cpv. 1 CO).
9. Quale danno fino al momento della sentenza il Pretore ha riconosciuto un importo di fr. 88'365.-. Quale base di calcolo ha ritenuto un impegno mensile per l¿economia domestica di 72 ore. Gli appellanti contestano il numero di ore, rimproverando al Pretore di averne riconosciute più di quelle richieste dall¿attrice, che neppure erano state dimostrate.
La censura è infondata. Seppure l¿attrice non ha fornito informazioni circa la propria economia domestica, né ha precisato i criteri che essa ha adottato per determinare il suo impegno in quest¿ambito, è nondimeno risaputo che essa vive con la figlia e che dispone di una residenza secondaria con giardino __________ __________. Il numero di persone presenti nell¿economia domestica è un sicuro elemento di giudizio, che permette una valutazione del tempo dedicato all¿economia domestica anche se non è conosciuta la grandezza dell¿alloggio. Il recente studio di Ria Wiggenhauser-Baumann (Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Ossingen 2002) indica che donne sole, attive professionalmente a tempo pieno, dedicano settimanalmente all¿economia domestica 11,6 ore (50 anni, appartamento di 1 locale e mezzo: Modellhaushalt 2), rispettivamente 15,7 ore (52 anni, appartamento di 3 locali: Modellhaushalt 5), 18 ore (61 anni, un appartamento di 4 locali; Modellhaushalt 7) e 30,8 ore (48 anni, appartamento di 4 locali). Per un¿economia domestica di due persone, entrambe attive professionalmente a tempo pieno, l¿impegno è di 28,3 ore (appartamento da 3,5 locali; Modellhaushalt 12), 31,5 ore (appartamento da 4,5 locali; Modellhaushalt 15) e 33,3 ore (appartamento da 2 locali; Modellhaushalt 16). Due persone entrambe pensionate sono invece impegnate per 35,8 ore (appartamento da 3 e casetta di vacanza di 2 locali con giardino; Modellhaushalt 17). Lo studio dell¿Ufficio federale di statistica, che ha analizzato l¿impegno individuale delle persone componenti l¿economia domestica, indica a sua volta che una donna sola senza attività lavorativa si occupa dell¿economia domestica durante 104 ore mensili (24 ore settimanali; tabella 1). In un¿economia domestica di 2 persone il tempo impiegato sale poi a 136 ore (31,6 ore settimanali; tabella 2). Non tenendo conto del tempo impiegato per attività manuali, cura del giardino e animali domestici, risulta ancora un impegno di oltre 19 ore per una donna sola e 25 ore per un¿economia domestica con due persone (cfr. Pribnow / Widmer / Sousa-Poza / Geiser, Die Bestimmung des Haushaltschadens auf der Basis des SAKE, HAVE 2002 pag. 28 segg.). Questo studio indica altresì che persone attive professionalmente si occupano per meno tempo dell¿economia domestica in ragione del 20% e più. Di conseguenza, anche sapendo solo che l¿economia domestica è composta di 2 persone, vale a dire dell¿attrice che all¿epoca del sinistro aveva 65 anni e della figlia maggiorenne, e che esse dispongono di una residenza secondaria con giardino, la valutazione del Pretore che ha tenuto conto di 72 ore mensili, pari a 16,7 ore settimanali o 2,4 ore giornaliere per lo svolgimento dei lavori domestici resiste alle critiche. Su questo punto l¿appello è quindi da respingere.
10. Diversa è invece la situazione in merito al numero di ore delle quali il primo giudice ha disposto il risarcimento. Il Pretore ha ritenuto che fino alla fine del 2000 l¿invalidità dell¿attrice era dovuta unicamente al sinistro, considerando che la coxartrosi preesistente non avrebbe avuto effetto invalidante prima di 10 anni, e ha quindi imputato interamente all¿incidente l¿incapacità lavorativa fino alla fine del 2000. Per il periodo successivo ha invece tenuto conto anche della predisposizione costituzionale dell¿attrice, concludendo che l¿invalidità - il cui grado ha accertato nel 45% - era da ricondurre al sinistro solo nella misura del 25%.
Gli appellanti censurano la sentenza dolendosi che non tien conto della predisposizione costituzionale anche per il periodo antecedente il 2001.
La predisposizione costituzionale della vittima consiste in uno stato patologico preesistente che aggrava casualmente il danno (Brehm, Berner Kommentar, n. 54 ad art. 44 CO). Una predisposizione costituzionale va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel quadro della determinazione del danno oppure in quello della fissazione del risarcimento. La predisposizione costituzionale che si sarebbe manifestata anche in assenza dell¿evento dannoso è da considerare nell¿ambito del calcolo del danno giusta l¿art. 42 CO, per il quale il danno può essere imputato al responsabile solo nella misura in cui è effettivamente riconducibile all¿evento dannoso. In tal caso va tenuto conto proporzionalmente delle conseguenze pecuniarie di una predisposizione costituzionale che si sarebbero con certezza o comunque molto verosimilmente verificate anche in mancanza dell¿evento dannoso. Qualora invece il danno verosimilmente non si sarebbe prodotto senza l¿evento dannoso, l¿autore ne sarebbe responsabile anche se il particolare stato patologico ha favorito l¿insorgere del danno o lo ha aggravato. In tal caso è da tener conto della predisposizione quale motivo di riduzione del risarcimento (art. 44 CO; DTF 131 III 12, consid. 4 e rif.).
11. Nel caso di cui trattasi risulta che l¿incidente della circolazione non è da considerare quale unica causa dei problemi all¿anca, ma piuttosto l¿elemento che ha provocato un¿accelerazione del processo degenerativo dell¿articolazione dell¿anca che già era in atto, anticipandone in modo significativo le conseguenze invalidanti (perizia dott. S__________, pag. 7). Il perito ha stabilito che, in assenza dell¿incidente, la medesima situazione sarebbe intervenuta 8 o 10 anni più tardi (perizia dott. S__________, pag. 10, ad 3). Così stando le cose, la decisione impugnata non convince laddove imputa interamente e unicamente all¿incidente l¿invalidità fino a tutto il 2000. La soluzione adottata dal primo giudice presuppone invero un¿origine traumatica dell¿esistente affezione all¿anca, avente quale conseguenza un¿improvvisa limitazione della mobilità, quando in realtà la situazione invalidante si sarebbe gradualmente aggravata nel tempo, essendo la conseguenza di un¿evoluzione progressiva del processo artrosico. Inoltre, imputando interamente l¿invalidità al sinistro fino al momento in cui la stessa sarebbe comunque intervenuta, si dovrebbe poi negare il risarcimento per il periodo successivo, perché da quel momento l¿incidente avrebbe esaurito i suoi effetti quale elemento acceleratore. Nell¿impossibilità di stabilire quale sarebbe stata l¿evoluzione nel tempo della coxartrosi all¿anca destra senza il concorso dell¿incidente, è più adeguato alla situazione concreta tener conto dell¿incidenza dell¿evento dannoso dal momento in cui si è verificato e anche per il futuro. Questa è peraltro anche la via seguita dall¿attrice, che in sede di conclusioni ha quantificato il danno, passato e futuro, tenendo conto unicamente della percentuale d¿incidenza del sinistro.
Procedendo in questo modo, rilevato che il Pretore ha accertato un grado di invalidità del 45%, dovuto nella misura del 25% all¿incidente, si può procedere a ricalcolare il danno, sulla base di 2,4 ore al giorno, tenendo conto dei seguenti gradi di invalidità:
100% dal 29.8.1991 al 30.9.1991 79 h (33 g. )
45% dal 1.10.1991 al 28.2.1992 163 h (151 g.)
11,25% dal 1.3.1992 al 28.3.1993 106 h (393 g.)
100% dal 29.3.1993 al 31.8.1993 374 h (156 g.)
45% dal 1.9.1993 al 30.11.1993 98 h (91 g.)
11,25% dal 1.12.1993 al 31.12.2000 698 h (2586 g.)
11,25% dal 1.1.2001 al 31.12.2004 394 h (1460 g.)
per un totale di 1¿912 ore di cui 1¿518 a fr. 20.- (fr. 30¿360.-) e 394 a fr. 25.- (fr. 9¿850.-) per complessivi fr. 40¿210.-.
12. La censura sollevata dagli appellanti, che rimproverano alla controparte di aver raddoppiato il numero di ore dell¿economia domestica va invece respinta. In sede di petizione l¿attrice ha asserito un impegno nell¿economia domestica di 20 ore settimanali. Tenuto conto di un grado di invalidità costante del 50% ha quindi quantificato il danno in 10 ore settimanali. Quale danno pregresso ha poi chiesto il pagamento di 540 ore annuali (recte 520, e meglio 10 ore per 52 settimane) a fr. 25.- l¿ora, corrispondenti a fr. 13'500.- (recte 13'000.-). Tenendo conto che il Pretore ha calcolato il danno pregresso fino al 31 dicembre 2004, vale a dire per un periodo di tempo di 13 anni e 17 settimane, le ore da computare per il risarcimento sarebbero 6'930, per un costo complessivo di fr. 173'250.-. In sede di conclusioni l¿attrice ha poi modificato il metodo di calcolo. Essa si è però sempre basata su un impegno complessivo di 20 ore settimanali a fr. 25.- l¿ora ma, in luogo di applicarvi il tasso di invalidità costante del 50%, ha tenuto conto dei gradi di invalidità effettivi indicati dal perito nei singoli periodi di tempo, chiedendo quindi il pagamento di fr. 68'216,20, pari a 2¿728 ore al costo di fr. 25.- l¿ora, ben meno quindi di quanto postulato in precedenza.
13. Gli appellanti sostengono che dopo il 1 dicembre 1993 sarebbe da riconoscere solo un¿ora giornaliera perché da quel momento la figlia dell¿appellata, rientrata al termine degli studi universitari, è tornata a vivere con la madre. Ciò perché non sarebbe risarcibile l¿intero ammontare delle spese necessarie per accudire l¿abitazione, abitata da madre e figlia, bensì soltanto la metà di esse, vale a dire quelle riferite alla sola madre. In tal senso sostengono che il cosiddetto danno normativo sarebbe da risarcire integralmente solo laddove dell¿attività domestica profitta il coniuge, il quale in base al diritto matrimoniale ha l¿obbligo legale di provvedere al mantenimento della famiglia, non invece nel caso come in concreto dove ne profitta una figlia maggiorenne e economicamente indipendente.
La censura va respinta già perché, come già esposto in precedenza, il numero di ore impiegato per l¿economia domestica appare congruo anche tenendo conto di un contributo della figlia, in concreto non quantificabile ma comunque verosimilmente inferiore alla metà dell¿impegno complessivo già per il fatto che essa è professionalmente attiva a tempo pieno. Inoltre, non essendo dato di sapere per quanto tempo la figlia continuerà a vivere con la madre, nel calcolo del danno sarebbe comunque da tener conto del tempo che una persona sola nelle condizioni dell¿attrice impiegherebbe per le faccende domestiche. Ciò per evitare che in caso in cui la figlia lasciasse l¿economia domestica parte del danno ricada sull¿attrice.
14. Per quanto riguarda il danno futuro, confermate le ore impiegate per l¿economia domestica come stabilite dal Pretore e gli ulteriori parametri non essendo contestati, l¿importo di fr. 15'600.- va confermato, e così pure l¿indennità per torto morale, rimasta anch¿essa incontestata.
In conclusione, in parziale accoglimento dell¿appello la sentenza va riformata nel senso che la petizione è accolta per fr. 63'310.- (40'210.- + 15'600.- + 7'500.-). L¿esito del giudizio, che vede l¿appellata soccombente in ragione di 3/4 impone anche una diversa ripartizione delle spese e ripetibili di prima istanza.
Per quanto concerne le ripetibili, gli appellanti postulano una diversa ripartizione rispetto a quella fatta dal Pretore, che le ha compensate. Se non che, su questo punto l¿appello si rivela irricevibile perché gli appellanti hanno omesso di indicare quale indennità rivendicano a tale titolo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 11).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 14 gennaio 2005 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, i AP 1, e AP 2, sono tenuti in solido a versare all¿attrice AA 1, la somma di fr. 63'310.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1998 su fr. 40'210.- e dal 10 dicembre 2004 su fr. 23'100.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese di fr. 7¿460.-, da anticipare dalla parte attrice rimangono a suo carico per 3/4 e per il resto sono poste a carico dei convenuti in solido. Le ripetibili sono compensate.
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1¿450.b) spese fr. 50.totale fr. 1¿500.sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario