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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.11.2005 12.2005.65

8 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,375 mots·~7 min·2

Résumé

edizione documenti da un terzo - appello del terzo

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.65

Lugano 8 novembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con petizione 22 settembre 2003 da

 AO 1 rappr. da RA 2  

contro

con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’illiceità delle lesioni della personalità da lei subite durante il suo rapporto di lavoro con la convenuta e l’abusività della disdetta significatale il 23 giugno 2003, i cui effetti andavano per altro riportati al 30 novembre 2004, rispettivamente il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco 23 marzo 2004, nonché di condannare la controparte al pagamento di fr. 533'118.- oltre interessi;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di edizione di documenti dal AP 1 (rappr. RA 1), presentata il 15 settembre 2004 dall’attrice, avversata dalla convenuta e dal terzo in questione, e che il Pretore, con decreto 17 febbraio 2005, ha integralmente accolto;

appellante il terzo astretto all’edizione, con atto di appello 11 marzo 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di limitare l’edizione a determinati documenti, in subordine di poterne occultare alcuni dati e in via ancor più subordinata di permetterne la consultazione al solo giudice ad esclusione perlomeno dell’attrice, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 15 aprile 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’ambito della causa in materia di contratto di lavoro da lei promossa contro AO 2 la AO 1 con l’istanza di edizione documenti in rassegna, ha chiesto che il AP 1 fosse tenuto a produrre tutta la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro con la convenuta e/o il __________, in particolare i contratti di lavoro, i certificati di salario, le dichiarazioni fiscali e le autorizzazioni all’esercizio della professione per il periodo 1° ottobre 2001 – 31 dicembre 2002, nonché le lettere di disdetta e le eventuali note di monito.

                                   2.   Con le sue osservazioni 27 gennaio 2005 il AP 1 si è opposto all’istanza adducendo di essere tuttora un collaboratore del __________, ma di non essere mai stato alle dipendenze della convenuta. Egli ha considerato in tal modo evasa la domanda di edizione formulata nei suoi confronti, tanto più che non riteneva di dover produrre i documenti richiestigli che erano in gran parte di carattere confidenziale e nulla avevano a che vedere con l’asserito scopo della richiesta.

                                   3.   Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha integralmente accolto l’istanza di edizione, rilevando da una parte che il fatto che il terzo avesse dichiarato di non essere mai stato dipendente della convenuta non era motivo per opporsi alla produzione dei documenti richiesti e dall’altra che il terzo non poteva trincerarsi dietro la loro eventuale “confidenzialità” che non era in ogni caso data, trattandosi di atti concernenti un rapporto di lavoro / collaborazione, non coperti dal segreto professionale.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa il terzo astretto all’edizione chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di ammettere unicamente l’edizione dei contratti di lavoro con la convenuta e/o il __________, senza però i dati concernenti la sua retribuzione, nonché le lettere di disdetta e le eventuali note di monito, in subordine di poter produrre i documenti richiesti occultando la cifre concernenti la sua retribuzione e in via ancor più subordinata consentendone la consultazione al solo giudice ad esclusione perlomeno dell’attrice. A suo parere, l’inutile (ai fini della causa) estensione della richiesta di prove ai dati sul suo stipendio, che oltretutto violava il divieto dell’inquisizione, la circostanza per cui l’attrice forniva la propria collaborazione attiva all’avvocato di sua moglie, sua controparte in una causa in __________, e l’acrimonia rispettivamente le gravi quanto infondate accuse proferite dall’attrice nei suoi confronti e nei confronti del __________ lasciavano facilmente presumere che l’edizione mirasse piuttosto ad ottenere informazioni e documentazione da utilizzare al di fuori del procedimento in corso e a danno delle persone di cui si chiedeva l’edizione, pericolo questo che doveva essere scongiurato anche perché i fatti rilevanti per cui l’edizione era stata domandata erano già stati provati o lo sarebbero stati ben presto mediante l’assunzione di altre prove, già ammesse dal giudice.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Nel caso di specie è innanzitutto indiscutibile che l’appello debba già essere respinto in ordine in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, disposizione che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Tutte le censure sollevate nel gravame per opporsi all’edizione, puntualmente riassunte nei considerandi precedenti, sono in effetti nuove, non avendo nulla a che vedere con quanto il terzo aveva addotto in prima sede per contrastare l’edizione nei suoi confronti, ove questi si era limitato ad osservare che la loro produzione più non si giustificava siccome egli aveva confermato di non essere stato alle dipendenze della convenuta ma del __________ e che in ogni caso aveva fatto notare che i documenti richiesti in edizione erano in gran parte di carattere confidenziale e nulla avevano a che vedere con l’asserito scopo della richiesta.

                                   7.   Ma, a prescindere da quanto precede, l’appello sarebbe stato inammissibile o comunque infondato anche nel merito.

                                7.1   La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142).

                                7.2   In considerazione di quanto precede, l’appello sarebbe dunque stato senz’altro irricevibile nella misura in cui il terzo aveva censurato l’esistenza delle premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che i documenti chiesti in edizione sarebbero stati inutili ai fini della lite e in ogni caso sarebbero stati in gran parte di carattere inquisitorio.

                                         Quanto all’altra censura sollevata nel gravame, quella con cui il terzo aveva addotto che l’edizione mirava piuttosto ad ottenere informazioni e documentazione da utilizzare nell’ambito di un procedimento contro la moglie di cui egli era parte in __________, neppure è stato provato che l’attrice avesse in precedenza collaborato con l’avvocato della moglie fornendogli informazioni o documentazione e che dunque vi sarebbe un pericolo concreto che essa potesse agire in quel modo anche con i documenti ora oggetto di edizione. Le prove documentali che avrebbero dovuto dimostrare quella circostanza sono state in effetti allegate, tardivamente ed in contrasto con il già menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, solo con lo scritto 20 marzo 2005 e non possono quindi essere prese in considerazione. Dal che l’infondatezza della censura, rimasta allo stadio di puro parlato.

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 11 marzo 2005 del AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    150.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    200.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte attrice fr. 300.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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