Incarto n. 12.2005.218
Lugano 11 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.459 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 15 luglio 2004 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dallo RA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 11’243.70 oltre interessi quale restituzione dell'arricchimento indebito, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 25 novembre 2005;
appellante l'attrice che con atto d’appello 7 dicembre 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, mentre la convenuta con osservazioni 23 gennaio 2006 postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Il 23 ottobre 2002 AP 1 (in seguito __________) ha acquistato da AO 1 l'immobile, costituito in 29 quote di PPP, sito sul fondo base n. 943 RFD di __________, al prezzo di fr. 19'500'000.-.
Il 1° ottobre 2003 il Comune di __________ ha inviato alla AP 1 una fattura di fr. 11'243.70, indicando quale causale "contributi provvisori di costruzione impianti di depurazione (LALIA art. 96 e seguenti)", rata 9. Effettuato il pagamento, AP 1 ha chiesto invano a AO 1 la rifusione di tale importo.
2. Con petizione 15 luglio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento dell'importo di fr. 11’243.70 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. L'attrice sostiene che il contributo in oggetto era a carico della venditrice, non essendo stato assunto dall'acquirente con il contratto di compravendita dell'immobile. Essa lo ha quindi pagato ritenendosene erroneamente debitrice. Dalla verifica della situazione è poi emerso che in realtà essa ha pagato un debito della controparte, che, trovandosi così indebitamente arricchita, è tenuta a rifondere tale somma in applicazione delle norme sull'arricchimento indebito, in subordine di quelle regolanti la gestione d'affari senza mandato.
3. Con risposta 18 ottobre 2004 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che controparte ha pagato spontaneamente la fattura, adempiendo con ciò i suoi obblighi contrattuali, avendo essa assunto utili e rischi, diritti e oneri relativi all'immobile a far tempo dal trapasso della proprietà a registro fondiario. Inoltre, la mancata conoscenza dell'esistenza dell'onere di cui trattasi è dovuta a negligenza dell'acquirente medesima, alla quale tale circostanza è sfuggita nonostante la verifica dettagliata della situazione da lei effettuata in vista dell'acquisto dell'immobile.
Con gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con sentenza 25 novembre 2005 il Segretario assessore, giudicando in vece del Pretore, ha respinto la petizione. Il primo giudice ha ritenuto che i contributi LALIA erano a carico della venditrice e non erano stati assunti dall'acquirente con il contratto di compravendita. Ha quindi rilevato che il pagamento della somma di cui trattasi ha causato un impoverimento dell'attrice, ed ha stabilito l'esistenza di una connessione fra il pagamento ad opera della stessa e l'arricchimento della convenuta, così liberata dell'obbligo di versare essa stessa tale rata al Comune. In merito all'esistenza dell'errore ha invece considerato che l'attrice ha pagato malgrado fosse non solo in dubbio circa il proprio obbligo, bensì addirittura convinta che l'onere fosse a carico della venditrice, ciò che le impedisce di invocare le norme sull'indebito arricchimento. Ha pure respinto la domanda nella misura in cui era fondata sulla gestione d'affari senza mandato, tale ipotesi essendo pure esclusa dalle concrete circostanze.
5. Con appello 7 dicembre 2005 l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Rileva in particolare che, al momento in cui ha effettuato il pagamento, si credeva erroneamente debitrice.
Con osservazioni 23 gennaio 2006 la convenuta postula la reiezione dell’appello.
Considerato
In diritto: 6. Come pertinentemente rilevato dal Segretario assessore, e peraltro nemmeno contestato dalle parti, l'art. 107 LALIA stabilisce che i contributi di costruzione per l'esecuzione delle opere di canalizzazione e depurazione previsti dall'art. 96 LALIA sono contributi personali. Essi non sono pertanto legati al fondo come tale. Poiché per la procedura d'imposizione fa stato la situazione giuridica all'inizio del medesimo procedimento d'imposizione, in caso di vendita è responsabile dell'intero contributo chi era proprietario a quel momento (così anche per i contributi di miglioria: cfr. RDAT II-1991, n. 55). Nel caso concreto era quindi l'appellata ad essere responsabile di principio per i contributi LALIA, non invece l'appellante che, pagando la nona rata del contributo, ha quindi soluto un debito non suo.
7. L'appellata adduce che l'onere LALIA è stato assunto dall'acquirente del fondo con la conclusione del contratto di compravendita, perché la clausola n. 4 dello stesso prevede il passaggio di utili e rischi della cosa con il trapasso della proprietà.
L'argomento, già respinto dal Segretario assessore, è manifestamente infondato. Infatti, nell'ambito del contratto di compravendita, quale rischio ai sensi dell'art. 185 CO è da intendere in genere la diminuzione del patrimonio a dipendenza di un atto fortuito, dove è considerata fortuita la circostanza non imputabile ad alcuna delle parti (Giger, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 185 CO). Quale utile è invece da intendere il complesso dei vantaggi connessi alla proprietà che passano all'acquirente (Giger, op. cit., n. 21 ad art. 185 CO).
È qui manifesto che i contributi imposti dall'ente pubblico in applicazione della LALIA, oltre ad esulare dal citato concetto di atto fortuito, sono fissati mediante il prospetto dei contributi (art. 101 LALIA) e sono poi dovuti in dieci rate annue esigibili dalla data di inizio dei lavori (art. 106 LALIA), con la conseguenza che al momento del trapasso di proprietà il contributo era già definitivamente stabilito. Neppure risultano dall'atto pubblico elementi -e neppure la venditrice ne indica- dai quali si possa dedurre che la clausola di cui trattasi avesse un altro e più ampio significato inteso a estendere il concetto di rischi a fattispecie non contemplate dalla normativa legale.
Il solo fatto che l'acquirente, prima di procedere all'acquisto, abbia proceduto ad una verifica della situazione patrimoniale e contabile relativa all'immobile non induce a diversa soluzione, considerato peraltro che nel bilancio di verifica figura la voce “tassa di canalizzazione", con un importo di fr. 3'987.95, mentre l'importo di fr. 11'243.70 figura nella voce "tasse diverse" (doc. C) e come tale non è immediatamente riconducibile ai contributi LALIA, la cui esistenza neppure è in qualche modo esplicitata.
8. È ora da esaminare se l'appellante possa invocare l'indebito arricchimento per chiedere alla controparte la rifusione di quanto pagato.
Per l'art. 62 cpv. 1 CO chi, senza causa legittima, si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2). Chi però ha pagato volontariamente un indebito può pretendere la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1 CO). L'art. 63 CO costituisce quindi una norma speciale che si scosta dalla regola generale dell'art. 62 CO (DTF 123 III 101). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che per chiedere la restituzione dell'indebito possono essere invocati errori di fatto e errori di diritto, errori scusabili e errori non scusabili, ritenuto che lo scopo dell'istituto dell'arricchimento indebito è di correggere una situazione in contrasto con il diritto materiale, per cui a fondamento dell'obbligo di restituzione va posta la mancanza di una ragione alla base della prestazione e non invece l'errore come tale (DTF 129 III 649 e rif.).
9. Che il debito pagato dall'appellante non fosse a carico suo già si è detto sopra. Neppure è contestabile che l'appellata si trovi arricchita, considerato che, a dipendenza del pagamento effettuato dall'appellante, i suoi passivi sono diminuiti per effetto dell'estinzione del debito che aveva nei confronti del Comune di __________. Resta quindi da esaminare se l'appellante fosse in errore al momento in cui ha pagato la fattura per il contributo LALIA. Il Segretario assessore ha negato l'esistenza di un errore, ritenendo che l'acquirente avesse effettuato il pagamento malgrado fosse non solo in dubbio, bensì convinta che il contributo doveva essere a carico della controparte. L'appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo di aver proceduto al pagamento dei contributi LALIA perché così indotta dal notaio avv. __________, la quale, interpellata in tal senso, le aveva comunicato che l'onere era effettivamente a suo carico, rendendosi poi conto del contrario solo dopo aver verificato la questione con il proprio legale.
È certo, perché risulta dagli atti, che l'appellante era dapprima dell'opinione che il debito in questione fosse di pertinenza della venditrice. Infatti, ricevuta la fattura dal Comune, essa è intervenuta in tal senso presso il notaio affinché la venditrice provvedesse al pagamento (doc. G). In risposta a tale richiesta, il notaio, assimilando i contributi LALIA ai tributi fiscali correnti, ha poi risposto che in base al contratto gli stessi erano a carico dell'acquirente (doc. H). Appare senz'altro verosimile che il pagamento da parte della AP 1 sia stato fatto sulla scorta di questa informazione, considerato anche che non risultano altri motivi -salvo quello addotto dalla convenuta di un'assunzione contrattuale di tale onere, eventualità già esclusa ai considerandi precedenti- che potrebbero giustificare tale atto. È ben vero che l'appellante ha poi riesaminato la questione con il proprio legale il quale ha quindi correttamente inquadrato la situazione (doc. I): ma da questo non si può concludere che al momento del pagamento l'appellante fosse cosciente di pagare un debito che in realtà non era suo. Certo, le si potrebbe rimproverare di non aver assunto le necessarie informazioni prima di procedere al pagamento, ma ciò non le impedirebbe comunque di invocare l'errore perché, come già detto, anche l'errore non scusabile può essere invocato. Sempre per tale motivo è irrilevante che, nell'ambito della verifica particolareggiata della situazione effettuata prima dell'acquisto, essa non abbia rilevato l'esistenza dell'onere di cui trattasi. All'appellante non è pertanto preclusa la possibilità di invocare l'errore e di conseguenza l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di accogliere la petizione. Spese e ripetibili di entrambe le istanze seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
I. L’appello 7 dicembre 2005 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è accolta. AO 1 è condannata a versare a AP 1 l'importo di fr. 11'243.70 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2003.
§ Per tale importo è tolta l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
2. La tassa di giustizia di fr. 720.- e le spese di fr. 180.-, da anticipare dall'attrice, sono a carico della convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte l'importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 450.-già anticipati dall’appellante, sono a carico dell'appellata, che rifonderà a controparte fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi di diritto
1. Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'243.70 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro trenta giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
2. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.