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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.02.2007 12.2005.212

5 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,263 mots·~11 min·3

Résumé

appalto - remunerazione - onere della prova - lavori a regia

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.212

Lugano 5 febbraio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.97 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 febbraio 2001 da

AO 1  rappr. dall'  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall'  RA 1   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 68'453.20 oltre interessi nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo della convenuta, domande alle quali la convenuta si è opposta chiedendo la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a rifonderle fr. 45'000.- a titolo di risarcimento del danno per cattiva esecuzione dell'opera;

domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 9 novembre 2005, con la quale in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 48'547.95 oltre interessi, respingendo la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale definitiva e ordinando la cancellazione di quella annotata in via provvisoria, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto d’appello 30 novembre 2005, con il quale chiede che la sentenza sia riformata nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente all'importo di fr. 26'100.oltre interessi; 

mentre l’attrice con osservazioni 20 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                  1.     La AO 1, impresa di costruzione, e AP 1, proprietaria della particella no 733 RFD di __________, hanno sottoscritto il 13 aprile 1999 un contratto d’appalto per l’esecuzione di opere da capomastro nell'ambito della ristrutturazione dell’abitazione esistente sul citato mappale. Il prezzo per i lavori previsti dal contratto è stato stabilito in fr. 35'000.- oltre IVA per fr. 2'625.-. Terminati i lavori, la AO 1  ha fatturato prestazioni per un totale di fr. 92'525.- (oltre IVA per fr. 6'939.45), a fronte di cui ha ricevuto acconti per fr. 34'000.- rimanendo pertanto uno scoperto di fr. 64'465.25.

                                    Con decisione 31 luglio 2001 il Pretore ha accolto la domanda della AO 1 tendente all’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a garanzia della somma di fr. 68'073.20 oltre interessi, sentenza sostanzialmente confermata dalla ICCA del Tribunale d'appello con sentenza 14 novembre 2001.

                                2.     Con petizione 14 febbraio 2001 la AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 68'453.20 oltre interessi quale residuo della mercede per i lavori eseguiti, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani sul fondo della convenuta, già iscritta in via provvisoria, per il medesimo importo. L'attrice sostiene di aver eseguito, oltre ai lavori oggetto dell'originario contratto d’appalto, molte opere supplementari su richiesta della convenuta che, in quanto non previste, sono state fatturate a regia.

                                3.     Con risposta 17 aprile 2002 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando la quantificazione della mercede e sostenendo che le opere aggiuntive non sono state fatte oppure già erano comprese nell'offerta iniziale. Eccepisce poi la tardività della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale, di cui postula la cancellazione. In via riconvenzionale chiede la condanna di controparte al pagamento di fr. 45'000.- -da cui è da dedurre l'eventuale saldo che dovesse essere riconosciuto all'appaltatore- lamentando l'esistenza di svariati difetti dell'opera.

                                         L'attrice, confermate in sede di replica le proprie domande, si è opposta alla domanda riconvenzionale. Negli ulteriori allegati le parti hanno poi confermato le rispettive domande, rinunciando da ultimo sia al dibattimento finale sia a presentare un memoriale conclusivo.

                                4.     Con sentenza 9 novembre 2005  il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 48'547.95 oltre interessi, respingendo per contro la domanda intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale perché tardiva. Il primo giudice ha ritenuto che, oltre alle opere il cui costo era preventivato in fr. 35'000.-, eseguite queste in modo sostanzialmente corretto, ve ne erano di quelle supplementari del costo di fr. 44'200.- sicché, tenuto conto anche dell'IVA, ha stabilito la mercede complessiva in fr. 85'140.-. In merito ai difetti ha poi rilevato che quelli riscontrati e notificati tempestivamente comportano una spesa di riparazione di fr. 4'200.-, da dedurre dalla mercede. Tenuto conto poi di un'ulteriore fattura di fr. 2'607.95 e di acconti di fr. 35'000.- ha quindi fissato definitivamente l'importo a favore dell'attrice in fr. 48'545.95. Di conseguenza ha respinto la domanda riconvenzionale.

                                5.     Con appello 30 novembre 2005 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 26'100.- oltre interessi.

                                         Con osservazioni 20 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:

                                6.     Il Pretore, accertata l'esecuzione di lavori supplementari, non previsti nel contratto originariamente stipulato dalle parti, ne ha quantificato il costo in fr. 44'200.- fondandosi sul referto peritale dell'arch. __________. L'appellante critica su questo punto  la sentenza impugnata rimproverando al primo giudice di aver seguito le conclusioni del perito senza tener conto che lo stesso non è stato in grado di accertare l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

                                         La censura va respinta. L'appellante medesima ribadisce in questa sede di aver firmato tutti i bollettini a regia (appello pag. 5), che attestano l'esecuzione dei lavori oggetto di contestazione. Anche volendo convenire con l'appellante che, avendo essa firmato i bollettini in blocco al termine dei lavori, una verifica di dettaglio non era possibile, ciò non è sufficiente per togliere loro ogni valore probatorio. Apponendovi la propria firma, essa ha perlomeno riconosciuto che i lavori sono stati eseguiti, i bollettini essendo atti a creare una presunzione di fatto sulla necessità e sull'idoneità degli interventi effettuati (Gauch,                              Der Werkvertrag, 4. ed., n. 1020 e segg.), presunzione che non viene meno neppure qualora, come sostiene l'appellante, i bollettini inglobino anche le opere oggetto di preventivo (risposta pag. 2), anche quei lavori essendo stati eseguiti. Né peraltro l'appellante spiega per quale motivo essa li ha firmati se, come ora sostiene, i lavori non erano effettivamente stati eseguiti.

                                7.     Respinte le contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori, sono ora da esaminare le censure relative al loro costo. Va qui ricordato che l’appaltatrice chiedente il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 21 ad art. 373 CO). Non essendo in concreto stata pattuita una mercede per i lavori supplementari, è qui da procedere come previsto dall’art. 374 CO, determinando la retribuzione dell’appaltatore secondo il valore del lavoro e del materiale. In concreto, la decisione del Pretore si basa sulle conclusioni del perito, il quale, rilevate le incongruenze relative all'indicazione delle ore indicate dall'attrice per l'esecuzione dei lavori, ha fatto astrazione da queste, procedendo invece ad una valutazione dei costi in base agli usuali prezzi di mercato, indicando un importo di fr. 47'515.- (perizia 21 maggio 2004, pag. 19). Questo modo di procedere non presta fianco a critiche - né peraltro sono state sollevate contestazioni in merito - sicché anche su questo punto la sentenza impugnata merita conferma.    

                                8.     Il Pretore ha accertato l'esistenza di un difetto di impermeabilizzazione della terrazza, per il quale ha riconosciuto un minor valore di fr. 4'200.-, non più oggetto di contestazione in questa sede. In merito alla difettosa esecuzione del soffitto in perline ha invece respinto ogni pretesa ritenendo tardiva la notifica del difetto. Pure la domanda di risarcimento per lo spostamento di una porta blindata è stata respinta non essendo dimostrato che tale lavoro si era reso necessario per rimediare ad un errore dell'attrice. L'appellante censura la decisione del Pretore nella misura in cui ha considerato tardiva la notifica dei difetti e chiede che le venga riconosciuto un indennizzo per i difetti di fr. 26'100.- come stabilito dal perito.

                               8.1     L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, no 17 ad art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Chaix, op. cit., no 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3. ed., ni 16 segg. ad art. 370 CO). In caso di contestazioni è il committente che si prevale dei difetti dell'opera a dover dimostrare la tempestività della notifica dei difetti.

                               8.2     Per quanto concerne il soffitto in perline, la cui esecuzione è stata considerata difettosa dal perito, non v'è certezza sulla data in cui i difetti sono stati scoperti e successivamente notificati. Nondimeno, va rilevato che, diversamente da quanto accertato nel giudizio impugnato, i difetti non sono stati notificati solo con lo scritto 21 dicembre 1999, bensì già alla ripresa dei lavori dopo le ferie, come risulta dalle testimonianze di __________ e __________ (verbali rogatorie 10 luglio 2003 del Tribunale di __________) i quali hanno assistito ad un sopralluogo con un responsabile dell'appellata durante il quale l'appellante ha notificato i difetti, tra cui i problemi manifestatisi al soffitto in perline e l'errata posizione della porta blindata. Sempre in tale circostanza fu promesso alla committente che le questioni sarebbero state sistemate. Ebbene, promettendo la riparazione del soffitto l’appellata ha implicitamente rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica del difetto. Di conseguenza non appare tutelabile, già solo dal profilo della buona fede, il suo atteggiamento dove, dopo aver dapprima promesso la riparazione, non avendola eseguita, eccepisce ora la tardività della notifica stessa. La notifica è quindi da considerare tempestiva.

                               8.3     In merito ai difetti del soffitto, il perito ha rilevato che la deformazione delle perline è stata originata verosimilmente dalla variazione di umidità conseguente all'applicazione della vernice su una sola parte delle perline stesse, fenomeno che si sarebbe potuto evitare procedendo come d'uso con una mano d'imprimatura su entrambi i lati prima della posa. Non avendo proceduto in tal senso, l'opera è quindi da considerare difettosa. Il fatto che la perlinatura fosse già preesistente non è d'ausilio all'appellata, perché prima dell'intervento essa avrebbe quantomeno dovuto fare i dovuti accertamenti per verificare se il soffitto era adatto a ricevere la verniciatura da un solo lato. Non procedendo a tale verifica le va quindi rimproverata una violazione delle regole dell'arte con il conseguente obbligo di risarcire il minor valore dell'opera.

                                         Il perito ha indicato quale unica soluzione sicura lo smontaggio del soffitto ed il rifacimento della perlinatura, preventivando un costo di 18'500.-. Da quest'importo egli ha però dedotto fr. 8'500.- in considerazione del fatto che un soffitto nuovo costituisce una miglioria rispetto alla situazione preesistente (perizia pag. 13, 14, complemento di perizia pag. 6). Quest'ultimo importo va quindi dedotto già per il fatto che altrimenti l'appellante si troverebbe arricchita a spese della controparte ed inoltre perché, qualora fossero state fatte le necessarie verifiche, il soffitto esistente avrebbe dovuto essere comunque smontato per procedere alla verniciatura delle perline su entrambi i lati, intervento che sarebbe stato più costoso rispetto alla sola verniciatura.   

                               8.4     Per quanto riguarda lo spostamento della porta, già si è detto che l'appellata aveva promesso di eseguirlo, ma non se ne può dedurre che con ciò essa abbia anche ammesso una propria responsabilità e ne abbia voluto assumere i costi. In considerazione anche della testimonianza di __________, il quale afferma che la posa della porta era avvenuta su richiesta dell'appellante malgrado fosse stata sconsigliata dall'appellata, salvo poi chiederne in un secondo tempo lo spostamento (verbale 22 ottobre 2002, pag. 2) la sentenza impugnata, che non individua una responsabilità dell'impresa, può essere confermata su questo punto.

                                   9.   In conclusione, l'appello può essere accolto limitatamente alla somma di fr. 10'000.- relativa alla perlinatura del soffitto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). 

Per i quali motivi,

pronuncia:                   

                                    I.   L’appello 30 novembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 novembre 2005 del Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è riformata come segue:

                                         1.       La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1.    La parte convenuta AP 1, __________, è condannata a versare alla ditta attrice AO 1, __________, l'importo di fr. 38'547.95 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1999 su fr. 35'940.- e dal 12 dicembre 1999 su fr. 2'607.95.

                                         1.2.    Invariato

                                         2.       Invariato

                                         3.       Ivariato

                                         4.       Ivariato

                                   II.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’100.b) spese                      fr.      50.totale                           fr. 1’150.da anticiparsi dall’appellante, sono poste per fr. 150.- a carico della parte appellata e per il resto dell'appellante con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 48'545.95) raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale.

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