Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2006 12.2005.202

15 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,853 mots·~9 min·2

Résumé

lavoro - disdetta immediata

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.202

Lugano 15 settembre 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.282 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con istanza 13 dicembre 2004 da

 AO 1  rappr. daRA 2  

contro

 AP 1  rappr. da  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- a titolo di pretese salariali, domanda avversata da quest’ultimo che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 3 novembre 2005 ha accolto limitatamente a fr. 12'598.-;

appellante il convenuto con atto di appello 14 novembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 29 novembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 17 novembre 2005 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto; 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.AP 1, ora coniugata __________ ha lavorato come cameriera presso il Ristorante __________ gestito da RI 1, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.-. Il rapporto di lavoro, iniziato il 15 novembre 2002, si è concluso il 12 giugno 2003, allorché il datore di lavoro ha notificato verbalmente alla dipendente il licenziamento con effetto immediato. Quest'ultima ha prontamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa, offerta che il datore di lavoro non ha tuttavia accettato confermando la rescissione con effetto immediato del contratto per non essersi presentata sul lavoro, senza autorizzazione, nei giorni di massima intensità lavorativa (fine settimana di Pentecoste); insulti e minacce al sottoscritto; attribuzione ai colleghi di lavoro della responsabilità di ogni disguido.

                               2.      Con l’istanza 13 dicembre 2004 in rassegna, successiva a quella datata 9 luglio 2003 (inc. n. CL.2003.30 rich.) e chiedente il pagamento dei salari di maggio e giugno 2003 per complessivi fr. 6'000.- e contemporanea ad un’altra volta al pagamento di ulteriori fr. 6'000.- per i salari di giugno e luglio 2004 (inc. n. DI.2004.283 rich.), CO 1CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere il pagamento di fr. 30'000.- a titolo di salario per i mesi da luglio 2003 a maggio 2004. L’istante ha in sostanza preteso che il suo licenziamento in tronco fosse ingiustificato, dal che il suo diritto ad essere remunerata fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, che, essendo essa incinta, perdurava nel periodo della sua gravidanza e giungeva a scadenza solo 16 settimane dopo il parto, avvenuto il 24 marzo 2004.

                               3.      Con la sentenza 3 novembre 2005 qui impugnata il Pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali, ha escluso che nella fattispecie sussistessero gli estremi per un valido licenziamento in tronco della lavoratrice, non avendo il convenuto evidenziato nessuna causa grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO ed in particolare non potendo essere considerati tali i presunti atteggiamenti sconvenienti dell'istante nei confronti del datore di lavoro, dei colleghi e degli avventori dell'esercizio pubblico. Ammesso con ciò il diritto della lavoratrice ad essere remunerata fino alla fine di luglio 2004 e considerato che essa non si era però adoperata, se non in minima parte e tardivamente, di diminuire il danno da lei subito segnatamente cercandosi una nuova occupazione, il giudice di prime cure ne ha dedotto l'obbligo per il convenuto di pagarle fr. 10'380.- per i mesi da ottobre 2003 al 24 marzo 2004 ed altri fr. 2'218.- da quella data fino al 30 aprile 2004, donde l’accoglimento dell'istanza per complessivi fr. 12'598.-.

                               4.      Con il tempestivo appello 14 novembre 2005, al quale è stato concesso effetto sospensivo, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone la riforma nel senso dell’integrale reiezione dell’istanza. L’appellante rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver valutato correttamente le risultanze istruttorie e di aver applicato erroneamente il diritto materiale, non ritenendo giustificato il licenziamento in tronco dell'istante alla luce del comportamento scortese e sconveniente della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.

                               5.      Delle osservazioni 29 novembre 2005 con cui la controparte ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                6.      L'art. 337 CO permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ovvero per cause che, secondo il principio generale della buona fede, rendono oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta (DTF 130 III 28, 129 III 380; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., 2006, n. 2 ad art. 337 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., 1996, n. 1 e 7 ad art. 337 CO). Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 337 CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 337 CO). Manchevolezze minori possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento anticontrattuale (DTF 129 III 351; Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978 p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27). L'onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 127 III 313, cons. 3, 108 II 446; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.) ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta.

                                7.      Il convenuto, a fondamento della propria decisione di porre fine con effetto immediato al contratto, ha essenzialmente allegato la violazione del dovere di diligenza e fedeltà da parte della lavoratrice la quale non avrebbe perso occasione per mancargli di rispetto insultandolo dinanzi a colleghi e clienti dell'esercizio pubblico. Ora, è vero che la violazione del dovere di diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro può costituire fondato motivo di risoluzione immediata del contratto (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 337 CO), tuttavia una violazione da parte del lavoratore di questi principi può giustificare il suo licenziamento immediato solo se si tratta di un insulto che esprime un violento rifiuto della propria considerazione verso colui che si raggiunge con tale espressione. In altre parole, solo un comportamento gravemente ingiurioso che pone fine all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti così da non permettere la continuazione della loro collaborazione sino al prossimo termine ordinario di disdetta, può giustificare un licenziamento immediato (DTF 127 III 313; ICCTF 4C.435/2004; CCC 14 marzo 2006 inc. n. 16.2005.131).

                                          In concreto, come già deciso dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello -il cui potere cognitivo, trattandosi qui di riesaminare una decisione basata sul libero apprezzamento, non è sostanzialmente diverso da quello della scrivente Camera (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano, 2000, m. 32 ad art. 307)-nell’ambito dell’esame del ricorso presentato a suo tempo dal convenuto nell’incarto CL.2003.30 richiamato (cfr. sentenza CCC citata), che sulla particolare questione è per altro identico a quello in esame, la decisione del Pretore di non ritenere legittimo il licenziamento in tronco dell'istante, ancorché quest’ultima avesse avuto delle discussioni, sfociate anche in litigi con il proprio datore di lavoro, con particolare riferimento a quello del 12 giugno 2003 all'origine del suo licenziamento in tronco, durante il quale la stessa lo avrebbe minacciato di spaccargli la testa (cfr. teste __________ __________ inc. CL.2003.30 rich.), aggiungendo che quello era un posto di merda con gente di merda (cfr. sentenza p. 7 in alto), può senz'altro essere confermata. Il comportamento dell'istante, pur essendo certo inopportuno e biasimevole, non è in effetti di una gravità tale da aver oggettivamente pregiudicato la fiducia che il datore di lavoro poteva e doveva nutrire nei suoi confronti, anche perché lo stesso si situa in un contesto ben preciso, ovvero nell'ambito di un litigio (cfr. teste __________ __________ inc. CL.2003.30 rich.), nel corso del quale anche il datore di lavoro ha apostrofato con degli epiteti la signora CO 1 e le ha detto di andarsene immediatamente dal posto di lavoro, poiché non voleva tenere persone che non sapevano lavorare (cfr. teste __________ __________ inc. CL.2003.30 rich.). Si volesse ritenere inattendibile quest'ultima deposizione, come pretende per la prima volta in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29 settembre 2004 inc. n. 12.2003.135, 10 novembre 2005 inc. n. 12.2005.71, 17 novembre 2005 inc. n. 12.2004.125, 6 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.35, 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190) l’appellante, l'esito non muterebbe giacché le testimonianze di __________ __________ e __________ __________ non permettono di giungere a una diversa conclusione, entrambi essendosi limitati a confermare che il giorno 12 giugno 2003 vi era stato un litigio tra le parti.

                                          In ogni caso, si volesse anche attribuire all'istante la causa del litigio, è indubbio che quanto da lei espresso nei confronti del datore di lavoro costituiva un'infrazione minore per la quale era necessario richiamare la dipendente (Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO), anche perché gli eventuali cattivi rapporti tra le parti non giustificano un licenziamento in tronco (JAR 2002 pag. 308), a meno che in precedenza la lavoratrice sia stata espressamente richiamata per il suo comportamento sul posto di lavoro con l'esplicita minaccia del licenziamento in tronco in caso di persistenza in tale sgradito atteggiamento (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO), ciò che in concreto non è avvenuto.

                                8.      Ne discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato. Trattandosi di una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse né spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 14 novembre 2005 di AP1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 250.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -    

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2005.202 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2006 12.2005.202 — Swissrulings