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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 12.2005.197

26 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,275 mots·~6 min·2

Résumé

appalto - mercede

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.197

Lugano 26 settembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.654 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 8 ottobre 2004 da

AP 1  rappr. da  RA 1 

  contro  

 AO 1   AO 2  tutti rappr. dallo  RA 2   

chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo di fr. 57'033.10 oltre interessi quale mercede per un contratto d’__________, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già annotata in via provvisoria, domande alle quali i convenuti si sono opposti chiedendo in pari tempo la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria, e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 17 ottobre 2005 accogliendo la petizione limitatamente all'importo di fr. 31'046.56 oltre accessori;

appellante l’attrice con atto d’appello 7 novembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre i convenuti con osservazioni 5 dicembre 2005 postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                1.     Nel corso del 2003 AO 1 e AO 2  hanno incaricato la AP 1, azienda attiva nel settore delle costruzioni, dell'esecuzione di alcuni lavori di riattazione dalla casa sita sul mappale n. __________ RFD di __________ di loro proprietà.

                                         Per i propri lavori la AP 1 ha emesso fatture per lavori a regia per complessivi fr. 124'920.20 e per lavori a misura per fr. 80'039.-, a fronte delle quali i committenti hanno versato acconti per 146'491.50, rifiutandosi di pagare il saldo di fr. 57'033.10 adducendo che i costi fatturati erano sproporzionati.

                                         Con istanza 19 maggio 2004, la AP 1 ha chiesto l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 58'467.70, istanza accolta dal Segretario assessore con decreto 9 settembre 2004.

                                2.     Con petizione 8 ottobre 2004 la AP 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 57'033.10 oltre interessi, corrispondenti al saldo scoperto delle fatture emesse per i lavori di ristrutturazione effettuate sul fondo di __________ e l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale già annotata in via provvisoria. Essa adduce di aver eseguito le opere di cui trattasi, la cui esecuzione sarebbe confermata dalla direzione lavori che, con la liquidazione, avrebbe pure riconosciuto l'importo litigioso.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che per le opere da gessatore le parti avevano pattuito un importo forfetario di fr. 95'391.86 oltre IVA, sul quale era concesso uno sconto variabile tra il 5 ed il 15%.  Pur ammettendo che in corso d'opera si era resa necessaria l'esecuzione di lavori supplementari, essi contestano la fattura finale, rilevando che il raddoppio della cifra pattuita non è giustificato, che i costi fatturati sono eccessivi e sproporzionati per rapporto ai lavori eseguiti, e che controparte non li ha mai resi attenti dell'importante superamento dei costi.

                                         Con i successivi allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.

                                3.     Con sentenza 17 ottobre 2005 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 31'046.56 oltre interessi del 5% a partire dal 19 maggio 2004, respingendola per la rimanenza perché ha ritenuto non provato un maggiore importo.

                                4.     Con appello 7 novembre 2005 la AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Con osservazioni 5 dicembre 2005 i convenuti propongono di respingere l’appello, protestando tasse, spese e ripetibili.

considerato

in diritto:

                                5.     Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., no 21 ad art. 373 CO). Non v’è invece convergenza sul quantum della mercede medesima.

                                         Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, op. cit., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).

                                6.     Nel caso concreto, stanti le contestazioni dei convenuti, incombeva all'attrice dimostrare la congruità della propria pretesa. In tal senso essa invoca la liquidazione delle opere da parte della direzione lavori, dalla quale risulta a suo dire il benfondato della domanda. Se non che, i convenuti hanno contestato la rilevanza della liquidazione, sostenendo di non averla mai approvata, mentre la direzione lavori, in mancanza di un'espressa autorizzazione, non poteva vincolarli. Il Pretore, rilevato che per consolidata giurisprudenza la liquidazione non vincola il committente salvo che esista al riguardo un'esplicita autorizzazione, constatatane la mancanza nel caso concreto ha considerato la liquidazione inidonea a dimostrare la congruità della mercede. Rilevato poi che l'attrice aveva rinunciato alla prova peritale, il primo giudice ha ritenuto che la perizia di parte prodotta dai convenuti era comunque un riferimento valido per stabilire il valore del lavoro, che ha fissato in fr. 178'972.66, condannando i convenuti a versare il saldo di fr. 31'046.56.

                                         L'appellante censura la decisione del Pretore, rimproverandogli di aver proceduto alla quantificazione della mercede fondandosi sulla perizia di parte, il cui valore non andrebbe oltre alla semplice allegazione di parte. Poiché dall'istruttoria risulterebbe l'inattendibilità della perizia, il Pretore avrebbe dovuto tener conto della liquidazione operata dai signori __________ e __________ che, quali responsabili della direzione lavori, avevano agito quali persone di fiducia dei committenti.

                                7.     Nel proprio appello, l'appellante sostiene che per determinare la mercede dovuta sarebbe "equo e ragionevole" riferirsi alla liquidazione della direzione lavori perché allestita da persone di fiducia dei committenti, piuttosto che alla perizia di parte, alla quale misconosce valenza probatoria. Se non che, essa non critica l'accertamento del Pretore che ha negato l'idoneità della liquidazione quale prova dell'entità della mercede -perché in mancanza di un'espressa autorizzazione la direzione lavori non poteva vincolare i committentiné si confronta in alcun modo con gli argomenti esposti al riguardo nel giudizio impugnato, neppure indicando perché in merito il giudizio sarebbe errato. Su questo punto la sentenza del Pretore mantiene quindi tutta la sua validità, ciò che comporta la reiezione dell’appello (Cocchi/

                                         Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TIApp., m. 36 ad art. 309).

                                         Di conseguenza, quand'anche, come postulato, non si dovesse tener conto della perizia di parte -perché da considerare alla stregua di una mera allegazione di parte- ciò non gioverebbe all'appellante, ritenuto che in tale evenienza verrebbe addirittura a mancare anche l'unico punto di riferimento per stabilire il quantum della mercede, nel qual caso la petizione sarebbe, quindi, interamente da respingere.

                                         Ne discende che l'appello dev'essere respinto, con il carico di spese e ripetibili all'appellante, interamente soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L’appello 7 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte fr. 1'500.- di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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