Incarto n. 12.2005.172
Lugano 18 gennaio 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.225 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 dicembre 2001 da
AO 1 rappr. dall' RA 2
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 40'000.- oltre interessi, nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no ____________________, domande alle quali il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente all'importo di fr. 29'668.40 oltre accessori, levando l’opposizione al PE per pari importo;
appellante il convenuto con atto d’appello 19 settembre 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre gli attori con osservazioni 31 ottobre 2005 postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Con contratto 3 agosto 1998 AO 1 hanno incaricato lo studio tecnico e d'architettura AP 1 della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una nuova casa unifamiliare da edificare sul mappale n. __________ RFD di __________. L'onorario del progettista è stato stabilito a corpo in fr. 35'000.-. Il 13 novembre successivo i lavori da capomastro per la costruzione di cui trattasi sono stati assegnati alla E__________ Sagl per l'importo complessivo di fr. 170'150.-. Nel corso dei lavori AO 1 hanno versato a questa, previo preavviso favorevole di AP 1, un primo acconto di fr. 55'000.- in febbraio ed un secondo acconto di fr. 60'000.- nel corso del mese di aprile 1999.
A seguito di problemi sorti a dipendenza della precaria situazione finanziaria in cui versava la E__________ Sagl, il contratto d'appalto è stato rescisso dai committenti con effetto immediato il 10 maggio 1999. Nel frattempo, alcuni fornitori che vantavano dei crediti nei confronti della E__________ Sagl per il materiale destinato alla costruzione dei committenti, avevano minacciato di tutelare i propri crediti mediante iscrizione di un'ipoteca legale. AO 1 hanno quindi provveduto a tacitare la G__________ SA, che aveva fornito il calcestruzzo, con un versamento di fr. 22'000.-.
La continuazione e ultimazione dei lavori da capomastro è poi stata affidata alla L__________ __________ SA, la quale ha emesso per le proprie prestazioni una fattura di complessivi fr. 85'036.40, con un saldo a suo favore -dedotti gli acconti- di fr. 44'746.20. Questa fattura è stata liquidata dai committenti con un importo di fr. 44'000.-, e questo malgrado il parere contrario espresso da __________, il quale aveva a sua volta allestito una liquidazione dalla quale risultavano opere per soli fr. 55'000.- circa e un saldo ancora dovuto di circa fr. 15'000.-.
La E__________ Sagl è stata dichiarata fallita con decreto 21 giugno 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona e la relativa procedura è poi stata sospesa per mancanza di attivi.
2. Con petizione 18 dicembre 2001 AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 40'000.- oltre interessi, nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no __________ dell’UEF di Bellinzona. Essi sostengono che il convenuto è responsabile del superamento dei costi della costruzione, avendo preavvisato negligentemente il pagamento delle liquidazioni parziali malgrado fosse a conoscenza delle difficoltà finanziarie della E__________ Sagl, ciò che ha poi causato loro una spesa supplementare di fr. 22'000.- perché hanno dovuto tacitare il fornitore di calcestruzzo. Inoltre, il costo finale dei lavori di costruzione è aumentato di fr. 79'000.- rispetto al preventivo e di fr. 61'297.- se confrontato con le delibere. Tale sorpasso è riconducibile ai maggiori oneri per lavori di capomastro (fr. 58'000.-, di cui fr. 22'000.- per il pagamento della fattura della G__________ SA), e al maggior costo per l'allacciamento AECB (fr. 6'100.-), a cui si aggiungono spese legali per fr. 7'187.75. Di quest'importo gli attori fanno comunque poi valere solo fr. 40'000.-.
3. Con risposta 27 febbraio 2002 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando una propria responsabilità nell'aumento dei costi. Egli rileva in particolare che l'impresa E__________ Sagl era stata scelta dai committenti stessi, che già conoscevano le difficoltà finanziarie in cui essa versava prima di pagare il secondo acconto. Di conseguenza egli non è responsabile per il maggior costo dovuto al pagamento della fattura della G__________ SA. Per quanto concerne poi i maggiori costi dovuti all'intervento di una nuova impresa, il convenuto rileva che la L__________ SA - intervenuta in sostituzione della E__________ Sagl - già aveva presentato un'offerta prima dell'inizio dei lavori - poi scartata a favore della E__________ Sagl - e si era detta disposta a completare l'opera applicando i prezzi a suo tempo offerti, adeguati al rincaro. Da qui l'inevitabile aumento dei prezzi rispetto a quelli, inferiori, offerti dalla fallita. Parte della maggiore spesa sarebbe poi da ricondurre anche alle scelte dei committenti, che per diverse opere avevano optato per l'esecuzione di varianti più costose. Il convenuto rimprovera poi alla controparte di aver provveduto al pagamento della L__________ SA malgrado egli avesse espresso parere contrario perché varie posizioni non erano da riconoscere e la fattura era stata gonfiata approfittando della particolare situazione. Contesta poi le varie poste di danno che ritiene pure insufficientemente sostanziato, in particolare per quanto concerne i rimproveri mossi al suo operato.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande, e così in sede di conclusioni.
4. Con sentenza 29 agosto 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a versare a controparte fr. 29'668.40 corrispondente all'aumento dei costi di costruzione (escluso il pagamento della fattura della G__________ SA). Il primo giudice ha rilevato mancanze nell'agire del convenuto, non avendo egli reso attenti i committenti del maggior costo derivante dall'incarico di una nuova impresa di costruzioni e non avendo allestito una situazione dei lavori prima dell'intervento di questa. In particolare però ha rimproverato al convenuto di non aver fatto fronte ai suoi obblighi, non partecipando più alla liquidazione delle opere della L__________ SA, causando così ai committenti un danno corrispondente alla differenza tra l'importo di fr. 44'000.- da essi versato alla ditta L__________ SA a saldo della fattura e l'importo di fr. 14'331.- che egli riteneva invece dovuto alla stessa in base alla sua liquidazione. Le ulteriori pretese sono invece state respinte.
5. Con appello 19 settembre 2005 il convenuto postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con osservazioni 31 ottobre 2005 la parte appellata postula la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 6. L'unica contestazione in essere in questa sede riguarda il maggior costo dei lavori di capomastro - ad esclusione dell'importo di fr. 22'000.- versati direttamente alla G__________ SA, già escluso dal Pretore- di cui è stato imposto il risarcimento al convenuto nella misura di fr. 29'668.40.
A prescindere dalla qualifica giuridica del cosiddetto contratto d'architetto, resa complessa dalle differenti attività svolte dal professionista in favore del committente / mandante, considerato nel suo insieme, il rapporto è prevalentemente ritenuto sottostare alle regole di responsabilità del mandato (DTF 119 II 149 segg.; 122 III 61 segg.; Zindel/ Pulver, Basler Kommentar, 3a ed., no 17 ad art. 363 CO; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed. ni 41 e 42). Regole che trovano applicazione anche per quanto concerne in particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF cit.; Zindel/ Pulver, op. cit., no 18 ad art. 363 CO; Schumacher, Das Architektenrecht, N. 743). Presupposti sostanziali, la cui esistenza è da dimostrare dal mandante, ne sono, oltre al superamento di un preventivo nelle sue diverse forme (anche quindi in quella del superamento di un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher, op. cit., N. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla fiducia (Vertrauensschaden), ossia dipendente dall'affidabilità attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della costruzione fornitagli dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch/Tercier, op. cit., N. 766; Schumacher, op. cit., N. 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra il danno e la cattiva esecuzione del mandato. Responsabilità che è data sia in base alle norme di legge (art. 398 cpv. 2 CO), sia -qualora il contratto vi facesse riferimento esplicito- in virtù della norma SIA 102, art. 1.6 (Hess, Der Architektenund Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92).
7. Il Pretore ha ritenuto inadempiente il convenuto perché aveva omesso di informare i committenti delle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal subentro di una seconda impresa ed inoltre per aver violato il suo obbligo di diligenza e fedeltà non intervenendo nell'ambito della correzione della liquidazione. Ha poi calcolato il danno quale differenza tra l'importo di fr. 44'000.- versato dagli attori alla ditta L__________ SA e l'importo di fr. 14'331.- determinato dal convenuto con la sua liquidazione. Le ulteriori pretese sono invece state respinte.
L'appellante censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver ricostruito - in modo erroneo - una propria verità processuale, ignorando le allegazioni delle parti, in particolare costruendo e riconoscendo un danno mai allegato dagli attori, e deducendone, in modo altrettanto errato, un obbligo di risarcimento del convenuto fondato su motivazioni contraddittorie.
8. Gli attori hanno sempre allegato una responsabilità del convenuto per l'aumento dei costi delle opere da capomastro adducendo che il consuntivo era superiore agli importi delle delibere. Fatta astrazione dal problema del doppio pagamento del calcestruzzo - qui non più oggetto del contendere -, nel caso concreto non è però possibile stabilire i motivi dell'aumento dei costi, ed in particolare non è dato di comprendere se ed in che misura lo stesso sia riconducibile ad errori dell'appellante, tanto più che i rimproveri rivolti al suo operato - che, laddove sono sufficientemente sostanziati saranno esaminati appresso - sono invero assai generici.
8.1 Il Pretore rimprovera all'appellante di non aver reso edotto il committente che affidando i lavori ad una nuova impresa i prezzi sarebbero aumentati. Va qui osservato che neppure è certo che l'intervento della nuova impresa abbia effettivamente generato un maggior costo. Il valore effettivo delle prestazioni fornite dalla L__________ SA non è infatti mai stato accertato, le divergenze relative alla liquidazione non essendo mai state definite. Di conseguenza tale mancanza non può comportare l'obbligo di risarcimento di un danno la cui esistenza non è verificata.
8.2 Il Pretore rimprovera poi all'appellante di non aver partecipato alla verifica in contraddittorio della fattura con la L__________ SA. Ciò non è però sufficiente per imporgli il pagamento della differenza tra quanto da lui stabilito siccome dovuto con la sua liquidazione e quanto pagato dai committenti. Non va infatti dimenticato che l'appellante aveva sconsigliato agli appellati di eseguire il pagamento perché considerava la fattura esagerata, tant'è che egli ne proponeva una riduzione nell'ordine di circa fr. 30'000.-. Vero è che la L__________ SA insisteva per ottenere il saldo, ma la liquidazione in contraddittorio tra le parti per dirimere le contestazioni non era ancora stata fatta, e non risulta dagli atti che il ritardo a procedervi fosse da ascrivere all'appellante, il quale aveva giustificato i tempi lunghi nel procedervi con l'indisponibilità del responsabile in seno alla L__________ SA (doc. QQ). In questa situazione, gli appellati hanno nondimeno proceduto al pagamento perché - a loro dire temevano che la L__________ SA avrebbe fatto ricorso allo strumento dell'ipoteca legale per tutelare il proprio credito. A prescindere dal fatto che non risulta che l'annotazione di un'ipoteca legale creasse particolari problemi agli appellati - i quali nulla hanno allegato in merito -, l'iscrizione di siffatta ipoteca poteva comunque essere evitata mediante prestazione di adeguata garanzia, nel qual caso sarebbe poi stata la L__________ SA a dover dimostrare le proprie pretese. In questa situazione, seppure la scelta di saldare la fattura per evitare il contenzioso non può essere censurata, le conseguenze di tale scelta non possono però essere addossate all’architetto.
Vero è che il pagamento del saldo è stato fatto con la riserva della restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso (doc. TT), ed è anche vero che il convenuto era stato invitato a "giustificare eventuali ulteriori sue contestazioni" (doc. UU). Però, quando il convenuto, dopo aver preso atto che nel frattempo le parti avevano già liquidato la fattura della L__________ SA senza coinvolgerlo, con scritto 22 dicembre ha comunicato di ritenersi libero da impegni in proposito (doc. VV), controparte nulla ha più intrapreso per verificare la correttezza della liquidazione, e neppure ha ritenuto di dovere mettere in mora l'attore e sollecitarlo a procedere.
9. Nell'ipotesi invece in cui la liquidazione della L__________ SA fosse effettivamente corretta, l'intero importo versato dagli attori alla L__________ SA sarebbe stato dovuto, con la conseguenza che la mancata partecipazione dell'appellante alla liquidazione non avrebbe causato alcun danno. In quest'evenienza sarebbe stato da verificare se i maggiori costi siano in qualche modo la conseguenza di violazioni contrattuali del convenuto. Come già esposto in precedenza, non vi sono però elementi sufficienti per determinare se ed in quale misura ciò sia il caso.
Ne segue che, non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra le pretese violazioni contrattuali del convenuto e il danno, neppure questo dimostrato, l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 19 settembre 2005 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 agosto 2005 della Pretura di Bellinzona è riformata come segue:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’600.- e le spese di fr. 300.- sono poste a carico degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto, pure con il vincolo della solidarietà, fr. 5'000.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-b) spese fr. 50.-total e fr. 850.-da anticipare dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno all'appellante fr. 1'000.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 29'668.40) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso sussidiario in materia costituzionale.