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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.11.2006 12.2005.157

8 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,737 mots·~14 min·3

Résumé

mandato di vendita di azioni

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.157

Lugano 8 novembre 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.1998.1265 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 - promossa con petizione 10 dicembre 1998 da

 AP 1    rappr. da  RA 3 

contro  

   AO 1 

rappr. da RA 2      AO 2  rappr. da  RA 1 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 500'000.- oltre interessi;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 agosto 2005 ha integralmente respinto;

appellante l'attore con atto di appello 5 settembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti, con osservazioni 17 e 26 ottobre 2005, postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   All’inizio degli anni Ottanta la società G__________ __________ SA, della quale AP 1 era l’azionista unico e AO 2 l’amministratore, gestiva una rivendita d’automobili con annessa officina meccanica sul mappale n. __________ di __________. Nel corso del 1986, essendosi la società venuta a trovare in una situazione economica difficoltosa, l’azionista decise di cedere a terzi l’immobile e/o il pacchetto azionario. Il 1° luglio 1987 le azioni della società vennero così vendute dall’AO 1, suo rappresentante, a AO 2 per fr. 71'000.- (doc. P). Di qui la presente causa.

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalle controparti, AP 1 ha convenuto in giudizio l’AO 1 e AO 2 rimproverando in particolare al primo di aver provveduto alla vendita, di cui per altro neppure aveva incassato il prezzo, senza aver tenuto conto delle istruzioni sul prezzo minimo da ricavare dall’immobile e neppure del suo effettivo valore; al secondo di aver disatteso l’impegno di curare il suo patrimonio, di aver omesso di rilevare la manifesta incongruità del prezzo, di aver omesso in buona fede di informarlo che il suo rappresentante stava agendo in violazione delle istruzioni e dei suoi interessi. Rilevando che la vendita dell’immobile al prezzo da lui indicato (di fr. 1'400'000.-) avrebbe permesso di ottenere dalla cessione del pacchetto azionario fr. 511'187.41 e che il prezzo ricavato per quello stesso immobile nel 1991 (di fr. 1'630'000.-) avrebbe consentito di vendere le azioni per fr. 621'233.28, egli ha chiesto in via principale la loro condanna in solido a rifondergli fr. 500'000.-; in via subordinata ha preteso la rifusione di fr. 402'993.-, somma che egli afferma di aver immesso nella società un paio di mesi prima della vendita in questione; e in via ancor più subordinata, con l’allegato conclusionale, ha pure chiesto che gli fosse quanto meno riconosciuto l’importo di fr. 160'341.-, somma corrispondente al valore effettivo del pacchetto azionario ceduto, così com’era stato determinato in causa dal perito giudiziario.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il mandato di vendere l’immobile per fr. 1'400'000.- conferito all’AO 1 nel marzo 1986 era stato sostituito nel gennaio 1987, stante l’irrealizzabilità del prezzo in questione, da un altro mandato che non prevedeva più alcun prezzo minimo e finalizzato unicamente a “tirare fuori dai guai” l’attore: in tali circostanze era evidente che l’AO 1 aveva agito conformemente al mandato, la soluzione della vendita delle azioni da lui attuata avendo permesso all’attore di risolvere tutte le sue pendenze economiche prima che la situazione diventasse esplosiva. L’attore era del resto stato informato, nell’autunno 1987, di come si erano svolti i fatti, prendendo in particolare visione, senza sollevare alcuna contestazione, delle fatture che erano state saldate con il ricavo dalla vendita delle azioni, per cui era chiaro che egli avesse ratificato quanto meno per atti concludenti l’operato dell’AO 1. Pure infondata era infine la pretesa formulata nei confronti di AO 2, non essendo stato dimostrato alcun presupposto di fatto o di diritto per addossargli una responsabilità, tanto più che la sua posizione era pienamente tutelata dal principio dell’affidamento, egli avendo legittimamente inteso che l’AO 1 fosse autorizzato a rappresentare l’attore nella compravendita.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Egli contesta che l’AO 1 gli abbia esplicitamente comunicato l’irrealizzabilità dell’istruzione data nel corso del 1986 rispettivamente che nel corso del 1987 le parti abbiano rinunciato a vendere l’immobile ad un prezzo minimo. Nulla permetteva d’altro canto di ritenere che egli nell’autunno 1987 avesse ratificato l’operato del suo rappresentante. Ciò posto, egli ribadisce il benfondato delle pretese fatte valere in prima sede.

                                   5.   Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si può assolutamente ritenere che nel marzo 1986 tra l’attore e l’AO 1 sia venuto in essere un contratto di mandato volto alla vendita delle azioni o della part. n. __________ di __________, tenuto conto di un prezzo minimo per quest’ultima di fr. 1'400'000.-. Il primo mandato di vendita è quindi quello conferito nel marzo 1987, che non prevedeva alcun prezzo minimo.

                                         Nel caso di specie è senz’altro a torto che l‘attore pretende la venuta in essere di un mandato di vendita con un prezzo minimo dal semplice fatto che l’AO 1 non abbia obiettato alcunché dopo aver ricevuto lo scritto 17 marzo 1986 (doc. F). Se in effetti è vero che giusta l’art. 395 CO il mandato concernente affari che il mandatario tratta tra l’altro in forza della sua professione si ritiene accettato se non viene rifiutato immediatamente, è però altrettanto vero che secondo la dottrina non si può ammettere che un mandatario agisca in forza della sua professione laddove questi, in maniera riconoscibile per i terzi, sia attivo in quel particolare settore solo in modo sporadico o occasionalmente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 11 ad art. 395 CO). Ritenuto che in concreto il mandato di vendita dell’immobile rispettivamente della società risulta essere stato proposto ad un avvocato, che pacificamente si occupava di tali questioni tutt’al più solo occasionalmente, è chiaro che il suo silenzio allo scritto di cui al doc. F altro non può significare che rifiuto dell’incarico proposto. Ma, a prescindere da quanto precede, nemmeno si può ritenere che la comunicazione di cui al doc. F costituisca una vera e propria offerta di mandato, il cui perfezionamento era dunque subordinato alla sola accettazione, tacita o espressa, da parte del mandatario. Nello scritto in questione l’attore, invece di limitarsi a proporre il mandato di vendita ad un prezzo minimo, ha in effetti concluso chiedendo all’AO 1 di “fissarmi un appuntamento nel più breve tempo possibile ... per chiarire a voce questi punti e anche per consegnarti le azioni della SA e la procura di vendita della Società”. Lo scritto risulta pertanto essere, a ben vedere, ancora di carattere interlocutorio. Oltretutto non risulta che l’AO 1 abbia dato seguito alla richiesta di appuntamento formulata in quell’occasione dall’attore, tanto meno “nel più breve tempo possibile”, e che comunque sia prontamente venuto in possesso delle azioni della società nonché della procura di vendita delle stesse, il fatto che - come vedremo - entrambe gli siano state consegnate solo nel gennaio 1987 (doc. 12O e 13O) non essendo ovviamente sufficiente per confermare la venuta in essere di un contratto già 10 mesi prima. Ad ulteriore conferma dell’inesistenza nel 1986 di un mandato di vendita va pure menzionato il fatto, non contestato dall’attore in replica (ad 2.4) e dunque implicitamente ammesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175), che egli, ancora nell’autunno 1986, aveva ritenuto di attivarsi personalmente nella ricerca di potenziali acquirenti (cfr. teste L__________ __________ p. 2 seg.).

                                         È in definitiva solo il 20 gennaio 1987 che tra le parti è venuto in essere il mandato di vendere le azioni e/o la proprietà e/o parte degli attivi della società (doc. 12O e 13O). Il fatto che nella procura (doc. 12O) non sia stato indicato un prezzo minimo di vendita e che a quel momento non si sia fatto riferimento agli scritti precedenti, specialmente al doc. F, prova chiaramente che la vendita non doveva (più) avvenire secondo le modalità indicate nel 1986. Emblematico in tal senso è pure il fatto che nelle prime richieste d’informazioni formulate all’indirizzo dell’AO 1, risalenti all’aprile 1997, l’attore, tramite il suo legale, abbia specificato che il mandato di cui si chiedeva il rendiconto era quello che era stato perfezionato proprio nel 1987 (doc. L), senza che a quel momento fosse preteso che lo stesso fosse già stato conferito in precedenza; analoga impostazione è stata pure data all’istanza di conciliazione, promossa nel giugno di quell’anno (doc. Z7). Del resto, dopo il marzo 1986, la situazione si era modificata in modo sostanziale: la ricerca di potenziali interessati all’acquisto dell’immobile e/o del pacchetto azionario messa in atto dall’attore nell’autunno 1986, oltretutto sulla base di un prezzo dell’immobile di fr. 1’240'000.- rispettivamente di fr. 1'360'000.- (teste L__________ __________ p. 2), già inferiore dunque a quello indicato nel doc. F, non aveva dato i risultati sperati (cfr. doc. 15V, 17V; teste L__________ __________ p. 2 seg.); la situazione economica della società, già estremamente problematica, si era ulteriormente aggravata (doc. Z2, Z5, 26O, 15V; perizia p. 6; complemento peritale p. 4; teste L__________ __________ p. 2 seg.), tanto è vero che l’amministratore, il fiduciario e l’ufficio di revisione avevano insistentemente chiesto l’adozione di nuove misure di risanamento per scongiurarne l’insolvenza (cfr. doc. E, 18O, 13V; teste L__________ __________ p. 2); lo stesso __________ F__________ __________, cognato dell’attore, oltre ad aver dato atto della gravità della situazione, aveva confermato che il conferimento del mandato era avvenuto allo scopo di “tirare fuori dai guai” il suo congiunto (verbale p. 2); e la stessa procura (doc. 12O), laconicamente, si limitava ad indicare che la vendita avveniva “allo scopo di risanare la società”. In tali circostanze, ben si può ritenere che l’incarico conferito a quel momento fosse unicamente finalizzato a conseguire il miglior prezzo possibile dall’immobile e/o dalle azioni.

                                   7.   Stando così le cose, è incontestabile che l’AO 1, vendendo in nome e per conto dell’attore le azioni della società ad un prezzo di fr. 71'000.- (doc. P) non ha assolutamente violato il contratto di mandato, rispettivamente non ha causato alcun danno all’attore. Il perito giudiziario ha innanzitutto precisato che a quel momento il valore di mercato della società   - comprensivo di quello dell’immobile (di fr. 860'000.-) - e quindi delle azioni vendute era di fr. 160'341.- (perizia p. 8 e 10; complemento peritale p. 4). In tali circostanze il prezzo concretamente pattuito non può assolutamente essere considerato inadeguato o infimo, anche perché lo stesso tiene conto del fatto che acquirente del pacchetto azionario era l’amministratore della società AO 2, il quale da quando era entrato in carica, all’inizio del 1980, pur avendo diritto ad essere remunerato in ragione di fr. 1'000.- mensili per l’attività da lui svolta in seno alla società (almeno dal novembre 1980, cfr. doc. 25V pt. 3 e 5), non era mai stato retribuito (teste __________ __________ p. 6), tant’è che lo stesso attore, già al momento in cui aveva inviato all’AO 1 lo scritto di cui al doc. F, aveva espressamente dichiarato che “mi sembra giusto e doveroso riconoscergli una cifra a forfait come compenso per il lavoro svolto e per il valido aiuto che ha dato a me e alla Società nei momenti più difficili e che mi è stato sempre particolarmente vicino in questi anni“. Che poi il prezzo di fr. 71'000.- sia stato effettivamente corrisposto, è stato provato dal teste V__________ __________, la cui attendibilità è stata contestata dall’attore per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; per tante II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190), il quale ha dichiarato (verbale p. 5) che quella somma era stata utilizzata per pagare tutta una serie di fatture personali dell’attore (cfr. plico doc. 28O), le quali evidentemente -e la circostanza non poteva certo sfuggire all’attore- proprio per questo motivo non sono più state sollecitate in seguito dai rispettivi creditori. È infine ampiamente a torto che l’attore pretende in via subordinata almeno la rifusione di fr. 402'993.- evidenziando che, se avesse saputo che quello era il misero prezzo che sarebbe stato spuntato, mai avrebbe autorizzato l’immissione di quella somma nella società pochi mesi prima della sua vendita (doc. G): l’attore sembra in realtà dimenticare che quell’importo, corrispondente ai suoi averi sul conto “__________” (doc. N), non era liberamente a sua disposizione, bensì era stato a suo tempo posto a garanzia del credito in conto corrente, allora ben maggiore, concesso a favore della società dalla B__________ (cfr. doc. Z2 p. 5, 26O; cfr. pure documentazione richiamata dalla B__________; teste L__________ __________ p. 3), per cui di fatto era già da considerarsi “perso”; l’attore era del resto consapevole che la rinuncia a quell’importo da lui messa in atto era l’unica possibilità per far sì che egli potesse ricavare ancora qualcosa dalla vendita della società (cfr. doc. Z2 p. 6 segg., 26O), rinuncia senza la quale non si sarebbe potuto trovare alcun acquirente (doc. 26O).

                                   8.   Come giustamente rilevato dal Pretore, la petizione promossa nei confronti dell’AO 1, già infondata per i motivi che precedono, lo era in ogni caso anche per il fatto che l’attore aveva comunque ratificato per atti concludenti l’operato di quest’ultimo, nella misura in cui non aveva avuto nulla da ridire allorché, nell’ottobre 1987, gli erano state mostrate le fatture che erano state saldate con il prezzo della vendita. L’attendibilità del teste V__________ __________, che aveva confermato questa circostanza (verbale p. 5), è stata in effetti contestata dall’attore per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e non vi è quindi motivo di rimettere in discussione quanto da lui dichiarato, che per altro non è forzatamente smentito - lo stesso attore ne è cosciente, dichiarando che ciò tutt’al più provava come l’incontro avvenuto quel giorno fosse stato alquanto fugace (appello p. 9) - dalla lettera di cui al doc. Z23 o dal teste Gi__________ __________ (verbale p. 2). Che l’attore e V__________ __________ si siano effettivamente incontrati nell’autunno 1987 è stato oltretutto confermato anche dalla teste P__________ __________ (verbale p. 2). Del resto, se l’attore a quel momento non fosse stato informato della vendita della società e dunque ritenesse ancora di esserne l’azionista unico, mal si comprenderebbe per quale motivo egli negli anni seguenti, fino al 1996, si sia completamente disinteressato della stessa, non chiedendo ad esempio di indire le assemblee o non informandosi per quale motivo non venisse mai convocato a tale scopo, ed omettendo persino di chiedere a AO 2 di fare il punto sulla situazione quando, nel giugno 1988, aveva avuto modo incontrarlo per incassare il saldo della vendita della sua auto (doc. 23V).

                                   9.   Quanto al convenuto AO 2, è parimenti a ragione che il giudice di prime cure ha concluso per l’assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico. Nulla può innanzitutto essergli rimproverato nella sua veste di amministratore della società, le mancanze imputategli non concernendo quelle sue mansioni. E neppure risulta che egli si sia impegnato, segnatamente con lo scritto di cui al doc. E, a curare il patrimonio dell’attore. Visto quanto indicato nei considerandi precedenti, è pure escluso che egli possa rispondere in qualità di acquirente, non essendo stato provato che l’AO 1 fosse tenuto, in maniera per lui riconoscibile, a conseguire un prezzo più alto di quello spuntato rispettivamente che quello in definitiva pattuito non fosse in concreto congruo.

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 5 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    4’950.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    5’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a ciascun appellato fr. 10’000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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