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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 12.2005.153

26 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,482 mots·~22 min·3

Résumé

locazione - difetto dell'ente locato - riduzione della pigione - risarcimento danni

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.153

Lugano 26 settembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2001.209 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con istanza 16 novembre 2001 da

AP 1   AP 1 entrambe rappr. da  RA 2   

contro  

AA 1  rappr. da  RA 1 

con cui le istanti hanno chiesto, in materia di locazione, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 176'736.90 oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 112'346.90, domanda avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore con sentenza 22 agosto 2005 ha accolto per fr. 22'834.25 più interessi;

appellanti le istanti con atto di appello 2 settembre 2005, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 91'647.25 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente la convenuta con osservazioni ed appello adesivo 14 ottobre 2005, con cui chiede di respingere il gravame di parte avversa e di accogliere il proprio nel senso di respingere integralmente l’istanza, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

mentre le istanti con osservazioni 14 novembre 2005 postulano la reiezione dell’appello adesivo pure protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 18 maggio 1999 (doc. 1) AA 1 ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento di 5 1/2 locali al pianterreno del condominio denominato __________ in __________ a __________. Il contratto di locazione, che prevedeva il pagamento di una pigione mensile indicizzabile di fr. 2'200.- oltre ad un importo forfetario di fr. 600.- per le spese accessorie, prendeva inizio il 1° giugno 1999 ed era disdicibile per la prima volta per il 31 maggio 2004.

                                         Il contratto è stato in seguito disdetto dalle conduttrici con effetto al 31 luglio 2001 (doc. E). La disdetta, ancorché non rispettosa dei termini contrattuali, è stata accettata dalla locatrice.

                                   2.   Con l’istanza in rassegna, avversata dalla controparte ed inoltrata dopo aver adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, AP 1 hanno chiesto la condanna di AA 1 al pagamento di fr. 176'736.90 oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 112'346.90. Esse, evidenziando la grave difettosità dell’ente locato, segnatamente a causa della presenza di importanti infiltrazioni d’acqua e di umidità, hanno in particolare preteso fr. 24'000.- a titolo di riduzione della pigione, fr. 20'000.- per il danno al mobilio e per il suo mancato uso, fr. 30'000.- per il danno ai vestiti, fr. 15'000.- per il danno ai tappeti e fr. 610.- per il danno al pianoforte. Altri fr. 11'087.- sono stati richiesti per non aver potuto utilizzare fino al primo termine utile di disdetta il giardino, che era stato oggetto di interventi da parte loro. Ed ulteriori fr. 11'649.90 sono stati infine domandati quale partecipazione per le spese di trasloco.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza per fr. 22'834.25 più interessi, riconoscendo in sostanza alle istanti unicamente fr. 7'789.- a titolo di riduzione della pigione, fr. 3'150.- per i danni al mobilio, fr. 945.05 quale indennità per l’impianto di irrigazione del giardino e fr. 10'950.20 quale partecipazione dei costi di trasloco.

                                   4.   Entrambe le parti auspicano la riforma della decisione pretorile.

                                         Con l’appello principale le istanti chiedono di accogliere l’istanza per fr. 91'647.25 più interessi, ribadendo in sostanza tutte le pretese già formulate in prima sede, tranne quella volta al risarcimento per il mancato uso del mobilio, non più riproposta, e quelle per il danno al mobilio, ai vestiti ed ai tappeti, ridotte rispettivamente a fr. 10'000.-, a fr. 25'000.- e a fr. 10'000.-; il primo giudizio è invece accettato in punto alle spese di trasloco; pure contestata è infine la pronunzia sulle spese e sulle ripetibili.

                                         Con l’appello adesivo la convenuta chiede per contro di respingere integralmente l’istanza.

                                   5.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione dell’avverso gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Giusta l’art. 259a cpv. 1 CO se sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili al conduttore né sono a suo carico, oppure se questi è turbato nell’uso pattuito dalla cosa, egli può esigere dal locatore l’eliminazione del difetto (lett. a), una riduzione proporzionale del corrispettivo (lett. b), il risarcimento dei danni (lett. c), l’assunzione della lite contro un terzo (lett. d) e, nel caso di un immobile, il deposito della pigione (cpv. 2).

                                         A questo stadio della lite sono ancora litigiose le pretese delle istanti volte alla riduzione del corrispettivo (consid. 7) e quelle aventi per oggetto il risarcimento dei danni (consid. 8-10).

                                   7.   Il Segretario assessore, ammessa la responsabilità della convenuta per il difetto costituito dalla presenza di infiltrazioni di acqua e di umidità nell’ente locato, difetto che era stato notificato dalle istanti già poche settimane dall’inizio della locazione, ha ritenuto equa nelle particolari circostanze -atteso in particolare come il difetto si fosse sviluppato progressivamente in quasi tutti i locali, visto il suo carattere di chiara insalubrità, considerato che le istanti utilizzavano solo saltuariamente l’ente locato e appurato che la turbativa aveva carattere continuo- una riduzione della pigione del 10% dal 22 giugno 1999 al 27 settembre 2000 (fr. 220.- mensili) e del 20% fino al 31 luglio 2001 (fr. 440.- mensili).

                                         In questa sede la convenuta contesta di poter essere resa responsabile già dal 22 giugno 1999, rilevando di aver puntualmente evaso le richieste di risanamento formulate dalle istanti a quel momento, sempre che le stesse potessero essere considerate tali, mentre essa nemmeno lo sarebbe per il periodo successivo al 28 settembre 2000, avendo le istanti negato accesso all’appartamento rispettivamente procrastinato in tutti i modi possibili ogni intervento di risanamento; quanto alla misura della riduzione della pigione, la stessa era in ogni caso eccessiva e andava dunque drasticamente ridotta, il primo giudice avendo erroneamente ritenuto che le istanti usavano solo saltuariamente l’ente locato come pure che il difetto era presente in quasi tutti i locali e non avendo considerato che l’aumento e la perduranza della turbativa era dovuta alle istanti stesse che tra l’altro non avevano adottato le misure necessarie ad evitare o diminuire il disagio, ad esempio arieggiando i locali.

                                         Le istanti, dal canto loro, dopo aver contestato che il fatto che esse avessero occupato solo saltuariamente l’ente locato potesse essere considerato per la riduzione della pigione, chiedono che quest’ultima, calcolata sull’intera pigione di fr. 2'800.-, sia fissata in fr. 6’400.-, pari al 15%, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 28 settembre 2000,  somma cui aggiungono pure un’indennità di fr. 3'600.- “per superficie diminuita”, e in fr. 14'000.-, pari al 50%, fino alla fine della locazione.

                                7.1   Pacifica l’esistenza di infiltrazioni e di umidità nell’ente locato, difetto causato dall’infiltrazione di acqua attraverso il tetto piano che formava la copertura della parte est dell’appartamento (perizia p. 14), è manifestamente a torto che la convenuta declina ogni sua responsabilità, asserendo che inizialmente lo stesso non le era stato notificato e comunque era stato eliminato, rispettivamente intravedendo per il periodo successivo al settembre 2000 una grave concolpa della controparte per averle impedito di risanarlo per tempo e per non aver arieggiato i locali.

                                         Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, è indiscutibile che il difetto in questione le sia stato notificato già il 22 giugno 1999 (doc. M) e non solo il 28 settembre 2000 (doc. O) e che lo stesso non sia stato riparato: quest’ultima circostanza, oltre ad essere rimasta allo stadio di puro parlato, non potendo evidentemente bastare al proposito che le istanti non abbiano formulato ulteriori rimostranze scritte nei successivi 15 mesi, è stata in effetti smentita dall’istruttoria, che ha confermato come la convenuta ancor prima della notifica di cui al doc. O fosse perfettamente a conoscenza della persistente difettosità dell’appartamento, tanto da averne preteso già allora il risanamento da parte dell’amministrazione del condominio (cfr. lettera 3 settembre 2000, doc. III° rich., e gli scritti 14 settembre 2000, doc. 8, e 25 settembre 2000 dell’amministrazione, doc. 9).

                                         Del tutto infondati sono pure i rimproveri, mossi alle istanti, di non aver arieggiato i locali e più in generale di aver impedito l’effettuazione dei lavori di risanamento. Quanto al primo, si osserva che il perito giudiziario ha chiaramente escluso che il difetto riscontrato si lasciasse ricondurre alla mancata aerazione dell’ente locato (perizia p. 14). In merito alla seconda, quand’anche si volesse ammettere che le istanti, per il fatto di essere spesso assenti (cfr. testi M__________ __________ e L__________ __________), o di non essersi presentate verosimilmente per quel motivo ad un sopralluogo (cfr. doc. 12), oppure ancora di aver talora negato il loro accesso all’appartamento a terze persone -in realtà solo all’amministratrice e al custode (doc. R)-, abbiano impedito di visionare la situazione per qualche tempo -secondo la convenuta durante un mese- non si può in ogni caso ritenere che il ritardo nell’effettuazione dei lavori di ripristino possa essere loro imputato, quando i difetti erano stati notificati già nel giugno 1999 e la convenuta, che oltretutto si occupava pacificamente di lavori di ingegneria e di architettura e soprattutto effettuava perizie e consulenze in materia edilizia (cfr. la sua carta intestata), non aveva ancora dato inizio ai lavori di risanamento nell’estate 2001, verosimilmente -da quanto si è potuto appurare dalla documentazione agli atti (doc. 8, 9, 11, U, 23, 24, 25 e soprattutto plico doc. III° rich.)- nell’attesa che gli stessi venissero eseguiti, e soprattutto pagati, dalla comunione dei condomini o dall’amministrazione del condominio.

                                7.2   Ammessa con ciò la responsabilità della convenuta per la presenza del difetto, si tratta di stabilire se i criteri utilizzati dal giudice di prime cure per determinare in equità la misura della riduzione della pigione siano o meno corretti. Il quesito può sostanzialmente essere risolto per l’affermativa, con una riserva.

                                         Incontestato che il difetto riscontrato avesse carattere continuo -anche se evidentemente si presentava in maniera più marcata durante le piogge e nelle stagioni fredde- e fosse chiaramente insalubre, è in effetti indiscutibile che lo stesso si era sviluppato progressivamente in quasi tutti i locali: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che esso era inizialmente circoscritto, sotto forma di infiltrazioni, alle sole pareti dell’entrata ed al soffitto della camera degli ospiti (cfr. doc. M) e successivamente si è esteso, perlopiù sotto forma di macchie di umidità e di muffa, anche ad altri locali o a parti di essi, segnatamente al corridoio e all’atrio d’entrata, al servizio WC, alla camera sud-est, al vano lavanderia (cfr. doc. F) nonché alla sala da pranzo e ad un’altra cameretta (cfr. doc. H p. 3, O, Q, T; perizia p. 14); la stessa convenuta, rivolgendosi all’amministrazione del condominio, non aveva del resto mancato di far rilevare come la situazione stesse vieppiù peggiorando con il passare del tempo (doc. U). A giudizio della scrivente Camera, per contro, il fatto che le istanti utilizzassero solo saltuariamente l’ente locato, appurato in precedenza e pure preso in considerazione dal Segretario assessore per stabilire l’ammontare della riduzione della pigione, non appare tutto sommato rilevante per la questione.

                                7.3   Ciò premesso, tenuto conto della giurisprudenza cantonale, che in presenza di umidità e di infiltrazioni tali da compromettere l’abitabilità dell’ente locato aveva ritenuto equa una riduzione della pigione del 25% (II CCA 10 febbraio 1994 inc. n. 11/93, 3 febbraio 1995 inc. n. 194/94; CCC 1° ottobre 1997 inc. n. 16.97.59) rispettivamente del 20% (II CCA 25 aprile 1997 inc. n. 12.97.109), e in casi più lievi, ove il difetto era limitato in alcune parti dei locali e in presenza di una concolpa dell’inquilino, aveva ritenuto giustificata una riduzione del 10% (II CCA 23 aprile 1996 inc. n. 12.96.12) o ancora del 5% (CCC 25 aprile 1995 inc. n. 16.94.6), il giudizio con cui il Segretario assessore nella fattispecie ha riconosciuto una riduzione della pigione del 10% fino al 28 settembre 2000 e del 20% per il periodo successivo può senz’altro essere confermato, anche perché quando, come in un caso del genere (Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, Berna-Stoccarda-Vienna 1992, p. 193; II CCA 25 aprile 1997 inc. n. 12.97.109), il primo giudice decide secondo le regole del diritto e dell’equità, l’autorità d’appello può riesaminare liberamente tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 32 ad art. 307), ciò che non è evidentemente il caso nella fattispecie.

                                7.4   Per il resto, incontestabile da una parte che la riduzione della pigione del 10% non possa essere riconosciuta già dal 1° giugno 1999, ma solo dal 22 giugno 1999, data della prima notifica del difetto (doc. M); indiscutibile dall’altra che le riduzioni del 10% rispettivamente del 20% vadano calcolate sul solo corrispettivo di fr. 2'200.- mensili e non invece anche sull’acconto per le spese accessorie di fr. 600.- (Higi, Zürcher Kommentar, N. 13 ad art. 259d CO; Züst, op. cit., p. 183), ancorché si tratti di spese forfetarie; ed escluso infine che le istanti possano cumulativamente pretendere anche una non meglio definita indennità per “superficie non utilizzabile” di fr. 3'600.-, di cui non si comprende l’esatta natura giuridica; si ha in definitiva che il giudizio di prime cure relativo alle pretese per riduzione della pigione può essere integralmente confermato.

                                   8.   Le pretese relative ai danni al mobilio, al vestiario, ai tappeti ed al pianoforte hanno occupato quasi 5 pagine della decisione del Segretario assessore, il quale ha in sostanza concluso, in assenza di una prova a futura memoria che specificasse in dettaglio quanti e quali di quegli oggetti si trovassero nell’ente locato e soprattutto in che misura gli stessi fossero danneggiati, rispettivamente in presenza solo di poche fotografie effettuate nell’ente locato prima della fine della locazione, che alle istanti potevano essere risarciti solo fr. 2'150.- per l’intervento parziale eseguito prima del sopralluogo a B__________ sui mobili indicati nella perizia con i n. da 1a7e n. 9 e fr. 1'000.- per la sostituzione delle due borsette nuove indicate nella perizia con il n. 8.

                                         In questa sede le istanti rimproverano al giudice di prime cure di aver dimenticato che nell’ambito di una vertenza del genere l’allestimento di una perizia a futura memoria non era possibile, ciò che avrebbe dovuto indurlo, anche perché il perito giudiziario aveva chiaramente confermato che l’umidità nei locali era di per sé tale da provocare i danni al mobilio, al vestiario, ai tappeti ed al pianoforte, a quantificarli in via equitativa. Di qui le richieste rispettivamente di fr. 10'000.-, fr. 25'000.- , fr. 10'000.- e fr. 610.-.

                                         La convenuta, da parte sua, contesta di dover essere tenuta al risarcimento, negando che potesse esserle ascritta una colpa, che invece andava senz’altro imputata alla controparte, in particolare per non aver immediatamente posto in atto le misure necessarie, segnatamente lo spostamento in altri locali del mobilio maggiormente esposto, per diminuire il danno. Pure contestata, in assenza della prova a futura memoria, era l’esistenza del necessario nesso causale tra la difettosità dell’ente locato e i danni fatti valere dalle istanti, come pure il risarcimento delle borsette di cui neppure era noto il valore.

                                8.1   È manifestamente a torto che la convenuta ritiene di non avere colpa alcuna per la mancata eliminazione dei difetti. Come già accennato in precedenza, la sua responsabilità va in effetti intravista già nel fatto di non essere stata in grado, durante gli oltre due anni di esistenza del contratto di locazione, di ovviare al difetto, e di essersi limitata ad attendere la sua eliminazione da parte dell’amministrazione del condominio, i cui ritardi devono pure esserle imputati, questa avendo nell’occasione agito quale suo ausiliario (Higi, op. cit., N. 18 ad art. 259e CO; Züst, op. cit., p. 226 segg.). Quanto ai piccoli ritardi e omissioni eventualmente imputabili alle istanti, come detto, quand’anche fossero dati, gli stessi sarebbero al confronto del tutto marginali e quindi irrilevanti, tanto più che lo stesso perito giudiziario ha in ogni caso negato che esse, quando i mobili si trovavano nell’ente locato, potessero fare di più di quanto hanno fatto per quanto concerneva il mobilio (perizia p. 17).

                                8.2   La richiesta delle istanti di quantificare in equità il danno da esse subito al mobilio, al vestiario, ai tappeti ed al pianoforte è del tutto infondata. Tale facoltà, derivante dall’art. 42 cpv. 2 CO, è in effetti data al giudice solo nel caso in cui il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988 p. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO; stessa soluzione in un caso di applicazione dell’art. 259e CO, cfr. II CCA 23 agosto 1996 inc. n. 12.96.99), ritenuto che la norma non è per contro applicabile quando sarebbe stato possibile fornire l’esatta prova del pregiudizio subito e la parte interessata vi fa nondimeno capo nel tentativo di sanare la propria negligenza processuale (II CCA 11 settembre 1998 inc. n. 12.98.101). Nel caso di specie, come ritenuto dal giudice di prime cure, l’allestimento di una prova a futura memoria, certamente possibile, avrebbe evidentemente permesso di accertare quali erano gli oggetti presenti nell’ente locato, quale il loro stato, quale il loro valore e quale il pregiudizio che era stato loro causato. La prova avrebbe del resto potuto essere portata dalle istanti, a quel momento già rappresentate da un legale (doc. PP), anche in altri modi, segnatamente incaricando il perito comunale, che pure è intervenuto (cfr. doc. F), di allestire un rapporto preciso e dettagliato anche su quegli aspetti, oppure ancora facendo allestire una perizia di parte sul tema (il rapporto della ditta di trasloco, doc. I, risulta in proposito eccessivamente vago) o allestendo un’accurata documentazione fotografica (ben più ampia di quella di cui al doc. GG). Le istanti non possono pertanto lamentarsi in questa sede se il primo giudice ha escluso ogni risarcimento per tutti quegli oggetti che non risultavano peritalmente (doc. F) o documentalmente (doc. GG) essere stati danneggiati dall’umidità dell’ente locato. Ciò premesso, è manifestamente a torto che le istanti chiedono un aumento del risarcimento a loro favore, auspicando un giudizio equitativo da parte della scrivente Camera. Per quanto riguarda i vestiti ed i tappeti, alle istanti va oltretutto rimproverato di aver eliminato quasi tutti gli oggetti asseritamente danneggiati, che in tal modo neppure hanno potuto essere oggetto di una valutazione da parte del perito giudiziario. Quanto al danno al pianoforte, le istanti non hanno assolutamente indicato per quale motivo il giudizio con cui il Segretario assessore aveva negato loro ogni risarcimento per quel titolo fosse errato e dunque da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). E le medesime considerazioni valgono anche per i danni al mobilio, il primo giudice avendo chiaramente indicato i motivi per cui aveva ammesso il risarcimento di alcuni mobili e non invece quello di altri, considerazioni queste che non sono state puntualmente contestate in appello dalle istanti, dal che l’irricevibilità della loro generica censura.

                                8.3   Ma nemmeno le contestazioni della convenuta possono essere prese in considerazione, così che in definitiva l’importo attribuito dal Segretario assessore per i danni in questione può essere confermato. Che i difetti agli oggetti di cui ai n. 1-7 e 9 si lasciassero effettivamente ricondurre alla difettosità dell’ente locato è in effetti evidente, le istanti avendo versato agli atti tutta una serie di fotografie scattate durante la locazione, da cui risultava che quegli oggetti erano coperti di muffa (doc. F e GG). Quanto al risarcimento delle due borsette di cui al n. 8, non è assolutamente vero che il perito giudiziario prima e il primo giudice poi avrebbero acriticamente preso per buono il valore indicato dalle istanti: il perito, pur avendo inizialmente precisato di non disporre di dati sufficienti per attribuire loro un valore (perizia p. 9), ha in effetti confermato in sede di delucidazione orale della perizia che la somma di fr. 500.- per ogni borsetta era stata oggetto di una sua stima prudenziale (verbale 2 giugno 2003 p. 2).

                                   9.   Nel querelato giudizio il Segretario assessore, preso atto che le istanti avevano chiesto fr. 11'087.- per non aver potuto utilizzare il giardino, per la cui sistemazione avevano effettuato un investimento di fr. 15'000.- (doc. W), ha respinto la pretesa nella misura in cui era volta al risarcimento del suo mancato utilizzo e l’ha accolta per fr. 945.05 nella misura in cui costituiva una domanda d’indennizzo per migliorie effettuate nell’ente locato.

                                         In questa sede le istanti ribadiscono la loro pretesa di fr. 11'087.- rilevando che la stessa si fondava sull’art. 97 segg. CO, mentre la convenuta si oppone al pagamento di qualsiasi importo negando l’esistenza di un plusvalore.

                                         La pretesa attorea dev’essere respinta. La richiesta delle istanti di vedersi risarcite per la mancata utilizzazione del giardino a seguito della disdetta anticipata del contratto non può in effetti essere oggetto di un risarcimento ai sensi dell’art. 259e CO, trattandosi di un cosiddetto “Kommerzialisierungsschaden” (SVIT, Mietrecht-Kommentar, 2.ed., Zurigo 1998, N. 12 ad art. 259e CO; Higi, op. cit., N. 14 ad art. 259e CO). Contrariamente da quanto preteso dal giudice di prime cure, nemmeno sembra che tale richiesta, nonostante quanto dichiarato dalle istanti, possa essere intesa come una valida domanda di indennizzo per le migliorie effettuate dal conduttore nell’ente locato ai sensi dell’art. 260a cpv. 3 CO, anche perché seguendo il loro stesso ragionamento -e meglio il calcolo-, se la locazione si fosse regolarmente conclusa nel maggio 2004, nulla sarebbe spettato loro a questo titolo. Ma quand’anche così fosse, è evidente che l’investimento da esse effettuato nell’occasione, che ha in sostanza comportato l’eliminazione di varie piante nonché della superficie adibita a prato verde e la successiva posa di lastre in cemento lavato (cfr. doc. LL e NN e la documentazione fotografica doc. 13 e II° rich.), non pare aver portato ad un aumento di valore dell’ente locato -è semmai vero il contrario- né ciò è stato comunque provato, e neppure in ogni caso si può ritenere, visto l’ammontare delle somme fatturate, che quell’eventuale aumento di valore possa essere considerato rilevante ai sensi della normativa (II CCA 13 novembre 1995 inc. n. 12.95.229, 25 maggio 2000 inc. n. 12.2000.95).

                                10.   Nulla osta per contro al risarcimento di fr. 10'950.20 quale partecipazione dei costi di trasloco -pari a metà delle spese per il trasloco in Svizzera interna-, posizione risarcibile ai sensi dell’art. 259e CO (Higi, op. cit., N. 4 ad art. 259e CO; Züst, op. cit., p. 211; Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, p. 171; II CCA 5 ottobre 1999 inc. n. 12.99.193). Già detto in precedenza che alla convenuta andava senz’altro ascritta una colpa per la mancata eliminazione del difetto, in questa sede essa ritiene di non doversi assumere quella spesa siccome la disdetta del contratto da parte delle istanti non sarebbe dovuta solo all’esistenza del difetto bensì anche ai problemi avuti con i vicini e con l’amministrazione del condominio. Non è così. Pur essendo vero che alcuni vicini si erano lamentati nei loro confronti a varie riprese presso l’amministrazione del condominio (doc. 4 segg. e 17 segg.; teste M__________ __________), non risulta in effetti che esse se ne siano preoccupate più di tanto (doc. Q, 3) rispettivamente che tale circostanza le abbia indotte a disdire anticipatamente il contratto, disdetta che si lascia in definitiva ricondurre alla difettosità dell’ente locato, che non era stato riparato da oltre due anni e che iniziava a provocare problemi di salute (reumatismi) a una delle due istanti (doc. G, S).

                                11.   Le istanti chiedono infine di modificare il giudizio con cui il giudice di prime cure aveva posto la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 8'594.per 7/8 a loro carico e per 1/8 a carico della controparte, a favore della quale era pure stata riconosciuta un’indennità ripetibile di fr. 6'500.-. Nonostante la lieve modifica della somma dovuta in capitale dalla convenuta, qui ridotta da fr. 22'834.25 a fr. 21'889.20, la loro richiesta di considerare una soccombenza di 4/5 al massimo per quanto riguarda gli oneri processuali non può essere accolta già per il fatto che sulla particolare questione il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in presenza di eccesso e di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148), ciò che qui non è manifestamente il caso; tanto più che esse non hanno ritenuto di sostanziare più di tanto i motivi che avrebbero potuto indurre il giudice ad attenuare il loro grado di soccombenza (art. 414 cpv. 2 CPC), motivi che per altro non sembrano comunque assolutamente dati: oltretutto il fatto che le istanti si siano viste costrette a ridurre in sede conclusionale il valore litigioso non è di per sé dovuto all’esito dell’istruttoria o all’impossibilità di quantificarlo correttamente all’inizio della lite, bensì alla sua negligenza nella sua esatta determinazione a quel momento. La richiesta di diminuire le ripetibili assegnate in prima sede, da respingersi già per i motivi che precedono, deve pure essere disattesa per il fatto che le istanti non hanno indicato l’importo che esse erano concretamente disposte a riconoscere alla controparte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 seg. ad art. 309). Per la medesima ragione è infine pure irricevibile la richiesta di ridurre sensibilmente le spese di giustizia, segnatamente quella della perizia eseguita fuori Cantone, senza che sia stato indicato l’importo di cui era concretamente auspicata la riduzione.

                                12.   Ne discende la reiezione dell’appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo nel senso che l’istanza è accolta limitatamente a fr. 21'889.20 oltre interessi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 2 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 1’250.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 1’300.da anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2’000.- per ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 14 ottobre 2005 di AA 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 agosto 2005 della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.1   Di conseguenza AA 1 è tenuta a versare a AP 1 l’importo di fr. 21'889.20 oltre interessi al 5% dal 20 novembre 2001.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    100.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    150.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 19/20 e per il resto sono a carico delle controparti, alle quali l’appellante adesivamente rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2005.153 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 12.2005.153 — Swissrulings