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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.04.2006 12.2005.106

12 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,797 mots·~9 min·3

Résumé

licenziamento nullo in periodo di malattia del dipendente, non scioglimento del contratto per annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, godimento in natura delle vacanze nel periodo di tre mesi tra il licenziamento nullo e l'inizio di un nuovo lavoro

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.106

Lugano 12 aprile 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.151 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 15 luglio 2004 da

AP 1 rappr. da RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8¿416.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2003 a titolo di pretese salariali per giorni festivi, di riposo e di vacanza non goduti, alla quale la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha respinto;

appellante l¿istante con atto di appello del 23 maggio 2005, nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l¿istanza e di accordargli fr. 800.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in sede di appello;

mentre la convenuta postula con le osservazioni del 6 giugno 2005 la reiezione dell¿appello, con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è stato assunto da AO 1 il 10 febbraio 2003 come capo cuoco, con uno stipendio mensile lordo comprensivo della tredicesima di fr. 5'600.- (doc. A). Il contratto prevedeva un periodo di prova di un mese, decorso il quale poteva essere disdetto per la fine di un mese con il preavviso di un mese (doc. A). AP 1 è stato degente in ospedale dal 30 settembre all¿8 ottobre 2003 per una pleuropolmonite (doc. B). AO 1 ha licenziato AP 1 il 16 ottobre 2003 per il 30 novembre 2003, esonerandolo dalle prestazioni lavorative con effetto immediato (doc. E). AP 1 si è annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione e ha percepito le relative indennità dal dicembre 2003. Il 15 gennaio 2004 egli ha scritto a AO 1 che contestava la validità del licenziamento, notificatogli in un periodo di inabilità lavorativa, e che era disponibile a riprendere il lavoro (doc. F).  

                                  B.   Con istanza 15 luglio 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Città per ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 8¿416.- a titolo di pretese salariali per giorni festivi, di riposo e vacanze non godute nell¿anno 2003. All¿udienza del 6 settembre 2004 l¿istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta, sostenendo che il rapporto di lavoro era stato sciolto consensualmente nel corso di un colloquio telefonico il 15 ottobre 2004, il lavoratore rinunciando a ogni pretesa nei confronti della datrice di lavoro. Esperita l¿istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni scritte dell¿11 e del 14 gennaio 2005.

                                  C.   Statuendo il 10 maggio 2005, il Segretario assessore ha respinto l¿istanza e ha obbligato AP 1 a rifondere un¿indennità per ripetibili di fr. 800.- alla convenuta.

                                  D.   AP 1 è insorto contro il giudizio pretorile con un appello del 23 maggio 2005, nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l¿istanza e di accordargli fr. 800.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in sede di appello. La convenuta postula con le osservazioni del 6 giugno 2005 la reiezione dell¿appello, con protesta di ripetibili.

e considerando

In diritto:                  1.   Il Segretario assessore ha ritenuto nullo il licenziamento che la datrice di lavoro ha notificato al lavoratore il 17 ottobre 2003 durante un periodo di incapacità al lavoro per malattia di quest¿ultimo. Ha poi accertato che non era provata l¿esistenza di un accordo sullo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, che in ogni caso non sarebbe stato valido siccome sprovvisto di ogni interesse per il dipendente. Dopo aver constatato che l¿incapacità lavorativa dell¿istante era cessata il 19 dicembre 2003 e che quest¿ultimo aveva offerto il 15 gennaio 2004 le proprie prestazioni alla datrice di lavoro, il primo giudice ha ritenuto sciolto per atti concludenti il contratto dal 31 marzo 2004, quando il dipendente ha iniziato a lavorare presso un altro esercizio pubblico. È quindi giunto alla conclusione che il lavoratore avrebbe potuto godere i complessivi 38.5 giorni festivi, di riposo e di vacanze da lui vantati, non contestati dalla convenuta, tra il dicembre 2003 e il marzo 2004, motivo per cui ha respinto l¿istanza.

                                   2.   L¿appellante rimprovera al primo giudice di non aver considerato che il rapporto contrattuale era terminato per atti concludenti già il 30 novembre 2003, quando egli si è annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione, ritenendosi libero da ogni impegno contrattuale nei confronti della convenuta e collocabile sul mercato del lavoro. Sostiene quindi che il primo giudice ha respinto a torto la pretesa di fr. 8'416.- a compenso di giorni festivi, di riposo e vacanza non goduti, nemmeno contestati dalla convenuta. Del resto, prosegue l¿appellante, la pretesa doveva essere accolta, dopo aver dedotto gli importi ricevuti dall¿assicurazione contro la disoccupazione, anche nella denegata ipotesi della validità del contratto fino al 31 marzo 2004, a titolo di stipendio mensile, pacificamente non versato dalla convenuta.

                                   3.   Nella fattispecie la datrice di lavoro ha licenziato l¿istante con lettera raccomandata del 16 ottobre 2003, che è pervenuta al dipendente il 17 ottobre 2003, durante la sua inabilità totale al lavoro per malattia (doc. B, C). Il licenziamento era dunque nullo in virtù dell¿art. 336c cpv. 2 CO. Non risulta che la datrice di lavoro abbia inviato un nuovo licenziamento al dipendente dopo la scadenza del periodo di malattia, né vi è stato tra le parti un accordo sullo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro. Come ha esposto il primo giudice, infatti, l¿istruttoria non ha provato l¿esistenza di un simile accordo, ribadito dalla convenuta ancora nelle osservazioni all¿appello. L¿istante ha negato nel proprio interrogatorio formale di aver accettato lo scioglimento del contratto di lavoro con esonero dall¿obbligo lavorativo per il 30 novembre 2003 (verbale 10 novembre 2004), mentre la testimone __________ ha potuto solo riferire quanto le era stato raccontato dalla gerente della convenuta, secondo la quale l¿istante aveva accettato durante un colloquio telefonico del 15 ottobre 2003 lo scioglimento del contratto per il 30 novembre 2003 (verbale del 10 novembre 2004, pag. 8). In presenza di deposizioni contraddittorie, a giusta ragione il primo giudice ha negato l¿esistenza di un accordo consensuale, che spettava alla datrice di lavoro provare (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, pag. 339). Un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti concludenti, infatti, deve essere ammesso solo con riserbo e secondo la giurisprudenza la volontà delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia 417 consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie. D¿altra parte, come rilevato con pertinenza dal Segretario assessore, l¿accordo non sarebbe stato valido anche se ne fosse stata provata l¿esistenza, poiché sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di ogni interesse per il lavoratore (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art. 341; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 19 ad art. 335), che si ritrovava senza un lavoro in prospettiva, tanto che si è annunciato all¿assicurazione per la disoccupazione.

                                   4.   In questa sede l¿appellante afferma di aver messo fine al contratto il 30 novembre 2003, quando si è iscritto all¿assicurazione contro la disoccupazione. Se non che, nell¿istanza del 15 luglio 2004 egli aveva addotto di aver contestato la nullità del licenziamento notificato il 17 ottobre 2003 (doc. E) e di aver messo in mora il 15 gennaio 2004 la datrice di lavoro, offrendo le proprie prestazioni lavorative (doc. F). Il tenore della lettera 15 gennaio 2004 era inequivocabile, contrariamente a quanto sembra ora sostenere l¿appellante. Inoltre, l¿istante precisava che il contratto di lavoro era ancora in corso, ma che non chiedeva il pagamento dei salari maturati dal dicembre 2003 in poi ¿per una questione di eleganza¿ (istanza, pag. 2). In simili circostanze, il fatto che l¿istante si sia annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione, abbia percepito le relative indennità dal dicembre 2003 (doc. I richiamato) e abbia atteso quasi due mesi prima di mettere formalmente in mora la datrice di lavoro non equivale a uno scioglimento del contratto per atti concludenti, che è da ammettere con estremo riserbo (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6a ed., Zurigo 2006, n. 10 ad art. 335 CO pag. 604 in fine). Il contratto ha di conseguenza preso fine per atti concludenti, come ammesso dal primo giudice, solo il 1° aprile 2004, quando l¿istante ha effettivamente iniziato a lavorare presso terzi. Ne deriva che nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2003 e il 31 marzo 2004 l¿istante ha potuto beneficiare in natura dei 38.5 giorni complessivi di vacanze, riposo e festivi non goduti, senza perturbare la ricerca di un¿altra occupazione. Al riguardo l¿appello è di conseguenza sprovvisto di buon fondamento.

                                   5.   Secondo l¿appellante il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta a versargli l¿importo di fr. 8'416.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2003 a titolo di salario dal 1° dicembre 2003 al 31 marzo 2004. È indubbio che la convenuta ha versato all¿istante lo stipendio solo fino al 30 novembre 2003 (doc. I). La procedura giudiziaria promossa con l¿istanza 15 luglio 2004 non comprende, per esplicita volontà dell¿appellante, le pretese salariali maturate nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il 31 marzo 2004, ma solo quelle vantate fino al 30 novembre 2003 per i 38.5 giorni festivi, di riposo e vacanze non godute (istanza, pag. 2; conclusioni 11 gennaio 2005). Al riguardo l¿appellante critica il primo giudice per non aver fatto uso del principio inquisitorio, senza avvedersi che la massima inquisitoria sociale, applicabile in concreto giusta l¿art. 343 cpv. 4 CO, si riferisce solo all¿accertamento dei fatti e all¿apprezzamento delle prove, ma non alla determinazione dell¿oggetto del litigio, che soggiace alla massima dispositiva ed è delimitato dalle domande delle parti (Egli, in ZZZ 2004 pag. 30). Ora, l¿appellante non ha presentato al primo giudice alcuna domanda di giudizio relativa allo stipendio per i mesi successivi al novembre 2003 e la sua domanda di appello è pertanto nuova e come tale irricevibile, visto il chiaro tenore dell¿art. 321 cpv. 1 CPC. L¿appello, infondato, deve pertanto essere integralmente respinto.   

                                   6.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L¿appellante rifonderà alla convenuta un¿equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamato l¿art. 148 cpv. 2 CPC

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L¿appello 23 maggio 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

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