Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.08.2005 12.2004.91

9 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,993 mots·~15 min·2

Résumé

architetto - responsabilità per carenze nella direzione lavori - esigibilità della mercede - diritto di trattenerla in caso di difetti ?

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.91

Lugano 9 agosto 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00278 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 17 aprile 1998 da

  AP 1  rappr. da  RA 1 

contro  

 AO 1  rappr. da  RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43'431.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 aprile 2004 ha accolto limitatamente a fr. 26'886.- più accessori;

appellante l'attore con atto di appello 11 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre il convenuto con risposta ed appello adesivo 15 giugno 2004 chiede di respingere il gravame di parte avversa e di ammettere il proprio, nel senso di respingere integralmente la petizione, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appello adesivo cui l'attore si è opposto, con osservazioni 26 agosto 2004, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel corso del 1993 AO 1 ha affidato all’AP 1 la progettazione e la direzione lavori delle opere di ampliamento e ristrutturazione del __________ a __________.

                                         Terminati i lavori, nel dicembre 1995 l’architetto ha emesso la sua nota d’onorario di fr. 83'431.75 (doc. F), a fronte della quale il committente ha provveduto a versare unicamente fr. 40'000.-, rimproverandogli in sostanza una corresponsabilità per l’esistenza di alcuni difetti nelle vetrine in alluminio fornite e posate nel locale esposizione dalla ditta __________.

                                   2.   Con la petizione in rassegna l’AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento del saldo della sua nota d’onorario, arrotondato a fr. 43'431.-, escludendo che egli potesse essere reso responsabile della difettosità delle vetrine, dovuta alla sola __________, e ciò anche se quest’ultima si era in seguito rifiutata di eliminare i difetti.

                                         Di diverso parere il convenuto, il quale ha obiettato che i difetti alle vetrine, cui se n’aggiungevano altri riscontrati nel frattempo, erano da ascrivere, almeno in parte, a carenze di progettazione e nella direzione lavori. Egli ha inoltre rivendicato il suo diritto a trattenere l’onorario del professionista, per altro a quel momento non ancora esigibile, finché l’opera non sarebbe stata riparata.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 26'886.-. Il giudice di prime cure, richiamate le norme sul contratto di mandato, ha innanzitutto ritenuto che non vi era motivo di ridurre la somma esposta dall’attore a titolo di onorario e che le spese per la riparazione dei difetti, la cui esistenza era stata confermata dall’istruttoria, ammontavano a complessivi fr. 16'545.-. Poiché l’attore non aveva provato che la loro insorgenza non fosse dovuta a sua colpa ed anzi dalle risultanze di causa era emersa una sua chiara responsabilità per non aver provveduto ad eliminarli rispettivamente aver controllato sufficientemente il cantiere, egli ne ha concluso che le spese di ripristino dovevano essere interamente dedotte dalle sue spettanze.

                                   4.   Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

                                         Con l’appello principale l’attore chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di accogliere integralmente la petizione, rilevando come la maggior parte dei difetti, nella misura in cui non erano stati evocati irritualmente, non si lasciassero ricondurre a carenze di progettazione o nella direzione dei lavori ma piuttosto ad una carente esecuzione da parte dell’artigiano.

                                         Con l’appello adesivo il convenuto, dopo aver auspicato l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero respinta a suo tempo dal Pretore e volta alla produzione di alcuni documenti, chiede invece che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere integralmente la petizione, evidenziando da una parte come i difetti fossero senz’altro dovuti a mancanze ascrivibili all’attore e dall’altra come egli fosse in tal caso legittimato a trattenere l’onorario dell’architetto, non ancora esigibile, fino alla completa eliminazione dei difetti.

                                   5.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Prima di esaminare le censure contenute negli appelli, occorre evadere il “ricorso” con cui il convenuto, nell’ambito dell’appello adesivo, ha dichiarato di voler impugnare il giudizio con cui il Pretore, in data 14 ottobre 2000, aveva respinto la sua domanda di restituzione in intero 20 gennaio 2000 intesa alla produzione di alcuni documenti. L’impugnativa è ampiamente irricevibile in quanto il decreto con cui il primo giudice si era pronunciato sulla questione (art. 140 cpv. 1 CPC) non è stato impugnato a suo tempo ed è quindi ormai cresciuto in giudicato. Essa è in ogni caso infondata anche nel merito, visto e considerato che i documenti allegati all’istanza di restituzione in intero erano in realtà irrilevanti per l’esito della lite, gli stessi non consentendo ancora -contrariamente all’assunto del convenuto- di concludere per l’inattendibilità delle perizie giudiziarie: la circostanza che gli artigiani interpellati dal convenuto nel corso della causa abbiano dichiarato, oltretutto informalmente, di non essere disposti a riparare i difetti secondo le modalità ed ai prezzi indicati dai periti giudiziari rispettivamente abbiano formulato delle riserve sulla bontà dei prospettati lavori di ripristino, non è in effetti sufficiente per mettere in dubbio gli accertamenti di fatto eseguiti dai periti.

                                   7.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, p. 261; Weber, Basler Kommentar, 2. ed., n. 31 ad art. 394 CO). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 segg.; NRCP 2003 416; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.89).

                                         Tenuto conto di quanto precede, è senz’altro a ragione che il Pretore ha concluso che nella fattispecie, in cui all’attore -come detto- era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori, risultavano senz’altro applicabili le norme sul mandato ed in particolare l’art. 398 CO, disposizione secondo cui la responsabilità del mandatario è condizionata all’esistenza della prova -da portarsi dal mandante- di una violazione contrattuale, di una colpa, di un danno e di un nesso di causalità adeguato.

                                   8.   L’istruttoria di causa ha permesso di accertare l’esistenza di tutta una serie di difetti, non solo nelle vetrine in alluminio posate dalla ditta Vistec SA nel locale esposizione, ma anche in altre parti della costruzione.

                                8.1   In sede di prova a futura memoria sono stati in particolare accertati i seguenti difetti alle vetrine (doc. T p. 1 seg.): la porta scorrevole di sinistra presentava una resistenza allo scorrimento; la tenuta perimetrale verticale eseguita con doppio profilo in gomma non era sufficiente per chiudere completamente lo spazio fra il montante dell’anta ed i telai; la porta centrale fra le due porte scorrevoli non si apriva per difetto alla serratura (problema non più riscontrato in occasione del sopralluogo per la completazione della perizia); la posa della pompa ammortizzante della porta d’entrata aveva lasciato visibili i fori del primo fissaggio; nella parte inferiore delle porte scorrevoli entrava acqua a causa della quota del controtelaio che risultava di ca. 1 cm più alto dello spazio interno in cui scorreva l’anta; all’interno del doppio vetro isolante situato sull’estremità destra della vetrina si formava della condensazione; il vetro della porta scorrevole presentava delle scalfitture superficiali; la porta che separava la parte privata dalla sala esposizione vibrava.

                                         Atteso che il perito a futura memoria, in sede di complemento peritale, ha chiaramente escluso che i difetti da lui riscontrati si lasciassero ricondurre a carenze di progettazione o nella scelta dei materiali (doc. U p. 2 seg.), occorre esaminare se gli stessi non fossero eventualmente dovuti a carenze nella direzione dei lavori. Il quesito dev’essere risolto parzialmente in modo affermativo. Il perito non è stato invero in grado di stabilire con assoluta certezza quali fossero le cause di ogni singolo difetto, evidenziando tuttavia come le stesse potessero variare da difetti di fabbricazione, di esecuzione o di regolazione, all’entrata nel sistema di elementi estranei, quali pittura o polvere (doc. T p. 4 seg.), cause dunque perlopiù imputabili al solo artigiano. All’attore, che aveva fatto affidamento nell’artigiano, specialista della materia, dopo averne verificato la competenza rispettivamente aver discusso e concordato con lui i dettagli esecutivi (cfr. testi __________ p. 2 e __________ p. 5) e che soprattutto aveva provveduto a notificargli tempestivamente i difetti (doc. 3, 4, B; cfr. pure doc. 9), insistendo oltretutto a più riprese per la loro eliminazione (doc. C, G, H, I, L, M; testi __________ p. 3 e __________ p. 5), non può così essere imputata alcuna concolpa, tanto più che il lavoro da effettuarsi dall’artigiano, usuale e senza difficoltà particolari (teste __________ p. 2), nemmeno imponeva al direttore dei lavori una particolare sorveglianza durante la fase di realizzazione (Gauch/Tercier, op. cit., n. 506; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95); l’architetto non è del resto un “superspecialista” ed è inevitabile che in alcuni ambiti -come quello in parola- disponga di minori conoscenze rispetto agli artigiani o ai fornitori (Gauch/Tercier, op. cit., n. 507). L’unico difetto per il quale può in definitiva essere ascritta una responsabilità all’attore è quello che ha provocato l’entrata di acqua all’interno del locale esposizione, dovuto al fatto che la quota del pavimento finito interno, invece di essere più alta della quota orizzontale superiore del controtelaio, era risultata essere più bassa (doc. T p. 4): l’istruttoria ha in effetti permesso di stabilire che l’errore delle quote, commesso dall’impresa (teste __________ p. 2), non era stato accertato per tempo dall’attore (il teste __________, che si è occupato di persona della direzione dei lavori, ha in particolare affermato, a p. 6, di non aver controllato le quote), tra le cui mansioni, per contratto, rientrava tra l’altro la coordinazione dei vari artigiani, il controllo delle forniture e le misurazioni (cfr. art. 4.4.4 SIA 102; Gauch/Tercier, op. cit., n. 500). Ne discende, ritenuto che gli interventi posti in atto, segnatamente la posa di un profilo in alluminio piegato a U con un labbro corto e uno lungo (cfr. teste __________ e doc. 5), non hanno permesso di ovviare al problema, che egli deve rispondere dei relativi costi di risanamento, che possono essere stimati in fr. 4'260.- (fr. 1'350.- doc. T p. 3 + fr. 2'910.- doc. U p. 5). A scanso di equivoci, si osserva che gli interventi di ripristino così quantificati, da eseguirsi però secondo le diverse modalità indicate dal perito giudiziario, sono stati considerati idonei ad eliminare i difetti accertati, con garanzia per il futuro (cfr. perizia __________ p. 3 segg. e verbale di audizione orale dello stesso perito p. 1 seg.).

                                8.2   Nell’ambito delle due perizie giudiziarie sono stati pure segnalati, come difetti, o presunti tali, la difficoltà di scorrimento della porta scorrevole tra la sala esposizione e l’officina (perizia __________ p. 3), una fessura orizzontale nella muratura di nuova formazione eseguita al primo piano, una fessura in una piastrella nel locale doccia al primo piano, una fessura capillare al piede del tavolato in cotto al piano superiore sopra il locale esposizioni, alcune fessure capillari nei muri esterni dell’edificio, le modalità di rinforzo di un pilastro al piano superiore, il distacco di uno zoccolino attorno ad un pilastro nel locale esposizioni e l’infiltrazione di acqua in cantina (perizia __________ p. 3 segg.).

                                         Escluso da una parte che il rinforzo del pilastro, il distacco dello zoccolino e le fessurazioni di una piastrella e nei muri esterni costituissero difetti (perizia __________ p. 4 seg.) ed appurato dall’altra che la difficoltà di scorrimento della porta scorrevole era causata da una difettosa esecuzione dei lavori (perizia __________ p. 5), come tale non imputabile all’attore (cfr. consid. 8.1), si tratta di esaminare se quest’ultimo debba o meno rispondere per l’infiltrazione di acqua nella cantina rispettivamente per l’esistenza di alcune fessurazioni orizzontali nella muratura al primo piano e di altre fessurazioni capillari pure al piano superiore. Il quesito dev’essere risposto sicuramente in modo negativo per la questione delle infiltrazioni: il perito giudiziario ha in effetti rilevato che il difetto era verosimilmente causato -ma la circostanza nemmeno era più verificabile- dalla presenza di qualche nido di ghiaia nelle pareti, non visibili dall’interno, imputabile a carenze dell’impresario costruttore __________ (perizia __________ p. 6), e quindi non all’architetto; egli ha in ogni caso escluso che all’attore potesse essere addebitata la mancata esecuzione dell’impermeabilizzazione esterna della cantina, rilevando che quell’intervento, oltretutto costoso, sarebbe stato necessario solo in zone ove vi era una falda permanente, ciò che non era il caso (perizia __________ p. 7). Per quanto riguarda invece l’insorgenza delle due fessurazioni, entrambe riconducibili a carenze nella direzione dei lavori (perizia __________ p. 7), occorre distinguere: per quelle riscontrate al piede del tavolato in cotto al piano superiore sopra il locale esposizioni l’attore non è tenuto a rispondere, in quanto il difetto in questione non era stato evocato negli allegati preliminari (art. 78 CPC), mentre il fatto che esso sia stato constatato in seguito nell’ambito delle perizie giudiziarie non implica che esso divenga automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dal codice di rito (II CCA 22 aprile 1994 inc. n. 116/93, 27 marzo 1996 inc. n. 12.95.181, 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 78); non così per quelle riscontrate nella muratura di nuova formazione eseguita al primo piano, puntualmente evidenziate negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 3; senza che occorra una notifica ai sensi dell’art. 367 CO, cfr. II CCA 15 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.116), il cui costo di riparazione, stimato in fr. 500.- (perizia __________ p. 4), può senz’altro essere posto a carico dell’attore. Per tranquillità del convenuto, anche in questo caso si osserva che la soluzione proposta dal perito giudiziario appare idonea ad eliminare il difetto (cfr. verbale di audizione orale del perito __________ p. 2)

                                   9.   Resta ora da pronunciarsi sulle censure con cui il convenuto pretende che l’onorario dell’attore non sarebbe ancora esigibile ed egli sarebbe in ogni caso legittimato a trattenerlo fino a totale eliminazione dei difetti. Entrambe sono infondate. La dottrina ha in effetti avuto modo di precisare che l’onorario dell’architetto incaricato della progettazione e della direzione dei lavori è di principio esigibile, anche se l’opera dovesse risultare difettosa, già al momento della consegna della liquidazione finale (Gauch/Tercier, op. cit., n. 1097 seg.), in concreto allestita nel dicembre 1995 (doc. D, E). Il mandante non ha invece diritto di trattenere ai sensi dell’art. 82 CO l’onorario dell’architetto fino all’effettuazione delle opere di ripristino dei difetti, che non sono in effetti di competenza di quest’ultimo ma che se del caso andranno eseguite dai singoli artigiani (Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, Friborgo 1994, n. 302 ): egli potrà nondimeno trattenere l’importo per il quale, a seguito della cattiva esecuzione del mandato, dovesse essere ridotto l’onorario dell’architetto rispettivamente dovesse essergli riconosciuto -come nel caso concreto- un eventuale risarcimento del danno (Gauch/Tercier, op. cit., n. 1098; Gmür, op. cit., ibidem).

                                10.   Ne discende che la petizione può essere accolta per fr. 38'671.- (fr. 83'431.- onorario ./. fr. 40'000.- acconti ./. fr. 4'760.- costo di ripristino) oltre interessi. Dal che il parziale accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 11 maggio 2004 dell’AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 8 aprile 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare all’AP 1, __________, fr. 38'671.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1996.

                                         2.     La tassa di giustizia di complessivi fr. 1’700.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attore per 1/8 e per la rimanenza sono a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            500.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            550.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/7 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 350.per parti di ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 15 giugno 2004 di AO 1 è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            700.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            750.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.91 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.08.2005 12.2004.91 — Swissrulings