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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.07.2005 12.2004.81

15 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,987 mots·~10 min·3

Résumé

rinuncia anticipata al contratto di compravendita per un autoveicolo Mercedes nuovo - risarcimento del danno - determinazione del mancato guadagno del venditore

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.81

Lugano 15 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.287 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 maggio 2002 da

AO 1    RA 2  

contro

 AP 1    RA 1  

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 16'065.90 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001 a titolo di pena convenzionale per la rescissione anticipata di un contratto di compravendita e il rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. 821276 dell’UE di Lugano, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, statuendo il 30 marzo 2004, ha accolto limitatamente all’importo di fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001;

appellante il convenuto, il quale con appello del 6 maggio 2004 chiede in riforma del giudizio pretorile l’integrale reiezione dell’azione creditoria, con protesta di spese e di ripetibili;

mentre l’attrice propone di respingere l’appello nelle sue osservazioni del 15 giugno 2004, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto il 23 gennaio 2001 il contratto di compravendita n.121896 per un veicolo Mercedes S 400 CDI al prezzo di fr. 146’451.-, da pagare mediante ripresa di un veicolo Mercedes S 500 LIM (doc. B). Tale contratto è stato annullato il 6 giugno 2001 e sostituito dal contratto n. 122951 del 20 luglio 2001, concluso tra AO 1 e __________ (SA) per la compravendita di un veicolo Mercedes C 32 T AMG, al prezzo di fr. 115'246.-, da pagare in contanti alla consegna, prevista circa il novembre 2001 (doc. A). AP 1 ha scritto il 16 ottobre 2001 alla venditrice comunicando la rinuncia all’ordinazione del veicolo per mancata costituzione della società (doc. C). AO 1 ha preso atto della rinuncia e con lettera 19 ottobre 2001 ha chiesto il risarcimento previsto dalle condizioni generali, pari al 15% del valore del veicolo (doc. D), inviando il 21 ottobre 2001 la fattura n. 269566 per fr. 16'065.90 (doc. E). Al rifiuto di AP 1, AO 1 gli ha fatto spiccare dall’UE di __________ il PE __________ per l’importo di fr. 16'065.90 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001 (doc. G), al quale l’escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere con petizione 8 maggio 2002 la condanna di  AP 1 al versamento di fr. 16'065.90 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001 a titolo di pena convenzionale per la rescissione anticipata del contratto di compravendita e il rigetto definitivo per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. Nella risposta del 3 luglio 2002 AP 1 ha eccepito la propria legittimazione passiva e si è opposto all’azione sostenendo che l’attrice non aveva subito alcun danno dalla rescissione anticipata del contratto. Nella replica del 21 agosto 2002 e nella duplica del 23 settembre 2002 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno ribadito le loro domande di giudizio, rimettendosi al contenuto delle conclusioni presentate il 22 e il 23 settembre 2003.

                                  C.   Statuendo il 30 marzo 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato il convenuto a versare all’attrice fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001, rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese sono state poste a carico dell’attrice per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con l’obbligo di versare all’attrice fr. 1'200.- per ripetibili.

                                  D.   AP 1 è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 maggi0 2004, con il quale chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 15 giugno 2004 AO 1 propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza di primo grado.

e considerato

in diritto:                  1.   Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che in seguito alla rinuncia anticipata dell’acquirente l’attrice ha chiesto il versamento della penale prevista nelle condizioni generali del contratto, pari al 15% del valore del veicolo. Egli ha ritenuto che la pena convenzionale prevista dalle condizioni generali in caso di ritardo dell’acquirente nel ritiro dell’autoveicolo non si applica in caso di rinuncia anticipata al contratto, di modo che l’attrice può far valere solo il risarcimento del danno inteso quale interesse positivo. In base all’istruttoria egli ha poi constatato che nonostante avesse potuto vendere a un terzo il veicolo a suo tempo acquistato dal convenuto, l’attrice aveva subito un mancato guadagno pari al 13,1% del valore, ossia a fr. 13'486.-, per aver venduto un veicolo in meno, appoggiandosi all’ordinario andamento delle cose. Ha infine respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto e in ultima analisi ha accolto la petizione nella misura di fr. 13'486.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2001.

                                   2.   È pacifico che il convenuto ha rinunciato anticipatamente al contratto di compravendita (doc. C) e che la venditrice ha scelto di chiedere il risarcimento del danno, da lei quantificato nella penale del 15% prevista dalle condizioni generali del contratto (doc. D).

                                   3.   Il convenuto rimprovera dapprima al primo giudice di aver eseguito una valutazione insostenibile delle prove per non aver ammesso che il contratto di compravendita era condizionato alla costituzione della __________ SA, come dimostrato dalla deposizione di __________, testimone telefonico senza interessi nella vertenza e quindi attendibile, ciò che non è il caso del testimone __________, venditore alle dipendenze dell’attrice. Contesta poi che l’attrice abbia subito un danno, avendo venduto il veicolo una settimana dopo la consegna al prezzo fatturato dall’importatrice e sostiene infine al riguardo che il danno del 13,1% constatato dal Pretore è una cifra lorda, comprensiva delle spese generali, mentre deve essere considerato l’utile netto da calcolare in base alla cifra d’affari e in rapporto alle spese generali, ciò che l’attrice non ha dimostrato, donde l’integrale reiezione dell’azione creditoria in riforma del giudizio impugnato.

                                   4.   A detta dell’appellante l’istruttoria avrebbe dimostrato che il contratto di compravendita era condizionato alla costituzione della nota società anonima. L’argomentazione non può essere esaminata in questa sede già per il fatto che il convenuto l’ha proposta per la prima volta con le conclusioni di causa del 23 settembre 2003, senza averla allegata nella risposta e nella duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000 m. 23 ad art. 78). Essa non ha del resto trovato riscontro nell’istruttoria. __________ ha invero riferito di aver ascoltato una conversazione telefonica tra il convenuto e un interlocutore a proposito di un veicolo e dei tempi di attesa per il suo acquisto, precisando di non aver saputo il tipo di veicolo e il nome dell’interlocutore fino al termine della telefonata, quando il convenuto glieli ha indicati (deposizione 29 aprile 2003, pag. 5). A prescindere dal fatto che tale deposizione ha un limitato valore probatorio, trattandosi di fatti che il testimone ha appreso dal convenuto medesimo, essa è anche in contrasto con quella resa da __________, venditore dell’attrice, che ha negato di aver avuto con il convenuto una conversazione telefonica di quel tenore (deposizione 22 maggio 2003 pag. 2 e 3). Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, il mero fatto che il venditore sia alle dipendenze dell’attrice non è sufficiente per rendere inattendibile la sua testimonianza. Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 90). In concreto nulla induce a ritenere inveritiera la deposizione di __________, non bastando al riguardo il fatto che il convenuto medesimo lo abbia minacciato di rifarsi su di lui in caso di soccombenza in causa. L’apprezzamento delle prove operato dal Pretore non presta dunque il fianco alla critica neppure se l’argomentazione fosse stata sollevata con gli allegati preliminari.

                                   5.   L’appellante ribadisce che l’attrice ha potuto rivendere subito il veicolo a un terzo e non ha dunque subito alcun danno, non avendo provato che il nuovo acquirente avrebbe acquistato un veicolo dello stesso tipo anche se avesse dovuto attendere 6-8 mesi. La censura non ha trovato riscontro nell’istruttoria. I tempi di attesa per il noto veicolo, lungi dall’essere di 6-8 mesi, erano stati stimati a circa tre-quattro mesi (doc. A) e sono in concreto stati rispettati (doc. O, P). La durata di 6-8 mesi è stata riferita da __________, il quale non ha tuttavia sentito personalmente il nome del venditore né la marca del veicolo, e non può pertanto essere considerato un testimone diretto, avendo potuto riportare solo quanto raccontatogli dal convenuto. Del resto il venditore __________ non ricorda di aver parlato di un periodo di attesa di 6-8 mesi (deposizione 22 maggio 2003, pag. 3) e il contratto di compravendita del 20 luglio menziona solo la consegna in novembre (doc. A), dopo un’attesa di 4 mesi. In simili circostanze, rientra nell’ordinario andamento delle cose che un cliente sia disposto ad attendere 3-4 mesi la consegna di un veicolo particolare come quello oggetto del noto contratto di compravendita, a maggior ragione se nuovo. La rinuncia del convenuto all’acquisto del veicolo C 32 AMG ha di conseguenza comportato per l’attrice un mancato guadagno, avendo di fatto essa venduto un veicolo in meno.

                                   6.   Le critiche mosse dall’appellante alla determinazione del mancato guadagno subito dall’attrice sono state formulate per la prima volta con le conclusioni del 23 settembre 2003. In sede di risposta, infatti, il convenuto aveva contestato la pena convenzionale del 15% rivendicata dall’attrice con la petizione. La venditrice ha in seguito addotto e documentato con la replica il proprio margine di guadagno, pari al 13,1% (doc. O, doc. M), che il convenuto ha contestato genericamente in sede di duplica. La censura sulla determinazione del mancato guadagno si rivela dunque tardiva, siccome proposta solo con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 78). A ogni modo, la determinazione del danno operata dal Pretore resisterebbe alla critica quand’anche la censura fosse stata ricevibile. Il Pretore ha accertato che l’attrice aveva diritto al risarcimento del danno nella forma dell’interesse positivo al contratto, comprensivo del mancato guadagno, che ha determinato in fr. 13'486.-, pari allo sconto che l’importatrice ha consentito all’attrice per l’acquisto del noto veicolo (doc. O; deposizione rogatoriale __________, risposta n. 14, pag. 6). In caso di rinuncia anticipata al contratto, la giurisprudenza ammette che la venditrice può calcolare il suo mancato guadagno in modo astratto, deducendo dal prezzo di vendita pattuito dell’oggetto il costo presumibile, senza dover provare la composizione effettiva di quest’ultimo (SJ 1995 pag. 357 consid. 3 pag. 361). Ne risulta che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.

                                   7.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e rimangono dunque a carico dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello 6 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 400.già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 900.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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