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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.06.2005 12.2004.61

14 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,612 mots·~18 min·2

Résumé

atto illecito - risarcimento del danno - contestazione di un certificato medico - fermo tecnico - spese legali preprocessuali - torto morale - riduzione per concolpa

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.61

Lugano 14 giugno 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1995.00247 (già 1310) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 7 febbraio 1992 da

 AP 1  rappr. da  RA 1   

contro  

 AO 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 154'560.oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2004 ha accolto limitatamente a fr. 28'648.20 più interessi ed accessori;

appellante l'attore con atto di appello 18 marzo 2004, corredato di una richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 140'860.80, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 17 aprile 2004 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 28 settembre 1990, mentre AP 1 stava riportando a valle del bestiame dall’alpe di __________ al termine della stagione passando attraverso l’abitato di __________, AO 1 gli ha sparato da una distanza di 17 m con un fucile Flobert calibro 22, colpendolo alla clavicola destra, cagionandogli un ematopneumotorace e mettendone in pericolo la vita, che è stata salvata grazie all’intervento dei sanitari. Per questi fatti il presidente delle Assise Correzionali di Lugano-Campagna, con sentenza 15 gennaio 1991 (doc. A), lo ha ritenuto colpevole di mancato omicidio intenzionale e, ordinata la confisca del fucile e di 2 bossoli, lo ha di conseguenza condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, ed al pagamento in via provvisionale, a titolo di parziale risarcimento del danno, di fr. 5'000.- alla parte lesa, rinviata per le sue ulteriori pretese al foro civile.

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata da AO 1, AP 1 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo arrotondato a fr. 154'560.- oltre interessi ed accessori, somma corrispondente al pregiudizio da lui asseritamente subito fino al 31 dicembre 1991. Egli ha in particolare preteso la rifusione della perdita di guadagno per la sua attività estiva di alpigiano (fr. 45'000.-) e per quella, da lui svolta il resto dell’anno, quale autotrasportatore (fr. 39'600.-), il rimborso di tutta una serie di danni e di spese, in particolare la perdita economica per il deperimento del formaggio prodotto sull’alpe (fr. 16'400.-), le spese per un trasporto di merce con l’elicottero (fr. 880.-), le spese per il recupero e la riconsegna del bestiame caricato sull’alpe (fr. 15'245.-), il costo per il fermo tecnico del suo camion (fr. 3'800.-), un acconto sulle spese mediche (fr. 10'000.-), le spese d’alloggio della sua convivente durante la sua degenza (fr. 280.-), i danni causati dal bestiame in sua assenza (fr. 480.-), il valore di una mucca che ha dovuto essere abbattuta (fr. 1'700.-), le spese legali preprocessuali (fr. 15'175.80) nonché un’indennità per torto morale (fr. 15'000.-), dedotto quanto il convenuto gli aveva già versato (fr. 9'000.-).

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 28'648.20 più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto all’attore, dedotti gli acconti da lui ricevuti, l’integrale rifusione delle spese per il soggiorno della convivente e per il trasporto del bestiame nonché i danni causati da quest’ultimo a terzi, come pure, in modo parziale, le richieste aventi per oggetto la perdita del formaggio (per fr. 14'400.-) e le spese legali preprocessuali (per fr. 7'243.20), respingendo le ulteriori richieste. Stante la gravità del comportamento del convenuto, la tassa giustizia e le spese sono state caricate a quest’ultimo, compensate le ripetibili.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, l’attore chiede di riformare il giudizio pretorile nella misura in cui aveva respinto le pretese formulate a titolo di perdita di guadagno, per il trasporto con elicottero, per fermo tecnico e per torto morale, auspicando infine che le spese legali preprocessuali gli fossero risarcite in modo integrale. Egli pretende così che il suo credito sia stabilito complessivamente in fr. 140'860.80 più interessi.

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Il Pretore aveva negato ogni pretesa per perdita di guadagno rilevando che l’attore, cui incombeva l’onere di provare di essere inabile al lavoro al 100% nel periodo in esame, si era in realtà limitato a produrre alcuni certificati medici (doc. U, V, Z, A1) e che, di fronte alla loro contestazione da parte del convenuto, egli non si era preoccupato di farli confermare in sede testimoniale dai loro estensori, con la conseguenza che gli stessi dovevano essere considerati alla stregua di una semplice allegazione di parte, priva di qualsiasi valenza probatoria.

                                         Con il gravame l’attore ritiene per contro che i certificati medici da lui versati agli atti erano ampiamente sufficienti per stabilire la sua incapacità lavorativa. A ragione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che un certificato medico che attesta un’incapacità lavorativa, pur essendo sindacabile in sede giudiziaria, ha di principio pieno valore probatorio sino ad eventuale risultanza contraria, che non può però essere dedotta da sensazioni, ma solo da fatti e prove concrete ed affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 29 seg. ad art. 90; II CCA 28 aprile 2005 inc. n. 12.2004.139). Nel caso concreto la semplice contestazione dei certificati medici da parte del convenuto senza il supporto di una prova concreta ed affidabile, quale sarebbe stata ad esempio una controperizia medica, non è di per sé sufficiente per mettere in dubbio l’attendibilità dei certificati medici versati agli atti, e ciò anche se i loro estensori non sono stati chiamati a confermare in sede testimoniale i loro referti. In tali circostanze spettava semmai al convenuto e non all’attore far esperire una perizia giudiziaria sulla particolare questione, per cui, non avendolo fatto, non si può che concludere per la loro piena valenza probatoria, ciò che però non implica ancora l’accoglimento delle pretese fatte valere dall’attore a titolo di perdita di guadagno.

                                6.1   Per la sua incapacità lavorativa al 100% nell’attività di autotrasportatore dipendente o in proprio, chiaramente comprovata dai certificati medici (doc. U, V, Z, A1, ove è in particolare evidenziata l’impossibilità di effettuare i movimenti necessari per inserire la retromarcia), l’attore ha chiesto l’attribuzione di un importo di complessivi fr. 39'600.-, adducendo un guadagno giornaliero di fr. 200.- durante 6 giorni la settimana, nei periodi ottobre 1990 - aprile 1991 e ottobre 1991 - dicembre 1991. L’istruttoria di causa ha permesso solo in parte di stabilire quale fosse il guadagno conseguito dall’attore per questa sua attività nei 3 anni precedenti, anche perché egli si è sempre fatto tassare d’ufficio e le ditte presso cui pretendeva di aver lavorato, in parte fallite o fusionate con altre, non sono state in grado di produrre alcun giustificativo in tal senso. Dai pochi documenti versati agli atti si è potuto evincere che l’attore, per questa sua attività, tra il febbraio ed il marzo 1987, lavorando 12 giorni, aveva guadagnato ca. fr. 2'400.- (doc. S1), e che tra il gennaio ed il marzo 1988 aveva avuto un guadagno di ca. fr. 2'500.- mensili (doc. R1). Dalla documentazione da lui prodotta in sede di assunzione di prove suppletorie (doc. S2 - U2) è invece risultato che egli avrebbe guadagnato ca. fr. 47'000.- tra il gennaio ed il giugno 1989, altri ca. fr. 23'000.- tra l’ottobre e il dicembre di quell’anno e ulteriori ca. fr. 7'500.- tra il marzo e l’aprile 1990. La teste __________, da parte sua, ha riferito che egli nel 1987 per i suoi viaggi all’estero aveva guadagnato degli importi variabili raggiungendo una cifra d’affari mensile di fr. 14'000.-, che nel 1988 il suo guadagno era stato di ca. fr. 4'000.- mensili, precisando però che nel 1989 e 1990 egli non aveva eseguito trasporti, avendo provveduto a costruire rispettivamente a rifinire una stalla a __________ (rogatoria ad 4.2). Quest’ultima categorica affermazione è stata in seguito parzialmente rettificata, visto e considerato che essa, rispondendo al quesito relativo ai trasporti da lui svolti tra il 1987 e 1990, ha in seguito precisato che l’attore eseguiva i suoi trasporti nel solo periodo invernale, mentre in estate si trovava sull’alpe in Ticino e in primavera ed autunno lavorava alla stalla (rogatoria ad 4.3), circostanza questa che consente di ritenere che egli aveva lavorato quale autotrasportatore anche nell’inverno 1989 e lo avrebbe verosimilmente fatto anche nell’inverno 1990. In tali circostanze, dovendosi applicare l’art. 42 cpv. 2 CO, non appare arbitrario ritenere che nel periodo che ci interessa, e meglio nei soli mesi invernali (così lo stesso attore nel doc. G) e quindi dal 21 dicembre 1990 al 21 marzo 1991 e dal 21 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991, l’attore avrebbe verosimilmente potuto guadagnare un importo medio di ca. fr. 3'000.- mensili, che è poi quanto l’attore aveva rivendicato in un primo momento (doc. D), somma di poco superiore a quella, di ca. fr. 2'500.-, risultante dal doc. R1 per l’anno 1988, ma inferiore a quella, di fr. 4'000.-, indicata dalla teste __________ per quel medesimo periodo; d’altro canto, se anche si volessero prendere in considerazione i dati, di per sè contraddetti dalla teste __________, contenuti nei doc. S2 - U2, risulterebbe che l’importo incassato nell’inverno 1989/90 e meglio tra dicembre 1989 e marzo/aprile 1990, era di ca. fr. 12'500.-. A giudizio della scrivente Camera, all’attore, a titolo di perdita di guadagno quale autotrasportatore fino al 31 dicembre 1991, può pertanto essere attribuito un importo complessivo non superiore a fr. 10'000.-.

                                6.2   La richiesta con cui l’attore chiede la rifusione di fr. 45'000.-, somma che il perito giudiziario ha invero ritenuto di ridurre a fr. 38'500.- (perizia giudiziaria p. 8), a titolo di perdita di guadagno per la sua attività di alpigiano nella stagione estiva 1991 non può invece essere ammessa. Tutti i certificati medici versati agli atti dall’attore (doc. U, V, Z) sono stati in effetti allestiti allo scopo di confermare la sua incapacità lavorativa quale autotrasportatore, ma non si esprimono in alcun modo sulla sua attività quale alpigiano: questo discorso vale beninteso anche per l’ultimo certificato in ordine di tempo (doc. A1), che apparentemente concerne ogni attività svolta dall’attore, ma che in realtà, in assenza di altri riscontri, dev’essere considerato come implicitamente riferito all’unica attività lavorativa dell’attore, quella di autotrasportatore, esaminata dal medico curante nelle sue precedenti attestazioni. Nonostante dagli stessi risulti che l’attore non poteva alzare il braccio destro oltre l’orizzontale, che accusava una diminuzione della forza del 50% della mano destra rispettivamente della spalla e che lamentava dolori ad eseguire lavori pesanti (doc. U e V), ciò non significa però ancora, anche se l’attività di alpigiano è notoriamente tutt’altro che leggera, che egli dovesse essere considerato incapace a svolgerla al 100% e ciò anche perché dall’istruttoria è risultato che egli -come negli anni precedenti (cfr. petizione p. 9, appello p. 7 seg.)- avrebbe potuto, e anzi dovuto (e ciò indipendentemente dell’incidente, cfr. complemento perizia p. 4), far capo costantemente all’aiuto di almeno un bracciante, cui in ogni caso potevano essere delegate le mansioni più pesanti. Stando così le cose e in assenza di migliori accertamenti in merito alla sua concreta incapacità lavorativa per tale attività, ne deve discendere la reiezione della pretesa.

                                   7.   L’attore ripropone anche in questa sede la richiesta di rifusione delle spese per un trasporto di merce con elicottero (fr. 880.-, doc. T1), rilevando che a seguito dell’incidente egli non era in stato grado di eseguire il trasporto manualmente, che in ogni caso avrebbe comportato delle spese ancora maggiori. La richiesta dev’essere respinta. L’attore non ha in effetti indicato quale fosse la merce concretamente oggetto del trasporto e non ha dunque provato che la stessa, qualora non vi fosse stato l’incidente, sarebbe stata da lui trasportata a mano. Dalla stessa documentazione da lui versata agli atti è per altro risultato che anche l’anno prima, in quel medesimo periodo, egli aveva ritenuto di far capo all’elicottero per dei trasporti (doc. P1).

                                   8.   La pretesa con cui l’attore fa valere il rimborso di fr. 800.- per le spese di deposito del camion di sua proprietà durante 20 settimane e di fr. 3'000.- per fermo tecnico può essere ammessa solo limitatamente alla prima posizione. L’istruttoria ha in effetti permesso di confermare che a seguito dell’impossibilità dell’attore a svolgere l’attività di autotrasportatore, il suo camion restò depositato in un garage per 20 settimane, con una spesa di fr. 800.- (doc. V1, rogatoria __________ ad 5.1). Quanto all’importo rivendicato a titolo di fermo tecnico, per altro rimasto privo di qualsiasi riscontro, si osserva che il versamento di un’indennità a questo titolo sarebbe entrata in considerazione solo nel caso in cui a seguito dell’incidente fosse rimasto danneggiato anche il veicolo del leso (Rep. 1976 p. 43 con rif.; II CCA 7 aprile 1993 inc. n. 109/92, 10 novembre 1997 inc. n. 12.97.196), ciò che non si è però verificato nella fattispecie.

                                   9.   L’attore chiede inoltre in questa sede che le spese legali preprocessuali gli vengano risarcite integralmente, ovvero in ragione di fr. 15'175.80 e non solo limitatamente ai fr. 7'243.20 riconosciutigli dal giudice di prime cure. La richiesta non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può far oggetto di un’azione di risarcimento, a condizione che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione  personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, dev’essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, 2. ed., N. 28 ad art. 46 CO; DTF 117 II 101 consid. 6b; Rep. 1989 p. 492; II CCA 27 gennaio 2003 inc. n. 10.1996.26, 11 marzo 2003 inc. n. 12.2002.98).

                                         Nel caso di specie buona parte delle prestazioni svolte dal legale dell’attore (doc. G2 e P2) e comprese nell’importo qui rivendicato non sembrano necessarie ai sensi della citata giurisprudenza. Le ferite riportate dall’attore a seguito dei fatti non gli impedivano in effetti di occuparsi delle pratiche, poi curate dal suo legale, relative all’interruzione del contratto di affitto dell’alpe, di contattare il suo medico curante, di interessarsi in merito ad eventuali coperture o problemi assicurativi rispettivamente di raccogliere e mettere a disposizione la documentazione atta a comprovare l’ammontare dei danni da lui subiti. In tali circostanze l’importo attribuito dal Pretore per le ulteriori prestazioni svolte dal suo legale -in particolare la partecipazione al procedimento penale, le richieste extragiudiziali di risarcimento, l’avvio della procedura esecutiva contro il convenuto e la corrispondenza con i suoi figli- appare sicuramente congruo e può senz’altro essere confermato.

                                10.   L’attore, tenuto conto delle sofferenze patite, chiede infine il riconoscimento di un’indennità per torto morale di fr. 15'000.-.

                                         Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (in particolare genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore). Nel caso di specie -come detto- l’attore, allora cinquantaduenne, ha riportato, a seguito dei fatti, una ferita all’emitorace destro con una frattura pluriframmentaria alla clavicola e ematopneumotorace (doc. B) ed è stato in pericolo di morte (doc. C). Egli è stato dimesso dopo 12 giorni di ospedalizzazione, anche se non è stato possibile estrargli il proiettile, tuttora presente in sede subscapolare (doc. C). Il suo medico curante (doc. U, V, Z, A1, C2) ha in seguito accertato la persistenza di dolori nella zona della scapola e della spalla destra, l’impossibilità di alzare il braccio destro oltre l’orizzontale, una diminuzione della forza del 50% della mano destra rispettivamente della spalla con sensazione di intorpidimento e una difficoltà ad eseguire lavori pesanti, auspicando l’effettuazione di fisioterapia, di cure ortopediche, di un ulteriore intervento chirurgico (doc. V) o di esami neurologici (doc. C2). Anche se non vi sono stati accertamenti medici successivi al dicembre 1991 e dunque non è dato a sapere quale sia stata l’evoluzione medica del caso, è comunque provato che l’attore fino a quel momento è stato inabile al 100% nella sua attività di autotrasportatore. Alla luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha escluso il riconoscimento, a favore dell’attore, di un’indennità per torto morale rilevando che i medici avevano escluso danni gravi fisici o mentali e che questi non aveva lamentato o comunque provato concrete complicazioni a seguito dei fatti, non può essere confermato. Tenuto conto delle circostanze evidenziate, non da ultimo del fatto che il convenuto nemmeno nelle proprie osservazioni ha dato prova di pentimento ribadendo anzi il suo disprezzo verso la controparte, e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 2003, VIII 1990-1994 N. 14 e 15, VIII 1995-1997 N. 16 e 17d, VIII 1998-2000 N. 15b, 16, VIII 2001 ff. N. 32), questa Camera ritiene tutto sommato equo attribuirgli la somma di fr. 10'000.- a titolo di indennità per torto morale. Era del resto questa la somma che l’attore aveva rivendicato nel dicembre 1991 (doc. P).

                                11.   Il danno causato all’attore a seguito dell’incidente può pertanto essere quantificato in complessivi fr. 58'448.20 (perdita di guadagno per l’attività di autotrasportatore fr. 10'000.-, deperimento del formaggio fr. 14'400.-, spese per il recupero e la riconsegna del bestiame fr. 15'245.-, spese deposito camion fr. 800.-, spese d’alloggio della sua convivente fr. 280.-, danni causati dal bestiame fr. 480.-, spese legali preprocessuali fr. 7'243.20, indennità per torto morale fr. 10'000.-).

                                12.   Giusta l’art. 44 cpv. 1 CO il giudice può ridurre od anche negare, d’ufficio (Brehm, op. cit., N. 4 ad art. 44 CO), il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito ad aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato.

                                         Nel caso di specie dalla sentenza penale (doc. A) risulta che l’attore, il giorno dell’incidente, stava riportando a valle una mandria di mucche. Alcune di queste, giunte all’altezza della stradina privata che dalla strada principale conduceva alla casa del convenuto, svoltarono in detto passaggio privato anziché proseguire con le altre. Temendo che esse potessero creare danno alla sua proprietà, il convenuto, che stava guardando la scena dalla finestra di casa sua, raggiunse il locale ripostiglio, prese un fucile e sparò un colpo verso le mucche che ormai avevano raggiunto il suo cancello. L’attore, sentito lo sparo, andò a vedere quello che era successo e, visto il convenuto alla finestra con in mano un fucile, dopo aver verbalmente espresso il suo disappunto, raccolse dei sassi da terra e prese a tirarglieli, tanto che un sasso di gr. 438 raggiunse il vetro della finestra del ripostiglio del convenuto e lo ruppe, ciò che indusse il convenuto a sparare il secondo colpo che colpì l’attore. A giudizio della scrivente Camera, il ferimento dell’attore da parte del convenuto costituisce pertanto una reazione, ancorché certamente sproporzionata, al comportamento dell’attore, cui nell’occasione va pertanto attribuita una certa concolpa (Brehm, op. cit., N. 20 segg. ad art. 44 CO), che nelle particolari circostanze impone di ridurre del 10% la misura del risarcimento del danno, che dev’essere stabilito in fr. 52'603.40 (90% di fr. 58'448.20).

                                13.   In considerazione di quanto precede e tenuto conto degli acconti nel frattempo già versati all’attore, la petizione, in parziale accoglimento dell’appello, può essere accolta per fr. 43'603.40. A tale somma vanno aggiunti gli interessi moratori al tasso legale del 5%, l’attore non avendo assolutamente indicato le ragioni per le quali in questa sede pretendeva un saggio del 6%.

                                         L’esito della lite non giustifica di riformare il giudizio pretorile sugli oneri processuali. Le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto però che il fatto che da una parte l’attore abbia fatto capo ad un legale, il che, essendo egli risultato maggiormente soccombente, imporrebbe di riconoscergli un‘indennità ripetibile ridotta (calcolata in base alla TOA), e che dall’altra il convenuto abbia allestito le sue osservazioni di persona, ciò che imporrebbe di attribuirgli un’equa indennità per il solo dispendio di tempo impiegato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150), giustifica tutto sommato di compensare le rispettive indennità. Vista la comprovata situazione d’indigenza dell’attore e la probabilità di esito favorevole della procedura d’appello, questi è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la seconda istanza.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 18 marzo 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.1   AO 1, __________, è condannato a versare a AP 1, __________, l’importo di fr. 43'603.40 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 1991.

                                         1.2   Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio de____________________ RA 1.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.         1’950.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T otale                                            fr.         2’000.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellato, compensate le indennità di appello.

                                 IV.   Intimazione:

-    -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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