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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2005 12.2004.6

8 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,190 mots·~6 min·2

Résumé

cauzione - azienda in Svizzera

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.6

Lugano 8 marzo 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Walser e Giani (in sostituzione della giudice Epiney Colombo, esclusa)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.430 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9 luglio 2003 da

AA 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con la quale l’attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 64'922,95 oltre interessi e spese quale risarcimento del danno per difettosa esecuzione di un contratto d’appalto;

domanda alla quale il convenuto si è opposto, postulando, con istanza 25 settembre 2003, che l’attrice sia astretta alla prestazione di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 CPC;

domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il Pretore, con decreto 12 dicembre 2003, ha integralmente accolto, ordinandole di prestare una cauzione processuale di fr. 6'000.- e ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- a carico della parte convenuta;

appellante il convenuto che con appello 7 gennaio 2004 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di porre le spese a carico dell’attrice;

appellante adesiva l’attrice che, con memoriale 3 febbraio 2004 chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la domanda di cauzione;

mentre il convenuto, con osservazioni 18 marzo 2004, postula la reiezione dell’appello adesivo;

letti ed esaminati gli atti di causa,

ritenuto

in fatto:                           che nel corso del 1999 AP 1 ha eseguito dei lavori di sistemazione dei giardini pensili siti sopra il tetto delle camere d’albergo __________;

                                         che con petizione 9 luglio 2003, la società AA 1, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento della somma di fr. 64'922,95 quale risarcimento dei danni, sostenendo che egli avrebbe eseguito in modo negligente i lavori, danneggiando l’isolazione che proteggeva il tetto sottostante il giardino e causando importanti infiltrazioni d’acqua nelle camere;

                                         che, con la risposta di causa, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, postulando che l’attrice fosse astretta al pagamento di una cauzione processuale di fr. 6'000.- ai sensi dell’art. 153 CPC perché domiciliata a Panama, paese che non è al beneficio di una convenzione circa l’esonero della prestazione di cauzione processuale;

                                         che con osservazioni 10 ottobre 2003 l’attrice si è opposta alla richiesta di cauzione, argomentando che l’attrice opera tramite una propria succursale domiciliata a Lugano, sicché non è da considerare domiciliata all’estero, ed inoltre che essa è proprietaria di beni immobili nel nostro cantone onde controparte non avrebbe difficoltà di ottenere il rimborso di spese e ripetibili;

                                         che con decreto 12 dicembre 2003 il Pretore, constatato che lo Stato di Panama non ha ratificato la convenzione dell’Aja del 1 marzo 1954 relativa alla procedura civile e neppure è al beneficio di trattati bilaterali o convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera, ha ammesso l’istanza, ordinando alla parte attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 6'000.- e ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- a carico della parte convenuta;

                                         che con atto d’appello AP 1 ha censurato la decisione pretorile, rilevando che, nonostante l’accoglimento integrale dell’istanza, il primo giudice, per una svista, ha posto le spese a carico suo invece che dell’attrice risultata soccombente;

                                         che con osservazioni e appello adesivo 3 febbraio 2004 la AA 1 chiede la riforma del decreto pretorile nel senso di respingere l’istanza di cauzione avversaria, rimettendosi per contro al giudizio del tribunale d’appello per quanto riguarda l’appello principale nell’ipotesi in cui l’appello adesivo non fosse accolto;

considerato

in diritto:                         che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti una cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, se l'attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;

                                         che lo scopo della cauzione processuale consiste nell’assicurare alla parte obbligata a stare in causa il rimborso delle spese o delle ripetibili nel caso che la controparte risultasse soccombente (Rep. 1985, pag. 143);

                                         che è pacifico che lo Stato di Panama, sede dell’attrice, non ha aderito alla convenzione dell'Aia del 1. marzo 1954 relativa alla procedura civile e non ha concluso alcun trattato bilaterale con la Svizzera riguardante l'esonero dal pagamento della cauzione;

                                         che di principio l’attrice può pertanto essere astretta a versare la cauzione richiesta;

                                         che a mente dell’appellante adesiva non sarebbero date le premesse per obbligarla a prestare la cauzione processuale perché giusta l’art. 50 LEF, per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima e di conseguenza controparte non avrebbe difficoltà di ottenere il rimborso di spese e ripetibili, l’attrice essendo proprietaria di beni immobili nel nostro cantone;

                                         che, a prescindere dalla questione se la possibilità di far capo all’art. 50 LEF possa rendere inoperante l’art. 153 CPC, nel caso concreto la possibilità di escutere il debitore in Svizzera non permette di ritenere garantito il rimborso delle spese o delle ripetibili già per il fatto che nulla di concreto è dato a sapere in merito alla consistenza dei beni immobili di proprietà del debitore, i cui valori e aggravi non sono conosciuti;

                                         che quindi l’appello adesivo dev’essere respinto;

                                         che, in merito all’appello principale del convenuto, va rilevato che il Pretore, pur avendo richiamato esplicitamente nei considerandi l’art. 148 CPC - in virtù del quale il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese - nel dispositivo ha poi caricato gli oneri processuali al convenuto, sebbene esso sia risultato vincente;

                                         che, non essendo stato evocato motivo alcuno per dipartirsi dal principio della soccombenza, si deve dedurne che il primo giudice è incorso in una svista e di conseguenza l’appello va accolto, non senza rilevare che, trattandosi di errore materiale di redazione, la questione avrebbe potuto essere evasa nella forma dell’interpretazione (art. 339 CPC);

                                         che le spese dell’appello seguono la soccombenza, dove va rilevato che parte attrice si è rimessa all’apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda l’appello principale sicché non è soccombente nella relativa procedura, nella quale si giustifica di non prelevare tasse né spese;

Per i quali motivi

Visti l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   L’appello 7 gennaio 2004 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 12 dicembre 2003 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:

                                   1.   Invariato

                                   2.   Invariato

                                   3.   La tassa del presente giudizio e le spese di complessivi fr. 300.-, da anticipare come di rito, sono a carico della AA 1.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia né spese; non si assegnano ripetibili.

                                   3.   L’appello adesivo 3 febbraio 2004 di AA 1 è respinto.

                                   4.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- sono poste a carico dell’appellante adesivo che inoltre rifonderà a controparte fr. 400.- di ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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