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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 12.2004.49

15 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·713 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.49

Lugano 15 marzo 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.95 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 13 giugno 2001 da

__________ rappr. da __________  

contro

__________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'000.oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 19 gennaio / 26 febbraio 2004 ha accolto;

ed ora sullo scritto 4 marzo 2004 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 19'000.-, corrispondente all'onorario asseritamente dovuto per aver curato la progettazione e la direzione lavori relative alla formazione di un campo da tennis;

                                         che la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo che le parti, in conseguenza dell'aumento dei costi intervenuto, in parte dovuto a negligenze dell'attore, si sarebbero successivamente accordate per un onorario forfetario di soli fr. 15'000.-, somma che essa avrebbe soluto senza ulteriori formalità;

                                         che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, non ha ritenuto provata l'esistenza dell'accordo circa la riduzione a fr. 15'000.- dell'onorario, né l'avvenuto pagamento di quella somma, per cui, preso pure atto che la richiesta di rifusione dei maggiori costi causati dall'attore, formulata dalla convenuta per la prima volta in sede conclusionale, era irricevibile e in ogni caso nessuna prova permetteva di sostanziare l'ammontare del preteso danno o la responsabilità dell'attore, ha senz'altro accolto la petizione;

                                         che con la lettera (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta si limita a confermare "quanto già asserito in precedenza: è mancata totalmente un'attenta valutazione del tipo di terreno su cui si sarebbe dovuto costruire; conditio sine qua non per la stesura di un preventivo attendibile. Ne derivano per una valutazione di merito: negligenza - danno - indennizzo !!!";

                                         che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che, innanzitutto, in assenza di precise domande da parte della convenuta -circostanza che di per sé imporrebbe di dichiarare irricevibile l'atto (art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC)- nemmeno è certo se essa nell'occasione abbia inteso impugnare il giudizio di prime cure o se piuttosto si sia limitata ad una semplice presa di posizione nei confronti della sentenza pretorile;

                                         che, in ogni caso, se anche si volesse ammettere l'esistenza di una valida impugnativa, la stessa dovrebbe comunque essere disattesa in ordine;

                                         che, in effetti, per giurisprudenza invalsa, se determinate pretese sono respinte dal Pretore, l'atto di appello deve precisare, pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309);

                                         che nel caso di specie la convenuta, pur riferendosi chiaramente al mancato esame della sua pretesa risarcitoria da parte del primo giudice, non ha censurato il giudizio con cui il Pretore -per altro a ragione (art. 78 CPC)- ha ritenuto irricevibile la sua richiesta e in ogni caso non ha assolutamente specificato per quali ragioni quest'ultima sarebbe invece stata ricevibile;

                                         che, abbondanzialmente, essa nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie questa Camera avrebbe dovuto concludere che i maggiori costi intervenuti fossero effettivamente dovuti, oltretutto in maniera esclusiva, a negligenze dell'attore e non piuttosto a fattori imputabili alla convenuta stessa o a fenomeni naturali (circa la correttezza dell'agire dell'attore in occasione dei temporali che hanno causato il franamento del terreno, cfr. la testimonianza di __________);

                                         che l'appello deve pertanto essere respinto, ritenuto che, per la particolarità della fattispecie, si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia e spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 309 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 4 marzo 2004 di __________ è respinto.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario

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