Incarto n. 12.2004.43
Lugano 9 luglio 2004/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.150 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 13 marzo 2003 da
AO1 (rappr. da RA2)
Contro
AE1 (rappr. da RA1)
volta ad accertare la sua pertinenza e in subordine il suo diritto di proprietà sulla quota di fr. 19'000.- della __________, e a far ordine all'Ufficio del registro di commercio di iscriverlo quale titolare della quota in vece della convenuta, attuale intestataria;
ed ora sull'istanza 13 marzo 2003 (inc. n. DI. 2003.185) con cui l'attore chiede in via cautelare che alla convenuta sia inibito il diritto di esercitare il diritto di voto in relazione alla quota litigiosa e che sia fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio di cancellarla in subordine di sospenderla dalla carica di gerente della società, con revoca del suo potere di firma e di rappresentanza, domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con decreto 2 febbraio 2004 ha parzialmente accolto, sospendendo provvisoriamente la convenuta, con ordine all'Ufficio del registro di commercio di provvedere alle necessarie iscrizioni, dalla carica di gerente, con revoca del suo diritto di firma e inibizione dal diritto di rappresentare la società;
appellante la convenuta con atto di appello 16 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 13 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 9 marzo 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel dicembre 2000 i coniugi __________ AO1 e __________ AE1 hanno costituito la società __________, il cui capitale sociale, di fr. 20'000.-, è stato suddiviso in due quote, una di fr. 19'000.- intestata alla moglie e una di fr. 1'000.- intestata al marito. Entrambi i coniugi, dipendenti della società, sono stati inscritti a Registro di commercio quali soci e gerenti con firma individuale.
2. Con petizione 13 marzo 2003 __________ AO1 ha chiesto di accertare la sua pertinenza e in subordine il suo diritto di proprietà sulla quota sociale di fr. 19'000.- e di far ordine all'Ufficio del registro di commercio di iscriverlo quale titolare della quota in vece di __________ AE1. Egli ha in sostanza addotto che quest'ultima non aveva alcuna pertinenza economica nella società e che la soluzione di intestarle la quota maggioritaria, senza salvaguardarsi con un formale contratto fiduciario, era in definitiva dovuta alla totale fiducia che egli a quel momento riponeva nella moglie.
3. Nell'ambito di quella procedura, con l'istanza in rassegna, avversata dalla controparte, l'attore, evidenziando come la convenuta stesse tentando di distruggerlo moralmente ed economicamente, in particolare diffamandolo davanti ai clienti e cercando di revocargli ogni suo potere all'interno della società, di sua pertinenza, ha chiesto in via cautelare che alla convenuta fosse inibito il diritto di esercitare il diritto di voto in relazione alla quota litigiosa e che fosse fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio di cancellarla in subordine di sospenderla dalla carica di gerente della società, con revoca del suo potere di firma e di rappresentanza.
4. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, sospendendo provvisoriamente la convenuta dalla carica di gerente, revocando il suo diritto di firma e inibendola dal diritto di rappresentare la società, con ordine all'Ufficio del registro di commercio di provvedere alle necessarie iscrizioni. Per quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l'intestazione alla convenuta della quota in questione era meramente fiduciaria e che l'istante era senz'altro legittimato a disdire in ogni tempo il contratto fiduciario che lo legava alla moglie e dunque ad ottenere la sospensione della sua facoltà di rappresentanza nella società.
5. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere l'istanza cautelare, contestando l'esistenza da un lato di un contratto fiduciario tra le parti e dall'altro delle condizioni per l'adozione di misure cautelari.
6. Delle osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
7. Per l'art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
Secondo la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza dev'essere esaminata d'ufficio, che devono essere adempiuti affinché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l'urgenza e il notevole pregiudizio.
L'estremo dell'urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o difficilmente ricostruibile a causa ultimata.
Il requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile.
È del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l'apparente fondatezza. Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l'azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l'aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto "fumus boni iuris", ossia la parvenza del buon fondamento dell'azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un'anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l'assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L'ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l'azione abbia fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376 con numerosi rif.).
8. Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, l'istante ha senz'altro reso verosimile ai sensi dell'art. 376 CPC l'esistenza del requisito del "fumus boni iuris" dell'azione di merito, ovvero che egli, già titolare della ditta individuale __________ poi assunta dalla società a garanzia limitata e pacifico garante verso terzi di alcuni debiti della stessa, fosse l'effettivo titolare della quota sociale di fr. 19'000.-, intestata alla convenuta solo a titolo fiduciario. A questo proposito si osserva che il teste __________, pur avendo dichiarato che le parti in occasione dell'intestazione della quota non avevano sottoscritto un contratto fiduciario né lo avevano preso in considerazione (verbale 7 ottobre 2003 p. 4), ha in effetti aggiunto che ciò era dovuto al fatto che essi a quel momento erano marito e moglie, il che non esclude ancora la possibilità che un tale contratto sia comunque stato concluso per atti concludenti.
9. Ma ciò non basta per decretare la misura provvisionale richiesta dall'istante, volta in sostanza a revocare alla convenuta la facoltà di amministrare e di rappresentare la società e ad avocarla a sé solo. A prescindere dalla questione a sapere se in concreto i motivi addotti dall'istante a sostegno della richiesta siano stati resi sufficientemente verosimili e in ogni caso costituiscano dei motivi gravi tali da giustificare l'adozione della misura (cfr. art. 539 e 565 cpv. 2 CO, applicabili alla società a garanzia limitata in base al rinvio di cui all'art. 814 cpv. 2 CO rispettivamente dell'art. 557 cpv. 2 CO), la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che il provvedimento che consiste nel mettere la società nelle mani di un solo socio, eliminando l'altro, è talmente pieno di pericoli ed insidie, da esigere, nel giudice chiamato a pronunciarlo, una rigorosa prudenza e persino una salutare diffidenza, specialmente nel caso in cui -come nella fattispecie- l'istante non è stato in grado di provare in maniera inequivocabile, ma solo in via indiziaria, il benfondato dell'azione di merito e le parti si rimproverano reciprocamente di tenere un comportamento non rispettoso dei doveri sociali. In omaggio a questa prudenza non è possibile confermare il giudizio pretorile che ha estromesso dalla gestione e dalla rappresentanza della società uno dei due soci, consacrando di fatto l'altro ad unico e dispotico amministratore del patrimonio e gestore dell'esercizio sociale (Rep. 1947, p. 434; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 81 ad art. 376; in merito all'estrema cautela che si impone in una situazione del genere, cfr. pure Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler Kommentar, N. 10 ad art. 565 CO; Meinhardt, OR-Handkommentar, N. 7 ad art. 565 CO). Meno pericolose e compromettenti potrebbero viceversa essere, se del caso, altre misure provvisionali, segnatamente la designazione di un terzo amministratore e rappresentante della società, il quale funzionerebbe da solo, oppure con la cooperazione dei due soci, in mezzo ai quali egli assumerebbe la parte di neutro presidente, rispettivamente la limitazione del diritto di rappresentanza del socio mediante il conferimento di un diritto di firma collettivo (cfr. SJZ 1949 p. 277): sennonché, per l'adozione di tali provvedimenti, occorre che il giudice ne venga richiesto da una parte (sentenza Rep. citata).
10. Ne discende, in accoglimento dell'appello, che l'istanza cautelare dev'essere respinta, senza che sia necessario esaminare se nella fattispecie siano adempiuti i requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 febbraio 2004 di __________ AE1 è accolto.
Di conseguenza il decreto 2 febbraio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
1. L'istanza cautelare 13 marzo 2003 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell'istante con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 400.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario