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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.01.2006 12.2004.216

26 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,307 mots·~12 min·3

Résumé

Qualifica del contratto : lavoro o mandato di consulenza - interpretazione di un contratto di consulenza per il procacciamento di commercio nel settore pretrolifero - interpretazione di una clausola sul calcolo della provvigione

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.216

Lugano 26 gennaio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.296 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con petizione 16 maggio 2003 da

AO 1 rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 264'678.80 oltre interessi al 5% e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente all’importo di fr. 25'208.53 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 e al PE n. __________, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto nella misura di fr. 230'660.27 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 e di fr. 25'208.53 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 con sentenza 17 novembre 2004;

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 9 dicembre 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'attrice propone nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2005 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

considerato

in fatto:                    A.   AO 1, cittadina italiana domiciliata a M__________ e AP 1, società anonima di diritto lussemburghese con sede a __________, hanno sottoscritto il 15 febbraio 2001 un contratto di consulenza in virtù del quale la prima diventava consulente a tempo parziale per il “trading” di prodotti petroliferi in collegamento con la succursale di L__________ di AP 1 dal 1° febbraio 2001 per la durata di un anno, con possibilità per le stipulanti di disdire il contratto per la fine di ogni mese con preavviso di un mese. AO 1 aveva il compito di sviluppare personalmente nuovi mercati e opportunità commerciali per conto della compagnia contraente, con una remunerazione mensile di US$ 2'500.- e una commissione di successo pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione di prodotti petroliferi da lei trattati direttamente o indirettamente (doc. C). Le stipulanti hanno sottoposto il contratto al diritto svizzero e hanno previsto per ogni controversia il foro di L__________. AO 1 ha chiesto invano a AP 1 il pagamento della provvigione del 25% sugli affari da lei procacciati e dei compensi fissi mensili dall’agosto 2001 al gennaio 2002. Il 4 aprile 2003 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di L__________ nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per fr. 29'654.95 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 (doc. CC, versamenti fissi mensili) e il PE n. __________ per fr. 239'470.25 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 (doc. DD, provvigione), ai quali l’escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Con petizione 16 maggio 2003 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1, __________ al pagamento di fr. 25'208.53 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 e di fr. 239'470.27 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________. AP 1 si è opposta alla petizione con la risposta del 14 agosto 2003. Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono confermate nel contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 9 febbraio 2004.

                                  C.   Statuendo il 17 novembre 2004, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 230'660.27 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001 e di fr. 25'208.53 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2002.

                                  D.   AP 1 è insorta con un appello del 9 dicembre 2004, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 21 gennaio 2005 di respingere l'appello.

e ritenuto

in diritto:                  1.   Il Pretore ha qualificato il contratto sottoscritto dalle parti il 15 febbraio 2001 (doc. C) per la durata di un anno dal 1° febbraio 2001 come un contratto di lavoro, per la presenza degli elementi caratteristici di tale contratto, e ha poi constatato che le parti divergevano sull’interpretazione del “net profit” in base al quale doveva essere calcolata la provvigione dell’attrice. Egli è giunto alla conclusione che il profitto netto era l’importo ottenuto dalla convenuta dopo aver dedotto i costi relativi ai singoli carichi di greggio, comprensivi dello stipendio dell’attrice nei mesi di marzo e maggio 2001, periodo in cui si sono verificate le operazioni. Nel calcolo delle pretese rivendicate dall’attrice, il Pretore ha accertato che i costi asseritamente sostenuti dalla convenuta per le quattro operazioni in discussione non sono stati provati, i documenti agli atti non avendo il contenuto che la convenuta presta loro nei propri allegati e mancando ogni altro riscontro, in particolare quello testimoniale delle persone che avevano partecipato alle trattative. Ha dunque riconosciuto all’attrice la remunerazione fissa di US$ 2'500.- mensili fino alla scadenza del contratto, il 31 gennaio 2002, non essendo provata una risoluzione convenzionale dello stesso, per un totale di US$ 15'000.- con interessi al 5% dal 15 novembre 2001 (data intermedia) pari a fr. 25'208.53 con interessi al 5% dal 31 gennaio 2002 e una provvigione di US$ 158'278.26 meno US$ 22’898.43 e US$ 5'000.-, per un totale di US$ 130'734.39 pari a fr. 230'660.27 con interessi al 5% dal 7 giugno 2001.

                                   2.   L’appellante ribadisce che il contratto concluso il 15 febbraio 2001 era un tipico contratto di consulenza, poiché l’attrice svolgeva un’attività indipendente – procacciare opportunità di commercio nel settore petrolifero - remunerata con una provvigione sulla quale veniva versato un anticipo mensile. In ogni modo la convenuta sostiene che nulla sarebbe dovuto all’attrice a titolo di remunerazione fissa mensile anche ammettendo l’esistenza di un contratto di lavoro, dal momento che l’interessata non ha svolto alcuna attività di mandataria o di dipendente, il contratto essendo diventato praticamente privo di oggetto e l’attrice avendo rifiutato la possibilità offertale di lavorare negli uffici di M__________, rompendo così il contratto.

                                   3.   L'art. 319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. Per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi di ogni tipo di contratto. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del contratto (Wyler, Le droit du travail, Berne, 2002, pag. 41-43). Oltre al carattere duraturo e remunerato dell'impegno del lavoratore è decisiva per la distinzione del contratto di lavoro da altre forme contrattuali l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti, ovvero una relazione di dipendenza del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Questa subordinazione si configura in un legame personale nei confronti del datore di lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo di tipo organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Brühwiler, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO).

                                   4.   Il Pretore ha indicato nel proprio giudizio quali erano gli elementi del contratto concluso tra le parti che denotavano l’esistenza di un contratto di lavoro, tra i quali, in particolare, gli obblighi dell’attrice, il tempo di lavoro, la durata, la disdetta, le assicurazioni sociali, le vacanze e il rapporto di subordinazione (doc. C, sentenza impugnata pag. 4). In questa sede l’appellante contesta la qualifica del contratto ammessa dal primo giudice, senza tuttavia confrontarsi con le motivazioni di quest’ultimo e limitandosi a ribadire che l’attività dell’attrice era tipica di una mandataria. Come esposto con pertinenza dal Pretore, tuttavia, l’ampia autonomia dell’attrice nello svolgimento della sua attività di procacciatrice di occasioni di acquisto di greggio non escludeva l’esistenza di un contratto di lavoro. La censura dell’appellante sul tipo di attività svolta dall’attrice si rivela quindi inconsistente. La convenuta sostiene che a ogni modo l’attrice non ha diritto a remunerazione in quanto inadempiente per la sua mancanza di attività e per il rifiuto di lavorare presso l’ufficio di M__________ dopo che problemi di carattere internazionale avevano reso privo di oggetto il contratto di consulenza. Se non che, l’istruttoria non conforta le tesi dell’appellante. Il contratto sottoscritto dalle parti, infatti, non limita il campo di attività a un solo Paese, come sembra ritenere l’appellante, e l’attrice ha segnalato a più riprese occasioni di operazioni nel settore coperto dal contratto (commercio di greggio e prodotti petroliferi: trading crude oil and oil products, doc. C). Per quel che concerne l’asserito rifiuto di collaborare con gli uffici di M__________, il contratto sottoscritto dalle parti subordinava ogni sua modifica alla forma scritta mediante invio raccomandato (clausola n. 14 doc. C), ciò che non è avvenuto. L’attrice ha comunicato alla convenuta che il 12 giugno 2001 sarebbe andata a S__________ per prendere il passaporto e “conoscere D__________” (doc. 5), ma tale affermazione non è sufficiente per provare che essa aveva ricevuto le istruzioni di recarsi a dirigere l’ufficio di __________, come lascia intendere la convenuta. Anzi, dal tenore della successiva corrispondenza in forma elettronica (doc. 6), era chiaro che nel dicembre 2001 l’attrice non aveva ricevuto le istruzioni di cui si prevale la convenuta (doc. Q). Non risulta dall’istruttoria che l’attrice abbia abbandonato l’attività pattuita, né una sua inadempienza contrattuale. Non vi sono dunque motivi per negare all’attrice il versamento dello stipendio mensile di US$ 2'500.- dall’agosto 2001 al 31 gennaio 2002.

                                   5.   La convenuta afferma che le provvigioni previste dal punto 5 del contratto dovevano essere calcolate sul profitto netto e non sul profitto lordo come rivendicato dall’attrice, e ribadisce di aver provato, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, i costi da lei sopportati per le quattro operazioni su cui erano maturate commissioni in favore dell’attrice. A detta della convenuta dalla provvigione riconosciuta all’attrice devono essere dedotti tutti gli anticipi mensili di US$ 2'500.- previsti dal contratto, e non solo US$ 5'000.- come ammesso dal Pretore, poiché i costi devono essere ripartiti su tutto il periodo contrattuale. La critica non regge. Il contratto doc. C prevede al suo punto 5 una retribuzione mensile fissa di US$ 2'500.- (monthly retainer fee) e in aggiunta una provvigione pari al 25% del profitto netto di ogni spedizione (success fee equal to 25% of the net profit resulting from each cargo). La retribuzione mensile pattuita non costituisce quindi un anticipo della provvigione, ma un versamento fisso, indipendente dall’andamento degli affari, a cui doveva aggiungersi la provvigione in caso di conclusione di un’operazione di trading. Come ammesso dal Pretore, il profitto netto era da intendersi per ogni spedizione e i costi fissi generati dall’attrice da dedurre corrispondono pertanto a quelli dei due mesi in cui si sono verificate le quattro spedizioni sulle quali è maturato il diritto alla provvigione (marzo e maggio 2001, doc. D a L). Per dimostrare la correttezza dei propri conteggi sui costi sopportati, ritenuti non provati dal primo giudice, l’appellante afferma che il suo ex dipendente G__________, partecipante alle operazioni sul greggio e che aveva diritto alla medesima provvigione dell’attrice, ha sottoscritto un documento attestante il versamento senza riserve della provvigione. L’argomentazione non ha tuttavia consistenza. Tutto si ignora infatti del ruolo di G__________ nelle operazioni di greggio in esame e dei suoi accordi con l’appellante, che non ha ritenuto utile citarlo come testimone. La documentazione versata agli atti (doc. 7, 8), consistente in conteggi allestiti a detta della convenuta da G__________, non consente di dedurre che costui aveva diritto alle medesime provvigioni dovute all’attrice, né quali fossero i costi delle operazioni, in assenza di ogni altra indicazione concreta. Il fatto che l’attrice non abbia contestato la partecipazione di G__________ alle operazioni e la firma apposta sul conteggio doc. 7 non dimostra d’altra parte la tesi dell’appellante, fondata essenzialmente su fatti estranei all’incarto processuale.

                                   6.   L’appellante sostiene ancora che l’assenza di contestazioni dell’attrice sull’importo ricevuto di € 26'477.32 per oltre cinque mesi ne dimostra la correttezza. Il Pretore ha spiegato per quale motivo tale argomentazione non reggeva e in questa sede la convenuta si limita a riproporre le proprie generiche contestazioni, senza confrontarsi con le conclusioni del primo giudice e dire per quale motivo sarebbero errate. Al riguardo l’appello si rivela dunque finanche irricevibile. Né miglior sorte hanno gli altri argomenti sollevati dall’appellante in modo generico. Il Pretore ha esplicitamente riconosciuto il diritto della convenuta di liberarsi del proprio debito nella valuta prevista dal contratto, sicché è inutile riproporre in questa sede la doglianza, accolta dal primo giudice. Infine, l’appellante contesta il calcolo degli interessi ammessi in sentenza, senza tuttavia dare la benché minima spiegazione al riguardo. La censura si rivela pertanto irricevibile per difetto di motivazione. In definitiva, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC

pronuncia:              1.   L’appello 9 dicembre 2004 di AO 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2'200.b) spese                         fr.      50.totale                              fr. 2'250.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 4'000.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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