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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.12.2004 12.2004.213

16 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·710 mots·~4 min·2

Résumé

diritto di essere sentito

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.213

Lugano 16 dicembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.44 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa, con petizione 21 aprile 2004, da

AO 1 rappr. dallo RA 1 Chiasso  

contro

AP 1  

che il Pretore, contumace la parte convenuta, ha accolto con sentenza 10 novembre 2004 (intimata il 16 novembre 2004), condannandola a pagare all’attore l’importo di Fr. 15'017.50 oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2002.

Appellante la AP 1 la quale, con scritto 4 dicembre 2004, chiede l’annullamento della sentenza.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che la AP 1, dopo aver ricevuto la petizione di __________ AO 1, ha scritto al Pretore specificando che “la società non può far fronte ad essere patrocinata da un legale da noi scelto” e chiedendo “la possibilità di una difesa d’ufficio” (cfr. lettera 19 maggio 2004);

                                         che la controparte, chiesta di prendere posizione su questa richiesta, ha osservato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria era riservato alle sole persone fisiche (art. 3 Lag) ed ha domandato l’assegnazione del termine di grazia di cui all’art. 169 CPC per la presentazione della risposta (cfr. lettera 28 maggio 2004) che il Pretore ha prontamente fissato con ordinanza 3 giugno 2004;

                                         che, trascorso infruttuoso il termine di grazia, il Pretore ha convocato le parti all’udienza preliminare ed alla discussione finale, per il giorno 26 agosto 2004, udienza alla quale è comparso solo il patrocinatore dell’attore;

                                         che, il 10 novembre 2004, il Pretore ha emanato la decisione che accoglie la petizione;

                                         che la convenuta, con l’appello che ci occupa, si lamenta del fatto che il Pretore le ha negato “la possibilità di difenderci durante il dibattimento di causa avvenuta senza la nostra presenza e di un avvocato da noi richiesto al pretore”;

                                         che la procedura condotta dal Pretore presenta una grave anomalia là dove non ha mai deciso sulla richiesta 19 maggio 2004 della convenuta intesa alla nomina di un patrocinatore d’ufficio;

                                         che, se quella domanda era intesa alla semplice designazione di un patrocinatore d’ufficio come agli art. 2 e 10 Lag, doveva essere decisa ai sensi dell’art. 11 Lag e, se la designazione rifiutata, indicando alla parte i mezzi di ricorso;

                                         che, se la domanda era da intendersi quale richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi degli art. 3 e 12 e seg. Lag, doveva trovare risposta in una decisione come all’art. 5 Lag;

                                         che, in ogni caso, stante l’incertezza che la domanda della convenuta poteva porre, sarebbe stato compito del giudice acclarare la reale volontà della stessa parte convenuta;

                                         che, del resto, il tenore poco chiaro della domanda ed il tipo di espressioni usate, doveva indurre il giudice ad accertare, ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, se la parte convenuta era in grado di proporre e discutere convenientemente la causa, con le conseguenze di cui alla stessa norma di legge;

                                         che, difettando le elencate indispensabili attività del giudice, alla parte convenuta è stato negato il diritto di essere sentita (art. 142 cpv. 1 litt. b CPC), con la conseguenza che la sentenza 10 novembre 2004 è nulla così come tutte le attività procedurali (assegno termine di grazia, udienza preliminare) che sono seguite alla domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio senza che la stessa venisse decisa;

                                         che la causa va così ritornata al Pretore affinché abbia a determinarsi sulla domanda 19 maggio 2004 della parte convenuta e, poi, proseguire nella procedura;

                                         che, stante la nullità della sentenza, l’appello può essere accolto già all’esame dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

                                         che non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1.La sentenza 10 novembre 2004 e tutti gli atti procedurali successivi alla domanda 19 maggio 2004 della parte convenuta, di cui all’inc. OA.2004.44 della Pretura di Mendrisio-Sud, sono nulli.

2.La causa è ritornata al Pretore ai sensi dei considerandi.

3.Non si prelevano tasse o spese di giudizio.

4.Intimazione:

-

-

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud

terzi implicati

 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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