Incarto n. 12.2004.212
Lugano 21 marzo 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.1201 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 4 ottobre 2004 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1
volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria della convenuta, che il Pretore, con sentenza 23 novembre 2004, ha integralmente respinto;
appellante l'istante con atto di appello 6 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con l’istanza in rassegna AP 1, rilevando come il consiglio d’amministrazione della AO 1, società di cui egli si professava azionista nella misura del 33% sin dalla sua costituzione, non avesse provveduto, seppure sollecitata in tal senso con scritto 13 agosto 2004 (doc. T), a convocare l’assemblea generale straordinaria entro il successivo 15 settembre, ha chiesto che la relativa convocazione fosse staccata ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, con l’ordine del giorno da lui proposto a quel momento.
2. Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha integralmente respinto l’istanza. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istante non avesse sufficientemente reso verosimile la sua qualità di azionista, non avendo prodotto alcunché a sostegno delle sue affermazioni, come ad esempio l’atto di costituzione della società, tanto più che dal doc. V sembrava evincersi che egli avesse ceduto ad altri le sue azioni.
3. Con l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza. A sostegno della sua qualità di azionista, egli adduce che con l’istanza aveva postulato l’ispezione a registro di commercio del rogito di costituzione della società, prova che il primo giudice aveva ignorato e la cui assunzione viene ora riproposta, e che l’eventualità di una cessione delle sue azioni, ipotizzata dal legale di un altro azionista nel doc. V, era stata da lui espressamente negata con il doc. Z.
4. Delle osservazioni con cui la società convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Nell’ambito della procedura non contenziosa di camera di consiglio, qual’è pacificamente quella in esame (art. 2 cpv. 3 n. 1 LAC), il Pretore ha la facoltà di assumere informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati (art. 360 cpv. 2 CPC). Se egli non ritiene però di indire un’udienza o di interrogare gli interessati -com’è avvenuto nella fattispecie- questi, per giurisprudenza invalsa, possono in ogni caso far valere nella successiva procedura d’appello le prove che dovessero essere rilevanti, non potendo esser opposto loro il divieto dei nova di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 360 m. 8 e 15 e ad art. 321 m. 9 seg.).
6. In applicazione del principio giurisprudenziale appena evocato, nulla osta all’ispezione presso l’ufficio dei registri dell’atto di costituzione della società convenuta, postulata nell’appello. Ora, da questa ispezione, avvenuta ad opera della scrivente Camera, è effettivamente risultato che l’istante, al momento della costituzione della società, aveva sottoscritto il 33% del capitale azionario. Non avendo la controparte addotto in questa sede altre circostanze o versato agli atti altre prove a sostegno dell’esistenza di una cessione delle azioni dell’istante oltre alla produzione del doc. V, che costituisce però una semplice affermazione di parte, per altro rimasta priva di riscontri ed il cui tenore era già stato contestato a tempo debito dall’istante (doc. Z), oltretutto rilasciata in risposta alla sua richiesta di convocazione dell’assemblea generale (doc. T), e dunque in tempi sospetti, dal legale dell’azionista __________, amministratore di fatto della società (cfr. doc. B, N e V), ben si può ritenere che l’istante nelle particolari circostanze abbia sufficientemente reso verosimile (la legge non esige in tal caso la prova piena: Dreifuss/Lebrecht, Basler Kommentar, N. 12 ad art. 699 CO) la sua qualità di azionista con almeno il 10 per cento del capitale azionario, ciò che gli consente, stante l’inazione del consiglio d’amministrazione nel congruo termine assegnato con il doc. T, di ottenere dal giudice la convocazione dell’assemblea generale straordinaria (cfr. Dreifuss/Lebrecht, op. cit., N. 11 ad art. 699 CO).
7. Ne discende l’integrale accoglimento del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nonostante la procedura per la convocazione dell’assemblea della società anonima sia di natura non contenziosa, la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la società, se risulta soccombente, è senz’altro tenuta a pagare, oltre agli oneri processuali, anche le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148 m. 4).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 dicembre 2004 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 novembre 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 è così riformata:
1. L’istanza 4 ottobre 2004 è accolta.
§ Di conseguenza l’assemblea generale straordinaria di AO 1, __________, è convocata per il 20 aprile 2005 alle ore 15.00 presso la sede della stessa secondo l’ordine del giorno proposto dall’istante con lo scritto 13 agosto 2004.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 200.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario