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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.01.2006 12.2004.210

18 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,715 mots·~14 min·3

Résumé

mandato - diritto di informazione degli eredi, in parte beneficiari economici, verso la banca a cui sono versati (da un terzo) i fondi dopo la morte del de cuius

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.210

Lugano 18 gennaio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.201 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 31 marzo 2000 da

 AP 1  AP 2 entrambe rappr. da RA 3  

contro  

 AO 1 rappr. da RA 2  AO 2 rappr. da RA 1  

con cui le attrici hanno chiesto che alle convenute fosse fatto ordine di rendere conto di tutte le operazioni e di tutti gli atti di gestione relativi ai conti e/o depositi aperti in relazione all’ordine di trasferimento 20.12 (recte: 11).1992 / 26.1.1993 dalla __________ alla AO 1, in particolare sotto le referenze __________ e __________, rubriche __________ o __________ e __________ o __________, e __________, nonché ad ogni altro conto o relazione su cui fosse stata trasferita quella sostanza o il provento della sua realizzazione, in tutto o in parte, da allora in poi, segnatamente di tutti gli estratti conto e di tutti i giustificativi;

domande avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 novembre 2004 ha accolto limitatamente alle relazioni ed alle rubriche che concernevano i titoli depositati sulla rubrica __________ ed il relativo provento di vendita nonché l’importo di fr. 189'635.- provento della vendita di titoli depositati su __________ e successivamente accreditato sulla rubrica __________;

appellanti le attrici, con atto di appello 30 novembre 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ritenuto che l’attrice AP 1, con comunicazione 5 gennaio 2005, ha però dichiarato la sua desistenza dall’appello;

mentre la convenuta AO 1 con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   In data 22 giugno 1973 il conto cifrato n. __________, che E__________ aveva aperto a suo nome nel corso del 1969 presso la __________ di __________, è stato cointestato anche al marito ing. M__________ (doc. E1, E2), ritenuto che a quel momento E__________ ha provveduto ad aprire, presso quel medesimo istituto di credito, un nuovo conto cifrato n. __________ (doc. G). A seguito della morte dell’ing. M__________, avvenuta il 2 maggio 1978 (doc. C), il conto n. __________ è stato nuovamente intestato alla moglie, che il 20 giugno 1986 lo ha chiuso e ne ha fatto confluire l’intero saldo sul conto n. __________. Quest’ultimo conto è stato a sua volta chiuso a seguito dell’apertura il 20 novembre 1992, presso la AO 1 di __________, del conto __________, sul quale la titolare E__________, che nel relativo formulario A aveva dichiarato “di essere l’avente diritto economico dei valori da conferire alla banca per sé e per gli eredi del marito defunto”, aveva conferito procura amministrativa a AO 2 (cfr. doc. 13 inc. penale rich.). Con due ordini di trasferimento di medesima data (doc. H e doc. 12 inc. penale rich.) i titoli presenti sul conto n. __________ sono così stati trasferiti su un conto della AO 1 di __________ (__________) intestato a AO 2, rubriche __________ e __________. I titoli sono poi stati venduti ed il ricavato della rubrica __________, pari a fr. 756'068.70, è stato accreditato il 24 maggio 1993 sul conto __________, salvo fr. 189'635.30 che sono stati accreditati a __________, mentre il provento della vendita della rubrica __________, pari a fr. 900'843.67, oltre ai già citati fr. 189'635.30, è stato bonificato, a favore di E__________, su altri conti non meglio precisati (doc. 29 e 53 inc. penale rich.).

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalle convenute, AP 1 e AP 2, eredi legali (doc. B) e testamentarie (doc. D), unitamente alla sorella A__________ ed alla madre E__________, dell’ing. M__________, il quale per testamento aveva istituito la moglie quale erede universale e ridotto le 3 figlie alla legittima, hanno chiesto che a AO 1 ed a AO 2 fosse fatto ordine di rendere conto di tutte le operazioni e di tutti gli atti di gestione relativi ai conti e/o depositi aperti in relazione all’ordine di trasferimento 20 novembre 1992, in particolare sotto le referenze __________ e __________, rubriche __________ o __________ e __________ o __________, e __________, nonché ad ogni altro conto o relazione su cui fosse stata trasferita quella sostanza o il provento della sua realizzazione, in tutto o in parte, da allora in poi, segnatamente di tutti gli estratti conto e di tutti i giustificativi.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alle relazioni ed alle rubriche che concernevano i titoli depositati sulla rubrica __________ ed il relativo provento di vendita nonché l’importo di fr. 189'635.- provento della vendita di titoli depositati su __________ e successivamente accreditato sulla rubrica __________. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che per quanto riguardava il conto __________, su cui erano affluiti i proventi dalla relazione __________, in parte di spettanza degli eredi del marito siccome riconducibili agli attivi originariamente intestati sul conto n. __________, le attrici avevano senz’altro diritto ad essere informate nella loro qualità di co-aventi diritto economiche del conto e di eredi della relazione cointestata al padre. Non così invece per quanto riguardava la rubrica __________, tranne per l’importo di fr. 189'635.- accreditato dalla rubrica __________: le attrici non erano infatti state indicate quale beneficiarie economiche del conto intestato a AO 2, né era stato provato che i beni in questione facessero parte della successione paterna, essendo semmai verosimile che gli stessi fossero di proprietà della madre, in quanto presenti sul conto n. __________ già prima del 1986, conto che non risultava essere stato aperto fiduciariamente per il marito.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1, le attrici, previa l’assunzione di una prova respinta a suo tempo dal Pretore, chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, cioè di ammettere il rendiconto anche per quanto riguardava la relazione __________. A loro dire, il fatto che esse fossero beneficiarie economiche di quei beni risultava già dal formulario A relativo alla relazione __________, che menzionava l’esistenza di 2 rubriche “__________” e “__________”, le quali corrispondevano verosimilmente ad __________ e __________. Non era inoltre stato provato, tale circostanza essendo stata addotta dalla sola E__________, interessata alla lite, che i beni presenti nella rubrica __________ fossero effettivamente quelli, di proprietà della madre, presenti sul conto n. __________ prima del 1986 rispettivamente che quest’ultima non avesse provveduto a trasferimenti dal conto congiunto al suo tra il giugno 1973 ed il maggio 1978.

                                   5.   Con scritto 5 gennaio 2005 AP 1 ha dichiarato di desistere dall’appello, per cui il gravame, nella misura in cui è stato da lei presentato, dev’essere stralciato dai ruoli per desistenza, ciò che viene qui formalmente sanzionato (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC), ponendo a suo carico parte delle spese giudiziarie (art. 77 cpv. 3 CPC), ma senza l’obbligo di versare ripetibili alle rispettive controparti, che a quel momento non avevano ancora inoltrato le loro osservazioni.

                                         Nulla osta per contro all’esame dell’appello nella misura in cui è stato presentato da AP 2.

                                   6.   Il fatto che quest’ultima fosse un’erede legale e riservataria del padre, uno dei 2 titolari del conto congiunto n. __________ aperto presso la __________, è del tutto irrilevante per l’azione di rendiconto che qui ci occupa. E ciò per almeno 2 motivi. Innanzitutto si osserva che nella fattispecie nemmeno è stato convenuto quell’istituto bancario rispettivamente, a seguito della fusione ex art. 748 CO intervenuta nel 1998, il suo successore in diritto __________, bensì altre entità giuridiche che nulla avevano a che vedere con quel conto, per cui la richiesta di informazioni basata su quella circostanza andrebbe respinta già per carenza di legittimazione passiva. Ma, soprattutto, va rilevato che in tali circostanze non sarebbe comunque possibile ottenere le informazioni richieste con la petizione, che hanno per oggetto l’evoluzione di varie relazioni bancarie successivamente alla data della morte del de cuius: in effetti se, come nel caso di specie (cfr. clausola 2 doc. E2), i titolari di un conto congiunto hanno previsto una clausola d’esclusione degli eredi, ovvero un accordo con cui le parti ad una convenzione di conto congiunto solidale fanno eccezione al regime generale della trasmissibilità dei contratti escludendo gli eredi di tutti i titolari del conto dal rapporto obbligazionario di base (Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p. 180), la banca è tenuta ad informare gli eredi solo in merito allo stato del conto al momento dell’apertura della successione (Aeppli, Im Hinblick auf den Tod des Bankkunden abgeschlossene Depotverträge, in SJZ 1948 p. 37; Guggenheim, Le compte-joint, in FJS 1351 p. 7; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., p. 336) ed a tutte le operazioni effettuate in precedenza al decesso dal de cuius limitatamente agli ultimi dieci anni calcolati a partire dalla relativa richiesta (Frigerio, op. cit., p. 183); altre informazioni non possono essere fornite.

                                   7.   Ma nemmeno il fatto che l’appellante sia in parte l’avente diritto economico del conto __________ -così deve in effetti essere intesa la dichiarazione di E__________ nel formulario A “di essere l’avente diritto economico dei valori da conferire alla banca per sé e per gli eredi del marito defunto” (doc. 13 inc. penale rich.)- potrebbe giustificare un rendiconto da parte di AO 1 o da parte di AO 2.

                                7.1   In merito all’azione di rendiconto nei confronti di AO 1, si osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la banca non è di principio tenuta a fornire informazioni all’avente diritto economico di un conto intestato ad altri (Matthey, La notion d’ayant droit économique en droit bancaire suisse, in Freiheit und Ordnung im Kapitalmarktrecht, Festgabe für Jean-Paul Chapuis, p. 74; Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignement de la banque, in SJ 1999 p. 428 segg. e p. 432; Bretton-Chevallier, Jurisprudence civile récente, in Journée 2004 de droit bancaire et financier, p. 82; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, op. cit., p. 365; Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 137; Lombardini, Ayant-droit économique et droit aux renseignements bancaires: deux arrêts de la Cour de Justice de Genève, in NRCP 2004 p. 307; ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. c/aa). Quand’anche si volessero seguire alcuni autori (Aubert / Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 141; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, op. cit., p. 365 seg.), secondo i quali un obbligo di informazione potrebbe eccezionalmente sussistere nel caso in cui la banca, che è a conoscenza dell’esistenza di un rapporto fiduciario sulla base delle risultanze del formulario A, dovesse accorgersi di comportamenti manifestamente illeciti e fraudolenti commessi a danno dell’avente diritto economico, la posizione dell’appellante non sarebbe in ogni caso migliore. Nella fattispecie non risulta in effetti che AO 1, alla quale non era assolutamente noto in che misura i fondi presenti sul conto fossero di spettanza della titolare rispettivamente degli eredi, potesse ritenere che con le operazioni di vendita e di bonifico successivamente messe in atto, tramite AO 2, a favore del conto __________ e a favore di altri conti di esclusiva spettanza di E__________ la posizione degli eredi fosse stata danneggiata, oltretutto in modo manifesto.

                                7.2   Quanto alla domanda di informazioni formulata nei confronti di AO 2, la stessa dev’essere disattesa per il fatto che non risulta che E__________, che -come detto- aveva conferito procura amministrativa a quella società a suo nome e per suo conto, si sia rivolta a quest’ultima in rappresentanza diretta degli eredi del de cuius: tra quella società e questi ultimi non vi è pertanto alcuna relazione contrattuale che giustifichi un rendiconto ex art. 400 CO. Dovendosi al contrario ammettere che quella società, che nell’occasione agiva a titolo fiduciario per conto di E__________, di fatto si trovava in una posizione analoga a quella di una banca che aveva aperto un conto a nome di un cliente, si ha che la richiesta d’informazioni nei suoi confronti avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta, alla luce delle considerazioni esposte al considerando precedente. In effetti, già detto che l’avente diritto economico del cliente fiduciante non ha di principio diritto ad essere informato dalla fiduciaria depositaria dei beni, in concreto nemmeno potrebbe entrare in linea di conto la facoltà di ottenere eccezionalmente informazioni, non risultando che AO 2, così come già la banca (cfr. consid. 7.1), fosse a conoscenza di comportamenti manifestamente illeciti commessi da E__________ con gli atti di disposizione effettuati sul conto. Oltretutto nemmeno è stato provato che quella società sapesse che gli eredi del de cuius erano, almeno in parte, gli aventi diritto economici dei beni che sono poi transitati sul conto a lei intestato, e meglio sulle rubriche __________ e __________. È innanzitutto pacifico che essi non risultano essere stati indicati come gli aventi diritto economici di quei beni nel relativo formulario A (cfr. doc. 29 inc. penale rich.). Nel gravame l’appellante non è stata del resto in grado di provare che quella società potesse aver saputo in altro modo che i fondi in questione, provenienti da un conto intestato ad E__________, potessero essere in parte di proprietà di altri. In particolare, non è vero che il fatto che E__________ al momento della sottoscrizione del conto __________ abbia fatto menzione a 2 rubriche “Rubrica __________” e “Rubrica __________”, che a detta dell’appellante avrebbero poi trovato espressione nelle rubriche __________ e __________, proverebbe che gli eredi del de cuius erano in parte gli aventi diritto economici anche di quei conti. In primo luogo si osserva che al momento dell’apertura della relazione __________ E__________ aveva semmai menzionato due rubriche “__________” e “__________” del conto __________ stesso (doc. 13 inc. penale rich.), ma nulla permette di concludere che le stesse debbano necessariamente essere messe in relazione con le rubriche __________ e __________ -termini che invero da un punto di vista logico contraddicevano quelle menzioni, le lettere __________ riferendosi ora agli eredi e viceversa la lettera __________ al titolare-, intestate oltretutto a AO 2; il riferimento alle rubriche “__________” e “__________” risulta per altro essere stato cancellato e non è stato sostituito (cfr. doc. 13 inc. penale rich.). Ma soprattutto, ed a prescindere da quanto precede, l’appellante non ha assolutamente preteso che AO 2 possa aver preso conoscenza del tenore del formulario A del conto __________, né si è data la pena di provare le eventuali circostanze a sostegno di una tale tesi.

                                   8.   Stando così le cose, non è in definitiva necessario esaminare se ed eventualmente in quale misura l’azione di rendiconto avrebbe potuto essere accolta in misura maggiore di quanto riconosciuto dal primo giudice, né vi è motivo di ordinare preliminarmente l’edizione di eventuale documentazione, auspicata nel gravame, da parte dal successore in diritto della __________, prova che appare ininfluente per l’esito della lite.

                                   9.   Ne discende che l’appello, in quanto presentato da AP 2, deve senz’altro essere respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di quest’ultima, che rifonderà a AO 1 congrue ripetibili (art. 148 CPC); nessuna indennità può invece essere attribuita a AO 2 che, con scritto 12 gennaio 2005, ha dichiarato di rinunciare a presentare le sue osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 30 novembre 2004, in quanto presentato da AP 1, è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   II.   L’appello 30 novembre 2004, in quanto presentato da AP 2, è respinto.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    2’500.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    2’550.già anticipate, sono a carico di AP 1 in ragione di fr. 250.- e per la rimanenza sono a carico di AP 2, la quale rifonderà a AO 1 fr. 3’000.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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