Incarto n. 12.2004.186
Lugano 27 ottobre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente, Chiesa e Alippi, giudice supplente
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 8 marzo 1999 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 28’448.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell'UE di __________ e il versamento di fr. 21'552.- oltre accessori in risarcimento del danno, domande avversate dalla convenuta che a sua volta ha proposto azione riconvenzionale intesa alla condanna dell’attrice al pagamento di fr. 43'913,60 oltre accessori a titolo di pretese contrattuali, contestata dall’attrice, e sulle quali il Segretario assessore ha statuito con sentenza 11 ottobre 2004, con cui ha parzialmente accolto la petizione limitatamente al disconoscimento degli interessi di mora dell’8% dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 e del 3% dal 31 dicembre 1997 e ha respinto l’azione riconvenzionale;
appellante l’attrice che con atto di appello del 26 ottobre 2004 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni del 6 dicembre 2004 propone di respingere il ricorso, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. AP 1 (ora AP 1) e AO 1 hanno sottoscritto il 19 giugno 1991 una convenzione con la quale la prima si impegnava a pubblicare 10 numeri annui della Rivista __________, organo ufficiale della AO 1, mentre quest'ultima si obbligava a fornire il materiale redazionale entro il 25 del mese precedente la pubblicazione. AP 1 avrebbe sostenuto tutte le spese di pubblicazione e distribuzione, incassando tutti i proventi pubblicitari e da abbonamento e riversando alla AO 1, in sostanza, fr. 7'200.- per numero a titolo di contributo redazionale (doc. 1, inc. EF.98.1710). Le parti hanno sottoscritto il 13 dicembre 1996 una nuova convenzione, valida retroattivamente dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 1997, il cui tenore ricalca sostanzialmente quello del precedente contratto (doc. C, inc. EF.98.1710). Il compenso redazionale è stato aumentato a fr. 8'000.- per numero, la consegna del materiale da pubblicare è stata anticipata al 15 del mese e la AO 1 si è impegnata a fornire entro il 31 dicembre di ogni anno un piano dei temi per l'anno successivo e l’obbligo di versare ad AP 1 il canone di abbonamento per tutti i propri soci. La determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti è spesso stata conflittuale e ha prodotto numerosi conteggi e copiosa corrispondenza tra le parti. Il 6 agosto 1998 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 43'913.60 (doc. A). L'opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 28'448.- oltre interessi all'8% dal 26 settembre 1997 dal Pretore di Lugano con sentenza 23 febbraio 1999 (EF.98.01710).
2. Con petizione 8 marzo 1999 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 28'448.- oltre interessi all'8% dal 26 settembre 1997 nei confronti della AO 1 e ha postulato la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 21'552.- oltre accessori. L’attrice sostiene che non esisterebbe alcuna pendenza per il periodo 1992-1995 regolato dalla prima convenzione, mentre essa dovrebbe a SIA fr. 28'448.- per il periodo 1996-1997, compensato dai danni ammontanti a circa fr. 50'000.- a lei causati dalla convenuta. In effetti, per i continui ritardi nella consegna del materiale redazionale AP 1 ha dovuto pubblicare 5 numeri doppi, invece dei 2 pattuiti, e ha subito un'importante perdita di introiti pubblicitari e di immagine, imputabile alla AO 1. Di qui la richiesta dell'attrice di condannare la convenuta al pagamento di fr. 21'552.- oltre accessori.
3. Nella risposta del 20 aprile 1999 AO 1 si oppone alla petizione e adduce che per il periodo fino alla fine del 1995 le sarebbero dovuti ulteriori fr. 7'200.- poiché il contributo redazionale relativo a un non meglio precisato numero della rivista non sarebbe stato pagato, mentre la pubblicazione di soli 7 numeri nel 1997 è dovuta ai problemi di AP 1 nella raccolta di inserzioni pubblicitarie. Ne consegue che gli introiti da abbonamento devono essere trasmessi a AP 1 solo in ragione di 7/10. AO 1 ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del suo credito complessivo di fr. 43'913.60 oltre interessi all'8% dal 26 settembre 1997. La AO 1 contesta inoltre il danno vantato e messo parzialmente in compensazione da AP 1, ritenute le responsabilità di questa per le mancate pubblicazioni e l'assenza di prove sull’ammontare del danno. Con la risposta riconvenzionale AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie tesi, postulando la reiezione dell'azione di controparte. Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande di giudizio. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei loro memoriali conclusivi del 3 e del 12 agosto 2004.
4. Statuendo l’11 ottobre 2004, il Segretario assessore ha accolto la petizione limitatamente al tasso degli interessi di mora (5% invece di 8%) e all'inizio della loro decorrenza (31 dicembre 1997 invece di 26 settembre 1997), e ha respinto l'azione riconvenzionale. Il primo giudice, sulla base delle risultanze istruttorie, ha imputato alla convenuta la responsabilità per la pubblicazione di 7 numeri invece di 10, con la conseguenza che il contributo redazionale è dovuto solo per 7 numeri, mentre l'importo dell’abbonamento dei soci AO 1 deve essere versato integralmente a AP 1. Il mancato pagamento di un contributo redazionale non risulta poi in nessun modo dai conteggi su cui si sono basate entrambe le parti e, anzi, considerarlo corrisponderebbe a ammettere la pubblicazione di 11 numeri annui invece dei 10 pattuiti. Per quel che concerne il danno lamentato da AP 1, il Segretario assessore ha ritenuto che non è stato dimostrato un rapporto di nesso causale tra i ritardi di consegna del materiale da pubblicare e il nocumento quantificato in fr. 50'000.-, mentre la diminuzione di introiti pubblicitari risultava da ascrivere al peggioramento della congiuntura economica intervenuta in quegli anni.
5.Con il proprio appello, l'attrice ribadisce le proprie argomentazioni di prima sede, rilevando in particolare la correttezza della decisione di primo grado riferita alla quantificazione del credito della AO 1 e alla responsabilità di quest'ultima. Sulla base di stralci di varie audizioni testimoniali l'appellante sostiene che sarebbe dimostrata l'esistenza e l'ammontare del danno. Le audizioni testimoniali avrebbero poi provato l'esistenza del nesso causale tra le violazioni contrattuali della AO 1 e il danno patito. I ritardi poi sarebbero degenerati negli anni 1996 e 1997 e, in assenza di altri fattori concomitanti gravi, costituiscono la causa naturale e adeguata del danno. L’appellante rimprovera inoltre al Segretario assessore di aver violato l'art. 78 CPC accertando d'ufficio un fatto (influsso della congiuntura economica) sollevato da controparte solo in sede conclusionale.
Con le proprie osservazioni del 6 dicembre 2004 la convenuta critica la sentenza di primo grado con riferimento al calcolo del proprio credito nei confronti di AP 1, senza però formulare appello adesivo, e rileva la correttezza della decisione riferita al credito vantato da AP 1, proponendo la conferma del giudizio impugnato.
6. L’attrice ha riconosciuto esplicitamente nella propria petizione di dovere alla convenuta l’importo di fr. 28'448.- (petizione, pag. 7). Le argomentazioni critiche formulate dalla convenuta nei confronti della sentenza impugnata su questo punto potrebbero essere di una qualche rilevanza solo nel caso in cui la contropretesa dell’attrice venisse almeno parzialmente accolta. In quel caso si imporrebbe di verificare se le ragioni addotte dall'appellata imponessero di respingere comunque il gravame per motivi diversi da quelli esposti dal primo giudice. La convenuta ha contestato nella sua risposta (p. 5, considerando 11), seppur in modo conciso, l'esistenza e l'ammontare della contropretesa vantata dall’editrice a titolo di risarcimento del danno. In una procedura di disconoscimento di debito incombe al presunto creditore l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. tra gli altri Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, p. 1310, n. 79 segg. ad art. 83 LEF). Spettava quindi all’attrice, in una simile procedura, dimostrare l'esistenza del credito che essa vuole compensare con quello della controparte e del saldo in suo favore. In questo senso il Segretario assessore non ha fatto altro che verificare se l’attrice aveva ossequiato il suo onere probatorio, sulla base di tutte le risultanze di causa. Non si ravvisa quindi alcuna violazione dell'art. 78 CPC.
7. Le audizioni testimoniali e i documenti versati agli atti dimostrano che la convenuta, tramite il proprio comitato di redazione, ha ripetutamente disatteso gli impegni di cui ai punti 4 (fornire entro il 31 dicembre 1996 il piano dei temi per il 1997) e 5 (fornire all'editore il materiale redazionale entro il 15 del mese che precede quello della pubblicazione) della convenzione 13 dicembre 1996 (doc. C). In particolare l’istruttoria ha confermato l’esistenza di ritardi nella consegna del materiale redazionale per la parte della rivista dedicata all’architettura (cfr. deposizioni testimoniali __________, __________, __________ del 4 maggio 2004, __________, __________, del 29 ottobre 2003, __________, del 30 settembre 2003, __________ del 4 luglio 2003). Anche il fatto che l'aumento dei numeri doppi nel 1997 era da addebitare ai ritardi del comitato di redazione della AO 1 è stato dimostrato. Il teste __________ ha riferito che "I numeri della Rivista __________ erano 10 all'anno, durante l'ultimo anno, nel 1997, sono usciti soltanto 7 numeri. In quell'anno infatti abbiamo dovuto pubblicare 3 numeri doppi che normalmente non venivano pubblicati, a causa di ritardi nella consegna del materiale di redazione"). Tale comportamento della convenuta rappresenta una violazione contrattuale ai sensi dell'art. 97 CO, per cui essa non è riuscita a discolparsi giusta l’art. 97 cpv. 1 CO.
8. Occorre ancora verificare se l’attrice ha dimostrato l'esistenza di un danno derivante da tale violazione contrattuale e l'ammontare del pregiudizio, laddove vale il principio secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (art. 99 cpv. 3 e art. 42 cpv. 1 CO), nel senso cioè di un calcolo concreto del pregiudizio economico sofferto (Schnyder, Commentario basilese, 3a ed., art. 42 CO, n. 2). Solo eccezionalmente il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal giudice con prudente criterio, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO): si tratta in particolare di una facoltà riservata al giudice, intesa a facilitare la prova del danno (DTF 122 III 221). Essa tuttavia non offre al preteso creditore la possibilità di formulare richieste di risarcimento di qualsiasi entità, senza fornire al giudice sufficienti elementi di valutazione; e ciò proprio poiché si tratta di facilitare un accertamento e non di esonerare genericamente la parte lesa dal proprio onere probatorio. Di conseguenza la giurisprudenza esige che la parte interessata alleghi e provi tutte le circostanze che possono permettere al giudice l'applicazione della norma in esame, puntualizzando che tali circostanze devono essere tali da attestare sufficientemente l'esistenza del danno e da rendere sufficientemente apprezzabile il suo ordine di grandezza, nonché che questi elementi devono imporsi all'attenzione del giudice con una certa forza persuasiva. Pertanto, il riconoscimento di un risarcimento del danno presuppone che il danno preteso non si collochi semplicemente nell'ambito del possibile, ma appaia - pur approssimativamente - sicuro (DTF 122 III 222).
9. In concreto, al di là di ogni considerazione sulla facoltà del giudice di far ricorso spontaneamente all'art. 42 cpv. 2 CO, mai invocato espressamente dall'appellante, il danno allegato dall’attrice si fonda in realtà su elementi che non possono servire da base per un calcolo esatto del preteso danno, né per una sua stima secondo il normale andamento delle cose. La nota di addebito provvisoria (doc. 15/R) enuncia solo la pretesa dell’attrice di un danno di fr. 50'000.- per perdita di introiti pubblicitari e dell’immagine, senza alcun altro supporto probatorio. L’unica cifra concernente gli introiti pubblicitari rilevabile dagli atti è stata fatta, in maniera quanto mai approssimativa, dal teste __________, il quale ha riferito che: "posso dire che nei primi anni gli introiti pubblicitari per la rivista ammontavano a circa fr. 30'000.per numero. Negli ultimi due anni invece gli introiti si erano ridotti a circa fr. 10/15'000.- per numero" (deposizione del 4 luglio 2003). Inutilmente si cercherebbe tra l'abbondante documentazione prodotta un qualsiasi genere di dato contabile relativo a tali introiti. La vaga temporalmente e quantitativamente - affermazione del teste avrebbe potuto essere corroborata e supportata (oppure smentita) da mezzi di prova di ben maggior momento. In effetti l’attrice avrebbe potuto dimostrare, tramite la produzione della contabilità, dei contratti, delle fatture, degli estratti conto, ecc., l'evoluzione delle entrate pubblicitarie durante tutto il periodo del rapporto contrattuale. Nessun elemento è poi ricavabile dagli atti circa gli esborsi che l'editrice ha risparmiato con la pubblicazione di 3 numeri in meno di quelli pattuiti, né tantomeno sulle spese di produzione (impaginazione, materiale, stampa, raccolta di pubblicità, ecc.) e di distribuzione (personale, spese postali, di trasporto, ecc.) da lei sopportate per la rivista.
L’istruttoria ha invece dimostrato che la diminuzione degli introiti pubblicitari era sicuramente causata dalla congiuntura, come emerge dallo scritto 10 dicembre 1996 di __________ (doc. V), in cui la diminuzione delle entrate pubblicitarie viene imputata ai tempi economicamente difficili, e dall'audizione di __________ (pag. 2). Del resto i ritardi della convenuta sono “degenerati” solo nell'ultimo anno (teste __________) - vale a dire nel 1997 - e hanno pertanto poco o punto influito sui risultati pubblicitari del 1996. Di qui l'impossibilità di estrapolare dalla riduzione di entrate pubblicitarie, nemmeno dimostrata dall’attrice, la quota eventualmente riconducibile ai ritardi del comitato di redazione della convenuta. Al doc. V era invero allegata una statistica di vendita di spazi pubblicitari sulla Rivista __________ riferita agli anni 1992-1996, che però non è stata prodotta agli atti. Del resto il Themenplan sollecitato da __________ il 10 dicembre 1996, è divenuto un obbligo contrattuale per la convenuta solo 3 giorni dopo e unicamente per il 1997, con la sottoscrizione della seconda convenzione (doc. C, inc. EF.98.1710), contrariamente a quanto riferito dal teste __________ e ripreso nell'atto di appello (pag. 11). Infine l’appellante non ha saputo segnalare (né tantomeno dimostrare) un solo caso concreto in cui un inserzionista avesse interrotto il rapporto contrattuale a seguito dei ritardi di pubblicazione causati dalla convenuta o almeno avesse reclamato in tal senso. Visto quanto precede, si deve constatare che l’attrice ha fallito nel suo onere di dimostrare l'ammontare del danno patito a seguito del comportamento della convenuta. Venendo meno tale requisito del risarcimento del danno, si rivela superfluo esaminare l'esistenza dell'ulteriore presupposto del nesso causale tra la violazione contrattuale e il danno. L'appello deve dunque essere respinto.
10. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello 26 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
tassa di giustizia fr. 700.spese fr. 50.totale fr. 750.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente Il segretario