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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.2005 12.2004.173

4 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·712 mots·~4 min·2

Résumé

capacità di essere parte - ditta italiana cancellata del Registro delle Imprese - spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.173

Lugano 4 febbraio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.141 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 29 luglio 2004 da

CO 1  rappr. dall’avv. RA 1   

contro

 IS 1  rappr. dall’  RA 2   

con la quale è stato chiesto il riconoscimento, nelle forme della Convenzione di Lugano, della sentenza italiana n. 866/96, prolata il 21 febbraio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice unico, in re CO 1contro __________ IS 1, che il Segretario assessore della Pretura, con pronuncia 12 agosto 2004, ha accolto.

Ed ora sull’opposizione 13 settembre 2004 di __________ IS 1 che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda d’exequatur.

Sentite le parti all’udienza in contraddittorio del 1° febbraio 2005.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che la sentenza 21 febbraio 2000 del Tribunale di Pordenone di cui si chiede l’exequatur ha condannato __________ IS 1 a pagare a  CO 1l’importo di Lire 19'485'825 oltre interessi al tasso legale ed alle spese processuali;

                                         che Fausto IS 1 si oppone al riconoscimento della predetta sentenza poiché l’istante CO 1 è stata cancellata, in data 5 febbraio 2003, dal Registro delle Imprese la sua liquidazione essendo terminata;

                                         che la controparte chiede la reiezione dell’opposizione e la conferma della decisione di exequatur contestando la validità del documento prodotto dall’opponente che dichiara la cancellazione della società;

                                         che l’opponente ha prodotto un estratto dal Registro delle Imprese della Camera di commercio di Pordenone che certifica, oltre allo scioglimento e alla messa in liquidazione, con atto pubblico del 19 novembre 2001,  della CO 1 anche la sua cancellazione, iscritta il 5 febbraio 2003, a seguito di relativa specifica domanda, essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione;

                                         che il Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 CCit è istituito presso la Camera di Commercio e nello stesso vanno iscritte le società e inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività;

                                         che, per l’art. 2193 CCit, l’iscrizione ha efficacia positiva di pubblicità nel senso che presume, iuris et de iure, conoscenza dei fatti iscritti ma non pregiudica la possibilità della dimostrazione dell’inesistenza del fatto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Cedam VI ed., pag. 2257);

                                         che la generica contestazione di CO 1 è quindi inconferente mentre nessuna prova è stata apportata, e nemmeno offerta, a sostegno dell’attuale esistenza della società;

                                         che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione, produce l’estinzione della società stessa e l’atto giudiziario proposto dal liquidatore, dopo la cancellazione, è inammissibile per difetto di legittimazione ad causam (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Giuffré ed., ad art. 2497 n. 1);

                                         che ne segue come l’opposizione vada accolta e l’istanza di exequatur, in riforma del primo giudizio, respinta;

                                         che le spese e le ripetibili, non potendo essere addebitate ad un soggetto giuridico non esistente, vanno poste a carico dell’avvocato che ha funto da patrocinatore (Rep. 1994, 368; TF 7 aprile 1992, inc. 4C.353/1991);

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’opposizione 13 settembre 2004 di __________ IS 1 è accolta e di conseguenza la sentenza 12 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud è così riformata:

                                         1.

                                         L’istanza 29 luglio 2004, intesa all’exequatur della sentenza italiana n. 866/96, prolata il 21 febbraio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice unico, in re CO 1 contro __________ IS 1, è respinta.

                                         2.

                                         La tassa di giustizia, fissata in Fr. 150.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico dell’avv. __________.

                                   II.   La tassa di giudizio della procedura d’opposizione di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall’opponente sono a carico dell’avv. __________ che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.- per indennità ripetibile.

                                  III.   Intimazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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