Incarto n. 12.2004.164
Lugano 13 ottobre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.197 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 27 dicembre 2002 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'562'208.25 più interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito sollevata dal convenuto con l’allegato responsivo e che il Segretario assessore, con decreto 24 agosto 2004, ha integralmente accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellante l'attore con atto di appello 9 settembre 2004, con cui chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 5 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AP 1, commissario aggiunto del servizio informazioni antidroga della Polizia cantonale __________ attivo quale agente infiltrato, dal dicembre 1994 al beneficio del prepensionamento per motivi di salute, ha chiesto la condanna dello AO 1 al pagamento di tutta una serie di importi sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp.). Egli pretende innanzitutto fr. 172'900.- per perdita di salario e di prestazioni pensionistiche, adducendo che, se non fosse stato prepensionato siccome divenuto invalido per atti e mancanze imputabili alla controparte, sarebbe stato nel frattempo promosso ad ufficiale. Egli pretende poi fr. 1'022'000.-, ovvero fr. 4'000.- mensili vita natural durante, affinché sia garantita la sicurezza sua e della sua famiglia compromessa dall’agire e da omissioni della controparte. Altri fr. 61'500.- sono chiesti a titolo di eccessive trattenute alla fonte operate dal AO 1 tra il 1993 ed il 1994 ed ulteriori fr. 58'000.- per pignoramenti eccessivi cui egli è stato oggetto ad opera delle autorità fiscali dal 1994 al 2002. Egli chiede inoltre la rifusione di fr. 30'000.- per il torto morale patito a seguito della pubblicazione di un rapporto da parte del Consiglio della Magistratura. A tali pretese si aggiungono infine una richiesta di fr. 200'000.- per la riparazione del torto morale causato a lui ed alla sua famiglia ed il risarcimento di fr. 17'808.25 pari alle spese legali occorse per notificare il danno al __________ ed alla __________.
2. Il convenuto si è opposto alla petizione sollevando tra l’altro l’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito. Esso ha in particolare rilevato che tutte le pretese fatte valere dall’attore derivavano, più o meno direttamente, dal suo precedente rapporto di impiego presso lo AO 1 e dunque dovevano essere esaminate per legge dal Tribunale cantonale amministrativo.
3. Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC), il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha concluso per il suo benfondato ed ha di conseguenza respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che le richieste dell’attore volte al risarcimento della perdita di salario e di prestazioni pensionistiche rispettivamente per le spese legate alla sua sicurezza personale costituivano pretese di natura pecuniaria strettamente connesse con il contratto di impiego a suo tempo in essere tra le parti, retto dalla vLORD, legge che prevedeva la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere tutte le vertenze che ne derivavano (art. 47 vLORD e art. 71 lett. b e d LPamm). Le pretese per eccessive trattenute di salario e ripetuti pignoramenti non potevano invece essere esaminate già per il fatto che esse si fondavano su decisioni contro le quali l’attore aveva interposto ricorsi nel frattempo evasi a suo sfavore. Quanto alla pretesa derivante dalla pubblicazione di un rapporto del Consiglio della Magistratura, essa andava semmai giudicata dal Tribunale federale (art. 22 cpv. 3 Lresp.). L’incompetenza del giudice civile adito a statuire su tutte queste pretese imponeva di dichiarare irricevibile anche la richiesta di riparazione del torto morale fondata sulle sofferenze che l’attore e i suoi familiari avevano subito a dipendenza di quei medesimi fatti. La pretesa volta alla rifusione delle spese legali relative a precedenti procedure era infine pure irricevibile, dovendo essere esaminata dall’autorità competente a giudicare il merito. Il primo giudice ha in definitiva concluso che in generale tutte le pretese formulate dall’attore, quand’anche avessero avuto ripercussioni dopo il suo pensionamento, traevano la loro origine dalle funzioni da lui svolte quale funzionario dello AO 1 e dunque non potevano essere oggetto di giudizio da parte della Pretura. Oltretutto l’attore, siccome dipendente e funzionario dello AO 1, ora pensionato, non poteva essere considerato un terzo ai sensi dell’art. 4 Lresp. e dunque nemmeno poteva prevalersi della protezione prevista da quella legge.
4. Dell’appello dell’attore, che chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’eccezione, e delle osservazioni del convenuto, che postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. In base alla Lresp. il terzo che intende rendere responsabile l’ente pubblico del danno cagionatogli da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni (art. 4 cpv. 1 Lresp.) deve di principio convenirlo in giudizio innanzi al giudice civile ordinario (art. 22 cpv. 1 Lresp.). Un’eccezione è prevista per gli atti commessi da un membro, un supplente, dal cancelliere o dal vicecancelliere del Tribunale d’appello, casi per i quali è stata instaurata, in virtù degli art. 114bis cpv. 4 vCost. e 104 lett. a OG, la competenza decisionale del Tribunale federale (art. 22 cpv. 3 Lresp.). Ad ogni buon conto la legge in questione non si applica nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali (art. 2 lett. a Lresp.). In particolare, per quanto qui interessa, sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (art. 71 lett. b LPamm, norma che -contrariamente all’assunto del convenuto- non si applica però in presenza di contestazioni derivanti dai rapporti d’impiego fra dipendenti ed autorità di nomina, cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 312 ad art. 71 LPamm; RDAT II-1993 n. 16 consid. 1; RDAT I-1992 n. 10 consid. 1.3) e soprattutto, in forza del rimando a tutti gli altri casi previsti dalla legge di cui all’art. 71 lett. d LPamm, le contestazioni relative ai rapporti di natura contrattuale tra l’autorità di nomina ed il dipendente (art. 47 vLORD 1987; cfr. Borghi/Corti, op. cit., m. 5 ad art. 71 LPamm; Scolari, Diritto amministrativo - Parte speciale, Bellinzona 1993, n. 1272) o le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti da quel medesimo rapporto d’impiego (art. 68 LORD 1995).
Ciò posto, il giudizio con cui il Segretario assessore ha concluso per la sua incompetenza giurisdizionale a statuire sulle pretese fatte valere dall’attore non può essere del tutto confermato.
5.1 L’attore ha addotto che la controparte era innanzitutto chiamata a risarcirlo per la perdita di salario e di prestazioni pensionistiche subita a seguito degli illeciti (in particolare violazione della sua personalità, mobbing e bossing) commessi nei suoi confronti da vari agenti pubblici suoi colleghi, che ne avevano in definitiva causato l’invalidità e dunque impedito la promozione ad ufficiale. La pretesa deve sicuramente essere considerata una contestazione relativa ai rapporti di natura contrattuale tra le parti rispettivamente una contestazione per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego ed è quindi improponibile innanzi al giudice civile, siccome di competenza del Tribunale cantonale amministrativo. Il fatto che l’attore, oltre ad aver rimproverato alla controparte la violazione di norme contrattuali -chiamandola a più riprese in causa nella sua qualità di datore di lavoro (cfr. per es. petizione p. 1, 8, 10 e 46 segg.) e menzionando la violazione da parte sua di disposizioni in materia di contratto di lavoro, quali l’art. 328 CO (cfr. per es. petizione p. 1, 44 e 46 segg.)- abbia preteso, almeno a titolo subordinato (cfr. per es. petizione p. 45), che nell’occasione gli agenti pubblici avrebbero pure commesso degli atti illeciti nei suoi confronti, ciò che è teoricamente possibile (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 29 ad art. 328 CO), non modifica questo stato di fatto. Del tutto irrilevante è poi il fatto che il danno vantato dall’attore si estenda temporalmente anche oltre la data del suo prepensionamento.
5.2 La pretesa volta al risarcimento delle spese per garantire la sicurezza dell’attore e dei suoi familiari costituisce a sua volta una contestazione relativa ai rapporti contrattuali rispettivamente una contestazione per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego di competenza del Tribunale cantonale amministrativo, ma solo nella misura in cui l’agire e le omissioni degli agenti pubblici, colleghi dell’attore, l’hanno compromessa prima del suo prepensionamento. Nella misura in cui la pretesa è invece fondata su fatti od omissioni commessi dagli agenti pubblici successivamente al dicembre 1994, ovvero dopo la fine del rapporto di impiego, essa è di competenza del giudice civile.
5.3 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che nell’occasione ha per altro fondato il suo giudizio, erroneamente, su questioni di merito, le pretese per trattenute eccessive di salario e ripetuti pignoramenti, ancorché tali fatti siano in parte avvenuti prima della fine del contratto di impiego, sono senz’altro di competenza del giudice civile, non trattandosi di contestazioni relative al rapporto di natura contrattale tra le parti rispettivamente di contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego. Gli atti qui rimproverati agli agenti pubblici si lasciano in effetti ricondurre più che altro a loro comportamenti, presunti illeciti, presi a seguito di decisioni giudiziarie rispettivamente di iniziative del fisco.
5.4 Anche la richiesta di rifusione del torto morale patito dall’attore a seguito della pubblicazione da parte della stampa di un rapporto del Consiglio della Magistratura è di competenza del giudice civile. Contrariamente all’assunto del primo giudice, non si può in effetti ritenere, applicando per analogia l’art. 22 cpv. 3 Lresp., che il Tribunale federale sia competente a statuire su una tale pretesa, tanto è vero che la norma in questione limita la competenza decisionale dell’Alta Corte alle cause di responsabilità incoate per gli atti commessi a titolo personale da membri, supplenti o collaboratori del Tribunale d’appello, non invece per quelli commessi da quest’ultimo o da altra autorità cantonale, tanto meno poi se questa -com’è il caso per il Consiglio della Magistraturanemmeno risulta essere composta da soli membri del Tribunale d’appello (art. 78a e 79 LOG). Visto il carattere eccezionale delle disposizioni cantonali attribuenti una competenza al Tribunale federale, da applicarsi con ritegno, oltretutto previa approvazione da parte dell’Assemblea federale (FF 1989 II 1084), appare del resto assai inverosimile che esso possa estendere la sua competenza anche a casi non espressamente delegatigli per legge. Poco importa se la soluzione -prevista dalle disposizioni legali attualmente in vigore- di attribuire al giudice civile il giudizio su eventuali atti illeciti commessi dal Consiglio della Magistratura, che come noto è l’autorità disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 77 LOG), possa apparire non molto opportuna (II CCA 18 febbraio 2003 inc. n. 12.2003.9).
5.5 Quanto alla richiesta di riparazione del torto morale che l’attore e i suoi familiari ritengono di aver subito a dipendenza dei fatti indicati in precedenza, a loro volta già oggetto delle pretese passate in rassegna sub consid. 5.1 - 5.4, la stessa può ovviamente essere di competenza del giudice civile solo nella misura in cui lo sono le singole pretese. Le medesime considerazioni possono essere fatte anche per le spese legali preprocessuali.
6. Non torna infine conto pronunciarsi sull’assunto del giudice di prime cure, secondo cui l’attore, in quanto dipendente e funzionario dello AO 1, ora pensionato, non potrebbe prevalersi della protezione prevista dalla Lresp. La tesi non ha in effetti nulla a che vedere con la questione, che qui ci occupa, relativa alla competenza giurisdizionale del giudice adito e non è quindi tale da modificare quanto indicato nei considerandi precedenti.
7. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la Pretura è incompetente a statuire sulla pretesa attorea per perdita di salario e di prestazioni pensionistiche (consid. 5.1), è competente a statuire sulle pretese per eccessive trattenute salariali ed eccessivi pignoramenti (consid. 5.3) nonché per il torto morale causato dall’operato del Consiglio della Magistratura (consid. 5.4), mentre per quanto riguarda la pretesa relativa alle spese per la sicurezza dell’attore e della sua famiglia lo è unicamente nella misura in cui i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti successivamente al dicembre 1994 (consid. 5.2); quanto alle pretese per torto morale e per spese legali preprocessuali, basate sulle circostanze di fatto già oggetto delle richieste di cui sopra, le stesse lo sono nella misura in cui quelle pretese sono singolarmente di sua competenza (consid. 5.5).
L’esito del giudizio impone di caricare gli oneri processuali di entrambe le sedi alle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Ritenuto che la procedura d’appello presentava probabilità di esito favorevole, l’appellante, che ha comprovato di essere indigente, può senz’altro essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede (art. 3 e 14 Lag).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 settembre 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 24 agosto 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformato:
1. L’eccezione di incompetenza giurisdizionale è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi e di conseguenza il giudice adito non è competente a giudicare:
a) la pretesa per perdita di salario e di prestazioni pensionistiche;
b) la pretesa relativa alle spese per la sicurezza dell’attore e della sua famiglia nella misura in cui i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti precedentemente al dicembre 1994;
c) le pretese per torto morale e per spese legali preprocessuali basate sulle circostanze di fatto oggetto delle richieste di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell’ RA 1.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 2’000.-da anticiparsi dall’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario