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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.05.2005 12.2004.145

12 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,292 mots·~6 min·2

Résumé

lavoro - riduzione del salario - onere della prova

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.145

Lugano 12 maggio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro) promossa con istanza 30 settembre 2003 da

 AO 1  rappr. da  RA 2  

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 10'153.20 – aumentati a fr. 15'940.90 in sede di conclusioni - a titolo di conguaglio stipendi e indennità per vacanze e tempo libero;

domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 23 agosto 2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 12'257.94 oltre interessi al 5% dal 1 novembre 2002;

appellante la convenuta, che con atto 3 settembre 2004 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante convenuto, con osservazioni 20 settembre 2004 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

In fatto:                    1.   AO 1 è stato assunto alle dipendenze del AP 1 in qualità di chef di cucina, a far tempo dal 1 marzo 2002. Il contratto, stipulato per tempo indeterminato, prevedeva uno stipendio mensile netto di fr. 6'367.- oltre alla 13 mensilità in ragione di ½.

                                         Il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il 31 ottobre 2002 con lettera 10 settembre 2002.

                                   2.   Con istanza 30 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 10'153.20, composti di fr. 1’000.- mensili quale conguaglio dello stipendio per i mesi da luglio a ottobre e la rimanenza per indennizzare i giorni di ferie, di riposo e i festivi non goduti.

                                         La convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che le parti si erano accordate nel senso di diminuire lo stipendio dell’istante di fr. 1'000.mensili a partire dal mese di luglio 2002, sicché il conguaglio richiesto non era dovuto. Per quanto concerne invece le altre indennità, essa ha sostenuto che l’istante ha già usufruito integralmente delle giornate di riposo e vacanza previste.

                                         Con le conclusioni l’istante ha aumentato le proprie pretese a fr. 15'940.90, mentre la convenuta ne ha chiesto la reiezione.

                                    3   Con sentenza 23 agosto 2004, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto l’istanza per fr. 4'000.- netti quale conguaglio di stipendio e fr. 8'257,94 lordi per i giorni di riposo e vacanze non goduti.

                                   4.   Con appello 3 settembre 2004 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Con osservazioni 20 settembre 2004 l’appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

In diritto:                  5.   Il Segretario assessore, rilevato che l’istante non aveva firmato il nuovo contratto che contemplava uno stipendio ridotto rispetto all’esistente, ha ritenuto non provata la pretesa pattuizione di riduzione di stipendio. L’appellante censura tale la decisione, sostenendo che in occasione di una riunione tenutasi nel mese di giugno, le parti avevano concluso oralmente un nuovo contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio di fr. 5'367.- netti, inferiore di fr. 1'000.- rispetto a quello precedentemente stabilito. Pur non avendo l’appellato sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, a conferma dell’avvenuto accordo, l’appellante rileva che l’appellato ha percepito per 4 mesi lo stipendio ridotto, come da accordi intercorsi, ed inoltre si sarebbe adoperato per coadiuvare il gerente nell’allestimento di una nuova carta dei menu, proponendo piatti meno costosi, ciò a dimostrazione che la riduzione corrispondeva a quanto pattuito.   

                                         Nella situazione concreta, stanti le contestazioni in essere, l’onere di provare l’esistenza di una pattuizione successiva al contratto di lavoro stipulato in data 11 febbraio 2002 (doc. D) in virtù della quale lo stipendio andava diminuito di fr. 1’000.- mensili incombeva alla convenuta (art. 8 CC).

                                         La forma scritta non è invero presupposto di validità per il contratto di lavoro, neppure secondo il CCNL, il quale si limita a consigliare l’uso di tale forma. Si rileva però che, a differenza del contratto originale, quello contenente la modifica di stipendio non è stato firmato. È quindi da esaminare se l’appellato abbia manifestato in altro modo il proprio consenso. Gli atti di causa non sono concludenti in merito. P__________, gerente dell’esercizio pubblico, sentito quale teste, ha riportato che in occasione di un incontro tenutosi verso fine giugno 2002 fu proposto al AO 1 un adattamento del salario con una riduzione di fr. 1'000.- mensili, riferendo che AO 1 “sul momento e se ben ricordo, reagì in maniera tranquilla ed era d’accordo in quanto capiva la situazione” (verbale 3 febbraio 2004, pag. 15). A__________, che si occupa della contabilità e dell’allestimento stipendi della convenuta, conferma che in occasione della menzionata discussione, inerente l’andamento problematico dell’esercizio pubblico, fu proposta una riduzione dello stipendio dell’istante, il quale si dichiarò d’accordo di una riduzione di fr. 1'000.- (verbale 3 febbraio 2004, pag. 13). Tali deposizioni contrastano tuttavia con il tenore della ricevuta redatta dallo stesso Z__________ in epoca non sospetta - giusta la quale gli importi consegnati all’istante - tre volte fr. 5'367.- - costituivano acconti di stipendio (doc. C). Si osserva poi come, dopo che l’appellante aveva firmato regolarmente i conteggi di stipendio fino a giugno compreso, dal mese di luglio - quando sarebbe intervenuta la riduzione dello stipendio - i conteggi non portano più la sua firma, salvo l’ultimo, che contiene comunque una, seppure generica “riserva di verifica” (doc. 2). Gli elementi a sostegno della tesi di parte convenuta circa l’accordo di riduzione dello stipendio non sono quindi convincenti né sufficienti. Su questo punto la sentenza impugnata merita quindi conferma.

                                   6.   Il Segretario assessore ha accertato il diritto dell’istante al pagamento di 2,09 giorni di vacanza, 22,53 giorni di riposo e 4,32 giorni festivi non goduti, per complessivi fr. 8'257.94 lordi. L’appellante censura la decisione impugnata, sostenendo che in base alle direttive aziendali interne l’appellato avrebbe dovuto esaurire i giorni di libero e le vacanze entro la fine dell’anno. Pur avendone la possibilità, l’istante avrebbe omesso di  accordarsi con la gerente per godere dei giorni di libero e di vacanza durante i mesi di settembre e ottobre sicché la successiva richiesta di pagamento sarebbe in urto con i principi della buona fede.

                                         La tesi dell’appellante, che non contesta né i conteggi del Segretario assessore in merito ai giorni di vacanza e riposo non effettuati, né che l’appellato non ne abbia usufruito, è manifestamente infondata. Sarà sufficiente in merito richiamare la pertinente motivazione del primo giudice - rimasta incontestata che la convenuta medesima avrebbe potuto imporre la compensazione in natura, senza dover attendere eventuali sollecitazioni dalla controparte. Non è poi dato a comprendere per quale motivo, non essendosi accordato con il datore di lavoro per godere dei giorni di libero durante il periodo di disdetta, il principio della buona fede possa azzerare i diritti dell’appellato L’art. 16 cpv. 5 del CCNL prevede infatti esplicitamente l’obbligo di compensare entro 4 settimane i giorni di riposo non effettuati, ritenuto che in caso di mancata compensazione i medesimi devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro. Anche su questo punto l’appello, manifestamente destituito di fondamento, è da respingere.  

                                         Per quanto precede, l’appello è da respingere. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   L'appello 3 settembre 2004 di AP 1

                                         è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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