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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2004 12.2004.117

2 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·378 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.117

Lugano 2 luglio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Camponovo

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.415 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 24 aprile 2004 da

AP1  

  contro  

AO1 Lugano  

in materia di locazione che il Pretore supplente, con decreto 16 giugno 2004, ha stralciato dai ruoli per desistenza.

Ed ora sull'appello 23 giugno 2004 dell'istante la quale chiede che lo stralcio sia annullato e la causa ripresa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che la locataria istante - in occasione dell'udienza di discussione 16 giugno 2004 della sua domanda intesa a contestare una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione che liberava a favore della locatrice il deposito a garanzia della pigione - ha ritirato la sua istanza dopo che il Pretore supplente le ha confermato che la stessa era stata introdotta tardivamente e, per questo motivo, era destinata alla reiezione;

                                         che, in calce allo stesso verbale, il Pretore supplente ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli;

                                         che con l'appello all'esame, l'istante ne chiede l'annullamento adducendo che al momento in cui ha espresso la desistenza dalla causa era in stato di confusione e di estremo stress e contesta di aver validamente dichiarato di essere d'accordo di ritirare l'istanza;

                                         che il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità e quindi un appello, come quello in oggetto, che verte sulla validità della desistenza è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 1 e 2);

                                         che al più il problema potrebbe essere esaminato, dandosene gli estremi, nell'ambito di una restituzione in intero (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 2);

                                         che l'appello deve così essere respinto senza, visto l'esito, il prelievo di tasse e spese di giustizia;

Per i quali motivi

pronuncia

                                   1.   L'appello 23 giugno 2004 di __________ è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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