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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2005 12.2004.110

18 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,094 mots·~10 min·1

Résumé

lavoro - disdetta - interruzione del termine per malattia - vacanze arretrate - tredicesima - ore straordinarie - decorrenza interessi

Texte intégral

Incarto n. 12.2004.110

Lugano 18 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.00054 della Pretura del distretto di Blenio- promossa con istanza 10 dicembre 2002 da

 AP 1  rappr. da   RA 1 

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'314.25 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto che l’istante fosse tenuto a rifonderle fr. 1'783.20;

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 24 maggio 2004, con cui ha accolto l’istanza per fr. 9'639.50 più interessi e respinto la riconvenzionale;

appellante l'istante con atto di appello 7 giugno 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 28 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AP 1 è stato assunto in qualità di direttore da AO 1 a far tempo dal 3 maggio 2001, in forza di un contratto di durata indeterminata, con un salario mensile di fr. 5'200.- lordi e tredicesima pari ad uno stipendio mensile lordo. L’orario di lavoro è stato fissato in 42 ore settimanali flessibili ed il termine di disdetta in 3 mesi.

                                         Il 30 ottobre 2001 la datrice di lavoro ha significato al lavoratore la disdetta del contratto per il successivo 30 novembre, termine poi riportato al 31 gennaio 2002. Il lavoratore è stato in seguito inabile al lavoro per malattia dal 24 gennaio al 5 settembre 2002.

                                   2.   Con l’istanza in rassegna AP 1, ritenendo che il rapporto di lavoro avesse preso termine il 30 settembre 2002, ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 26'314.25 oltre agli interessi di mora del 5% decorrenti da varie scadenze, somma corrispondente alle vacanze non godute (fr. 8'371.35), alle ore supplementari prestate (fr. 14'041.60) ed alla quota parte della tredicesima per il 2001, in gran parte soluta (fr. 1.35), rispettivamente di quella, non pagata, per il 2002 (fr. 3'899.95).

                                   3.   La convenuta si è opposta all’istanza, contestando da una parte che l’istante potesse vantare pretese per ore straordinarie e per vacanze arretrate e rilevando dall’altra che le somme da lei già anticipate erano ampiamente superiori alle spettanze della controparte, tanto è vero che ne risultava un saldo a suo favore di fr. 1'783.20, oggetto della domanda riconvenzionale.

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha in sostanza ritenuto che l’istante poteva pretendere il pagamento delle tredicesime e di 2/3 delle ore straordinarie rivendicate, mentre nulla poteva essergli attribuito a titolo di vacanze. Tenuto conto che la convenuta dal maggio 2001 ad ottobre 2002 gli aveva versato l’importo di fr. 77'018.30 (escluso il rimborso delle spese vive) e che l’istante per quel periodo aveva così diritto ad una somma di fr. 86’648.80, egli ha accolto l’istanza per fr. 9'639.50 più interessi e respinto la domanda riconvenzionale.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza.

                                         Dopo aver contestato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure sulla base degli importi versati dalla controparte, a suo dire non comprovati, egli torna a far valere le pretese formulate in prima sede, auspicando in particolare l’attribuzione dell’indennità per vacanze, l’integrale riconoscimento delle ore straordinarie e del saldo della tredicesima per il 2001. Pure contestati sono infine la decorrenza degli interessi moratori ed il dispositivo in materia di ripetibili.

                                   6.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   A fronte dell’eccezione della convenuta, che aveva dichiarato in causa di aver già versato all’istante ben oltre il dovuto, il Segretario assessore, per stabilire se ed eventualmente in quale misura all’istante spettassero ulteriori importi, ha giustamente ritenuto di confrontare quali fossero le somme da lei versate dal 1° maggio 2001 al 30 settembre 2002, debitamente comprovate dagli avvisi di addebito di cui ai doc. 3 e 5, e quali invece quelle cui l’istante aveva effettivamente diritto. Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, il calcolo operato dal giudice di prime cure, almeno da questo punto di vista, non può assolutamente essere censurato.

                                         Il confronto degli importi in questione non doveva però estendersi dal 1° maggio 2001 al 30 settembre 2002, ma doveva essere limitato dal 3 maggio 2001, data effettiva d’inizio del rapporto lavorativo (cfr. doc. A), al 28 febbraio 2002. In effetti, giusta l’art. 336c cpv. 2 CO se la disdetta è data prima di uno dei periodi stabiliti nel cpv. 1 di quella medesima norma, ovvero, durante 30 giorni in caso di malattia del lavoratore nel primo anno di servizio (lett. b), il termine di disdetta che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo stesso (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996, p. 287). Nel caso di specie ciò significa, ritenuto che la convenuta aveva notificato la disdetta del contratto il 30 ottobre 2001 per il 31 gennaio 2002 e l’istante, il quale si trovava nel primo anno di servizio, si era ammalato il 24 gennaio 2002, che il termine di disdetta è rimasto sospeso solo per 30 giorni, ovvero fino al 24 febbraio 2002, ed è quindi giunto a scadenza il 28 febbraio 2002. Questa puntualizzazione -come vedremo- non è di poco conto, nella misura in cui implica da una parte che le vacanze e la quota parte di tredicesima sono maturate solo fino a quel momento e dall’altra soprattutto che la convenuta non era tenuta a versare il salario dal 6 al 30 settembre 2002.

                                   8.   L’istante pretende la retribuzione di 32,2 giorni di vacanza non goduti (fr. 8'371.35). A torto. Innanzitutto il numero di giorni da lui indicato è manifestamente eccessivo, visto e considerato che fino al 30 settembre 2002 avrebbe potuto maturarne al massimo 28,3 (cfr. art. 329a CO) e che, come precisato dal primo giudice, la sua malattia avrebbe imposto di ridurli a 19,2 (cfr. art. 329b CO); in realtà, ritenuto che il contratto è giunto a scadenza già il 28 febbraio 2002, essi potevano tutt’al più essere 16,5. Egli non può in ogni caso pretenderne il pagamento in denaro, in quanto la convenuta, con lettera 24 novembre 2001 (doc. D), proprio in considerazione delle vacanze da questi accumulate, lo aveva esonerato dal presentarsi sul posto di lavoro già dal successivo 1° dicembre, ovvero per ben 2 mesi, ed oltretutto la teste __________ (verbale 26 febbraio 2003 p. 4), di cui non è stata contestata l’attendibilità, ha dichiarato di sapere, per averglielo riferito l’istante stesso, che questi durante i mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002, come da lui preannunciato (cfr. doc. D), era stato assente in vacanza per un periodo di circa 4 settimane, ciò che per altro era pure provato dal fatto che essa aveva ricevuto una sua cartolina. Il fatto che nella lettera di cui al doc. D fosse stato indicato che l’istante doveva in ogni caso “restare a disposizione della società per eventuali necessità fino alla data effettiva dello scioglimento del rapporto di lavoro” non può ovviamente significare che durante quel periodo egli non avrebbe potuto beneficiare delle sue vacanze, che egli -come detto- ha comunque effettuato regolarmente, ma solo che, se richiesto, così come è poi stato (teste __________, verbale 26 febbraio 2003 p. 5), avrebbe dovuto prestarsi a fornire le necessarie informazioni e chiarimenti, non da ultimo per consentire al nuovo direttore di inserirsi nella sua nuova attività.

                                   9.   In merito alle tredicesime, già si è detto che le stesse erano maturate solo per il periodo dal 3 maggio 2001 al 28 febbraio 2002. La quota parte per il 2002 va di conseguenza calcolata -e lo faremo al prossimo considerando- solo per i primi 2 mesi dell’anno. Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, in quella riconosciuta dal Segretario assessore per il 2001 è per contro già compreso l’importo di fr. 1.35 che l’istante ha nuovamente rivendicato in questa sede, evidenziando un errore di calcolo al momento dell’allestimento del conteggio salariale di dicembre 2001: a fronte di un importo esposto a quel momento di fr. 7'238.45 (doc. 11, comprensivo anche del salario per quel mese), il giudice di prime cure aveva in effetti ritenuto dovuto un importo di fr. 7'239.71 (salario fr. 4'125.09 e tredicesima fr. 3'114.62, cfr. sentenza p. 8).

                                10.   A questo punto si tratterebbe di esaminare la censura con cui l’istante rivendica l’integrale rifusione delle ore straordinarie, riconosciutegli dal giudice di prime cure solo in misura di 2/3. La questione -come vedremo- può in realtà rimanere irrisolta. In effetti quand’anche si volesse ammettere che egli abbia diritto alla totalità di quelle ore, si giungerebbe in ogni caso alla conclusione che l’importo complessivamente a suo favore sarebbe inferiore a quello, di fr. 9'639.50, attribuitogli dal giudice di prime cure: a fronte di importi versati dalla convenuta -escluso il rimborso delle spese vive- dal 3 maggio 2001 al 28 febbraio 2002 di fr. 48'880.30 (nel 2001: fr. 43’665.30, cfr. doc. I, 3 e 5; nel 2002: fr. 5'215.- rimborso indennità giornaliera di fr. 149.- al giorno dal 24 gennaio, cfr. doc. 5 e 14), si ha che l’istante poteva tutt’al più vantare un importo di fr. 57'971.75 (nel 2001: fr. 48'682.15 per salari, straordinari e tredicesima [cfr. sentenza p. 8] ./. fr. 370.40 pari ai primi 2 giorni di maggio 2001 non compresi nel contratto [fr. 185.20 al giorno, compresa la quota parte tredicesima, cfr. doc. A e 16]; nel 2002: fr. 5'488.- a gennaio per salari fino al giorno 23 [comprensivi della quota parte tredicesima, fr. 185.20 al giorno, cfr. doc. 16 e sentenza p. 8] e rimborso indennità giornaliera dal giorno 24 [comprensiva della quota parte tredicesima, fr. 149.- al giorno, cfr. doc. 14-16], fr. 4'172.- a febbraio quale rimborso indennità giornaliera, cfr. doc. 16), con un credito a suo favore di soli fr. 9'091.45.

                                11.   L’istante contesta pure la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal Segretario assessore, chiedendo che sulle somme dovutegli a titolo di ore straordinarie gli stessi vengano fatti partire dal 1° di ogni mese successivo a quello in cui esse sono maturate e sulla tredicesima 2002 dal 5 dicembre 2002. Nonostante la decisione del giudice di prime cure, che ha in sostanza deciso di farli decorrere su fr. 5'497.30 dal 12 luglio 2002, data dell’interpellazione di cui al doc. G, e su fr. 4'144.20 dal 16 dicembre 2002, data dell’intimazione dell’istanza, non possa essere condivisa, anche perché giusta l’art. 339 cpv. 1 CO i crediti derivanti dal rapporto lavorativo, ivi compresi quelli relativi alle ore straordinarie (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 339 CO), diventano esigibili con la fine del rapporto di lavoro, ovvero in concreto il 28 febbraio 2002, il giudizio di prime cure non può essere riformato. La conclusione del primo giudice di attribuire fr. 9'639.50 oltre agli interessi al 5% dal 12 luglio 2002 su fr. 5'497.30 e dal 16 dicembre 2002 su fr. 4'144.20 è in effetti, per l’istante, maggiormente vantaggiosa rispetto a quella corretta, che imporrebbe di riconoscerglieli a far tempo dal 28 febbraio 2002 su una somma in capitale di soli fr. 9'091.45.

                                12.   Ritenuto che nella prima sede l’istante è risultato vincente in ragione di ca. 1/3 e soccombente per la rimanenza, il dispositivo con cui il Segretario assessore lo ha condannato a rifondere alla convenuta fr. 700.- a titolo di ripetibili parziali è ineccepibile e la censura sollevata in proposito nel gravame dev’essere respinta.

                                13.   Ne discende, in definitiva, la conferma del giudizio di prime cure e la conseguente reiezione dell’appello.

                                         Non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO). L’istante, del tutto soccombente in questa sede, rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 7 giugno 2004 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 800.- per ripetibili d’appello.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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