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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.07.2004 12.2003.95

19 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,962 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.95

Lugano 19 luglio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00601 (già 117/2000) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 11 ottobre 2000 da

APPO1 ora APPO1 rappr. da _PAT2  

contro

APPE1 rappr. da _PAT1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'962.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 735327 dell'UE di Lugano, domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 maggio 2003 ha accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 1° luglio 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è stato amministratore di __________, società che in seguito ha assunto la ragione sociale di __________, dal 20 marzo 1995 al 21 settembre 1998, data per la quale ha rassegnato le dimissioni, agendo inizialmente in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione, dal 28 marzo 1997 quale amministratore unico e dal 5 febbraio 1998 quale membro.

                                         In quel periodo APPO1, di cui egli era membro del consiglio d'amministrazione, si è inoltre occupata della tenuta della contabilità di quella società.

                                   2.   Con la petizione in rassegna APPO1A, che nelle more della causa ha modificato la sua ragione sociale in __________, ha chiesto la condanna di APPE1, successore in diritto di __________ A, al pagamento di fr. 23'962.50 più accessori, somma corrispondente alle fatture per la tenuta della contabilità nel 1997 (fr.  5'325.-, doc. H) e fino al 15 settembre 1998 (fr. 3'195.-, doc. J) nonché a quelle, cedutele da __________, per la sua attività di amministratore in quel medesimo periodo (fr. 8'520.-, doc. G, rispettivamente fr. 6'922.50, doc. K).

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore, richiamate le disposizioni relative al contratto di mandato, ha accolto la petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l'istruttoria aveva permesso di accertare l'esistenza di una pattuizione in merito all'ammontare dell'onorario per la tenuta della contabilità, per cui la convenuta era senz'altro obbligata ad onorare le fatture di cui ai doc. H e J, tanto più che non era stato provato che l'attrice avesse successivamente trattenuto tutta la documentazione contabile, ciò che le aveva imposto di far allestire i conti del 1998 da un altro professionista. Per quanto riguarda l'attività di amministratore svolta da __________, in mancanza di una convenzione o di un'usanza, egli, visto che il volume d'affari della convenuta era aumentato del 35% tra il 1996 e il 1997 e che dal 28 marzo 1997 al 5 febbraio 1998 questi aveva agito quale amministratore unico, ha ritenuto senz'altro giustificato l'onorario fatturato nei doc. G e K, oltretutto conforme ai criteri generali (valore dei servizi resi e posizione del mandatario, circostanze del caso, tipo e durata del mandato, responsabilità in gioco, importanza e difficoltà dell'affare), sulla base dei quali per altro erano già stati fatturati e pagati gli onorari negli anni precedenti. A suo giudizio, infine, le motivazioni che avevano portato alle dimissioni di __________ erano del tutto irrilevanti, le stesse essendo possibili in ogni tempo e per qualunque motivo, anche perché la convenuta non aveva dedotto alcunché dalle presunte frettolose dimissioni né aveva quantificato l'eventuale danno da lei patito.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, contestando in particolare che la controparte sia riuscita a provare la congruità degli onorari pretesi, sia di quelli per l'allestimento della contabilità, oltretutto non dovuti già per il fatto che l'attrice aveva trattenuto la contabilità 1998 obbligandola con ciò a farla rifare da una terza ditta, sia di quelli relativi all'attività di amministratore svolta da __________, oltretutto colpevole di un comportamento contrario agli interessi della società.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Le censure sollevate dalla convenuta per cercare di sottrarsi al pagamento delle fatture per la tenuta della contabilità per gli anni 1997 e, in parte, 1998 devono essere disattese.

                                         Negli allegati preliminari essa non ha in effetti contestato la congruità degli onorari esposti a questo titolo, che dunque non doveva nemmeno essere oggetto di giudizio da parte del Pretore e comunque non può essere vagliata in questa sede, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L'unica contestazione da lei sollevata a quel momento concerneva la fattura relativa al 1998, che essa non riteneva dovuta in quanto la controparte avrebbe rifiutato di consegnarle, fino ad avvenuto pagamento delle sue spettanze, i documenti contabili, ciò che, a suo dire, l'avrebbe obbligata a rivolgersi a terzi per far allestire ex novo la contabilità 1998. Anche questa contestazione si è però rivelata infondata, visto e considerato che i testi __________ e __________ hanno chiaramente smentito quanto l'avente diritto economico della convenuta, __________, aveva riferito al teste __________ -la cui testimonianza, su questo punto, è per altro priva di qualsiasi forza probatoria (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237)- ovvero che l'attrice, pur essendo stata richiesta di riconsegnare quei documenti, li aveva trattenuti presso di sé.

                                   7.   Diverso è il discorso per quanto riguarda la congruità delle fatture relative all'onorario per l'attività di amministratore svolta da __________ nel 1997 e 1998 (di fr. 8'000.- più IVA rispettivamente fr. 6'500.- più IVA), questione puntualmente sollevata già negli allegati preliminari.

                                7.1   Secondo l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso.

                                         Pacifico nel caso di specie il principio dell’onerosità delle prestazioni svolte dal mandatario, la mercede, in caso di mancato accordo delle parti su un determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, 101 II 111; II CCA 19 luglio 1996 inc. n. 12.96.92,  18 aprile 1996 inc. n. 12.96.16, 19 aprile 1993 inc. n. 177/92; Fellmann, Berner Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 394 CO).

                                         La determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, op. cit., n. 417 ad art. 394 CO con rif.). Il giudice, inoltre, può e deve tenere conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il principio dell’affidamento (II CCA 19 luglio 1996 inc. n. 12.96.92, 28 aprile 1993 inc. n. 83/92).

                                7.2   Nel caso di specie non è stata pretesa rispettivamente provata l'esistenza di un accordo o di un'usanza circa la mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività di amministratore di una società, per cui la determinazione dell'onorario in questione deve forzatamente avvenire ad opera del giudice.

                                         Pur non disponendo di indicazioni precise in merito all'effettiva esecuzione del mandato -anche perché l'attrice, che aveva versato agli atti un estratto delle raccomandazioni tariffarie emanate dalla Camera Fiduciaria (doc. O), dalle quali risultava che __________ i, appartenente alla funzione F1 (teste __________), avrebbe potuto esporre un onorario fino a fr. 420.- all'ora, non ha in definitiva indicato le ore da lui svolte a favore della convenuta- questa Camera, basandosi anche su considerazioni di carattere equitativo, ritiene che l'onorario dovuto all'attrice possa in ogni caso essere stabilito tenendo conto del precedente comportamento delle parti e del maggior impegno richiesto al mandatario a partire dal 1997 (tanto più che la teste __________ ha riferito che i criteri di calcolo dell'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione erano l'attività della società, di carattere fiduciario con gestione patrimoniale, e il rischio che la stessa comportava). Ora, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che l'attrice, per le prestazioni di __________ nel 1996, aveva esposto un onorario di fr. 3'000.più IVA (doc. S) e che tale somma venne pagata dalla convenuta senza obiezioni di sorta (doc. R): ciò sta ovviamente a significare che, per le parti, quell'importo era adeguato al mandato conferito, per cui, se nel frattempo non fossero intervenuti dei cambiamenti significativi, questo importo sarebbe stato certamente confermato anche negli anni successivi (così era del resto avvenuto anche per quanto riguardava l'onorario per la contabilità, cfr. doc. Q). Nel 1997 e 1998 vi sono però stati alcuni cambiamenti importanti: innanzitutto, tra il 1996 e il 1997 il volume d'affari della convenuta è aumentato del 35% (in particolare le commissioni da lei fatturate sono passate da fr. 236'000.- a fr. 335'067.-, cfr. doc. T e U), per poi stabilizzarsi nel 1998 (nei primi 8 mesi le commissioni sono state di fr. 230'807.-, doc. V); nel 1997 si è inoltre provveduto all'assunzione di un dipendente; infine, come già accennato, __________, dal 28 marzo 1997 al 5 febbraio 1998 ha assunto la funzione di amministratore unico. Visto e considerato che l'aumento del personale rispettivamente l'aumento del volume d'affari della società comportano di regola un corrispondente aumento della responsabilità dell'amministratore (cfr. teste __________) e dunque della mercede a suo favore, l'onorario adeguato per il 1997 sarebbe dunque stato di ca. fr. 4'000.-, somma che, in mancanza di ulteriori indicazioni, può essere equitativamente aumentata di un ulteriore 50% (a ca. fr. 6'000.-) per l'aumento della responsabilità insito nella nomina ad amministratore unico, mentre quello per l'intero 1998 sarebbe stato nuovamente di ca. fr. 4'000.-, somma da ridursi pro rata temporis a ca. fr. 2'500.-, il tutto oltre all'IVA al 6.5%. Dal che gli onorari a favore dell'attrice di cui ai doc. G e K devono essere ridotti a fr. 6'390.rispettivamente a fr. 2'662.50.

                                   8.   Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non torna invece conto pronunciarsi sull'eventuale intempestività delle dimissioni rassegnate da __________ o su altre presunte inadempienze da parte di quest'ultimo, la convenuta non avendo assolutamente provato che le stesse le abbiano causato un qualsiasi danno.

                                   9.   Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione può essere accolta limitatamente a fr. 17'572.50 (fr.  5'325.- + fr. 3'195.- + fr. 6'390.- + fr. 2'662.50) più accessori.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 28 maggio 2003 di APPE1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, è fatto obbligo alla convenuta di pagare all'attrice l'importo di fr. 17'572.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1999.

                                         §      Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. 735327 dell'UE di Lugano.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico per 1/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.-  per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            550.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T otale                                            fr.            600.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellata, a cui essa rifonderà inoltre fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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