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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.07.2004 12.2003.93

26 juillet 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,485 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.93

Lugano 26 luglio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.101 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 31 maggio 2001 da

 AP 1  AP 2  AP 3  tutti rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da' RA 2  

con cui le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 150'000.- oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori della società anonima);

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 aprile 2003 ha respinto;

appellanti le attrici con atto di appello 19 maggio 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 24 giugno 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          1.    L'8 settembre 1997 è stato decretato il fallimento della società __________, con sede a __________. Nell'ambito della procedura di fallimento sono state, tra le altre, ammesse nella III classe della graduatoria le società AP 1 per un credito di fr. 408'797.10, AP 2 per un credito di fr. 45'516.70 e AP 3 per un credito di fr. 59'366.35 (doc. D).

                                          2.    Con la petizione in rassegna queste tre società, cessionarie ex art. 260 LEF -insieme ad altri creditori, che in seguito hanno tuttavia rinunciato a far valere in causa i loro diritti- dei crediti della massa fallimentare (doc. D), hanno convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e segg. CO __________ AO 1, già vice-presidente del consiglio d'amministrazione della fallita, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo ridotto a fr. 150'000.- più interessi. Esse gli hanno in particolare rimproverato di aver tenuto un comportamento passivo, non consono ai doveri di un amministratore, e segnatamente di non aver allestito un bilancio ai valori di liquidazione rispettivamente di non essersi rivolto al giudice nonostante fosse chiaro, già a partire dall'esercizio 1995, che la società era sovraindebitata (art. 716 n. 7 e 725a CO). A loro dire, tali omissioni avrebbero contribuito a causare il loro danno, corrispondente a tutta una serie di forniture rimaste impagate, perlopiù effettuate tra marzo e dicembre 1996 (cfr. doc. Q e R).

                                          3.    Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei suoi confronti e adducendo in particolare che la gestione della società era stata delegata a ____________________, padre e padrone della stessa, per cui egli, oltretutto dimissionario dalla sua carica di consigliere d'amministrazione già agli inizi del 1996, non poteva essere reso responsabile del danno patito dalle attrici; a quel momento, oltretutto, __________ aveva chiaramente lasciato intendere di voler evitare il fallimento.

                                          4.    Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto respinto le argomentazioni difensive del convenuto, escludendo da una parte che la gestione della società fosse stata oggetto di una delega decisionale a favore di __________ ed accertando dall'altra che le sue dimissioni erano state rassegnate solo il 2 dicembre 1996, con effetto legale dal 23 gennaio 1997. Pur avendo ammesso che il convenuto aveva violato, per negligenza, gli art. 716 n. 7 e 725a CO, il giudice di prime cure ha tuttavia concluso per la reiezione della petizione in quanto, a suo giudizio, le attrici non avevano provato l'esistenza di un nesso causale adeguato tra il danno da esse asserito ed il comportamento del convenuto, la cifra di fr. 150'000.- non essendo stata per nulla messa in relazione né temporale né quantitativa con l'agire di quest'ultimo.

                                          5.    Con l'appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, le attrici chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, adducendo, in estrema sintesi, che l'istruttoria di causa aveva senz'altro permesso di confermare l'esistenza di un nesso causale adeguato.

                                          6.    Prima di passare in rassegna le censure dell'appello, questa Camera ritiene di dover spendere alcune parole in merito all'assunzione di alcune prove, in particolare il richiamo dell'incarto penale ed il richiamo dall'UEF di Bellinzona rispettivamente dall'amministratore del fallimento degli atti relativi al fallimento -quest'ultimo sostituito dall'ispezione, da eseguirsi ad opera delle attrici (verbale p. 2 e 21)- ammesse a suo tempo dal Pretore (verbale p. 1 seg.), ma di fatto non concretizzate, tant'è che la documentazione in questione non risulta tra gli atti della causa. Ebbene questa Camera non ritiene di dover provvedere essa stessa all'assunzione di queste prove: innanzitutto nessuna delle parti si è lamentata in questa sede per l'assenza dal fascicolo processuale delle prove in questione; d'altro canto nessuna di esse, né in sede conclusionale né nella procedura d'appello, ha fatto riferimento a circostanze che sarebbero emerse in occasione dell'assunzione di quelle prove o ha preteso che altre circostanze di fatto sarebbero state provate da quei richiami, così che non appare arbitrario concludere che esse abbiano in definitiva rinunciato, quanto meno per atti concludenti, alla loro assunzione.

                                          7.    Ai sensi dell'art. 754 cpv. 1 CO, dev'essere risarcito -come preteso dalle attrici nel caso di specie (cfr. petizione p. 6)- il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto; nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosil’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto alle attrici (art. 757 cpv. 2 CO), che sono perciò in ogni caso legittimate a procedere a tal titolo. Premesse per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno (patito dalla società), la violazione di un dovere da parte dell’amministratore, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento di quest'ultimo e il danno (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.; DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; per tante: II CCA 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47).

                                          8.    Nel caso di specie, le uniche questioni ancora litigiose si riferiscono più che altro all'esistenza del nesso causale adeguato tra la violazione di un dovere da parte del convenuto ed il danno vantato dalle attrici.

                                       8.1    Il convenuto ritiene di non poter essere reso responsabile già per il fatto di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di vice-presidente del consiglio d'amministrazione agli inizi del 1996, ovvero prima che si fosse prodotto il danno patito dalle attrici. L'assunto è infondato. In effetti, nulla, se non il suo interrogatorio formale (ad 37-41), le cui risultanze hanno però solo una valenza indiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 764 ad art. 276), permette di ritenere che egli avesse effettivamente comunicato le sue dimissioni già a quel momento. I testi hanno per contro ricordato come le sue dimissioni fossero state date verso la fine del 1996 (teste __________ p. 12), rispettivamente poco prima di Natale 1996 (teste __________ p. 6), mentre, allorché ha riferito che il convenuto gli aveva detto di aver dato oralmente a __________ le dimissioni all'inizio del 1996 (verbale p. 13), il teste __________ -la cui testimonianza, su questo punto, è per altro priva di qualsiasi forza probatoria (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 237)- si riferiva verosimilmente alle cariche che entrambi rivestivano nella __________, dimissioni per entrambi pubblicate sul FUSC con effetto al 10 maggio 1996 (cfr. doc. L). Del resto, a conferma del fatto che il convenuto fosse ancora amministratore della fallita nell'autunno 1996, va pure menzionato l'episodio riferito dal revisore della fallita, il quale ha ricordato che qualche giorno prima di rassegnare il rapporto sull'esercizio 1995 aveva avuto modo di discutere sia con __________ che con il convenuto (teste __________ p. 3 seg.).

                                                 Del tutto irrilevante è poi l'ulteriore argomento difensivo sollevato dal convenuto, secondo cui __________, se lo avesse voluto, ciò che a quel momento sembrava pacifico a tutti e che in seguito, in conseguenza della nota controversia che lo vedeva opposto al fisco, non è stato però il caso, sarebbe stato certamente in grado di risolvere i problemi economici della società e delle altre entità giuridiche facenti parte del cosiddetto "Gruppo __________ ", provvedendo a mettere a disposizione i capitali necessari alla sua sopravvivenza. Nessuna disposizione di legge gli faceva in effetti obbligo di "coprire i buchi" della società, né egli si era formalmente impegnato ad agire in tal senso.

                                       8.2    A sostegno dell'esistenza nella fattispecie del necessario nesso causale tra il comportamento illecito del convenuto e il danno di cui le attrici avevano preteso il risarcimento, negato dal Pretore, queste ultime hanno ribadito in questa sede che le fatture rimaste scoperte concernevano quasi esclusivamente degli ordini di fornitura confermati dal consiglio d'amministrazione della fallita fra marzo e dicembre 1996, vale a dire quando il convenuto era di sicuro a conoscenza della situazione fallimentare della società, ritenuto in particolare, sempre a loro dire, che il mancato intervento del convenuto, innanzi all'eccedenza dei debiti della società, non poteva che risalire al momento in cui egli aveva preso conoscenza del rapporto d'esercizio per il 1995 (appello p. 7). Sennonché, contrariamente a quanto da esse preteso (appello p. 7), questo momento non può essere fatto risalire ai primi mesi del 1996. Il revisore della fallita, fiduciario di professione e dunque cognito del diritto societario, ha in effetti dichiarato in sede testimoniale che il bilancio dell'esercizio 1995 era stato presentato in ritardo poiché i conti non erano pronti (teste __________ p. 4). Ritenuto che, per legge, il bilancio deve essere sottoposto all'esame dell'assemblea generale entro 6 mesi dalla chiusura del relativo anno contabile (art. 699 cpv. 2 CO) e dunque deve essere giocoforza allestito prima di questa scadenza (Neuhaus/Binz, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 958 CO), la dichiarazione del teste sta indubbiamente a significare che il bilancio in questione non era stato presentato entro il 30 giugno 1996, ma, atteso che il rapporto del revisore reca la data del 13 dicembre 1996 (doc. N) e che, come dichiarato sempre dal medesimo teste, qualche giorno prima egli aveva avuto modo di discuterne con gli organi della fallita (teste __________ p. 3 seg.), che lo stesso era stato presentato in una data imprecisata tra il luglio ed i primi di dicembre 1996. Questo accertamento, come vedremo, risulta determinante per l'esito della lite. In tali circostanze non è in effetti possibile stabilire con certezza, ma neppure con una certa approssimazione, se ed eventualmente in quale misura il comportamento passivo del convenuto, che come detto non aveva ritenuto di agire secondo quanto previsto dall'art. 725a CO, possa aver causato il danno vantato dalle attrici. In primo luogo non è possibile concludere che egli sia responsabile per le fatture emesse da queste società prima degli inizi di dicembre 1996, pari a fr. 361'486.55 per quanto riguarda AP 1 (doc. Q) e fr. 56'983.15 per quanto riguarda AP 3 (doc. R), mentre è già sin d'ora escluso che egli debba rispondere per il credito ammesso in graduatoria a favore della AP 2 (fr. 45'516.70), non essendo chiaro, anche perché non è stato versato agli atti un estratto conto delle fatture insolute, quando le stesse siano state fatturate. Ma, a ben vedere, nemmeno è possibile ritenere che il convenuto debba rispondere per il danno corrispondente alle fatture emesse dalle attrici dagli inizi di dicembre 1996 all'aprile 1997, di fr. 41'327.95 per quanto riguarda AP 1 (doc. Q) e di fr. 442.80 per quanto riguarda AP 3 (doc. R). L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che egli aveva rassegnato le dimissioni da membro del consiglio d'amministrazione della fallita il 2 dicembre 1996 (doc. I) e che, stante l'inazione del presidente del consiglio, che nei successivi 30 giorni aveva omesso di trasmetterle a RC per le necessarie iscrizioni, egli, in applicazione dell'art. 25a ORC, aveva provveduto il 3 gennaio 1997 ad inoltrarle direttamente a RC (doc. I), che le ha finalmente iscritte a giornale l'8 gennaio, per poi pubblicarle sul FUSC il 23 gennaio (doc. H). Ora, nella misura in cui -come nel caso di specie- all'amministratore non può essere rimproverato un colpevole ritardo in occasione della cancellazione della sua iscrizione a RC, se del caso facendo tempestivamente capo alla procedura di cui all'art. 25a ORC, dottrina e giurisprudenza ritengono iniquo che la sua responsabilità rimanga nondimeno innescata fino al giorno successivo alla data in cui la cancellazione della sua carica è stata pubblicata sul FUSC (Widmer/Banz, Basler Kommentar, 2. ed., N. 11 ad art. 754 CO; cfr. pure Wernli, Basler Kommentar, 2. ed., N. 8 ad art. 711 CO; DTF 111 II 485), così che nel caso concreto si potrebbe ritenere che la stessa sia venuta meno già il 2 dicembre 1996 rispettivamente, visti i tempi tecnici che una domanda di cancellazione a RC formulata a quel momento avrebbero richiesto, attorno a metà di dicembre. Ma, sia come sia, anche qualora si volesse considerare come momento determinante il 24 gennaio 1997, primo giorno feriale successivo alla data di pubblicazione sul FUSC, è in ogni caso evidente che le attrici non hanno provato se ed eventualmente in quale misura le fatture in questione si riferissero ad ordinazioni avvenute nel periodo in cui la responsabilità del convenuto era innescata, ovvero dopo gli inizi di dicembre 1996 e prima della metà di quel mese rispettivamente del 24 gennaio 1997. Ritenuto che tale prova avrebbe senz'altro potuto essere fornita, ad esempio versando agli atti la documentazione relativa alle ordinazioni, di cui non è pretesa l'inesistenza, è parimenti esclusa la facoltà di applicare in concreto l'art. 42 cpv. 2 CO, che consente al giudice di stabilire in base al suo prudente giudizio il danno di cui non può essere provato il preciso importo, scopo della disposizione non essendo in effetti quello di ovviare alle negligenze della parte gravata dell'onere della prova (cfr. Brehm, Berner Kommentar, N. 51 ad art. 42 CO).

                                          9.    Ne discende, per questi motivi, la reiezione del gravame.

                                                 La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.     L’appello 19 maggio 2003 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

                                          II.    Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia                                   fr.    1'250.b) spese                                                      fr.         50.-

                                                 Totale                                                          fr.    1'300.da anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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