Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.06.2004 12.2003.83

14 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,076 mots·~25 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.83

Lugano 14 giugno 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.49 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 16 marzo 1999 da

 AA1  rappr. da:   RA2   

contro

AP1  rappr. da:   RA1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 283'110.- , in via subordinata di fr. 343'708.-, oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994, con riserva di adeguamento delle somme a dipendenza delle risultanze istruttorie, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 aprile 2003 ha accolto per fr. 171'970.- più interessi al 5% dal 22 marzo 1994 su fr. 5'420.-, dal 1° gennaio 1999 su fr. 60'200.- e dal 3 aprile 2003 su fr. 106'350.-;

appellante la convenuta con atto di appello 5 maggio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente l'attore con impugnativa 3 giugno 2003, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere la petizione per fr. 223'557.50, in via subordinata per fr. 217'067.80 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 14 agosto 2003 postula la reiezione dell'appello adesivo, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 22 marzo 1994 si è verificato un incidente della circolazione in via al Ticino, in territorio di Giubiasco, tra l'autoveicolo Opel Kadett guidato da __________, assicurata presso AP1 e il motociclista AA1, nato il 3 settembre 1968. Il motociclista ha riportato nell'infortunio un politrauma, in particolare con fratture alla gamba e al piede destri. Con decisione del 24 gennaio 1996 __________assicuratore infortuni ha accordato a AA1un'indennità per menomazione dell'integrità fisica di fr. 14'580, per un danno del 15% e gli ha versato indennità giornaliere fino al 31 ottobre 1995. La decisione su opposizione del 4 novembre 1996, con la quale __________ha rifiutato una rendita d'invalidità, è stata confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 24 aprile 1998 (U 193/97). Al momento dell'incidente AA1lavorava come cameriere presso il Ristorante __________ con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'893.-. Dopo un periodo di inabilità al lavoro egli ha ripreso il lavoro a tempo pieno presso il Ristorante __________ nel novembre 1994, per essere poi licenziato dal 1° dicembre 1995. In seguito ha percepito prestazioni dall'assicurazione per la disoccupazione dal 1° dicembre 1995 al marzo 1996 e dal novembre 1996 al luglio 1997, ha lavorato a tempo parziale dall'aprile all'ottobre 1996 e dall'agosto al settembre 1997, conseguendo anche prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                  B.   Con petizione 16 marzo 1999 AA1ha chiesto la condanna della AP1 assicuratrice RC della vettura di __________, al risarcimento del pregiudizio economico, del pregiudizio futuro e del torto morale e al pagamento di fr. 283'110.- , in via subordinata di fr. 343'708.-, oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994, con riserva di adeguamento delle somme a dipendenza delle risultanze istruttorie. La convenuta si è opposta alla petizione con la risposta del 31 maggio 1999. Nella replica del 17 giugno 1999 e nella duplica del 6 settembre 1999 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito al dibattimento finale dell'11 febbraio 2003 le proprie richieste di giudizio sulla scorta dei memoriali presentati il 4 e il 5 febbraio 2003, l'attore precisando l'importo del danno da risarcire in fr. 285'960.-, subordinatamente in fr. 511'749.- nel caso di mutamento di professione.

                                  C.   Statuendo il 3 aprile 2003, il Pretore ha accolto l'azione limitamente a fr. 171'970.oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994 su fr. 5'420.-, dal 1° gennaio 1999 su fr. 60'200.- e dal 3 aprile 2003 su fr. 106'350.-. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese sono poste a carico dell'attore per 2/5 e a carico della convenuta per 3/5, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere all'attore fr. 4'500.- per ripetibili ridotte.

                                  D.   AP1è insorta contro la sentenza pretorile con appello del 5 maggio 2003, nel quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'attore con le proprie osservazioni del 3 giugno 2003 propone la reiezione dell'appello e con appello adesivo postula il versamento di fr. 223'557.50, subordinatamente di fr. 217'067.80 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili. La convenuta postula, dal canto suo, il rigetto dell’appello adesivo.

e

considerando

in diritto:                  1.   In questa sede non è più contestata la responsabilità dell'automobilista nell'incidente, e sono litigiosi solo i danni rivendicati dall'attore, consistenti nella perdita di guadagno, nel pregiudizio all'avvenire economico e nel torto morale. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che in seguito all'infortunio del 22 marzo 1994 l'attore aveva subito una perdita di guadagno dal 1° dicembre 1995, data del licenziamento, al 31 dicembre 1998 di fr. 50'092.25, dopo aver dedotto dal salario lordo complessivo di fr. 157'361.- (fr. 3'893.- mensili più assegni per figli per 37 mesi) le indennità di disoccupazione ricevute nel medesimo periodo in fr. 82'271.75 (fr. 51'038.45 + fr. 31'233.30, doc. F, M) e gli stipendi ricavati dall'attività a tempo parziale in fr. 21'797.- (fr. 15'848.- doc. G, H; fr. 5'949.- doc. G, H; fr. 3'200.- doc. F, H). Come salario di riferimento il primo giudice ha considerato lo stipendio mensile di fr. 3'893.lordi conseguiti al momento dell'infortunio e le mance per una media di fr. 300.-, ottenendo un reddito lordo di fr. 4'193.- mensili. Per il periodo dal gennaio al 31 marzo 1999 il Pretore ha valutato il pregiudizio in fr. 4'945.95, deducendo dall'importo di fr. 12'759.- che l'attore avrebbe conseguito se non fosse stato licenziato l'importo di fr. 7'813.05 da lui ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione (fascicolo documenti richiamati). Ha poi constatato che l'attore subiva un pregiudizio del 15% nell'attività di cameriere, poiché le sue prestazioni erano ancora buone solo per l'impegno personale accresciuto e per il riconoscimento da parte dei datori di lavoro di turni e pause più frequenti, adeguate al suo stato di salute. Ha così calcolato il pregiudizio economico permanente dall'aprile 1998 al marzo 2003 in fr. 30'189.60 (fr. 4'193.- x 15% sull'arco di 48 mesi) e il pregiudizio futuro in fr. 132'909.70, somma ottenuta capitalizzando il pregiudizio permanente con la tavola di capitalizzazione 13x e un coefficiente di 17.61. Nella valutazione dell'indennità per torto morale il Pretore ha tenuto conto dell'importo di fr. 14'580.versati all'attore dall'assicurazione infortuni a titolo di indennità per menomazione dell'integrità e gli ha riconosciuto un'indennità per torto morale di fr. 4'520.-. Infine, il primo giudice ha ridotto del 20% le somme riconosciute per il pregiudizio economico e il pregiudizio futuro, tenendo conto della sfavorevole congiuntura economica.

                                   2.   Nell'appello principale la convenuta chiede di respingere integralmente la petizione. Essa sostiene che il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l'assenza di causalità tra la perdita del lavoro dal 1° dicembre 1995 e la perdita di guadagno e rimprovera al primo giudice di essersi fondato su impressioni soggettive, scostandosi dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni. L'appellante contesta il salario di riferimento stabilito dal Pretore in fr. 3'893.- lordi mensili, per il motivo che il licenziamento dal 1° dicembre 1995 non era dovuto agli esiti di infortunio, ma alla mancanza di lavoro e quindi a situazioni congiunturali senza alcun nesso di causalità con l'incidente della circolazione per il quale essa risponde. Inoltre l'attore, al quale incombeva l'onere della prova del danno, non ha provato di aver subito riduzioni dello stipendio per gli esiti dell'infortunio né di aver dovuto ridurre l'attività lavorativa, così che all'incapacità lavorativa medico-teorica accertata dal perito giudiziario non corrisponde una ripercussione economica del 15%, come ammesso invece dal Pretore. Essa rileva che non è nemmeno provato dall'istruttoria un danno concreto fino alla data della sentenza, come dimostrato dalla circostanza che i datori di lavoro che hanno impiegato l'attore come cameriere a tempo pieno nel 1999 e nel 2000 non hanno menzionato riduzioni di stipendio per le sue condizioni di salute. Con riferimento al danno futuro, la convenuta osserva che non ci sono ripercussioni economiche dovute all'incidente, nonostante l'invalidità medico-teorica del 10% che l'attore subisce nella professione di cameriere. Del resto, prosegue l'appellante, l'attore potrebbe cambiare professione, come ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni nel 1998, e nell'attività appresa di disegnatore catastale non subirebbe alcun pregiudizio futuro. Infine, la convenuta ritiene che l'indennità per menomazione dell'integrità fisica versata dall'assicuratore infortuni copra integralmente il torto morale subito dall'attore.

                                   3.   L'art. 46 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 62 cpv. 1 LCStr, prevede che la vittima di lesioni corporali ha diritto al risarcimento del danno che risulta dalla sua incapacità di lavoro – totale o parziale – e dal pregiudizio all'avvenire economico.

                                  a)   La legge distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a quella stabilita al giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti alla quale possono essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III 14 consid. 2c; Werro, Commentaire romand, n. 7 e 11 ad art. 46 CO) e il pregiudizio all'avvenire economico, nel caso in cui l'incapacità di lavoro perdura perché la parte lesa è diventata totalmente o parzialmente invalida (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46 CO). In realtà danno attuale e pregiudizio dell'avvenire economico sono due voci dello stesso danno e i principi per il loro calcolo sono quindi i medesimi (sentenza del Tribunale federale 4C.252/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 2.1). Il pregiudizio si intende in senso economico ed è determinante la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto possibile, in modo concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e valuterà poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o l'avvenire economico del leso. È quindi indispensabile, per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale qualora il sinistro non si fosse verificato, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni probabili (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con rinvii). In seguito occorre dedurre da tale salario il reddito effettivo dell’attività professionale esercitata nel medesimo periodo. La differenza rappresenta il danno concreto derivante dall’incapacità di lavoro (DTF 99 II 214 consid. 3 a e b). Nel Cantone Ticino è decisivo per il calcolo del danno il momento in cui è emanata la sentenza del Pretore, visto il divieto di addurre nuovi fatti in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                  b)   Nel calcolo della perdita di guadagno effettiva e futura il giudice non si basa più sul salario lordo della parte lesa, bensì sul sa-lario netto, dedotte tutte le contribuzioni delle assicurazioni sociali (DTF 129 III 135, consid. 2.2 e 2.3.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro dal giorno dell’incidente a quello della decisione di prima istanza e per valutare la perdita di guadagno futura è quindi necessario determinare il reddito lordo che la parte lesa avrebbe ottenuto dalla sua attività lavorativa se non avesse subìto l’incidente che l’ha resa parzialmente o integralmente inabile al lavoro. Da tale importo lordo si devono poi dedurre le contribuzioni per le assicurazioni sociali – AVS/AI/IPG, assicurazione disoccupazione e versamenti al secondo pilastro – e su questa base calcolare la perdita di guadagno attuale e futura del leso (DTF 129 III 135, consid. 2.3.2). Spetta al leso provare l'esistenza e l'importo del danno (art. 42 cpv. 1 CO).

                                   c)   Il fatto che la vittima di un incidente disponga di una capacità di lavoro totale e realizzi così un reddito equivalente a quello che avrebbe ottenuto senza l'incidente non esclude che essa sia lesa nel suo avvenire economico (DTF 99 II 214 consid. 4 c pag. 219). Altri fattori estranei alla capacità di lavoro sono infatti suscettibili di influenzare le possibilità di guadagno future di una persona invalida. Per esempio una persona invalida sarà svantaggiata sul mercato del lavoro (Brehm, Commentario bernese, n. 90 ad art. 46); avrà maggiori difficoltà di una persona sana nel trovare e conservare un lavoro con una remunerazione identica e il rischio di disoccupazione si trova accresciuto (DTF 99 II 214 consid. 4c pag. 219). La persona invalida deve inoltre fornire sforzi più intensi per conservare il proprio reddito, ciò che può in particolare ridurre la durata della sua attività lucrativa (Brehm, op. cit., n. 92 ad art., 46 CO).

                                   3.   Dagli atti risulta che l'attore, venticinquenne al momento dell'infortunio, ha appreso in Bosnia nel 1987 la professione di disegnatore catastale, che non ha mai esercitata, avendo svolto in Svizzera sempre l'attività di cameriere. Al momento dell'incidente, nel marzo 1994, egli lavorava come cameriere alle dipendenze della Ristorante __________ SA, a __________, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'893.- oltre assegni familiari (distinta salari, classificatore giallo richiamato da __________ Assicurazioni). Nell'incidente l'attore ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa e un politraumatismo con frattura della clavicola sinistra, dell'omero destro, del gomito destro, dell'osso navicolare al polso destro, delle ossa metatarsali I-III del piede destro, e dell'alluce destro, una contusione dell'anca destra, escoriazioni varie, e un versamento intrarticolare post-traumatico del ginocchio destro ed è stato sottoposto a due interventi chirurgici alla spalla destra e al polso destro (incarto richiamato DI.98.329 esperimento di conciliazione, doc. B, certificato medico Ospedale ________).

                                         I medici che si sono espressi sullo stato di salute dell'attore sono sostanzialmente concordi nella diagnosi e nella valutazione della capacità lavorativa. Il dott. __________ha stimato nel certificato 7 aprile 1995 (doc. B17) la capacità lavorativa dell'attore come cameriere all'80% dal 15 aprile 1995 e in attività sedentarie al 100%. Nel certificato medico del 14 novembre 1995 (doc. B25) il dott. __________ha constatato oggettivamente una lievissima diminuzione della motilità delle dita del piede destro, al ginocchio destro minimi segni di sofferenza cartilaginea con circonferenza del ginocchio aumentata di 1 cm e del polpaccio diminuita di 1cm e ha ritenuto che per gli esiti di infortunio l'assicurato può svolgere ancora la professione di cameriere durante l'intera giornata, con la possibilità di sedersi e di beneficiare di una pausa di 5-10 minuti ogni ora, ciò che riduce la capacità lavorativa all'85-90%. Il perito giudiziario incaricato di accertare lo stato di salute dell'attore nella causa qui in esame, dott. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e ortopedia, ha dal canto suo riscontrato nel referto del 9 ottobre 2000 minimi segni di una condromalacia femoro-rotulea, presenza di un'ipertrofia della musculatura della gamba destra rispetto alla sinistra, nessun segno irritativo al ginocchio destro, con motilità e stabilità perfettamente normali e simmetriche e ha posto la diagnosi di "probabile leggera condromalacia probabilmente di natura post-traumatica al ginocchio destro e leggeri disturbi residui e al polso destro" (fascicolo giallo perizia, referto peritale, pag. 4).

                                         Dal profilo della capacità lavorativa, l'esperto ha ritenuto l'interessato abile al lavoro nella misura del 90% nell'attività di cameriere, con una pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e abile al lavoro nella misura del 100% nell'attività di disegnatore catastale, escludendo un peggioramento futuro dello stato di salute. Nel complemento di perizia del 9 novembre 2000, l'esperto ha precisato che in qualità di disegnatore catastale l'interessato non avrebbe bisogno di pause nemmeno in caso di saltuaria attività sul terreno e non ha intravisto limitazioni particolari per lo svolgimento di attività sportive, auspicabile per migliorare la qualità della musculatura delle gambe. L'incapacità lavorativa medico-teorica ammonta quindi nella fattispecie al 10% nell'attività di cameriere ed è nulla in attività sedentarie.

                                   4.   L'attore doveva provare, oltre all'invalidità medica, anche le ripercussioni di questa sulla sua capacità di guadagno (cfr. consid. 2). Il tasso d'invalidità medica non è infatti determinante per il calcolo del danno, di cui costituisce un punto di partenza (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Bern 2002, n. 473 pag. 206). Il calcolo concreto delle conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro dal giorno dell'incidente a quello dell'emanazione della sentenza pretorile e la valutazione del pregiudizio all'avvenire economico presuppongono, come si è detto (consid. 2a), che sia prima stabilito il salario lordo che l'attore avrebbe ottenuto con la sua attività professionale se non fosse stato vittima dell'incidente (DTF 129 III 135 consid. 2.3.2 pag. 144).

                                  a)   Nella fattispecie il Pretore ha preso come salario di riferimento per il calcolo del danno il reddito lordo conseguito dall'attore nel marzo 1994, aumentato delle mance mensili. In altre parole, egli ha ritenuto che tale salario corrispondeva al cosiddetto salario da valido, ossia quello che l'attore avrebbe conseguito se non avesse avuto l'incidente, dando per scontato che ogni successiva riduzione del reddito subita dall'attore era dovuta all'invalidità. L'appellante contesta che il salario del 1994 possa essere preso in considerazione come salario da valido. A ragione. Dopo il licenziamento, effettivo dal 1° dicembre 1995, l'attore è stato invero in disoccupazione totale per alcuni mesi e in disoccupazione parziale per altri mesi, lavorando presso diversi datori di lavoro, per poi essere assunto a tempo pieno come cameriere dal 1999 (deposizione testimoniale __________ del 1° dicembre 1999). L'attore ha addotto che le sue difficoltà lavorative - e la conseguente diminuzione di reddito - sono dovute al suo stato di salute. Non vi sono però agli atti elementi oggettivi che confortino tale sua tesi, condivisa dal Pretore e contestata dalla convenuta. Il fatto stesso che l’attore abbia ricevuto prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione dimostra che egli era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI), vale a dire in grado di lavorare normalmente come cameriere a tempo pieno (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, § 15 n. 18 pag. 124), avendo ricevuto indennità al 50% quando lavorava al 50%.

                                  b)   L'infortunato non ha d'altra parte addotto né dimostrato quale sarebbe stato nel mercato del lavoro del periodo 1995-2003 il reddito che egli avrebbe potuto ottenere lavorando come cameriere se non avesse avuto i dolori da lui lamentati al ginocchio destro (reddito da valido). Non ha nemmeno indicato quale è stato il reddito da lui concretamente ottenuto dopo il 1999, quando ha ripreso a lavorare regolarmente a tempo pieno dopo il periodo di disoccupazione, né ha provato di subire una riduzione dello stipendio (comprensive le mance) per il fatto di doversi riposare a intervalli regolari, rispettivamente di essere meno veloce e continuativo nel servizio (reddito da invalido). I datori di lavoro successivi dell'attore hanno riferito che si trattava di un dipendente veloce nel servizio, dotato di professionalità e gentilezza verso i clienti (deposizione 1° dicembre 1999 __________) e che riceveva nel 2000 un salario superiore al minimo del CCNL fornendo buone prestazioni lavorative come cameriere di sala a tempo pieno (deposizione 1° dicembre 1999 __________). Alcuni datori di lavoro hanno invero accennato alle pause e ai dolori al ginocchio lamentati dal dipendente (deposizioni __________), ma anche al fatto che ciò nonostante quest'ultimo poteva svolgere senza difficoltà il lavoro (deposizione __________). Nessuno di loro si è espresso su un'eventuale riduzione dello stipendio e/o delle mance e non risulta che l'attore abbia rivolto loro esplicite domande su questo punto.

                                   c)   L'istruttoria è silente sui motivi della disoccupazione: dal fascicolo processuale si apprende solo che i licenziamenti subiti dall'attore sono stati motivati con fattori congiunturali, come la ristrutturazione del datore di lavoro per carenza di attività (doc. 5, dichiarazione della Grotto __________ SA del 1° dicembre 1998), la chiusura della stagione e la mancanza di lavoro (deposizioni 1° dicembre 1999 __________). È invero possibile che una persona affetta da esiti di infortunio sia più fragile di altre sul mercato del lavoro, come ammesso dal Pretore, ma in concreto nulla dimostra che la disoccupazione dell'attore dopo il dicembre 1995 fosse imputabile agli esiti di infortunio. La perdita di guadagno derivante dai periodi di disoccupazione non costituisce di conseguenza un danno risarcibile ai sensi dell'art. 46 CO.

                                  d)   Mancano pertanto nella fattispecie gli elementi oggettivi (reddito da valido e reddito da invalido) con i quali calcolare l'incapacità di guadagno, e – di conseguenza - l'eventuale danno. Ora, spettava all'attore provare il pregiudizio subito e il suo ammontare (art. 42 cpv. 1 CO) al momento della sentenza di prima sede. La prova non era di per sé impossibile né difficile, l'ammontare dei redditi da valido, rispettivamente da invalido potendo essere provato con documenti, perizie e con l'audizione dei datori di lavoro e/o di esperti del mercato del lavoro. In simili circostanze non vi è motivo per il giudice di apprezzare il danno con prudente criterio (art. 42 cpv. 2 CO), tale alleggerimento della prova dovendo essere ammesso in modo restrittivo (Werro, op. cit., n. 26 ad art. 42 CO). L’art. 42 cpv. 2 CO non libera infatti la parte lesa dall’obbligo di allegare e provare i fatti che permettono di concludere all’esistenza di un danno e che rendono possibile o facilitano la sua valutazione (cfr. DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141; DTF 87 II 216 consid. 1).

                                  e)   Riassumendo, l'attore non ha provato che il salario da lui conseguito prima dell'infortunio, nel marzo 1994, quasi dieci anni prima l'emanazione della sentenza impugnata, equivalesse al reddito che egli avrebbe potuto conseguire nell'attività professionale se non avesse avuto l'infortunio (reddito da valido), né ha reso verosimile che la lievissima infermità residua (dolori funzionali al ginocchio destro, cfr. perizia giudiziaria 9 ottobre 2000) sia causa di una riduzione dello stipendio da valido o pregiudicherà il suo avvenire economico (cfr. perizia giudiziaria del 9 ottobre 2000, che esclude un peggioramento futuro). In simili circostanze ogni calcolo del danno è impossibile. L'appello è quindi fondato per quel che concerne le pretese dell'attore sulla perdita di guadagno attuale e sul pregiudizio all'avvenire economico, senza che sia necessario esaminare le altre censure mosse alla sentenza impugnata.

                                   5.   La convenuta contesta anche il riconoscimento all'attore di un'indennità per torto morale e sostiene di nulla più dovere a tale titolo, le fratture essendo guarite senza lasciare praticamente esiti oggettivabili e senza aver provocato un’ospedalizzazione degna di rilievo. La compagnia assicuratrice convenuta ritiene che l’indennità per menomazione dell’integrità di fr. 14'580.- copra integralmente ogni pretesa dell'attore e chiede di riformare in tale senso il giudizio del Pretore, che ha in sostanza riconosciuto all’infortunato un’indennità per torto morale di fr. 20'000.- complessivi, deducendone l’indennità per menomazione dell’integrità di fr. 14'580.- versata dall’assicuratore infortuni.

                                  a)   L’art. 47 CO stabilisce che in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. L’ampiezza della riparazione per torto morale dipende avantutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di lenire sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il dolore morale che ne risulta (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 635 ss. e 659 ss.). La fissazione del suo ammontare rientra nel potere di apprezzamento del giudice; in ragione della sua natura, l’indennità per torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici ma dovrà apparire equa; il giudice determinerà il suo ammontare in proporzione alla gravità della lesione subìta e eviterà che la somma appaia irrisoria per la vittima (DTF 125 II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997; Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 6 ss. ad art. 49 CO; Brehm, Berner Kommentar, Berna 1990, n. 19 ss. ad art. 49 CO).

                                  b)   Ravvisandosi i presupposti per una riparazione morale, nella fissazione dell'indennità il giudice fruisce di ampio potere d'apprezzamento (art. 4 CC). L'entità della somma non soggiace a regole generali, ma dev'essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto – in particolare – del genere e della gravità del pregiudizio, dell'intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, come pure del grado di colpa dell'autore (cfr. Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1, 1990 pag. 219 in basso con rinvio). Nulla vieta tuttavia al giudice d'ispirarsi alle sentenze emanate in casi analoghi (DTF 127 IV 219 consid. 2e). Occorre altresì ponderare un tendenziale aumento delle indennità per torto morale concesse dalla recente giurisprudenza (Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1).

                                   c)   Il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4. ad art. 61). L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32).

                                  d)   Secondo dottrina e giurisprudenza, un intervento chirurgico o  una degenza ospedaliera adempiono, per principio, i requisiti dell'art. 47 CO (II CCA, sentenza del 30 ottobre 1996 in re G., consid. 3; cfr. anche Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 12 ad art. 47 CO con rinvio). L'oggettiva gravità della lesione deve nondimeno essere soggettivamente risentita dall'interessato come una sofferenza fisica o morale, circostanza ch'egli deve rendere plausibile (Brehm, op. cit., n. 21 ad art. 47 CO).

                                   6.   In concreto l'attore ha riportato nell’incidente del 22 marzo 1994, oltre a una ferita lacero-contusa alla testa, un politraumatismo con frattura della clavicola sinistra, frattura dislocata dell'omero destro, del gomito destro, dell'osso navicolare al polso destro, delle ossa metatarsali I-III del piede destro, e dell'alluce destro, una contusione dell'anca destra, escoriazioni varie, e un versamento intrarticolare post-traumatico del ginocchio destro. Egli è stato sottoposto a due interventi chirurgici alla spalla destra e al polso destro e ha dovuto portare per sei settimane un gesso al polso destro e uno stivale gessato per la frattura delle metatarsi al piede destro (incarto richiamato DI.98.329 esperimento di conciliazione, doc. B3, certificato medico 13 aprile 1994 Ospedale _________), con un'inabilità al lavoro al 100% per 4 mesi (doc. B3, B10), del 50% dal 1° al 31 agosto 1994, del 70% dal 1° settembre 1994 al 30 novembre 1994, del 50% dal 1° dicembre 1994 (doc. B12) al 14 aprile 1995 e del 25% dal 15 aprile 1995 (doc. B18, certificato 18 aprile 1995 dr. med. __________). Le numerose fratture riportate dall’attore si sono invero saldate senza lasciare esiti apprezzabili, salvo per i dolori funzionali al ginocchio destro, ritenuti credibili dai medici dell'assicurazione infortuni (doc. B18, pag. 3) e dal perito giudiziario (perizia 9 ottobre 2000, pag. 4) e constatati dai colleghi di lavoro e dai datori di lavoro (deposizione __________, del 1° dicembre 1999, pag. 3; __________i, pag. 5; __________, pag. 6; __________del 30 maggio 2000, pag. 12). La colpa dell'assicurata nell'incidente non è più contestata.

                                         L'indennità per menomazione dell'integrità versata dall'assicurazione infortuni è di regola inferiore all'indennità per torto morale (Münch/Geiser, op. cit., n. 10.37 pag. 461, n. 10.60 pag. 473 per il calcolo). Tutto ben ponderato, le conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto un'indennità complessiva per torto morale di fr. 20'000.-, non denotano un eccesso del suo potere di apprezzamento, se si tien conto dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tale ambito negli ultimi anni, con l'adeguamento verso l'alto delle indennità. Ritenuto quindi come la parte appellata ha già ottenuto un'indennità ai sensi della LAINF di fr. 14'580.--, tale cifra deve essere dedotta dall’importo complessivo di fr. 20'000.--riconosciuto a titolo di torto morale, cosicché la somma da corrispondere effettivamente è pari a fr. 5'420.- (carattere sussidiario della riparazione per torto morale, v. Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad art. 49 CO). A tale indennità si aggiungono gli interessi al saggio del 5% dal 22 marzo 1994, data dell'infortunio (Brehm, op. cit., n. 101g ad art. 41 CO). Tenuto nondimeno conto degli acconti di fr. 10'000.- versati dalla convenuta (petizione, pag. 13) ne discende che in accoglimento dell'appello la petizione deve essere integralmente respinta, l'attore avendo già ricevuto dalla convenuta più di quanto dovuto. 

                                   7.   Nel proprio appello adesivo, l’attore rimprovera al primo giudice di aver ridotto l’indennità in suo favore del 20%. La censura, visto l’esito dell’appello principale, si rivela sprovvista di buon fondamento. L’infortunato rivendica poi l’aumento dell’indennità per torto morale a fr. 30'000.-, adducendo le sofferenze da lui patite in seguito all’infortunio. Tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento che compete al giudice nella commisurazione dell’indennità per torto morale (consid. 5c) l’importo di fr. 20'000.- riconosciuto dal Pretore non è inadeguato alle circostanze concrete dianzi ricordate e si situa ai limiti superiori per un politrauma senza particolari conseguenze invalidanti (cfr. per un confronto sentenza del Tribunale federale 4C.278/1999 del 13 luglio 2000: indennità di fr. 16'000.-). L’appello adesivo, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.

                                   8.   Gli oneri processuali dell’appello principale e dell'appello adesivo seguono l'integrale soccombenza dell'attore, che rifonderà alla convenuta appellante un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Visto l’esito del rimedio, anche la tassa di giustizia di prima sede va posta integralmente a carico dell'attore, ammesso dal Pretore al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore aveva assegnato all’attore, ritenuto vincente in misura parziale, un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 4'500.- sulla base di una vittoria pari a 1/5 (3/5 – 2/5). L’appellante rivendica in questa sede una congrua indennità per ripetibili commisurata alla propria vittoria, senza criticare l'ammontare stabilito dal Pretore. Tenuto conto della chiave di ripartizione adottata dal primo giudice, l'indennità in favore della convenuta per la procedura di prima sede si attesta a fr. 22'500.-, importo commisurato al valore di causa di fr. 283'110.-.

Per i quali motivi,       

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:               I.   L'appello 5 maggio 2003 di AP1, è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2003 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1. La petizione è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 22'500.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'700.b) spese                         fr.      50.fr. 1'750.da anticiparsi dall'appellante, sono a carico di AA1, che rifonderà ad AP1fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

                                   III.   L'appello adesivo 3 giugno 2003 di AA1è respinto.

                                 IV.   Le spese dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 650.b) spese                         fr.   50.fr. 700.da anticiparsi dall'appellante adesivo, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ad AP1fr. 1'000.- per ripebili.

                                  V.   Intimazione:

-    -  RA1    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.83 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.06.2004 12.2003.83 — Swissrulings