Incarto n. 12.2003.8
Lugano 3 dicembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.6 della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 2 luglio 2002 da
__________ patrocinata dall' __________
contro
__________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento della somma di Fr. 11'626.-, aumentata in sede di udienza preliminare a Fr. 13'830.-, oltre interessi (in materia di assegno bancario - indebito arricchimento);
domanda che, contumace il convenuto, il Segretario assessore, con sentenza 17 dicembre 2002, ha accolto;
appellante il convenuto che, con gravame 24 dicembre 2002/17 gennaio 2003 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice, con osservazioni 11 febbraio 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. In data 23 ottobre 1999 il signor __________ ha presentato per il pagamento alla Banca __________ un assegno di GB£ 11'500.- emesso dalla __________ (doc. _ e _). Con valuta 26 ottobre 1999 la Banca __________ ha accreditato sul conto del cliente n. __________ il controvalore di Fr. 27'830.- (doc. _). Il mese successivo la banca ha ricevuto dalla centrale un avviso di addebito per l’assegno in parola, perché il conto dell’emittente era stato chiuso. Con scritto 24 novembre 1999 la banca ha informato il cliente chiedendo la restituzione di Fr. 23'982,95 (doc. _), importo debitore del conto. Il signor __________ ha parzialmente fatto fronte a questa richiesta, rimborsando alla banca complessivamente Fr. 14'000.-, mediante tre versamenti: di Fr. 5'000.- il 4 gennaio 2000; Fr. 4'000.- il 25 gennaio 2000 e Fr. 5'000.- il 20 settembre 2000.
B. Con petizione 1° luglio 2002 la Banca __________ si è rivolta al Pretore chiedendo la condanna del signor __________ al pagamento di una somma di Fr. 11'626.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 24 novembre 1999, unitamente alla rimozione in via definitiva dell’opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo n. __________del Betriebungsamt di __________.
Il convenuto, precluso, non ha preso posizione sulla pretesa attorea.
In sede di udienza preliminare l’attrice ha esteso la sua domanda da Fr. 11'626.- a Fr. 13'830.-, rilevando che il credito era pari alla differenza fra l’importo che era stato accreditato sul conto del convenuto (Fr. 27'830.-) e la somma che era stata nel frattempo rimborsata dal debitore (Fr. 14'000.-).
C. Con sentenza 17 dicembre 2002 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento della somma di Fr. 13'830.--, oltre interessi al 5% a decorrere dal 19 gennaio 2001 e rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente alla somma di Fr. 11'009.--, oltre interessi a fare tempo dalla data suddetta.
D. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello, osservando che la sua preclusione deve essere scusata, perché egli, di lingua madre tedesca non aveva capito la portata della sua inazione processuale. Rimprovera al Pretore di non aver considerato che l’attrice accreditò sul suo conto e incondizionatamente il controvalore dell’assegno senza aver proceduto a delle verifiche sulla provvista. Contesta che la somma che egli è tenuto a restituire è più alta rispetto a quella dell’assegno scontato, come pure rileva che gli interessi che gli sono stati addebitati al 9% non trovano alcun fondamento. Soggiunge che egli non ha mai ricevuto le condizioni generali della Banca __________ e che la causa non ha conosciuto istruttoria alcuna.
Con tempestive osservazioni l’attrice si è opposta all’appello con delle considerazioni di cui si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
1. L’appellante sostiene che la sua preclusione era scusabile, perché egli non conosce a sufficienza la lingua italiana. La censura è priva di pregio, perché a norma dell’art. 117 cpv. 1 CPC il processo civile si svolge in lingua italiana. Il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è pacifico ed è conforme tanto alla Costituzione federale (art. 70), quanto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 117 m. 1). Il convenuto non può quindi dolersi del fatto che non aveva una buona padronanza della lingua italiana per difendersi da questa sua inazione processuale (mancata presentazione della risposta e assenza all’udienza preliminare/dibattimento finale). Dagli atti risulta che in data 11 settembre 2002 il Pretore ha assegnato al convenuto un ultimo termine di 10 giorni (termine di grazia) per presentare la risposta di causa, avvertendolo che in caso di omissione non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta sulle sole prove offerte dalla parte attrice ai sensi dell’art. 169 cpv. 1 CPC. Il convenuto, che non ha presentato la memoria di risposta di causa è precluso e con il gravame deve limitarsi a far valere le proprie ragioni ed eccezioni senza contestare i fatti di petizione, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Pretore sulla base delle prove documentali offerte dalla parte attrice (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 169 m. 6). Al convenuto, precluso, non competeva quindi alcun diritto. L’appello deve altresì essere proposto nell’ossequio dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Sussiste cioè il divieto di addurre nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni. In questa sede il convenuto ha prodotto un estratto conto della Banca __________ di cui non si può tenere conto per il giudizio di appello.
2. Non è controverso che la Banca __________ ha accreditato l’importo di Fr. 27'830.- sul conto del convenuto in pagamento del controvalore dell’assegno bancario che è stato presentato alla banca per l’incasso. L’emissione di un assegno bancario non instaura alcun rapporto, cartolare o extracartolare, fra il prenditore del titolo e la banca trattaria, la quale, salve le conseguenze inerenti il rapporto di provvista con l’emittente (art. 1103 CO), è libera, verso il richiedente, di effettuare il pagamento o meno. A norma dell’art. 1104 CO l’assegno bancario non può essere accettato. Ciò significa che la banca trattaria non assume alcun obbligo cambiario di pagare (DTF 99 II 336 consid. 2) e il portatore di un assegno non può diventare creditore della banca (DTF 120 II 129/130). L’assegno è stato concepito dal legislatore come un mezzo di pagamento e l’art. 1104 CO è teso ad impedire che questa carta valore assuma funzioni diverse da quelle per le quali è stata concepita, ovvero che diventi un mezzo di credito o che possa sostituire le banconote, mettendo così in pericolo il monopolio della Confederazione (art. 99 Cost.). L’accettazione di un assegno da parte di una banca non fa quindi sorgere alcun rapporto cambiario. La promessa della banca di onorare il pagamento al portatore della carta valore, deve essere intesa come accettazione dell’assegno (art. 468 CO) che è contenuto nello chèque (DTF 120 II 131). Ne deriva che se la banca, incautamente, ha corrisposto il controvalore dell’assegno al portatore senza assicurarsi dell’esistenza o meno della provvista, non ha alcuna legittimazione per chiedere la restituzione dei fondi a titolo di indebito arricchimento nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento se la provvista, successivamente al pagamento, fa difetto (CR CO I, Petitpierre, N. 20 all’art. 62 con rinvii; DTF 117 II 407 consid. 3a; 121 III 116/117). Sotto questo profilo l’attrice non aveva quindi alcun titolo per chiedere la restituzione della somma di Fr. 27'830.- e l’appellante, a ragione, lo ha evidenziato - a suo modo - nel gravame.
3. Occorre nondimeno esaminare se, successivamente al pagamento della somma di Fr. 27'830.- sul conto del convenuto, si sia perfezionato un rapporto giuridico che possa consentire all’attrice il recupero di questo importo che, come detto, avrebbe anche potuto non accreditare al convenuto se avesse saputo che l’operazione non sarebbe andata a buon fine.
In data 24 novembre 1999 la Banca __________ ha chiesto la restituzione al convenuto di quanto riteneva indebitamente pagato (doc. _). Il convenuto ha risposto con un primo scritto (doc. _) nel quale assicurava alla banca che avrebbe proceduto a conguagliare ("Ausgleich”) il suo conto (doc. _). A questo scritto ne seguirono altri dai quali si poteva desumere espressamente (doc. _ e _) che egli si riteneva debitore nei confronti della banca. Non v’è dubbio che le dichiarazioni del convenuto si configurano giuridicamente come un riconoscimento di debito, la cui causa può anche non essere enunciata per essere valida (art. 17 CO; riconoscimento di debito astratto). L’obbligazione, per definizione, è un vincolo giuridico che presuppone l’esistenza di un rapporto di diritto in virtù del quale un soggetto è tenuto ad eseguire una prestazione in favore di una persona. Sia che si fondi su un contratto, un atto illecito o un indebito arricchimento, la causa del riconoscimento del debito deve esistere ed essere valida per l’ordinamento giuridico svizzero (DTF 105 II 187; 119 II 455 consid. 1d; CR CO I, Tevini Du Pasquier, N. 2 all’art. 17). Ne discende che il debitore può prevalersi in ogni momento dell’inesistenza del debito e sollevare ogni eccezione fondata sul rapporto giuridico alla base del riconoscimento. Il riconoscimento di debito ha per effetto di capovolgere l’onere della prova: non compete al creditore provare l’esistenza della causa, ma al debitore che contesta il debito di dimostrare che la causa non è valida o non può più essere invocata (DTF 105 II 187 consid. 4a; 22 febbraio 2000, 4C.244/1999 consid. 2a). Così stando le cose si deve concludere che il riconoscimento del debito da parte del convenuto nella sua corrispondenza con la banca non poteva avere alcun effetto giuridico, giacché la banca non poteva avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti. Il riconoscimento di debito del convenuto si fondava sul convincimento erroneo che la banca potesse chiedere la restituzione di quanto aveva incautamente pagato al convenuto prima di accertarsi se esistesse la provvista. Non esistendo alcun obbligo alla base del riconoscimento, lo stesso non può avere effetti vincolanti nei confronti del convenuto. Non si può approdare a conclusioni diverse se si volesse attribuire alle dichiarazioni del convenuto effetto novatorio (art. 116 e 117 CO). Infatti anche la novazione presuppone l’esistenza di una causa valida (DTF 127 III 150 consid. 2b; 104 II 196 consid. 3a), ovvero di un’obbligazione pregressa che qui non sussiste. Il fatto che il convenuto fosse precluso non gli può essere di alcun nocumento, perché il Giudice è tenuto ad applicare d’ufficio il diritto federale (art. 87 CPC). L’appellante non ha contestato i fatti alla base della decisione o della petizione. Si è limitato a sostenere in appello che nei suoi confronti non vi poteva essere alcun obbligo di restituire quanto è stato chiesto dalla banca. Anche il parziale rimborso del debito che egli aveva riconosciuto non gli può essere opposto. Semmai, alla luce delle considerazioni suddette, si potrebbe porre, in altra sede, il quesito della restituzione di quanto egli abbia indebitamente pagato (art. 62 segg. CO) alla banca.
4. In queste condizioni l’appello deve essere accolto con carico di spese alla parte appellata (art. 148 cpv. 1 CPC). All’appellante, contumace davanti al Pretore, non possono essere riconosciute delle ripetibili in prima sede. Per la sede di appello vanno invece assegnate delle ripetibili ridotte, posto che il convenuto ha agito senza l’ausilio di un patrocinatore e che la stesura del gravame non può aver comportato un lungo dispendio di tempo.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 24 dicembre 2002/17 gennaio 2003 del signor __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 dicembre 2002 del Segretario assessore della Pretura di __________ è così riformata:
1. La petizione 2 luglio 2002 della Banca __________ è respinta.
2. La tassa di giustizia di Fr. 450.-- e le spese sono poste a carico della parte attrice. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 350.b) spese Fr. 50.totale Fr. 400.già anticipati dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla parte appellante Fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario