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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.06.2004 12.2003.78

2 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,355 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.78

Lugano 2 giugno 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. n. DI.2001.00420 (70/G/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 22 giugno 2001 da

AO1 rappr. da RA2  

contro

AP1 rappr. dallo RA1  

con cui l’istante ha chiesto in via cautelare, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse ordinato il sequestro dell'azione al portatore n. 1'000 di nominali fr. 1'000.- della __________, dell'azione al portatore n. 50 di nominali fr. 1'000.- della __________, e del certificato nominativo n. 1 per n. 355'000 azioni da Lit. 1'000 cadauna della __________ __________o, detenuti dalla PI1, __________ rispettivamente dalla PI2 __________ (entrambe rappr. da__________ __________ RA3, __________), per conto del convenuto;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con decreto cautelare 4 aprile 2003 ha accolto, assegnando all'istante un termine di 90 giorni per promuovere rispettivamente documentare l'avvenuta promozione delle relative azioni di merito;

appellante il convenuto con atto di appello 17 aprile 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza e con ciò di revocare il sequestro, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 15 maggio 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          1.    L'____________________ __________ __________AO1 ha convenuto in lite l'abiatico __________ AP1, accusandolo, come meglio risulta dalla querela-denuncia penale promossa in precedenza nei suoi confronti (doc. R), di essersi indebitamente appropriato di valori a lui affidati, in particolare dei titoli azionari delle società __________ e __________, entrambe in __________o, rispettivamente di aver creato o fatto creare, senza passare attraverso la formale procedura di ammortamento, un duplicato del titolo di proprietà della __________, controllata tramite la società __________, per poi cederlo a una terza società da questi appositamente costituita, la __________. Ritenuto che nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti del convenuto è stato possibile sequestrare, presso la fiduciaria PI1A, __________, l'azione al portatore n. 1'000 di nominali fr. 1'000.- della __________, l'azione al portatore n. 50 di nominali fr. 1'000.- della __________ e, presso la PI2, __________, il falso certificato nominativo (duplicato) n. 1 per n. 355'000 azioni da Lit. 1'000 cadauna della __________, egli, con l'istanza in rassegna, ha chiesto in via cautelare, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse ordinato il sequestro civile dei beni in questione in vista della promozione delle relative azioni di rivendicazione di proprietà in Italia.

                                          2.    Il convenuto si è opposto all'istanza asserendo che l'istante nel corso del 1995 gli avrebbe tra l'altro donato le società in questione, che egli avrebbe amministrato e gestito senza alcuna restrizione e contestazione fino al 2000. Solo a quel momento l'istante, allora novantatreenne, sarebbe ritornato sulle sue decisioni e, mosso da chissà quale motivo e soprattutto istigato da chissà quale consigliere, avrebbe cercato di rientrare in possesso delle stesse, avviando nei suoi confronti tutta una serie di procedure civili e penali, in Svizzera e in Italia, tutte risoltesi per lui negativamente.

                                          3.    Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che nella fattispecie fossero adempiuti i requisiti dell'urgenza, del notevole pregiudizio e della parvenza del buon fondamento dell'azione. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il giudice di prime cure ha rilevato che le società in questione, ivi compresa __________, erano state a suo tempo di proprietà dell'istante. Visto che agli atti non vi era alcuna traccia di un'eventuale donazione a favore del convenuto e che nessun teste aveva riportato per conoscenza propria l'esistenza di un tale contratto, la tesi di un'appropriazione indebita dei titoli azionari risultava senz'altro verosimile, tanto più che il fatto che l'istante fosse ancora in possesso del certificato azionario originale della __________ e che egli nel 1998 fosse stato nominato amministratore unico di quella società parlava a sfavore dell'assunto del convenuto; nemmeno il decreto di non luogo a procedere emesso nei confronti di quest'ultimo (doc. Z), ancorché confermato dalla Camera dei ricorsi penali (doc. CC), permetteva di giungere a una soluzione diversa: in effetti lo stesso non era pregiudizialmente vincolante per il giudice civile e in ogni caso dalle risultanze penali, in particolare dai verbali d'interrogatorio di __________ a, __________ e __________ , non emergeva alcun indizio a favore di una donazione al convenuto.

                                          4.    Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza e con ciò di revocare il sequestro civile. A suo dire, il giudice di prime cure, oltre ad aver ritenuto a torto che non vi fosse alcuna traccia dell'avvenuta donazione, avrebbe misconosciuto che l'istante non aveva assolutamente reso verosimile che la stessa non fosse mai avvenuta, in particolare omettendo di spiegare come la controparte potesse essere in possesso dei titoli al portatore delle varie società. Oltretutto proprio il fatto che il convenuto fosse in possesso dei titoli al portatore, da lui poi depositati presso le due fiduciarie, creava una presunzione circa il suo diritto di proprietà (art. 930 CC).

                                          5.    Delle osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                          6.    E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda provvisionale ai sensi dell'art. 376 CPC, il giudice, oltre ad accertare l'esistenza dei requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio, deve esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep. 1949 p. 350). Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente (Rep. 1975 p. 253). L’ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (DTF 97 I 486; ICCTF 8 febbraio 1999 inc. 4P.79/1998; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376; II CCA 22 luglio 1998 inc. n. 12.98.51, 4 settembre 1997 inc. n. 12.97.114, 28 luglio 1995 inc. n. 12.95.202).

                                          7.    Il convenuto ha giustamente evidenziato che, confrontato con l'obiezione circa l'esistenza di una donazione a suo favore -il che, per inciso, implica la sua implicita ammissione che i beni in questione fossero in precedenza di proprietà della controparte- l'istante era tenuto a confutarla e a provare l'esistenza di un atto illecito o di un'eventuale violazione contrattuale da parte sua (Kummer, Berner Kommentar, n. 252 ad art. 8 CC; II CCA 13 maggio 2004 inc. n. 12.2003.68). A giudizio della scrivente Camera, questa tesi è stata resa sufficientemente verosimile, ancorché solo sulla base di circostanze perlopiù indiziarie.

                                          7.1  Come giustamente rilevato dal Pretore, agli atti non vi è alcun contratto di donazione e nessun testimone è stato in grado di confermare, per cognizione propria, l'avvenuta donazione dei titoli azionari dall'istante al convenuto: il teste __________, dipendente della PI2 dal 1995, ha dichiarato che l'esistenza della donazione gli era stata riferita dal convenuto (verbale d'interrogatorio 9 gennaio 2001, doc. L, p. 2 e verbale d'audizione testimoniale 29 agosto 2002 p. 2); il teste __________, amministratore unico delle società __________ e __________ dal 1998, ha a sua volta dichiarato di aver semplicemente ipotizzato che tra le parti fosse intervenuta una cessione a favore del convenuto, pur non avendo mai saputo nulla in modo formale né avendo mai visto documenti (verbale d'interrogatorio 16 marzo 2001, doc. Y, p. 2); infine il teste __________, direttore della PI2, ha smentito (verbale d'interrogatorio 1° marzo 2001, inc. rich. II°, p. 2 e seg.) quanto dichiarato in precedenza dal convenuto, ovvero che l'istante in sua presenza avrebbe confermato l'esistenza della donazione (verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001, inc. rich. II°, p. 2 e seg.), tanto più che lo stesso convenuto, pure sentito in quell'occasione, ha dovuto confermare che grosso modo quanto riferito da quel teste fosse corretto (verbale d'interrogatorio 1° marzo 2001, inc. rich. II°, p. 3).

                                          7.2  Ma tutta una serie di altri indizi consentono di ritenere assai inverosimile la tesi dell'avvenuta donazione, ciò che parla a favore dell'esistenza di un atto illecito o di una violazione contrattuale da parte del convenuto.

                                                 Innanzitutto si osserva come sia inverosimile che l'istante possa aver deciso di donare le sue partecipazioni azionarie in quelle società, estemporaneamente, nel corso di un pranzo al ristorante __________ di __________ avvenuto nell'autunno del 1995 (verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p. 2), senza aver comunicato questa sua intenzione né prima né dopo a nessuno dei suoi collaboratori o a terze persone, limitandosi inoltre a mettere nelle mani del convenuto i titoli azionari in questione, senza formalizzare questa importante decisione per scritto e oltretutto senza prevedere alcuna contropartita per sé e la moglie (nemmeno le rendite vitalizie concordate nel doc. S, documento su cui torneremo in seguito). Tanto più che lo scopo del viaggio a __________ era quello di ritirare dalla __________ le partecipazioni societarie dell'istante, sostituendo con ciò il fiduciario __________, che aveva gestito fino ad allora le società e cessava ora la sua attività, per appoggiarsi su un'altra fiduciaria (cfr. verbale d'interrogatorio 16 marzo 2001 dell'istante, doc. W, p. 1, doc. Z e CC, nonché il doc. 19 allegato al doc. R; cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 28 febbraio 2001, inc. rich. II°, p. 1).

                                                 La tesi della donazione si concilia del resto assai poco con il successivo comportamento tenuto dall'istante e dallo stesso convenuto. Se lo scopo dell'operazione era -e non potrebbe essere altrimenti- quello di sgravare dalle sue responsabilità l'istante, ormai ultranovantenne, per mettere tutto nelle mani dell'abiatico, non si vede per quale motivo l'istante non abbia proceduto analogamente anche per quanto riguardava altre sue partecipazioni societarie, ad es. nella __________ (da lui detenuta con la moglie in ragione del 35%, ritenuto che il rimanente 65% era intestato alla __________ A, cfr. verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p. 4). Pure incomprensibili, in quest'ottica, sono il fatto che il convenuto abbia dato ordine alle fiduciarie di dar prova della massima trasparenza nei confronti dell'istante, il fatto che quest'ultimo non abbia consegnato al convenuto il certificato azionario della __________, e soprattutto il fatto che egli abbia assunto, a far tempo dal 1998, la carica di amministratore unico di quella società (doc. 34 inc. rich. II°), oltre ad aver mantenuto la carica di amministratore unico della __________. L'istruttoria di causa ha del resto permesso di accertare che, anche dopo l'asserita donazione, l'istante aveva mantenuto la supervisione sugli affari delle società (verbale d'audizione testimoniale 12 luglio 2002 di __________, allora presidente del collegio sindacale della __________, p. 8), tanto da occuparsi personalmente della vendita di alcuni terreni in Spagna (cfr. doc. 25 inc. rich. II°, verbale d'interrogatorio 9 gennaio 2001 di __________ a, doc. L, p. 2 e seg. e verbale d'audizione testimoniale 29 agosto 2002 p. 2, verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p. 4).

                                                 Ma a rendere ulteriormente inverosimile la tesi della donazione vi è infine il fatto che il convenuto abbia espresso il suo accordo a sottoscrivere la scrittura privata di cui al doc. S, con cui egli si impegnava in sostanza a restituire all'istante le partecipazioni societarie oggetto dell'asserita donazione, ciò che tra l'altro aveva indotto le fiduciarie a dubitare che il convenuto fosse effettivamente il vero proprietario dei beni (cfr. doc. H, doc. 15 inc. rich. II°; verbale d'interrogatorio di __________ 9 gennaio 2001, doc. L, p. 2e4e verbale d'audizione testimoniale 29 agosto 2002 p. 2 e seg.): se le partecipazioni azionarie gli fossero state effettivamente donate, non si vede in effetti per quale motivo egli avrebbe dovuto accettare una tale proposta, formulatagli dalla controparte. La circostanza che l'accordo in questione non sia poi stato sottoscritto dall'istante, il quale contestava alcune clausole successivamente aggiunte dal convenuto, aventi per oggetto l'irrevocabilità dei mandati alle fiduciarie ed altri vincoli a favore del convenuto (verbale d'interrogatorio __________ 28 febbraio 2001, inc. rich. II°, p. 3 e seg., verbale d'interrogatorio 16 marzo 2001 dell'istante, doc. W, p. 3), non modifica in alcun modo questo stato di fatto.

                                          7.3  Stando così le cose, essendo cioè inverosimile che le partecipazioni azionarie siano state donate dall'istante e non gli siano invece state sottratte illecitamente o comunque a seguito di una violazione contrattuale da parte del convenuto (rapporto fiduciario, precario, mandato di gestione, ecc.), è chiaro che quest'ultimo non può prevalersi della presunzione di proprietà risultante dal suo possesso dei beni in questione (art. 930 CC).

                                          8.    Ammessa con ciò la parvenza del buon fondamento dell'azione e non essendo per il resto contestati i requisiti dell'urgenza e del grave pregiudizio, ne discende la conferma del giudizio di prime cure e la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                                 La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                          I.     L’appello 17 aprile 2003 di __________ AP1è respinto.

                                          II.    Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia                                      fr.    950.b) spese                                                        fr.       50.-

                                                 Totale                                                            fr. 1'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili.

III.      Intimazione:

                                                 -

                                                 -

                                                 Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Terzi implicati

1. PI1 2. PI2 tutti rappr. da: RA3  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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