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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2003 12.2003.63

13 octobre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,491 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.63

Lugano 13 ottobre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00405 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 26 giugno 2002 da

__________ rappr. da __________  

contro

__________ rappr. da __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'000.oltre interessi e spese nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________, domande avversate dalla controparte;

ed ora sulla domanda processuale presentata il 28 novembre 2002 dalla convenuta, tendente ad ottenere l'assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare un nuovo allegato responsivo, e che il Pretore, con decreto 27 febbraio 2003, ha respinto;

appellante la convenuta con atto di appello 17 marzo 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con osservazioni 10 aprile 2003, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 17 marzo 2003 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna, presentata senza l'ausilio di un legale, l'attrice ha addotto che la convenuta nel giugno 2001 le aveva appaltato il rifacimento della copertura del tetto di uno stabile a __________, e che, a lavoro ultimato, essa aveva provveduto ad inviarle la fattura di fr. 26'000.-, sennonché la controparte, palesemente a torto, le avrebbe ben presto sottoposto un conteggio che riduceva notevolmente la mercede a corpo pattuita a suo tempo, contestando in seguito anche l'esecuzione dell'opera. Di qui le richieste petizionali.

                                   2.   Nell'allegato responsivo, pure allestito personalmente dalla convenuta, è stato ribadito che i lavori eseguiti dall'attrice non erano stati portati a termine a regola d'arte, ma presentavano tutta una serie di difetti e di mancanze sia per quanto riguardava il materiale che le opere eseguite.

                                   3.   All'udienza preliminare, la convenuta, assistita a quel momento da un legale, ha inoltrato la domanda processuale qui in esame, tendente ad ottenere l'assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare un nuovo memoriale responsivo e il conseguente annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti a partire dalla risposta, sostenendo che al momento della ricezione dell'allegato responsivo, non rispettoso dell'art. 170 CPC in tutti i suoi punti, il Pretore avrebbe dovuto accertare che essa non era manifestamente in grado di discutere con la necessaria chiarezza la sua causa e di conseguenza diffidarla a munirsi di un patrocinatore con la comminatoria che in caso contrario gliene sarebbe stato nominato uno d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                   4.   Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda processuale. Egli non ha ritenuto di dover procedere come previsto da quella norma, poiché la convenuta nel suo allegato responsivo aveva esposto in modo sufficientemente chiaro le motivazioni del suo rifiuto a pagare quanto richiesto dalla parte attrice, rifiuto che era stato sostanzialmente ribadito nel petitum, ancorché formulato (in parte) in modo inusuale. Ad ogni buon conto il solo fatto che una parte nei suoi allegati non avesse indicato mezzi di prova (oltre ai documenti allegati) rispettivamente non avesse inoltrato l'allegato di duplica non era ancora sufficiente per affermare che essa non fosse in grado di agire in causa per atti propri senza l'ausilio di un legale.

                                   5.   Delle argomentazioni dell'appello, con cui la convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, e delle osservazioni dell'attrice, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (IICCTF 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                         La designazione di un patrocinatore d’ufficio (e la diffida che precede tale designazione) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 p. 168 in alto, 1988 p. 375 consid. a). Il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore ancora non significa, quindi, che essa vada diffidata a munirsi di un legale o che il giudice le debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. la casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 e segg. ad art. 39). Una parte può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso (IICCA 13 luglio 2000 inc. n. 12.2000.58 e 70).

                                   7.   Nella fattispecie, gli argomenti sollevati dalla convenuta ai punti 8 e 9 dell'appello non sono tali da imporre una modifica del giudizio di prime cure.

                                         La convenuta ha innanzitutto addotto che il fatto che essa non fosse in grado di difendersi da sola risultava chiaramente già dagli atti e dalla lettura dell'allegato di risposta, sennonché la censura dev'essere dichiarata irricevibile, nel gravame non essendo stato illustrato dettagliatamente quali sarebbero gli atti di causa e soprattutto i punti del memoriale responsivo che dovrebbero far concludere in tal senso rispettivamente per quale motivo l'argomentazione pretorile che concludeva invece in senso contrario dovesse essere considerata errata (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309). La menzionata lacuna nell'indicazione dei mezzi di prova -oltretutto solo parziale, in quanto la parte con la risposta di causa ha pur sempre prodotto 3 documenti- è in ogni caso ininfluente, non risultando che la parte stessa abbia subito un pregiudizio concreto da questo fatto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 e 12 ad art. 39): a questo stadio della lite il Pretore non si è in effetti ancora pronunciato sull'ammissibilità -contestata dalla controparte- dei mezzi di prova da lei notificati solo in sede di udienza preliminare e in ogni caso nelle particolari circostanze una sua eventuale decisione negativa sulla questione potrebbe essere censurata per eccesso di formalismo (IICCA 15 dicembre 1998 inc. n. 12.98.173). Parimenti ininfluente è infine la circostanza che la convenuta abbia omesso di inoltrare la duplica: a prescindere dal fatto che la replica di controparte, di sole 3 pagine e non contenente nessuna particolare novità, poteva senz'altro indurre il giudice di prime cure a ritenere che la convenuta avesse volutamente rinunciato a duplicare (questa è del resto la soluzione in caso di mancata produzione dell'allegato di risposta, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 15 ad art. 39), la parte non ha in effetti spiegato come la mancata presentazione di quell'allegato, che è notoriamente facoltativo, dovesse al contrario far ritenere il Pretore che essa non fosse in grado di difendersi, oltretutto retroattivamente già al momento dell'inoltro della risposta; contrariamente a quanto preteso nell'appello, è per altro escluso che la richiesta di assegnazione del termine di grazia, formulata dall'attrice ben oltre i 30 giorni dall'intimazione della replica e comunque irritualmente -siccome il termine per l'inoltro della duplica è perentorio (art. 176 cpv. 1 CPC)- potesse averla "tratta in inganno".

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 17 marzo 2003 di __________ Sagl è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    180.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    200.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 250.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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