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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2004 12.2003.37

8 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,192 mots·~26 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 12.2003.37

Lugano 8 marzo 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.1994.67 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione del 25 ottobre 1994 da

1. __________, __________ 2. __________, __________ 3. avv. __________, __________o tutti patrocinati dall'avv. __________, __________  

contro  

__________ Compagnia di Assicurazioni, __________ patrocinata dall'avv.dr. __________, __________  

con cui gli attori hanno chiesto il versamento di fr. 143'205.40 complessivi per il risarcimento del danno subito, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 22'026.36 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 1981 su fr. 16'250.-, dal 1° gennaio 1982 su fr. 254.35, dal 1° febbraio 1982 su fr. 112.85, dall'8 febbraio 1982 su fr. 1'066.25, dal 25 febbraio 1982 su fr. 10.-, dal 10 luglio 1982 su fr. 9.50, dal 25 novembre 1982 su fr. 545.-, dal 23 ottobre 1988 su fr. 356.90, dal 27 ottobre 1988 su fr. 2'445.05 e dal 12 novembre 1994 su fr. 976.25, rigettando in via definitiva per tali importi l'opposizione interposta al PE n. __________del 5 maggio 1994 dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo, secondo circondario;

appellanti gli attori con atto di appello del 31 gennaio 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di condannare la convenuta al versamento di fr. 143'205.40 complessivi oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta postula la reiezione dell'appello con le proprie osservazioni dell'11 marzo 2003;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

In fatto:                    A.   Il 14 novembre 1981 alle 23.10 si è verificato a Lugano, all'intersezione tra via Zurigo e via Maderno, regolata da un semaforo, un incidente della circolazione in cui sono stati coinvolti __________ n (1960), conducente del veicolo Ford Fiesta __________ 0, che circolava su via Maderno in direzione di Cornaredo, e __________ (1960), conducente del veicolo Alfasud __________, di proprietà del padre __________ i, che proveniva dalla destra su via Zurigo, da via Madonnetta in direzione di Besso. La collisione è stata violenta ed è avvenuta tra la parte anteriore centrale del veicolo Ford Fiesta e la fiancata sinistra centrale del veicolo Alfasud. __________ ha riportato una commozione cerebrale, una ferita lacero-contusa dalla radice del naso alla palpebra superiore dell'occhio sinistro, contusioni con dolori all'emitorace sinistro e alla colonna cervicale. __________ ha riportato un grave stato di schock traumatico, contusione cerebrale e coma cerebrale, rottura dell'aorta, frattura del femore, contusione addominale e contusione renale, una grossa ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e in seguito alle gravi lesioni è deceduto a Zurigo il 3 dicembre 1981. Il procedimento penale aperto nei confronti di __________ per il reato di omicidio colposo è stato chiuso con decreto di abbandono n. __________emanato il 25 marzo 1986 dall'allora Procuratore pubblico __________.

                                  B.   Con petizione del 24 ottobre 1994 __________, __________ e __________, genitori, rispettivamente fratello di __________, hanno convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ compagnia di assicurazioni, per ottenere il versamento di fr. 143'205.40 complessivi a titolo di risarcimento del danno (risarcimento del veicolo fr. 8000.-, spese di sepoltura fr. 5708.-, spese di cura e di accompagnamento fr. 4384.70, spese legali avv. __________ nella procedura penale fr. 9780.20, spese legali avv. __________ per la liquidazione sinistro fr. 3905.-, spese legali avv. __________ fr. 1427.50, torto morale del padre fr. 35'000.-, torto morale della madre fr. 35'000.-, torto morale del fratello fr. 15'000.-, torto morale della madre per conseguenze fisiche e psichiche fr. 25'000.-), oltre interessi al 5% e il conseguente rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 5 maggio 1994 dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo, secondo circondario. Alla petizione si è opposta con la risposta 14 novembre 1994 __________ compagnia di assicurazioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato con i rispettivi memoriali conclusivi del 14 e 25 giugno 2002 le loro domande di giudizio.

                                  C.   Statuendo il 13 gennaio 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 7'776.35 per danni materiali e fr. 14'250.- per il torto morale complessivo, oltre interessi al 5% dal 14 novembre 1981 su fr. 16'250.-, dal 1° gennaio 1982 su fr. 254.35, dal 1° febbraio 1982 su fr. 112.85, dall'8 febbraio 1982 su fr. 1'066.25, dal 25 febbraio 1982 su fr. 10.-, dal 10 luglio 1982 su fr. 9.50, dal 25 novembre 1982 su fr. 545.-, dal 23 ottobre 1988 su fr. 356.90, dal 27 ottobre 1988 su fr. 2'445.05 e dal 12 novembre 1994 su fr. 976.25, e ha rigettato in via definitiva per tali importi l'opposizione interposta al PE n. __________ del 5 maggio 1994 dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo, secondo circondario. La tassa di giustizia di fr. 3'600.- e spese di fr. 20'000.- sono state poste a carico degli attori per 5/6 e a carico della parte convenuta per 1/6, con l'obbligo per gli attori di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per ripetibili ridotte.

                                  D.   __________, __________ e __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 31 gennaio 2003, nel quale hanno postulato che in riforma del giudizio impugnato la petizione fosse accolta integralmente, con protesta di spese e ripetibili.

                                         Con le proprie osservazioni dell'11 marzo 2003 __________ compagnia di assicurazioni propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.

e considerato

in diritto:                  1.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che la procedura penale avviata nei confronti del detentore __________ si era conclusa il 25 marzo 1986 con un decreto di abbandono e che l'azione in risarcimento del danno da lui promossa contro l'assicuratore RC di __________ i, __________, era stata parzialmente accolta sulla base delle risultanze della procedura penale, dalle quali emergeva che __________ era colpevole dell'incidente, essendo passato al semaforo rosso. In seguito ha esposto quali erano le regole applicabili per l'apprezzamento delle prove e dopo accurata analisi dell'istruttoria ha ritenuto non concludenti i risultati delle quattro perizie agli atti, contraddittorie tra loro, e si è fondato sulle deposizioni di __________ __________ e __________, automobilisti che seguivano __________, per giungere alla conclusione che quest'ultimo era passato all'intersezione quando il semaforo era giallo, con la conseguenza che __________ era passato quando il semaforo era rosso. A detta del Pretore, pertanto, la convenuta non aveva potuto discolpare completamente il proprio assicurato, che avrebbe potuto e dovuto fermarsi al semaforo giallo, ma aveva dimostrato la colpa grave della vittima. Ha di conseguenza condannato la convenuta a risarcire agli attori il danno, riducendo le indennità in ragione di una colpa della vittima del 75%. Venendo alle singole poste di risarcimento del danno fatte valere dagli attori, il Pretore ha ammesso integralmente il costo di risarcimento del veicolo in fr. 8'000.- (doc. M), le spese di sepoltura in fr. 5'708.- (doc. O, P, Q, R, S), il rimborso delle spese di cura in fr. 2'284.70 (doc. T, U, V), le spese per il patrocinio dell'avv. __________ in fr. 9'780.20 (doc. AA) e in fr. 3'905.- (doc. BB), le spese di patrocinio dell'avv. __________a in fr. 1'427.50 (doc. CC), mentre ha respinto le spese di accompagnamento in fr. 2'100.- siccome non provate (doc. N). Per quel che concerne il torto morale, il Pretore ha riconosciuto alla madre della vittima fr. 30'000.-, al padre fr. 20'000.- e al fratello fr. 7'000.-, riducendo anche queste indennità per la colpa grave della vittima. In definitiva, egli ha accolto la petizione limitatamente a fr. 7'776.35 per i danni materiali e a fr. 14'250.- per il torto morale complessivo. La tassa di giustizia di fr. 3'600.- e le spese di fr. 20'000.- sono state poste per 5/6 a carico della parte attrice e per 1/6 a carico della parte convenuta, con l'obbligo per gli attori di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per ripetibili.

                                   2.   Il detentore di un veicolo a motore risponde del danno causato dall'uso del suo veicolo (art. 58 cpv. 1 LCStr) ed è liberato dalla sua responsabilità solo se prova che l'infortunio è stato causato da una colpa grave della parte lesa, senza che lui stesso o una persona di cui è responsabile – in particolare il conducente – abbia commesso una colpa (art. 59 cpv. 1 LCStr). L'onere della prova delle circostanze esclusive della responsabilità incombe al detentore (DTF 115 II 283 consid. 1a, JdT 1989 I 708) e se del caso la parte lesa beneficerà dell'impossibilità di stabilire alcuni fatti al riguardo (DTF 111 II 90 consid. 1, JdT 1989 I 708). Secondo la giurisprudenza costituisce una colpa grave la violazione di regole elementari che dovrebbero imporsi a qualsiasi persona prudente nella stessa situazione. Per decidere la gravità della colpa il giudice prende in considerazione non solo le circostanze oggettive dell'atto, ma anche le condizioni soggettive proprie all'autore. Se il detentore non può liberarsi in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, ma prova che una colpa della parte lesa ha contribuito all'incidente, il giudice fissa l'indennità tenendo conto di tutte le circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), quali la colpa del conducente, quella della parte lesa o ancora il rischio inerente l'uso del veicolo a motore. L'esame delle circostanze, nel senso dell'art. 59 cpv. 2 LCStr, rientra nel potere di apprezzamento del giudice.

                                   3.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nell'ambito della responsabilità civile per veicoli a motore la prova circa l'esistenza di un nesso causale naturale tra l'evento che ha provocato il danno e l'incidente deve essere portata allo stesso modo che in una qualsiasi altra causa di risarcimento del danno (DTF 79 II 396 e segg.): né in un caso, né nell'altro il danneggiato deve essere tenuto a provare con esattezza scientifica l'esistenza del nesso causale, una tale esigenza costituendo per lui uno sforzo spesso sproporzionato ed eccessivo (DTF 107 II 272 e segg.). Quanto alla certezza circa lo svolgimento dei fatti, che permette al giudice di ritenere provata o no una determinata versione, anche in questo caso non è necessario che la stessa sia assoluta e in particolare non può essere considerata raggiunta solo con l'esclusione assoluta di ogni altra possibilità: per ritenere provata una determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga l'intimo convincimento che quella versione sia la più attendibile, cioè quella che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta (DTF 107 II 273 con numerosi rinvii; II CCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc; Schulz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1978/1982, Berna 1984, pag. 250; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechs, vol. II, Berna 1988, n. 980 pag. 69).

                                         Il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4. ad art. 61). L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32).

                                   4.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver posto a fondamento delle proprie conclusioni quanto affermato nel corso del procedimento penale da __________ e __________, automobilisti che si trovavano dietro __________, secondo i quali quest'ultimo era transitato alla nota intersezione quando il "semaforo segnava luce gialla". A detta degli attori tali affermazioni non possono avere valore di testimonianza e valore probatorio, i loro autori non essendo stati sentiti nel rispetto delle norme procedurali sull'audizione testimoniale. Inoltre, proseguono gli appellanti, i citati testimoni non sarebbero stati attendibili e non si potrebbe prestar fede a due persone che quella sera circolavano ad alta velocità e che per loro stessa ammissione erano intenzionati a proseguire al semaforo giallo, tanto più che le loro affermazioni sono state rese sul colpo dell'emozione, subito dopo il grave incidente. Se a ciò si aggiunge che era notte, che la visione che gli interessati avevano non era prospettica e che essi non hanno dato precisioni sui punti di riferimento in base ai quali hanno fondato la loro affermazioni, gli attori ne concludono per la completa inattendibilità delle deposizioni, inidonee a confutare quelle rese dai coniugi __________ e la perizia giudiziaria assunta in sede civile.

                                   5.   __________ e __________ sono stati sentiti dalla polizia il 14 novembre 1981, alle 23.25, subito dopo l'incidente (verbale di interrogatorio, doc. 3 incarto penale 852/82 richiamato, scatola I). __________, al volante del veicolo che __________, ha riferito che "l'auto che mi precedeva giunta in prossimità dell'intersezione si inoltrava nel crocicchio. Secondo me ha continuato nella sua direzione di marcia in quanto il semaforo segnava luce gialla. Sono sicuro di questo in quanto era mia intenzione proseguire anch'io nella stessa direzione." Il passeggero __________ ha confermato la versione dell'amico in sede di interrogatorio di polizia e il 20 giugno 1983 davanti al Giudice istruttore sottocenerino, dopo essere stato ammonito circa le conseguenze penali di una falsa testimonianza, ha ribadito le precedenti dichiarazioni. Tali affermazioni non sono invero state rese nel corso della procedura civile e gli interrogatori non sono stati condotti secondo i disposti degli art. 227 a 239 CPC. L'interrogatorio di __________, avvenuto ad opera della Polizia, non è del resto nemmeno una deposizione testimoniale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 9 in fine ad art. 307 CP, pag. 558), mentre lo è quella __________, sentito il 20 giugno 1983 dal Giudice istruttore sottocenerino. Se non che, gli attori medesimi hanno richiamato agli atti nella procedura civile gli incarti penali contenenti le note deposizioni, avvalendosi dell'art. 215 CPC (verbale dell'udienza preliminare del 10 maggio 1995, act. III). I verbali di interrogatorio di __________ e di __________, così come la deposizione testimoniale di quest'ultimo sono di conseguenza entrati a far parte integrante del fascicolo processuale e il Pretore poteva considerarli nell'ambito del suo apprezzamento delle prove, anche se non erano stati assunti secondo le norme previste dal codice di procedura civile (Alfred Bühler, Die Beweiswürdigung, in: Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, pag. 84). Né gli attori possono dolersi della violazione del loro diritto di essere sentiti, poiché essi avrebbero potuto citare come testimoni nella causa civile __________ e __________, alla stessa stregua di quanto essi hanno fatto per __________ e __________.

                                   6.   Non si vede per quale motivo le note affermazioni siano inattendibili a causa del fatto che il 14 novembre 1981 __________ intendesse superare l'intersezione con il semaforo giallo o che egli circolasse a velocità elevata. __________ e __________ sono stati sentiti nemmeno un quarto d'ora dopo l'incidente e le loro affermazioni sono state rese "a caldo" e per la prima volta, senza quindi che essi abbiano avuto il tempo di riflettere all'accaduto e la possibilità inconscia di rielaborare i ricordi. Proprio la forte emozionalità dell'evento, contrariamente a quanto affermano gli appellanti, fa ritenere che le loro dichiarazioni siano attendibili e fedefacenti, a maggior ragione quando sono coerenti a distanza di anni, come è stato il caso per __________, sentito ancora il 20 giugno 1983. Inoltre __________ e __________, contrariamente a tutte le altre persone interrogate in sede penale e civile, sono stati i soli ad avere avuto una visione diretta e immediata dell'incidente. Come dimostrano le fotografie agli atti del procedimento penale (cfr. in particolare fotografia n. 4, documentazione fotografica doc. 6, incarto penale 852/82 richiamato), richiamato nella causa civile, l'intersezione in cui avvenne l'incidente consente un'ampia visuale, senza alcun impedimento, e provenendo dal rettifilo di via Maderno __________ e __________, posti proprio dietro il veicolo di __________, hanno potuto vedere quest'ultimo inoltrarsi nel crocicchio quando la luce era gialla, come ben risulta dalle loro deposizioni. Ciò vuol dire che egli ha superato la linea d'arresto quando il semaforo era giallo, senza che sia il caso di interrogarsi oltre sui punti di riferimento, sulla posizione del semaforo e sull'angolo della strada, come addotto dagli appellanti.

                                   7.   Il testimone __________, sul quale gli appellanti fondano la loro visione dei fatti, è giunto sul luogo dell'incidente quando la collisione era ormai avvenuta e ha potuto riferire solo sulla situazione all'intersezione precedente quella in cui si è verificato lo scontro. Egli è invero stato contattato da uno degli attori in vista della procedura civile, come risulta dalla sua deposizione al sopralluogo dell'11 giugno 1996 (act. V): "confermo di essere stato interpellato dall'avv. __________ in relazione all'incidente e di aver dato il doc. L, che mi viene ostenso. Non sono in grado di ricordare quanto tempo sia trascorso tra l'interpellazione e lo scritto doc. L. Non ricordo esattamente quando, ma comunque ricordo di essere stato sul posto dell'incidente con il perito __________ e altre persone." La moglie __________, sentita il 14 maggio 1997 (act. VI) ha così deposto: "mi viene data lettura della deposizione resa da mio marito in sede di sopralluogo e ne confermo integralmente il contenuto. Mi ricordo che davanti alla nostra auto ce n'era un'altra color cognac e il __________ sorpassò anche questa. Io pensavo che l'auto bianca andasse dritto invece svoltò a destra su via Zurigo e quando imboccammo pure noi la via Zurigo vidi il conducente dell'auto color cognac che si metteva le mani nei capelli." Le deposizioni in sede civile dei coniugi __________ sono state rese 15 anni, rispettivamente 16 anni dopo l'incidente. In precedenza __________ aveva dichiarato il 16 novembre 1981 alla Polizia cantonale di aver circolato "il giorno 14 novembre 1981 verso le ore 23.10 circa sua via Madonnetta in direzione della intersezione con via Zurigo, Corso Elvezia, la mia velocità era di circa 40/50 km/h. Giunto alla altezza di via Camoghè una vettura Alfasud di colore bianco mi sorpassava ad alta velocità, continuava nelle sue manovre di sorpasso zizagando fra le vetture giunto all'imbocco di via Zurigo, prendeva la curva per lui piegante a destra, a forte velocità, rischiando di rovesciarsi. …. Transitando a detta intersezione [via Zurigo] posso comunque dichiarare che il segnale luminoso dava luce verde. …. Tengo comunque nuovamente a precisare che la velocità del veicolo era molto elevata." (verbale 10, incarto penale richiamato, scatola II). Sentito nuovamente dal Giudice istruttore sottocenerino il 20 giugno 1983, __________ aveva confermato integralmente il verbale di interrogatorio del 16 novembre 1981 (esibito n. 159/1982, inchiesta n. 26, incarto penale richiamato, scatola II), in particolare la circostanza che "quando sono transitato alla intersecazione tra via Zurigo/Via Bagutti (via Maderno) – la stessa alla quale è avvenuto l'incidente – il segnale luminoso dava luce verde. Secondo me la vettura Alfasud/bianca che mi aveva sorpassato affrontando prima di me la suddetta intersecazione, può essere giunta su di essa una decina di secondi al massimo prima della mia vettura". Nel documento doc. L, invece, __________ ha affermato di aver visto __________ passare all'incrocio di via Madonnetta con il semaforo verde. La nuova versione, in apparente contrasto con quella fornita all'epoca del procedimento penale, non dà a ogni modo indicazioni sul colore del segnale semaforico trovato dalla vittima all'intersezione dove è avvenuto l'incidente, ciò che non consente di ritenerla prioritaria rispetto a quella fornita da __________ e __________ i, unici testimoni oculari.

                                   8.   L'istruttoria di causa ha permesso di escludere che il semaforo potesse essere contemporaneamente verde per entrambi i conducenti, come risulta dalla lettera della Polizia comunale di Lugano dell'11 marzo 1982 (doc. 7, incarto penale 852/82 richiamato) e dalla perizia giudiziaria redatta dall'ing. __________. Ne risulta, come ammesso dal Pretore sulla base delle deposizioni di __________ e di __________, che se __________ era passato quando il semaforo era per lui ancora giallo, __________ era transitato alla medesima intersezione con il semaforo rosso.

                                         Gli attori contestano le conclusioni del Pretore e sostengono che solo la perizia dell'ing. __________ può essere decisiva, poiché è stata assunta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e secondo criteri scientifici moderni. L'argomentazione non è tuttavia di pregio, poiché, come si è già detto, il Pretore può liberamente apprezzare le prove assunte agli atti del procedimento civile. Il giudice non è di principio vincolato ai risultati di una perizia giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione (DTF 118 Ia 144 consid. 1c pag. 146; Rep. 1989 154). Nella fattispecie il Pretore ha ampiamente spiegato per quali motivi non riteneva concludenti le perizie agli atti, compresa quella giudiziaria redatta l'8 luglio 1999 e il 7 settembre 2000 in sede civile dall'ing. __________ (sentenza impugnata, pag. 5). Come ha ricordato il primo giudice, nel procedimento penale erano state assunte agli atti tre distinte perizie. Secondo la prima, esperita a cura dell'ing. __________, __________ era transitato quando il semaforo era già rosso e la sua velocità al momento della collisione era di 72 km/h (doc. A e B). Nella seconda, allestita dall'ing. __________, __________ era transitato con il semaforo giallo e __________ con il semaforo rosso (doc. C e D). Infine, l'estensore della terza perizia, il dott. __________ della Polizia Scientifica di Zurigo, in collaborazione con il P. D. dott. __________, del gruppo di lavoro interdisciplinare per incidenti meccanici dell'Università e del Politecnico di Zurigo, ha concluso che __________ era transitato alla velocità di circa 70 km/h quando il semaforo era ancora giallo, mentre __________ era transitato alla velocità di circa 41 km/h quando il semaforo era rosso (doc. E).

                                         Il primo giudice ha apprezzato in modo globale le quattro perizie tecniche agli atti, rilevando che ognuno degli esperti, partendo dallo stesso incidente e sulla base di complesse formule e calcoli matematici, è giunto a conclusioni contrastanti le une dalle altre, ciò che impediva di considerarle prove concludenti. Del resto, rileva il Pretore, già nel 1985 il perito giudiziario incaricato dall'autorità penale, il dott. __________ della Polizia Scientifica di Zurigo, aveva spiegato che in una collisione multipla come quella avvenuta il 14 novembre 1981 non si poteva provare con certezza quale era stato lo svolgimento del sinistro (perizia, doc. E, pag. 9) e che non vi è certezza assoluta nella ricostruzione (doc. E, pag. 22). L'esperto zurighese aveva illustrato per quale motivo non riteneva attendibili le ricostruzioni presentate dall'ing. __________ e dall'ing. __________, che non poggiavano su dati oggettivi provati. In una successiva lettera del 7 ottobre 1985 il dott. __________ aveva precisato che le dichiarazioni rese dai testimoni, tranne quelle __________a e __________, erano coerenti con le risultanze tecniche e i calcoli matematici (incarto penale richiamato). In sede civile il perito __________ ha dato due versioni: nel referto peritale dell'8 luglio 1999 ha dichiarato che nessun elemento probante consentiva di determinare con esattezza e certezza quale era la situazione dei semafori quando i due protagonisti hanno superato la linea d'arresto di via Maderno e di via Zurigo (pag. 11), mentre nel complemento peritale ha concluso dopo riesame che __________ era passato con il semaforo rosso (pag. 10). La lettura dei nuovi referti tecnici evidenzia che la ricostruzione dell'incidente eseguita dall'ing. __________ sulla base di simulazioni informatiche e sugli atti dell'istruttoria penale e civile si fonda su ipotesi e scenari possibili (cfr. perizia, pag. 9), ma non su dati tecnici certi. In pratica l'esperto ha sviluppato con metodi moderni (simulazioni informatiche) supposizioni personali sullo svolgimento dell'incidente accaduto 18 anni prima servendosi di parametri teorici scelti a tavolino, quali la velocità dei veicoli, la loro traiettoria, i tempi di percorrenza del tratto stradale, ecc., pur essendo cosciente che tali parametri non corrispondono necessariamente a quanto avvenuto nella realtà (cfr. complemento peritale, pag. 5).

                                         In siffatte circostanze, il Pretore poteva legittimamente scostarsi dai risultati della perizia giudiziaria civile, che non può dirsi concludente, e da quelli delle altre perizie agli atti, come per altro ha spiegato in modo chiaro nella propria sentenza (pag. 5-6), e poteva quindi fondare il proprio giudizio sulle affermazioni dei testimoni oculari dell'incidente, della cui attendibilità era convinto.

                                   9.   Gli appellanti non contestano che la responsabilità della convenuta è retta dall'art. 58 LCSt, come ritenuto dal primo giudice dopo aver constatato che la compagnia assicuratrice convenuta non aveva potuto discolpare il proprio assicurato, passato al semaforo giallo in violazione dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS (cfr. sentenza pag. 7). Essi sostengono tuttavia che il detentore del veicolo Ford Fiesta è l'unico colpevole dell'incidente, avendo passato il semaforo con il segnale rosso e a velocità eccessiva, causale per la morte del loro congiunto, di modo che non vi è spazio per una qualsivoglia riduzione delle indennità loro spettanti. L'istruttoria ha tuttavia dimostrato che il detentore del veicolo Ford Fiesta aveva superato l'intersezione con il semaforo giallo, con la logica conseguenza che la vittima era passata con il semaforo rosso (cfr. consid. 8). La velocità elevata del veicolo investitore, superiore a quella ammessa, non è dunque in nesso causale con la morte della vittima, il cui comportamento configurava una colpa grave. L'incidente non avrebbe avuto verosimilmente conseguenze letali se il conducente della Ford Fiesta avesse rispettato i limiti di velocità vigenti in zona urbana, ma ragionando in tal modo nemmeno avrebbe avuto luogo se la vittima avesse rispettato il semaforo rosso che gli imponeva di fermarsi. 

                                         Il Pretore, assodata la responsabilità della convenuta, ha ammesso una concolpa della vittima e ha ravvisato nel comportamento del defunto, che aveva "bruciato" il semaforo rosso, una colpa grave tale da giustificare una riduzione delle indennità del 75%. Al riguardo gli appellanti hanno obiettato che entrambi i conducenti avevano commesso una colpa grave equivalente e che in presenza dell'elevata velocità del conducente della Ford Fiesta la chiave di ripartizione adottata dal Pretore è ingiusta. La critica non regge. Come esposto con pertinenza dal primo giudice, infatti, un automobilista può a determinate condizioni superare un'intersezione quando il semaforo è giallo, ma deve imperativamente fermarsi quando è rosso. Non si può dunque porre sullo stesso piano l'automobilista che è passato con il giallo con quello che è passato con il rosso. La chiave di ripartizione scelta dal Pretore può dunque rimanere invariata.

                                10.   Per quel che concerne il risarcimento dei danni, il Pretore ha accolto le richieste degli attori nella misura di fr. 31'105.40, escludendo l'importo di fr. 2'100.per le spese di accompagnamento durante la degenza della vittima a Zurigo, siccome non provato. Gli appellanti non negano, in sostanza, l'assenza di prove al riguardo, ma sostengono che le spese di fr. 2'100.- affrontate dal fratello della vittima non sono mai state contestate e che quindi il Pretore doveva ammetterle. Ora, la convenuta si era opposta nella sua risposta alle pretese degli attori, rilevando che le stesse non erano documentate (act. II, ad 5, pag. 11). Spettava quindi agli attori provare la reale consistenza delle loro spese. Essi hanno invero addotto che la cifra di fr. 2'100.- regge a una stima, tenuto conto del costo delle trasferte e della permanenza del fratello per tre settimane a Zurigo (doc. N). Se non che, la stima degli attori sui costi da loro sopportati non costituisce di per sé una prova e agli atti manca qualsiasi indicazione concreta sui costi delle trasferte e sulle loro modalità. Gli appellanti erano del resto consci già al momento delle prime trattative dell'impossibilità di portare la prova delle spese di accompagnamento, come esplicitamente ammesso nella lettera a suo tempo inviata al patrocinatore della convenuta (doc. N). Non si comprende dunque per quale motivo insistano nel riproporre in appello una pretesa sprovvista di ogni supporto probatorio.

                                11.   Gli appellanti contestano l'ammontare dell'indennità per torto morale in loro favore, fissata dal Pretore in fr. 30'000.- per la madre, fr. 20'000.- per il padre e fr. 7'000.- per il fratello, e rivendicano il versamento di un'indennità di fr. 35'000.- per ciascun genitore e di fr. 15'000.- per il fratello, senza alcuna riduzione, vista l'assenza di colpa della vittima. Ora, il Pretore ha statuito sul torto morale facendo uso del suo libero apprezzamento (cfr. consid. 3), con la conseguenza che l'autorità di appello può riesaminare il suo giudizio solo se la decisione è manifestamente ingiusta o iniqua. Gli appellanti non si sono confrontati con le articolate motivazioni del Pretore sulla commisurazione dell'indennità per torto morale (sentenza impugnata pag. 11) e si sono limitati a sostenere in questa sede che l'importo da loro rivendicato rientra nella norma e che si deve tener conto della gravità della colpa dell'investitore. In altre parole, gli attori non sostengono che le cifre attribuite dal Pretore sono manifestamente insostenibili tenuto conto delle circostanze del caso. La circostanza che una somma superiore a quella accordata possa rientrare nella norma non denota una manifesta iniquità nell'apprezzamento eseguito dal primo giudice (cfr. le cifre di base per la perdita di un figlio e di un fratello in: Klaus Hütte, Die Genugtuung, I/34 e 35) e la censura si rivela sprovvista di fondamento. 

                                12.   Infine, gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento alla madre della vittima di un'indennità di fr. 25'000.- per il torto morale causato dal trauma psicologico riportato in seguito alla morte del figlio. In concreto il Pretore ha invero riconosciuto che la madre della vittima pativa un particolare e accresciuto dolore e proprio per tale circostanza le ha attribuito un'indennità per torto morale di fr. 30'000.-, superiore di fr. 10'000.- a quella riconosciuta al padre (sentenza, pag. 11). Gli attori insistono nel pretendere un'indennità aggiuntiva per torto morale di fr. 25'000.- adducendo che la madre ha subito un danno diretto alla propria salute psico-fisica in seguito alla morte del figlio. A prescindere dalla proponibilità della pretesa di un risarcimento del danno da trauma in aggiunta al torto morale, agli atti non vi è alcuna perizia sulle condizioni valetudinarie dell'attrice e non si sa in particolare quale fosse il suo stato di salute prima dell'incidente occorso al figlio. Il medico curante ha deposto di seguirla dal giorno dei funerali del figlio e di non poter quindi dire quale fosse il suo stato di salute precedente: "Confermo che la signora __________ soffre di problemi fisici ma non sono in grado di dire con certezza se siano attribuibili al sinistro, e ciò in quanto non conoscevo la signora prima di questo evento" (audizione __________ s, del 2 aprile 1998, act. VII). Gli attori non hanno provato l'esistenza di un danno alla salute psico-fisica della madre della vittima in diretta connessione con l'incidente, con la conseguenza che la loro pretesa di un torto morale per il trauma diretto deve essere respinta.

                                         Ne deriva che l'appello deve essere respinto in ogni suo punto, con la conferma della sentenza impugnata.

                                13.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e gli attori sopportano quindi gli oneri processuali di appello, con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   L'appello 31 gennaio 2003 di __________, __________ e __________ è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'750.b) spese                         fr.      50.totale                              fr. 1'800.anticipati dagli attori, rimangono a loro carico in solido, con l'obbligo di rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, l'importo di fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- avv. __________, __________, __________ - avv. __________ o, __________, __________o  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                      Il segretario

12.2003.37 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2004 12.2003.37 — Swissrulings