Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2003 12.2003.3

29 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,788 mots·~29 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 12.2003.3

Lugano 29 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.00361 (azione creditoria derivante da contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di __________ , promossa con petizione 6 maggio 1999 da

__________, __________ patr. dall'avv. __________ __________, __________  

  contro  

__________ __________ __________, __________ patr. dall'avv. __________ __________, __________  

In materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 232'166.75 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1998 a titolo di stipendi arretrati, indennità per vacanze non godute, indennità come membro del Consiglio di amministrazione e rimborso di un anticipo delle spese giudiziarie, domanda portata a fr. 390'333.45 con la replica, mentre la convenuta ha postulato in via riconvenzionale il versamento di fr. 126'497.25 per risarcimento del danno causato dal lavoratore, sulle quali il Pretore ha statuito il 29 novembre 2002 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 25'170.- e respingendo la domanda riconvenzionale;

appellante l'attore, il quale con atto ricorsuale del 23 dicembre 2002 ripropone la richiesta di condanna della convenuta al versamento di fr. 390'333.45 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1998;

la convenuta postulando con le osservazioni del 10 febbraio 2003 la reiezione dell'appello e con appello adesivo la condanna dell'attore al versamento di fr. 98'497.25;

l'attore proponendo con le osservazioni all'appello adesivo del 28 febbraio 2003 la reiezione del gravame avversario;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

considerato

in fatto:                    A.   __________ __________, assunto il 1° settembre 1987 da __________ __________ __________ come direttore CED, ne è diventato direttore amministrativo nel 1991 e membro del Consiglio di amministrazione di __________ __________ __________ il 1° dicembre 1992, con firma collettiva a due. __________ __________ ha trasmesso il 21 gennaio 1998 al Consiglio di amministrazione di __________ __________ __________ una raccomandata a mano nella quale comunicava le sue dimissioni per il 30 aprile 1998 (doc. 16). Durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 26 giugno 1998 __________ __________ ha distribuito a tutti i presenti un suo scritto nel quale confermava le dimissioni del 21 gennaio 1998 (doc. __________, __________). Il 29 luglio 1998 __________ ha comunicato al Consiglio di amministrazione, con raccomandata a mano, che considerava terminati i suoi impegni lavorativi alla fine di luglio (doc. __________). __________ __________ __________ ha risposto il 29 luglio 1998 che accettava la disdetta per il 31 dicembre 1998, come previsto dal contratto, il quale esigeva un termine di preavviso di sei mesi interi e continuativi, e chiedeva al direttore l'allestimento di un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 (doc. __________).

                                  B.   Una delegazione del Consiglio di amministrazione ha consegnato ad __________ __________ il 31 luglio 1998 le chiavi per accedere alla ditta negli orari di ufficio a sbrigare alcune pratiche in sospeso il 31 luglio 1998 (doc. __________). Con lettera del 24 agosto 1998 __________ __________ __________ ha comunicato ad __________ __________ di accettare la disdetta del contratto di lavoro al 31 luglio 1998 e lo ha invitato a lasciare con effetto immediato la ditta (doc. BB). __________ __________ ha risposto il 10 settembre 1998, precisando che il rapporto di lavoro non era terminato e che egli aveva lavorato 5 giorni durante le vacanze estive della ditta e si era presentato normalmente al lavoro il 19 agosto ____________________ __________ ha chiesto il 10 settembre 1998 alle __________ __________ __________ di versargli lo stipendio di agosto 1998, per un importo netto di fr. 9'248.60 (doc. __________). In seguito egli ha rivendicato il pagamento di fr. 572'757.75 per stipendi arretrati, vacanze non godute, indennità per il consiglio di amministrazione, gratifiche e provvigioni e ha fatto spiccare nei confronti di __________ __________ __________ un precetto esecutivo il 2 ottobre 1998 per fr. 67'921.75 (doc. L: stipendio agosto 1998, tredicesima 1998 e vacanze non godute, prestito nella causa __________) e un precetto esecutivo il 18 novembre 1998 per fr. 174'836.- (doc. __________, salario arretrato non pagato dal 1991 all'agosto 1998, indennità CdA non versata dal 1993 all'agosto 1998). __________ __________ __________ ha interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi.

                                  C.   Con petizione del 6 maggio 1999 __________ __________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________, __________, per chiedere la condanna di __________ __________ __________ al pagamento di fr. 232'166.75 oltre interessi dal 24 settembre 1998 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta ai PE n. __________e __________ dell'UEF di __________, a titolo di differenza tra il salario pattuito e quello versato dal 1994 al 1998, di indennità per vacanze non godute, di rimborso delle spese, di indennità come membro del Consiglio di amministrazione e di rimborso di spese affrontate per conto della ex datrice di lavoro. __________ __________ __________ si è opposta alla petizione con la risposta del 7 settembre 1999 e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di __________ __________ al versamento di fr. 126'497.25 oltre interessi per il rimborso di prestazioni non dovute e il risarcimento del danno subito per inadempienza del lavoratore. Nella replica del 7 ottobre 1999 l'attore ha adeguato a fr. 390'333.45 l'importo da lui rivendicato. Con la duplica del 10 novembre 1999 la convenuta ha contestato ogni pretesa dell'attore. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio con i memoriali scritti del 1° e del 25 marzo 2002.

                                  D.   Statuendo il 29 novembre 2002, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 25'170.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 1998 e ha respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 7'000.- e le spese sono state poste a carico dell'attore nella misura dei 15/16 e a carico della convenuta per 1/16, con l'obbligo per l'attore di rifondere alla controparte l'importo di fr. 25'000.- a titolo di ripetibili, mentre gli oneri dell'azione riconvenzionale di fr. 3'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, condannata a rifondere all'attore fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

                                  E.   L'attore è insorto con un appello del 23 dicembre 2002 contro la sentenza del Pretore, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 390'333.45 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1998, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta ai PE n. __________ e __________ dell'UE di __________ e la condanna della convenuta al pagamento di tutte le tasse e spese processuali con l'obbligo di versare un importo non precisato a titolo di ripetibili.

                                  F.   __________ __________ __________ ha proposto con le proprie osservazioni del 10 febbraio 2003 la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede che l'attore sia condannato a versarle fr. 87'497.25.

                                         __________ __________ con le osservazioni all'appello adesivo del 28 febbraio 2003 postula il rigetto del gravame avversario.

e ritenuto

in diritto:                  1.   Il Pretore ha rilevato che lo stipendio di fr. 154'000.- lordi indicato nei formulari amministrativi per il rinnovo del permesso di lavoro dell'attore non concordava con i contratti sottoscritti dalle parti nel 1987 e nel 1994 e con i conteggi di stipendio allestiti dall'attore stesso, unico responsabile del settore stipendi presso la ditta convenuta, di modo che lo stipendio versato corrispondeva a quello pattuito dalle parti e non vi erano arretrati da versare a conguaglio. Né l'attore poteva rivendicare una retribuzione di fr. 177'500.annui (fr. 154'000.- oltre l'imposta alla fonte), poiché il contratto di lavoro non prevedeva che il datore di lavoro assumesse a proprio carico l'imposta alla fonte dovuta dal dipendente. Costui, prosegue il Pretore, aveva inoltre dato disdetta del contratto di lavoro per il 31 luglio 1998 e non può pretendere il versamento dello stipendio anche per il mese di agosto 1998, quando si è recato in ditta per concludere pratiche in sospeso, senza che nulla sia stato pattuito in merito alla sua remunerazione. Il Pretore ha in seguito respinto la pretesa di fr. 55'000.- vantata dall'attore a titolo di indennità per la sua presenza nel Consiglio di amministrazione dal 1993 al 31 luglio 1998, contestata dalla convenuta, siccome non provata. Ha invece ammesso la domanda di rifusione di fr. 13'500.-, anticipati dall'attore alla convenuta per le spese di ricorso al Tribunale federale nella vertenza "__________". Infine, il Pretore ha riconosciuto all'attore il diritto al saldo di vacanze di 280.60 ore indicato nel conteggio di stipendio di luglio 1998, per l'importo di fr. 17'000.-, da cui dedurre fr. 5'330.- che l'attore ammette essere stati versati in eccesso dalla convenuta. La petizione è quindi stata accolta limitatamente a fr. 25'170.-. Statuendo sulla domanda riconvenzionale della convenuta, il Pretore l'ha respinta integralmente, ritenendo che nessuna delle pretese rivendicate dalla datrice di lavoro aveva trovato riscontro negli atti.

                                   2.   L'appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver ammesso la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 luglio 1998 e ribadisce di aver lavorato fino al 24 agosto 1998, su richiesta della datrice di lavoro, senza aver potuto usufruire delle vacanze. Dall'istruttoria è emerso che l'attore aveva consegnato il 21 gennaio 1998 la lettera di dimissioni per il 30 aprile 1998 a due membri del Consiglio di amministrazione della convenuta (doc. 16). In seguito a colloqui con i medesimi membri del Consiglio di amministrazione, __________ e __________ __________, le dimissioni sono rientrate, ma il 26 giugno 1998 l'appellante ha comunicato alla convenuta di confermarle (doc. __________, doc. __________ ad __________). La lettera di dimissioni dell'attore è stata discussa in due successive riunioni del Consiglio di amministrazione, il 26 giugno 1998 (doc. __________) e il 16 luglio 1998 (doc. __________). L'attore ha in seguito riferito il 29 luglio 1998 al Consiglio di amministrazione che i suoi impegni verso la ditta terminavano alla fine di luglio 1998 (doc. __________). La datrice di lavoro ne ha preso atto con lettera dello stesso giorno, accettando le dimissioni per il 31 dicembre 1998, poiché il contratto di lavoro prevedeva un termine di preavviso di sei mesi completi (doc. __________) e ha chiesto al direttore di allestire il bilancio intermedio al 31 luglio 1998. Non è invero chiaro come si siano svolte in seguito le trattative tra le parti, ma il 31 luglio 1998 una delegazione del Consiglio di amministrazione ha consegnato all'attore le chiavi per entrare negli uffici della ditta durante gli orari di lavoro a sbrigare alcune pratiche rimaste in sospeso il 31 luglio 1998 (doc. __________). Ora, come rilevato con pertinenza dal primo giudice, tale ricevuta può solo significare che l'attore aveva consegnato alla convenuta le chiavi in suo possesso alla scadenza da lui indicata e che si sarebbe recato negli uffici della ditta nell'agosto 1998 al solo scopo di ultimare alcune pratiche. Qualora l'attore fosse rimasto alle dipendenze della convenuta fino al 31 agosto 1998, come ora egli pretende, non vi sarebbe infatti stata alcuna necessità di consegnargli le chiavi della ditta. Né si comprenderebbe la richiesta della convenuta di volere un rapporto intermedio proprio alla data del 31 luglio 1998.

                                         L'attore afferma di essere rimasto in ditta e di aver lavorato 8 giorni nell'agosto 1998 (doc. __________) per allestire il bilancio intermedio al 31 luglio 1998, richiesto dalla convenuta con la lettera del 29 luglio 1998 (doc. __________). Nulla agli atti consente di ritenere che egli avesse rinviato la data delle proprie dimissioni. La convenuta ha dichiarato all'attore il 24 agosto 1998 di accettare le sue dimissioni per il 31 luglio 1998 e lo ha invitato a lasciare con effetto immediato la ditta, rimproverandogli di aver diffuso voci infondate sulla situazione di liquidità in cui essa si trovava (doc. __________). Tale lettera non chiarisce quali fossero i rapporti tra le parti per quel che concerne la permanenza in ditta nell'agosto 1998, ma è assodato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che la data del 31 luglio 1998 era ritenuta decisiva per i loro rapporti contrattuali. L'istruttoria non ha permesso di accertare un accordo delle parti sulla rimunerazione dell'attore per la conclusione delle pratiche in sospeso al 31 luglio 1998. I rimproveri dell'appellante al primo giudice si rivelano così privi di fondamento, essendo dimostrato che il rapporto di lavoro ha preso fine il 31 luglio 1998 senza che le parti abbiano definito un accordo sulla retribuzione delle attività svolte nell'agosto 1998 dall'appellante per portare a termine le pratiche rimaste in sospeso al 31 luglio 1998, di cui per altro tutto si ignora.

                                   3.   Per quel che concerne l'ammontare dello stipendio, l'attore adduce che il contratto stipulato nel 1994 non può derogare su questo punto alle cifre indicate alla Sezione degli stranieri nei formulari sottoscritti dal lavoratore e dalla datrice di lavoro (cfr. incarto doc. __________ richiamato, formulari __________). Ora, l'istruttoria ha fornito dati contrastanti sull'ammontare dello stipendio. Il contratto sottoscritto dalle parti il 22 dicembre 1994 (doc. __________) stabilisce uno stipendio mensile lordo di fr. 10'000.- per tredici mensilità, invariate le altre condizioni e accordi precedenti, tra cui il diritto a un rimborso spese mensili di fr. 1'000.- (doc. __________ con rinvio al doc., contratto del 5 giugno 1987). L'attore stesso ha rivendicato alla convenuta il 10 settembre 1998 uno stipendio mensile netto di fr. 9'248.60 per il mese di agosto 1998 (doc. __________, __________, cfr. anche doc. __________), corrispondente a uno stipendio lordo di fr. 10'000.- Se non che, l'8 febbraio 1991 la datrice di lavoro aveva inviato all'autorità amministrativa una domanda preventiva di permesso di dimora per l'attore in cui indicava uno stipendio annuo di fr. 140'000.- più fr. 14'000.-, per un totale di fr. 154'000.- annui (doc.  ) e aveva confermato tale cifra negli anni successivi, compilando i vari formulari di rinnovo (cfr. Doc. III richiamato; doc. __________).

                                         Ora, lungi dall'essere semplici "documenti allestiti a fini amministrativi", come considerato dal primo giudice, i formulari inoltrati all'Ufficio degli stranieri e all'Ufficio del lavoro vincolano il giudice civile per quel che concerne le condizioni salariali fissate nel permesso amministrativo (DTF 129 III 618, consid. 5.1 pag. 621; 122 III 110 consid. 4d pag. 115). La clausola del contratto individuale di lavoro che prevede uno stipendio inferiore a quello accettato dall'autorità amministrativa è, infatti, nulla per legge (art. 361 cpv. 2 CO), anche se essa supera lo stipendio usuale nell'attività considerata. Ne discende che di principio è vincolante per le parti contrattuali e per il giudice civile lo stipendio annuo lordo di fr. 154'000.- menzionato nei formulari inoltrati alla Sezione degli stranieri (doc. __________ richiamato) per il periodo successivo all'8 febbraio 1991. Resta da valutare se, come affermato dalla convenuta, la pretesa dell'attore non sia temeraria e l'appellante non trascenda nell'abuso di diritto nel rivendicare la differenza tra lo stipendio di fr. 130'000.- annui lordi più il rimborso spese di fr. 1'000.- pattuito nel contratto sottoscritto il 22 dicembre 1994 (doc. __________), effettivamente percepito, e quello di fr. 140'000.- annui oltre fr. 14'000.- per rimborso spese figurante nei formulari inviati all'Ufficio degli stranieri (cfr. doc. __________).

                                         Il Tribunale federale e la dottrina ritengono che il datore di lavoro possa prevalersi dell'abuso di diritto, trattandosi di lavoratori stranieri, solo in circostanze eccezionali, per non svuotare di significato la protezione garantita al lavoratore dall'art. 341 cpv. 1 CO (DTF 129 III 618 consid. 5.2 pag. 622 e rif. citati). Non costituisce quindi un abuso di diritto il fatto che l'attore ha sottoscritto un contratto di lavoro stipulante condizioni salariali inferiori a quelle indicate nei formulari inoltrati alla Sezione cantonale degli stranieri (cfr. doc. __________) e che ha atteso la fine del rapporto di lavoro per far valere le sue pretese (DTF 129 III 618 pag. 623). Nel caso concreto, tuttavia, l'attore non era un semplice dipendente della convenuta, come nei casi giudicati dal Tribunale federale. Egli era direttore amministrativo e organo della datrice di lavoro nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. __________). In particolare egli era l'unico responsabile degli stipendi e allestiva tutte le schede di stipendio per il personale d'ufficio (deposizione testimoniale __________ __________ del 3 maggio 2000), tra le quali la propria. Non risulta dagli atti, né l'attore lo pretende, che egli abbia mai contestato la divergenza di stipendio annuo tra quanto pattuito con la convenuta il 22 dicembre 1994 (fr. 130'000.- oltre rimborso spese fr. 1'000.- mensili, doc. __________) e quanto indicato alla Sezione degli stranieri (fr. 140'000.- annui oltre fr. 14'000.-, doc. __________). La differenza, invero modesta (circa il 7,6%) non è stata rivendicata dall'attore neppure dopo che questi ha ottenuto il permesso di domicilio C nel 1996. Nel 1998 l'attore ha invero sollevato contestazioni sull'interpretazione del contratto di lavoro del 22 dicembre 1994 (cfr. doc. __________, lettera 26 giugno 1998), ma non ha addotto di essere retribuito meno del dovuto e si è limitato a discutere il suo ruolo all'interno della ditta. Se a ciò si aggiunge che ancora nel settembre 1998 egli ha chiesto uno stipendio netto di fr. 9'248.60 per il mese di agosto 1998 (doc. O, H, 19), pari allo stipendio lordo di fr. 10'000.- versato dal 1994 in poi (cfr. doc. __________, doc. __________), si deve concludere che l'attore ha avuto un comportamento palesemente contraddittorio, tale da costituire un abuso di diritto qualificato. Lo stipendio determinante per il calcolo delle pretese salariali dell'attore è quindi quello di fr. 10'000.- mensili lordi per tredici mensilità indicato nel contratto del 12 dicembre 1994 (doc. __________), che egli ha percepito senza sollevare obiezioni fino alla fine del rapporto di lavoro, con un rimborso spese mensile di fr. 1'000.- (doc. __________ per il 1998).

                                   4.   L'attore sostiene che il suo stipendio annuo era di fr. 154'000.- oltre all'imposta alla fonte a carico del datore di lavoro, per un totale di fr. 177'500.- annui, riferendosi al calcolo eseguito dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ -__________. Egli deduce tale sua conclusione dalla menzione figurante sul formulario di rinnovo del permesso di dimora con attività che stipula:

                                         "La retribuzione base è la remunerazione del lavoratore (in contanti e in natura) comprensiva degli oneri sociali a carico di quest'ultimo. Non comprende i supplementi legalmente previsti (assegni per i figli, indennità per vacanze, ecc.). Il datore di lavoro non può derogare ad accordi contrattuali (collettivi, individuali) più favorevoli al lavoratore, né ridurre la retribuzione base senza il preventivo consenso dell'Ufficio cantonale del lavoro" (doc. S).

                                         Secondo l'appellante tale formulazione dimostra che l'imposta alla fonte è a carico del datore di lavoro, poiché nel contratto di lavoro del 22 dicembre 1994 potevano essere dedotte dallo stipendio lordo solo le trattenute sociali AVS, AD, FPP, FPP PAX (doc. C). L'argomentazione rasenta la temerarietà. Lo stipendio lordo pattuito dalle parti, che corrisponde al salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, comprende tutte le remunerazioni previste per un'attività dipendente (Wyler, Le droit du travail, Berne 2002, pag. 127). Il contratto tra le parti (doc. C) e i formulari di rinnovo del permesso agli atti (doc. S e doc. III richiamato) nulla dicono su aggiunte allo stipendio lordo e l'attore non può dunque pretendere alcunché in aggiunta a quello pattuito di fr. 130'000.- annui. L'imposta alla fonte è a carico del lavoratore (art. 83 LFID) e il datore di lavoro ha unicamente l'obbligo di collaborare all'incasso dell'imposta, in particolare trattenendo al dipendente l'importo della medesima. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte (art. 88 cpv. 3 LFID) ma il lavoratore è il debitore dell'imposta, percepita sul suo stipendio lordo (Wyler, op. cit., pag. 129). L'obbligo del datore di lavoro di trattenere l'imposta ha origine in una legge fiscale e non è di natura contrattuale (Wyler, op. cit., pag. 130). In conclusione, quindi, il fatto che il contratto di lavoro non menziona tra le trattenute dallo stipendio l'imposta alla fonte non ha conseguenze sull'importo dello stipendio lordo pattuito tra datore di lavoro e lavoratore. Al riguardo è pertanto del tutto ininfluente la deposizione del nuovo direttore della convenuta, rivelatasi errata, sulle menzioni figuranti nei contratti di lavoro degli altri dipendenti stranieri e non domiciliati (doc. __________). La pretesa di fr. 151'478.20 si rivela pertanto infondata.

                                   5.   In appello l'attore ripropone la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'000.- per la sua attività di membro del Consiglio di amministrazione, ricoperta dal 1° dicembre 1992. Egli sostiene che la convenuta si era impegnata a versargli per tale carica l'importo di fr. 10'000.- annui percepito da tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito per aver respinto la domanda di edizione dell'incarto relativo alle indennità versate per il consiglio di amministrazione della convenuta. Egli non ha tuttavia fatto uso della facoltà di chiedere in appello l'assunzione della prova rifiutata dal Pretore (art. 322 lett. b CPC), sicché la sua censura cade nel vuoto. La prova, del resto, sarebbe stata ininfluente per il giudizio, il confronto con le indennità versate ad altri membri del consiglio di amministrazione non potendo offrire indicazioni di rilievo sulle eventuali pattuizioni concluse tra l'attore e la convenuta.

                                         Ora, non vi è traccia agli atti di un qualunque accordo sulla remunerazione come membro del Consiglio di amministrazione in aggiunta allo stipendio, come ha rilevato con pertinenza il Pretore. Nelle domande di rinnovo del permesso di lavoro le parti hanno menzionato una remunerazione complessiva annua di fr. 140'000.- più fr. 10'000.- per l'attività di direttore e di membro del consiglio di amministrazione (doc. __________ richiamato, fascicolo della Sezione cantonale degli stranieri). Anche il contratto di lavoro del 22 dicembre 1994 menziona le mansioni del dipendente quale membro del Consiglio di amministrazione e direttore e indica uno stipendio mensile di fr. 10'000.- per tredici mensilità (doc. __________, pag. 1). Lo stipendio pattuito dalle parti comprendeva dunque tutte le prestazioni del dipendente, tra le quali l'attività di consigliere d'amministrazione. Né giova all'appellante riferirsi alle retribuzioni percepite dagli altri membri del consiglio di amministrazione. A prescindere dal fatto che __________ __________ e __________ __________ ricevevano un'indennità di fr. 5'000.- annui oltre un rimborso spese di fr. 4'000.- annui (cfr. doc. __________ conto annuale al 31.12.1994, sospesi passivi; doc. __________ conto annuale al 31.12.1996, doc. __________ conto annuale al 31.12.1997, terzultimo foglio), la loro posizione all'interno della ditta era diversa da quella dell'attore, sicché non si vede come quest'ultimo possa fondare il proprio diritto a un'indennità annua di fr. 10'000.- confrontando la sua situazione con quella di altri consiglieri di amministrazione.

                                   6.   Nel giudizio impugnato, il Pretore ha ritenuto determinante per il conteggio delle vacanze non godute il conteggio del mese di luglio 1998, che indicava un saldo di 280.60 (doc. __________). L'attore contesta tale conclusione e sostiene che il conteggio su cui si è fondato il primo giudice era solo provvisorio, poiché dovevano ancora essere calcolate e verificate le vacanze non godute, la tredicesima e lo stipendio ancora dovutogli. Egli fa valere di aver maturato 609.30 ore di vacanze non godute, come risulta dal conteggio di agosto 1998 (doc. __________) e rivendica a tale titolo fr. 50'519.25, sulla base di uno stipendio annuo di fr. 177'500.-. Il conteggio di stipendio dell'agosto 1998 indica effettivamente un saldo di vacanze non godute di 609.30 ore. L'evoluzione del saldo vacanze del 1998, nondimeno, attesta che l'attore ha usufruito di 168 ore di vacanze nel mese di marzo 1998 (doc. F3, 168 ore) e che dopo di allora ogni mese venivano accreditate nel saldo vacanze 14 ore (cfr. doc. F4, F5, F6, F7). Mal si comprende quindi come sull'arco di un solo mese, da luglio ad agosto 1998, siano state accreditate ben 329 ore di vacanze non godute. D'altra parte, come accertato dal primo giudice, il contratto di lavoro è stato sciolto con effetto al 31 luglio 1998 e l'attore non può di conseguenza rivendicare indennità per vacanze non godute dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. L'insieme dei conteggi agli atti per il 1998 (doc. F1 a F8) consente di accertare che il saldo di vacanze del conteggio di luglio 1998, ancorché provvisorio, corrisponde a quello del giugno 1998, aumentato delle 14 ore di vacanze maturate in un mese, per un totale di 280.60 ore. Non vi è quindi motivo per scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.

                                   7.   Nel proprio appello adesivo, la convenuta riafferma, oltre alla contestazione sull'indennità per vacanze non godute, le domande riconvenzionali integralmente respinte dal Pretore. L'attore sostiene che l'appello adesivo è improponibile in ordine, non avendo per oggetto dispositivi del giudizio pretorile impugnati con l'appello principale. A torto. La giurisprudenza e la dottrina ammettono la possibilità di impugnare con l'appello adesivo anche i dispositivi non toccati da quello principale (Rep. 1998 pag. 255-256; Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 2967 pag. 260; Poudret, Commentaire de l'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 59-61 OJ; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zürich 1997, § 266 pag. 869 ss., n. 5 pag. 870). Ricevibile, l'appello adesivo può quindi essere esaminato nel merito.

                                   8.   La convenuta afferma in primo luogo che l'attore non ha diritto a nessuna indennità per vacanze non godute nemmeno per il periodo antecedente al 31 luglio 1998, poiché il regolamento aziendale prevedeva le ferie dei dipendenti nei periodi di chiusura aziendale (doc. __________) e il dipendente non aveva dimostrato di aver dovuto lavorare durante le ferie aziendali su istruzioni della datrice di lavoro. Inoltre, prosegue la convenuta, i conteggi di stipendio contenuti nel plico doc. __________ non sono affidabili e sono da considerare di parte, essendo stati allestiti dall'attore medesimo. Come ha rilevato con pertinenza il primo giudice, i conteggi di stipendio agli atti (in particolare doc. __________) sono stati allestiti dall'attore nell'ambito della sua attività di direttore della convenuta e responsabile del personale di ufficio. Non vi è quindi motivo per ritenere che gli stessi non corrispondano alla realtà e del resto la convenuta nemmeno pretende che l'ex dipendente avrebbe scientemente falsificato i noti conteggi, né ha fatto capo alla speciale procedura di eccezione di falso prevista dagli art. 216 ss. CPC. La convenuta non ha portato prove atte a smentire l'affermazione del suo ex dipendente di aver lavorato anche durante le ferie aziendali. Del resto, nei conti annuali 1997 della convenuta figurano nei sospesi passivi fr. 340'000.per vacanze non usufruite 1997 (doc. Q), ciò che dimostra l'esistenza di crediti dei lavoratori per vacanze non godute nonostante l'obbligo di prenderle durante la chiusura aziendale. In siffatte circostanze, l'apprezzamento del Pretore regge alla critica e l'appello adesivo sull'indennità per vacanze non godute si rivela infondato.

                                   9.   Con riferimento alla vertenza giudiziaria avuta con la __________ __________ __________., la convenuta rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle prove per non aver ammesso che l'attore si era impegnato ad assumere tutti i costi derivanti dal ricorso al Tribunale federale qualora la datrice di lavoro fosse risultata soccombente, come è poi avvenuto. Dall'istruttoria è emerso che la vertenza giudiziaria litigiosa traeva origine da un lodo arbitrale sfavorevole alla convenuta, che quest'ultima ha voluto impugnare davanti al Tribunale federale, nonostante il parere contrario del proprio legale, avv. __________ __________ (doc. __________9). I direttori della convenuta, __________ __________ e __________ __________, hanno di comune accordo deciso di ricorrere (doc. __________, deposizione del legale __________ __________, del 3 maggio 2000) e hanno rilasciato procura, in nome della convenuta, all'avv. __________ __________ (doc. __________). Quest'ultimo ha riferito di non avere un ricordo preciso di un accordo in base al quale il direttore __________ __________ avrebbe assunto i costi del ricorso in caso di soccombenza davanti al Tribunale federale della convenuta (deposizione testimoniale del 3 maggio 2000, pag. 2), ma di ricordare che l'attore gli riferì di essere disposto ad anticipare con fondi personali almeno l'acconto iniziale.

                                         Ora, dagli atti risulta un primo acconto di fr. 5'500.- versato in contanti all'avv. __________ __________ dall'attore per conto della convenuta (doc. __________ G), un versamento di fr. 8'000.- delle __________ __________ __________ alla cassa del Tribunale federale per l'anticipo sulle spese (doc. __________), un secondo acconto di fr. 5'325.- all'avv. __________ __________ (doc. 7) e il saldo della nota d'onorario del legale (doc. 8) per l'importo di fr. 5'447.-, indirizzati alle __________ __________ __________. Il legale ha dichiarato di essere stato pagato (deposizione testimoniale del 3 maggio 2000, pag. 2), senza tuttavia che si abbiano indicazioni affidabili sulla persona che ha eseguito i pagamenti. In queste circostanze è provato che l'attore ha versato personalmente con fondi personali solo il primo acconto iniziale, così come dichiarato dall'avv. __________ __________l, mentre tutto si ignora di chi ha effettivamente messo a disposizione i fondi per i successivi versamenti. A giusta ragione quindi la convenuta si duole che il Pretore ha ammesso l'obbligo di rimborsare all'ex dipendente l'importo di fr. 13'500.-, l'istruttoria avendo dimostrato che quest'ultimo ha anticipato con fondi personali solo il primo acconto iniziale, per l'importo di fr. 5'500.- (doc. 6, G, LL).

                                         La convenuta non ha provato che l'attore aveva assunto l'obbligo di rimborsarle tutte le spese del ricorso qualora essa fosse risultata soccombente. La lettera 29 settembre 1998 dell'avv. __________ __________ al patrocinatore dell'attore è da considerare alla stregua di un'affermazione di parte e come tale non prova l'esistenza dell'accordo di cui si prevale la convenuta. Il ricorso al Tribunale federale, del resto, presentava un aspetto di opportunità per la convenuta poiché le consentiva di evitare un esborso massiccio della somma dovuta alla __________ __________ __________., e in pendenza di ricorso il legale della convenuta riuscì a concordare un buon accordo con la controparte (deposizione avv. __________ __________ del 3 maggio 2000, pag. 3). La decisione di presentare il ricorso, presa concordemente dai due direttori __________ __________ e __________ __________ e non solo da quest'ultimo (cfr. deposizione avv. __________ __________, ibidem), rientrava quindi in una precisa strategia aziendale nell'interesse della convenuta. La conclusione del Pretore, che ha respinto la pretesa della convenuta di farsi risarcire i costi della nota lite, regge dunque alla critica.

                                10.   Secondo la convenuta l'attore si sarebbe attribuito sull'arco degli anni numerosi accrediti per rimborsi spese superiori all'importo pattuito nel contratto del 22 dicembre 1994, pari a fr. 1'000.- mensili. Essa espone che nei conteggi di stipendio si rilevano versamenti non giustificati di complessivi fr. 9'000.- (cfr. plico doc. 5) per rimborsi spese e un'indennità di fr. 13'500.- versata nel marzo 1998 (doc. 5) per vacanze non godute e conclude per la restituzione dell'importo complessivo di fr. 22'500.- di cui si sarebbe indebitamente arricchito l'ex dipendente. La pretesa è infondata. Dai conteggi di stipendio è invero emerso che in alcune occasioni i rimborsi delle spese superavano l'importo mensile di fr. 1'000.- (cfr. doc. 5). Se non che, nulla agli atti lascia pensare che tali versamenti supplementari non fossero stati concordati dalle parti. Il direttore amministrativo non aveva firma individuale, ma firma collettiva a due. L'accusa di aver sfruttato la fiducia dell'altro direttore per fargli firmare ordini di bonifico superiori al dovuto non ha trovato la benché minima conferma negli atti ed è rimasta allo stato di mera affermazione di parte. Al riguardo l'appello adesivo deve pertanto essere respinto.

                                11.   L'appellante adesiva esige ancora dall'attore il versamento di fr. 30'725.25 per il risarcimento del danno provocatole dalla necessità di far allestire a terzi il bilancio intermedio al 31 luglio 1998. Il primo giudice ha ritenuto che la pretesa non fosse sorretta da prove e l'ha di conseguenza respinta. In questa sede la convenuta ribadisce che il danno è pari alla nota professionale emessa il 6 novembre 1998 della __________ per l'allestimento del rendiconto al 31 agosto 1998 (doc. 11) e sostiene che l'attore ne è responsabile, avendo violato i suoi doveri contrattuali, tra i quali rientrava il compito di occuparsi della gestione economica e finanziaria (doc. __________). La convenuta non ha tuttavia provato che il direttore amministrativo avesse assunto l'obbligo di allestire personalmente un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 o che tale incombenza rientrasse nei suoi compiti. La presenza dell'attore nei locali della convenuta nell'agosto 1998 era dovuta a non meglio definite "pratiche in sospeso" (doc. __________) e "pendenze" (doc. __________), di cui tutto si ignora. Solo il 29 luglio 1998 la convenuta ha preteso che l'attore allestisse un bilancio intermedio al 31 luglio 1998 entro il 15 settembre 1998 (doc. __________), salvo poi ritornare sulle proprie decisioni il 24 agosto 1998 e diffidarlo dal ripresentarsi in ditta (doc. __________). In queste circostanze non si può ritenere dagli atti che l'attore avesse assunto un obbligo contrattuale di allestire il noto bilancio intermedio al 31 luglio 1998. Egli non può dunque essere tenuto a rifondere alla convenuta i costi di un documento intermedio che essa ha fatto allestire per sua convenienza.

                                12.   In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto, mentre l'appello adesivo merita accoglimento solo per l'importo di fr. 8'000.- relativi all'anticipo spese versato al Tribunale federale nella vertenza __________ __________ ____________________ La convenuta deve dunque versare all'attore l'importo di fr. 17'170.-. Gli oneri processuali di ogni rimedio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L'attore soccombe in misura integrale sull'appello principale. La convenuta ha dedotto in appello una parte delle domande riconvenzionali, per fr. 87'497.25 (cfr. appello adesivo, pag. __________) e ha contestato l'attribuzione di un importo di fr. 25'170.- a titolo di indennità per vacanze non godute e di rimborso delle spese affrontate per la causa __________, ottenendo causa vinta solo su fr. 8'000.-. L'appellante adesiva risulta quindi soccombente in misura pressoché integrale e dovrà quindi sopportare i costi processuali per i 19/20, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per le ripetibili di appello adesivo. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG

pronuncia:              1.   L'appello 23 dicembre 2002 di __________ __________ è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 3'500.b) spese                         fr.      50.fr. 3'550.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo 10 febbraio 2003 di __________ __________ __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.1    La parte convenuta __________, __________, è condannata a pagare alla parte attrice __________ __________, __________, l'importo di fr. 17'170.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 1998, giorno della notifica del relativo precetto esecutivo n. 637840 e prima messa in mora documentata.

                                         1.2    Entro tali limiti è respinta in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 637840 UE Lugano, notificato il 6 ottobre 1998.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'500.b) spese                         fr.      50.fr. 1'550.già anticipati dall'appellante adesiva, rimangono a suo carico per 19/20 e a carico di __________ __________ per 1/20. __________ __________ __________ rifonderà inoltre ad __________ __________ l'importo di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili ridotte.

                                   5.   Intimazione:

- avv. __________ - avv. __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.3 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2003 12.2003.3 — Swissrulings