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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.02.2005 12.2003.222

23 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,611 mots·~8 min·3

Résumé

valutazione di perizie di parte in senso opposto

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.222

Lugano 23 febbraio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00803 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 4 dicembre 2001 da

 AP 1  rappr. da  RA 1 

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'250.oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto;

appellante l'attore con atto di appello 23 dicembre 2003, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 6 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 20 ottobre 1999, mentre era alla guida di una vettura Citroën BX Break 19 RI intestata a __________, __________ AP 1, pensionato settantenne, è andato a sbattere, dopo aver investito un cinghiale, contro una scarpata. A seguito dell’incidente, che ha provocato danni materiali di lieve entità, egli ha riportato varie contusioni alle gambe ed alla spalla nonché una distorsione della colonna cervicale (doc. F), che hanno indotto la AO 1, presso la quale il veicolo era assicurato, a corrispondergli, in virtù della copertura per infortunio degli occupanti (doc. A e B), fr. 3'350.- a titolo d’indennità per inabilità temporanea al lavoro di fr. 50.- giornalieri durante 67 giorni.

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________ AP 1 ha chiesto la condanna della stessa compagnia di assicurazioni al pagamento di altri fr. 21'250.- oltre interessi, adducendo in sintesi che nel settembre 2000 i dolori alla colonna cervicale, alla spalla ed al ginocchio si sarebbero riaccentuati, sì da imporgli di far capo a nuove cure mediche e di rinunciare ad iniziare un nuovo lavoro.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione contestando in particolare che i nuovi disturbi fossero riconducibili all’incidente e che gli stessi avessero provocato un’incapacità lavorativa.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, facendo propria la tesi difensiva della convenuta, ha in sostanza ritenuto che l’attore non aveva provato con la necessaria certezza che i disturbi da lui lamentati fossero dovuti all’incidente rispettivamente che gli stessi gli avessero causato un’incapacità totale al lavoro.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione. Egli ritiene innanzitutto che il referto del dott. __________, specialista in neurochirurgia, che nel caso concreto aveva concluso per l’esistenza di una “ricaduta”, fosse maggiormente attendibile di quello, possibilista, fatto allestire dalla convenuta dal dott. __________, specialista della mano, che giungeva a conclusioni del tutto opposte. Quanto poi alla sua incapacità lavorativa, la stessa era stata confermata dai certificati medici che erano stati a suo tempo rilasciati dal dott. __________.

                                   5.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Giusta l’art. 8 CC, pacificamente applicabile anche in ambito assicurativo (II CCA 10 febbraio 1999 inc. n. 12.98.187), ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, in difetto di che il giudice è tenuto a decidere a suo sfavore (per tanti: Kummer, Berner Kommentar, N. 20 ad art. 8 CC).

                                6.1   Nel caso di specie, a sostegno della tesi attorea della “ricaduta”, sono stati versati agli atti i referti allestiti dal medico curante dell’attore, il generalista dott. __________ (cfr. scritto 20 agosto 2002 doc. III° rich.), e dello specialista a cui questi aveva ritenuto di rivolgersi, il neurochirurgo dott. __________ (doc. V e lettera 4 febbraio 2002 doc. II° rich.), che hanno entrambi confermato le loro diagnosi in sede testimoniale, mentre la convenuta, a sostegno della tesi opposta, ha prodotto la perizia (doc. 4) fatta allestire dal suo medico di fiducia, il dott. __________, il quale, pure sentito in sede testimoniale, ha a sua volta confermato le sue conclusioni. Il primo aspetto che balza all’occhio è che tutte queste valutazioni, sia pure confermate testimonialmente, costituiscono pur sempre perizie di parte, anche quella del dott. __________, che nell’occasione è intervenuto quale ausiliario del medico curante dell’attore, allo scopo di allestire una contro-perizia (cfr. doc. S). Il solo fatto -evidenziato per altro irritualmente per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- che il dott. __________ fosse apparentemente più qualificato rispetto al dott. __________, il quale comunque, oltre ad essere uno specialista della mano, disponeva pur sempre di una specializzazione in chirurgia generale e in medicina sportiva come pure di un’esperienza pluriennale, non permette ancora a questa Camera di ritenere preferibile la diagnosi del primo, condivisa dal medico curante dell’attore, a quella del secondo, tanto più che quest’ultimo, a differenza degli altri due, aveva potuto effettuare una verifica radiografica (cfr. doc. 4), mentre costoro avevano fondato il loro giudizio perlopiù sul fatto, riferito loro dall’attore, senza che essi -nemmeno il dott. __________, presso cui l’attore era in cura dall’estate 1999, ma più che altro per problemi di vascolarizzazione degli arti inferiori- avessero potuto verificarlo, che egli prima dell’incidente non aveva mai lamentato disturbi analoghi. Contrariamente a quanto affermato -anche in questo caso per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nel gravame, non risulta per altro che il dott. __________ si sia espresso solo in termini possibilistici in merito alla questione del nesso causale, tanto è vero che, in sede testimoniale, egli ha dichiarato di avere la quasi assoluta certezza, salvo per la verità aver parlato in seguito in termini di probabilità, della bontà della sua tesi, esposta in modo categorico nel doc. 4; è semmai il dott. __________ ad apparire possibilista (cfr. doc. V e la sua testimonianza), tanto più che egli, in sede testimoniale, ha dichiarato di aver tra l’altro fondato il suo giudizio su considerazioni di carattere statistico e basate sull’esperienza. In tali circostanze, solo l’esecuzione di una perizia giudiziaria, cui le parti hanno inspiegabilmente rinunciato nel corso del procedimento, avrebbe in definitiva permesso di stabilire con la necessaria certezza quale referto era il più attendibile e dunque se ed eventualmente in quale misura quanto lamentato dall’attore costituisse una “ricaduta”.

                                6.2   Analoghe considerazioni valgono in merito all’esistenza di un’incapacità lavorativa dell’attore, ritenuto che a fronte dei certificati del dott. __________, il quale aveva concluso per una sua incapacità al 100%, il dott. __________, oltretutto teoricamente più qualificato di lui, era stato in grado di confermare tutt’al più solo una non meglio quantificata incapacità parziale (cfr. doc. 4).

                                6.3   Ma a prescindere da quanto precede, non è in definitiva dato a sapere fino a quando sia effettivamente durata questa eventuale incapacità lavorativa, totale o parziale, dell’attore rispettivamente se la stessa fosse temporanea oppure definitiva. Lo stesso dott. __________, l’unico che si é espresso su tali questioni, ha in effetti dovuto ammettere in sede testimoniale di non essere in grado di dire se, dopo il suo certificato medico risalente al 2001 -verosimilmente quello del 6 luglio 2001 (cfr. doc. II° rich.), ove invero il medico si era limitato a confermare che l’attore non aveva più potuto lavorare dopo l’incidente- l’incapacità lavorativa dell’attore fosse rimasta del 100%, tanto più che quest’ultimo non può in ogni caso avvalersi del certificato medico 19 dicembre 2003, allegato all’appello quale doc. B, la cui produzione in questa sede è proceduralmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In tali circostanze, dunque, neppure sarebbe possibile calcolare l’eventuale indennità a suo favore, visto che la stessa, in base al contratto di assicurazione (cfr. doc. A e B), era dovuta in ragione di fr. 50.- per ogni giorno d’incapacità temporanea totale al lavoro rispettivamente in ragione di un importo ridotto al grado di capacità al lavoro per ogni giorno di incapacità parziale, finché durava la cura medica necessaria, ma al massimo per 5 anni a contare dal giorno dell’infortunio.

                                   7.   Non essendo stato sufficientemente provato che i disturbi lamentati dall’attore dal settembre 2000 si lasciassero effettivamente ricondurre all’incidente avvenuto nell’ottobre 1999 e quale fosse l’effettiva incapacità lavorativa dell’attore (totale o parziale) rispettivamente quando la stessa, sempre che fosse temporanea, fosse terminata, ne deve discendere, a conferma del giudizio di prime cure, la reiezione del gravame. Analoga sorte, per l’evidente assenza di probabilità di esito favorevole dell’impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), merita la domanda dell’attore volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria per la sede di appello.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello impone di ridurre l’indennità ripetibile a favore della convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 23 dicembre 2003 di __________ AP 1 è respinto.

                                   II.   La domanda di __________ AP 1 volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria in sede di appello è respinta.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    580.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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