Incarto n. 12.2003.219
Lugano 31 gennaio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00060 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28 gennaio 1997 da
AP 1 AP 2 AP 3 tutti patr. da RA 1 patr. da RA 2
contro
AO 1 patr. da RA 3
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 537'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dalla controparte;
ed ora sull’istanza di restituzione in intero 17 ottobre 2003 con cui gli attori __________, __________ e __________ AP 1 -la petizione essendo stata nel frattempo respinta in ordine in quanto promossa dall’attrice __________ - hanno chiesto di poter versare agli atti il doc. NN e di richiamare l’incarto penale n. __________ del Ministero pubblico di Lugano, richiesta cui la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore, con decreto 25 novembre 2003, ha respinto;
appellanti gli istanti con atto di appello 19 dicembre 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di restituzione in intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 5 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 22 dicembre 2003 con cui il giudice di prime cure ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con l’istanza di restituzione in intero 17 ottobre 2003, avversata dalla convenuta AO 1 gli attori __________, __________ e __________ AP 1 hanno evidenziato come il 19 settembre 2003 la stampa avesse riportato la notizia dell’arresto di __________ e di __________, direttori della convenuta, prevenuti colpevoli dei reati di appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, malversazioni che risalirebbero già alla metà degli anni Novanta, la cui entità era stata provvisoriamente stimata in fr. 30'000'000.-. Rilevando che “le risultanze istruttorie e gli accertamenti che verranno effettuati nell’ambito del procedimento penale sono sicuramente influenti per l’esito della presente causa” rispettivamente che “alla luce delle recenti risultanze penali, emerge l’inattendibilità” dei due prevenuti, sentiti a suo tempo in qualità di testimoni nella procedura civile, essi hanno pertanto chiesto di poter versare agli atti l’articolo del quotidiano __________ riportante la notizia (doc. NN) e di richiamare l’incarto penale in questione (inc. n. __________ del Ministero pubblico di Lugano).
2. Con il decreto 25 novembre 2003 qui impugnato il Segretario assessore ha respinto l’istanza di restituzione in intero, ritenendo in sostanza che i mezzi di prova di cui si chiedeva l’assunzione non fossero rilevanti per l’esito della lite e ciò nemmeno nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza: l’articolo di giornale e l’incarto penale aperto nei confronti dei due direttori della convenuta, relativo a presunte malversazioni commesse a metà degli anni Novanta, si riferivano in effetti a fatti completamente estranei alla causa civile, che al contrario aveva per oggetto tutta una serie di accrediti ed addebiti bancari risalenti al periodo tra febbraio e luglio 1987, che gli attori pretendevano essere avvenuti a loro insaputa e senza il loro consenso; le due prove, proprio perché concernenti altri fatti rispetto a quelli oggetto della petizione, non erano d’altro canto idonee a dimostrare l’asserita inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai prevenuti.
3. Con l’appello 19 dicembre 2003, che qui ci occupa, gli istanti sostengono che, sulla base dei fatti riferiti dal giornalista, fors’anche in modo impreciso -specie con riferimento alla collocazione temporale delle malversazioni-, non si poteva escludere a priori la rilevanza dell’incarto penale, che potrebbe aver portato alla luce altri elementi importanti segnatamente l’esistenza di malversazioni compiute anche in epoca precedente rispettivamente chiarire le loro modalità d’attuazione e in ogni caso permetteva di valutare l’attendibilità delle testimonianze rilasciate dai prevenuti. A loro giudizio, ciò giustificava, anche solo per verificare l’effettiva pertinenza delle contestazioni con la fattispecie oggetto della causa civile, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di restituzione in intero.
4. Delle osservazioni 5 febbraio 2004 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e seg. CPC: la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo è così ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto che la relativa domanda deve essere inoltrata al più tardi entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza.
Nella misura in cui tale istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità -che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 78 CPC)- i suoi requisiti vanno valutati dal giudice con un certo rigore. Che i requisiti della “tempestività” e della “mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa” vadano esaminati con una certa severità lo si intuisce già dal tenore letterale degli articoli di legge. Minor rigore è per contro richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove, ritenuto come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando così ad una formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per l’esito del processo. Nell’esaminare l’influenza di prove e fatti il giudice dovrà pertanto limitarsi ad un giudizio di apparenza e di verosimiglianza, senza dover controllare troppo in profondità la fondatezza delle circostanze allegate o la rilevanza delle prove, che saranno in ogni caso oggetto di un più accurato esame da parte del giudice di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138; per tante II CCA 28 dicembre 1999 inc. n. 10.1995.98, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163). La domanda di restituzione in intero non ha in ogni caso funzione integrativa delle prove assunte ma unicamente quella di acquisire agli atti uno o più elementi probatori nuovi e determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6 ad art. 138). In tal senso, non può di principio essere considerata “influente” la nuova prova che non è idonea a giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazione di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; sentenze II CCA citate).
6. Nel caso di specie la decisione del Segretario assessore può senz’altro essere confermata. È in effetti soltanto in questa sede, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che gli istanti hanno indicato in dettaglio le ragioni per cui l’articolo di giornale e l’incarto penale sarebbero stati rilevanti per l’esito della causa civile, adducendo in particolare che la collocazione temporale dei fatti da parte del giornalista avrebbe potuto essere imprecisa e che l’incarto penale avrebbe potuto portare alla luce altri elementi importanti segnatamente l’esistenza di malversazioni compiute anche in precedenza rispettivamente chiarire le loro modalità d’attuazione. A fronte delle scarne indicazioni fornite con l’istanza di restituzione in intero, ove essi -come detto- si erano limitati a specificare che le risultanze istruttorie e gli accertamenti che sarebbero stati in futuro effettuati nell’ambito del procedimento penale erano sicuramente influenti per l’esito della lite rispettivamente che dalle risultanze penali emergeva l’inattendibilità dei due prevenuti, il primo giudice non poteva evidentemente far altro che escludere, sulla base di un giudizio di mera verosimiglianza, che le nuove prove fossero determinanti o almeno rilevanti per l’esito della lite e con ciò respingere l’istanza stessa, anche perché, come correttamente rilevato nel decreto impugnato, le malversazioni imputate ai prevenuti erano successive di quasi 8 anni ai fatti oggetto della petizione e la circostanza che contro di loro fosse stato avviato quel procedimento penale, senza che a quel momento fosse stato ipotizzato il reato di falsa testimonianza con riferimento alle deposizioni testimoniali da essi rese, non era certo tale da compromettere l’attendibilità delle loro testimonianze.
7. Ma a prescindere da quanto precede, l’assunzione di quelle prove non poteva in ogni caso essere ammessa anche per altre ragioni. Il fatto che un quotidiano avesse pubblicato una notizia non significava in effetti ancora che quanto riportato a quel momento corrispondesse effettivamente alla realtà. Quanto al richiamo dell’incarto penale, non vi è chi non veda come lo stesso perseguisse in realtà mere finalità esplorative -per altro non sottaciute dagli istanti nell’appellocostantemente ritenute non degne di protezione dalla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 seg. ad art. 206, massime invero riferite alla procedura d’edizione di documenti, ma applicabili anche al richiamo di documenti, che in base alla sistematica del codice di rito rientra in quella procedura e per il quale valgono sostanzialmente i medesimi principi, cfr. Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. ed., Zurigo 1982, N. 17 ad § 185).
8. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 dicembre 2003 di __________, __________ e __________ AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario