Incarto n. 12.2003.20
Lugano 27 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.00079 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza 22 settembre 2001 da
__________ rappr. dal __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 9'661.30 oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 maggio 2001 a titolo di indennità per licenziamento abusivo, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 17 gennaio 2003, ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 4'658.35;
appellante l’istante che, con memoriale 21 gennaio 2003, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 6 febbraio 2003, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
A. Il 1. marzo 2001 la ditta __________ (di seguito __________) notificava il trasferimento della gestione della società ad una costituenda succursale diretta dalla sede principale di __________, nonché la contestuale liquidazione della __________ (doc. A). La __________ proponeva alle organizzazioni sindacali un piano sociale che prevedeva il versamento di complessivi
fr. 75'000.--, da ripartire tra gli operai interessati dal licenziamento in base a una determinata chiave di riparto. In data 1. maggio 2001 il gruppo __________ acquisiva la maggioranza del pacchetto azionario __________ che mutava la propria ragione sociale in __________ (di seguito __________).
Il 24 luglio 2001 la __________ e i sindacati __________ e __________ giungevano ad un accordo che prevedeva il versamento dell’importo di complessivi fr. 98'900.-- da parte della stessa __________ ai dipendenti licenziati menzionati nella lista annessa alla convenzione (doc. U). Il pagamento della suddetta somma avrebbe tacitato tutte le parti interessate e concluso definitivamente la vertenza.
La __________ non ha pagato le somme previste dall’accordo ai lavoratori interessati dal licenziamento.
__________, uno di questi, ha pertanto avviato un’azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di due mensilità a titolo di indennità per la disdetta subìta nell’ambito del licenziamento collettivo, poiché ritenuta abusiva.
B. Con sentenza 17 gennaio 2003, il Pretore stabiliva che la fattispecie si configurava quale licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 335d CO. Infatti, le ragioni del licenziamento erano di carattere economico, in particolare da ricondurre alla ristrutturazione del gruppo; il numero di lavoratori interessati dal provvedimento era superiore a dieci e i licenziamenti erano stati notificati contemporaneamente a tutte le parti interessate (doc. S).
Inoltre, assodato che la __________ aveva agito contrariamente alle disposizioni legali applicabili al caso in esame, segnata-mente poiché non aveva consultato la rappresentanza dei lavoratori, rispettivamente i lavoratori medesimi (art. 335f CO), il Pretore ha altresì stabilito che __________ aveva diritto ad un’indennità per licenziamento abusivo. L’istante aveva iniziato la propria attività presso __________ il 2 maggio 1995 (doc. P), ossia sei anni prima della fine del rapporto di lavoro. Pertanto, l’indennità da corrispondere al lavoratore per rapporto alla gravità dell’abuso subìto è stata stimata dal primo giudice in una mensilità di salario, ossia in fr. 4’658.35 (tenuto conto della tredicesima mensilità pro rata, calcolata in base a uno stipendio lordo mensile di
fr. 4’300.--; doc. P).
C. Con appello 21 gennaio 2003, __________ ha impugnato la decisione di prima istanza chiedendo che l’ammontare dell’indennità fosse fissato in fr. 9'661.30 oltre interessi. In primo luogo, l’appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto condannare il datore di lavoro a versare un’indennità pari a due mensilità di salario in quanto il comportamento della __________ era “profondamente sprezzante delle leggi”, segnatamente poiché aveva omesso di informare e di consultare i dipendenti – e neppure l’ufficio del lavoro – prima del loro licenziamento (addirittura, i lavoratori sarebbero venuti a conoscenza delle intenzioni della ditta tramite la stampa). L’indennità massima di due mesi prevista dall’art. 336a cpv. 3 CO sarebbe altresì giustificata dalla particolare natura punitiva e dissuasiva della norma legale.
In secondo luogo, l’appellante sostiene che l’importo da utilizzare quale base di calcolo per l’indennità non sarebbe lo stipendio mensile lordo per l’anno 2000 (fr. 4’300.--), bensì il salario mensile lordo per l’anno 2001 che sarebbe pari a fr. 4'500.--, rispettivamente a fr. 4'875.-- includendo la quota parte di tredicesima.
Con le osservazioni all’appello la convenuta postula la reiezione del gravame.
considerato in diritto:
1. È pacifico che alla presente fattispecie risultano applicabili le norme che regolano il licenziamento collettivo (art. 335d-g CO). A giusta ragione, il primo giudice ha stabilito che i licenziamenti operati dal datore di lavoro erano da considerarsi abusivi in quanto l’impresa di construzioni non si era attenuta alle norme di legge che fissano i passi da intraprendere in caso di licenziamento collettivo, segnata-mente la consultazione dei lavoratori e la notifica del progetto di licenziamento collettivo all’ufficio cantonale del lavoro (v. art. 335f e 335g CO; DTF 123 III 182; Müller, Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen, in ArbR 1995, pag. 130).
La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a CO). L’art. 336a cpv. 3 CO precisa che nel caso la disdetta abusiva sia stata notificata nel quadro di un licenziamento collettivo, l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore.
Si tratta di un’indennità sui generis avente una duplice natura, punitiva e riparatrice (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 1 ad art. 336a CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 1 ad art. 336a CO; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, tesi Basilea 1998, pag. 201 ss.).
Il giudice fissa tale indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete: egli gode quindi di un vasto margine di apprezzamento in merito alla quantificazione della indennità e nel caso specifico del licenziamento collettivo abusivo, come già esposto, l’unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a due mensilità di salario del lavoratore (DTF 123 III 391, 119 II 157; SJ 1995, pag. 805; II CCA 30 ottobre 1997 in re G.B./CSS; Brühwiler, op. cit., n. 4 ad art. 336a CO; Egli, Handkommentar OR, Zurigo 2002, n. 3 ad art. 336a CO).
In altre parole, per i tribunali il salario del dipendente è vincolante unicamente quale base di calcolo per il limite massimo dell’indennità (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; Rehbinder, op. cit., n. 4 ad art. 336a CO; Gauch/Aepli/ Casanova, OR BT Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1998, pag. 197 s.). Ne discende che il giudice, rimanendo nel limite stabilito dalla legge (in casu: due mesi), può anche stabilire una cifra forfetaria.
Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il
giudice valuta tutte le circostanze del caso, segnatamente la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte licenziata (Humbert, Die Aenderungskündigung im Lichte der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: recht 2/1998, pag. 81; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 336a CO; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; Egli, op. cit., n. 3 s. ad art. 336a CO; DTF 123 III 391; II CCA 30 ottobre 1997 in re G.B./CSS; Nordmann, op. cit., pag. 214 ss.; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).
L’autorità di appello può riesaminare liberamente le valutazioni del primo giudice effettuate in base al proprio libero apprezzamento; in tal caso però, l’autorità di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; II CCA 30 ottobre 1997 in re G.B./CSS).
2. La base di calcolo dell’indennità è lo stipendio lordo del dipendente, comprensivo di tutte le indennità e perciò anche della quota parte di tredicesima e di rimborsi spese forfetari aventi carattere di salario (Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 336a CO; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; von Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung, Berna 1996, pag. 87; Nordmann, op. cit., pag. 201 ss.).
Come già accennato, trattandosi di un’indennità sui generis, per la sua quantificazione il giudice valuta liberamente tutte le circostanze, l’unico limite essendo rappresentato dall’ammontare massimo della stessa, in casu l’equivalente di due mesi di salario (art. 336a cpv. 3 CO).
Dagli atti emerge che __________ è stato assunto dalla __________ il 2 maggio 1995 (doc. U), ossia sei anni prima della fine del contratto di lavoro.
Come giustamente ritenuto dal Pretore anche la durata del rapporto di lavoro deve essere tenuta in cosiderazione (JAR 2000, pag. 400; DTF 123 III 391; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 336a CO; Nordmann, op. cit., pag. 216 e note 965 s.). Nel caso in esame si tratta di una permanenza in ditta del lavoratore di durata media.
Dagli atti di causa non emerge che l’appellante abbia subito un particolare pregiudizio alla propria personalità, anche se è vero che a seguito del comportamento ambiguo della ditta i lavoratori sono rimasti nell’incertezza quo al loro futuro lavorativo (DTF 123 III 393 con ulteriori riferimenti dottrinali sub consid. 3cc; Nordmann, op. cit., pag. 223; Egli, op. cit., n. 4 ad art. 336a CO). Inoltre, dal piano sociale concordato tra le parti si rileva che dopo il licenziamento l’appellante sarebbe stato assunto dalla ditta __________ di __________ (doc. U). Questo fatto rappresenta una misura idonea al fine di limitare le conseguenze negative di un licenziamento.
Si rileva altresì che la cifra stabilita dal Pretore a titolo di indennità è superiore all’importo di fr. 3’000.-- che avrebbe dovuto essere corrisposto a __________ in base al piano sociale allestito il 24 luglio 2001 (doc. U).
Alla luce di quanto esposto, la valutazione delle circostanze da parte del Pretore è senz’altro corretta e trova quindi conferma.
Non emergono invece motivi tali da indurre l’autorità di appello ad intervenire per modificare nel suo quantum la sentenza di primo grado, segnatamente per correggere la base di calcolo dell’indennità utilizzata dal Pretore. Infatti, non è possibile utilizzare lo stipendio orario del lavoratore per l’anno 2001 poiché non è dato di sapere le ore da questi effettivamente svolte. Si rileva a tale proposito che l’appellante non ha mai allegato e provato in prima sede che lo stipendio mensile fosse da calcolare moltiplicando il salario orario per il coefficiente di trasformazione 176. Stante il divieto di addurre in appello nuovi fatti ed eccezioni, egli è pertanto malvenuto ad avanzare questa richiesta per la prima volta in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 20 ss. ad art. 321 CPC).
Inoltre, il Pretore si è basato sulla documentazione versata agli atti dallo stesso istante, il quale non ha però specificato alcunché riguardo alle cifre esposte (del resto, in talune procedure lo stipendio costante 2000 è poi stato qualificato come lordo, in altre come netto).
Il Pretore ha invece ritenuto che lo stipendio mensile costante per l’anno 2000 (doc. P) – che in casu l’appellante qualifica come salario lordo – rappresentasse una base equa per il calcolo delle indennità; alla luce delle risultanze di causa, questa Camera non ritiene che la valutazione del primo giudice sia ingiusta o iniqua e quindi non deve essere modificata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; II CCA 30 ottobre 1997 in re G.B./CSS).
Infine si segnala di transenna che, al contrario di quanto sostiene l’appellante, sull’importo stabilito dal giudice a titolo di indennità ex art. 336a CO non maturano gli interessi di mora dalla data del licenziamento, bensì dalla sentenza giudiziale. Infatti, unicamente la decisione del giudice quo all’ammontare dell’indennità risulta essere costitutiva del credito del dipendente (Rep. 1994, pag. 349; JAR 2001, pag. 293).
3. L’appello deve quindi essere respinto. Non si prelevano tasse e spese. Per quanto riguarda le ripetibili, la parte appellata si è limitata a produrre, in luogo di osservazioni articolate, uno scritto contenente una semplice richiesta di conferma della sentenza pretorile – del resto identica in tutte le procedure giunte in seconda istanza e relative al licenziamento collettivo della __________. Per questo motivo e per la natura particolare della lite si impone quindi di soprassedere all’assegnazione di ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello 21 gennaio 2003 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese per la procedura di appello e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Rivera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria