Incarto n. 12.2003.185
Lugano 2 dicembre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.153 della Pretura __________ promossa con petizione 23 agosto 2001 da
AP 1 rappr. dall' RA 1
Contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 205'672,95 oltre interessi al 5% dall'11 maggio 2001;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 2 ottobre 2003 ha respinto;
appellante l’attore, che con atto del 27 ottobre 2003 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni del 18 dicembre 2003 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. La Fondazione __________, (in seguito semplicemente Fondazione), con sede a __________, è stata costituita l'11 dicembre 1995 con lo scopo di realizzare strutture di carattere sociale, in particolare a favore degli anziani e degli ammalati. Venuto a conoscenza dell’intenzione della Fondazione di ampliare la casa per anziani comunale, l'arch. R__________ si è offerto, con lettera del 23 maggio 1997, di elaborare il relativo progetto di massima "a titolo grazioso". Dopo la preparazione del progetto, la Fondazione avendo rinunciato alla sua realizzazione, l'architetto le ha inviato una fattura per le proprie prestazioni, rimasta impagata.
2. Con petizione 23 agosto 2001 l'arch. R__________ ha chiesto la condanna della Fondazione al pagamento della somma di fr. 205'672,95 oltre interessi al 5% dall'11 maggio 2001. L'attore sostiene di essere stato incaricato della progettazione del nuovo edificio e di aver quindi proceduto non solo all'allestimento del progetto di massima - per il quale non era prevista alcuna controprestazione ma di aver anche fornito ulteriori prestazioni, compresa la preparazione del progetto definitivo, per le quali egli ha diritto all'onorario. Afferma poi l'attore che l'offerta di realizzare a titolo gratuito il progetto di massima era valida unicamente alla condizione - poi non rispettata - che l'incarico comportasse una progettazione continua, con l'elaborazione del progetto definitivo e altre prestazioni per la fase esecutiva. L'opera non essendo stata eseguita, egli avrebbe pertanto diritto anche alla mercede per la fase del progetto di massima.
3. Con risposta 10 ottobre 2001 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, contestando di aver conferito incarico all'attore per l'allestimento del progetto definitivo dell'opera. In base agli accordi intervenuti l'architetto doveva allestire solo un progetto di massima, che presupponeva l'analisi del problema e lo studio delle possibili soluzioni con la stima sommaria dei costi e delle scadenze, e questo per permettere di affrontare il problema del finanziamento della costruzione. Solo in una successiva fase l'attore avrebbe poi potuto procedere con la progettazione definitiva, previa stipulazione del relativo contratto nella forma scritta. A mente della convenuta, il lavoro eseguito dall'attore rientra in ogni modo integralmente nella fase del progetto di massima e come tale è gratuito. Inoltre, la sospensione dell'operazione è dovuta ai problemi di finanziamento, segnatamente essendo venuti meno i sussidi dell'ente pubblico sui quali si faceva affidamento. In tal senso critica l'operato dell'attore il quale, pur sapendo che il costo massimo della costruzione doveva aggirarsi sugli 8/9 milioni di franchi, ha allestito un progetto la cui spesa si situa attorno ai 15 milioni, disattendendo così l'incarico conferito.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande e allegazioni.
4. Con sentenza 2 ottobre 2003 il Pretore ha respinto la petizione. Qualificato il rapporto in essere fra le parti quale appalto, egli ha poi argomentato che tutti i lavori eseguiti sono da considerare rientranti del progetto di massima, e come tali non davano diritto a remunerazione. Ha in seguito respinto la tesi dell'attore secondo cui l'offerta per la realizzazione a titolo gratuito del progetto di massima era condizionata all'estensione del mandato alla progettazione definitiva ed alla realizzazione dell'opera, perché l'attore non aveva posto particolari condizioni offrendosi per l'esecuzione gratuita del progetto di massima. A mente del primo giudice neppure era venuto in essere un contratto tra le parti per la realizzazione del progetto definitivo dell'opera, mancando il necessario consenso sui costi della medesima.
5. Con appello del 27 ottobre 2003 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione. L'appellante sostiene che la Fondazione gli aveva conferito l'incarico di allestire il progetto definitivo per il nuovo edificio già nel mese di ottobre 1997, progetto effettivamente allestito e presentato al pubblico in occasione di una conferenza stampa. In merito ai costi di costruzione, afferma che non si tratta di un elemento che necessita dell'accordo delle parti e come tale è ininfluente sulla validità del contratto d'appalto, regolarmente stipulato. Inoltre gli organi della Fondazione erano costantemente tenuti al corrente dello sviluppo del progetto, sicché sapevano che la costruzione sarebbe costata 15 milioni.
6. Con tempestive osservazioni 18 dicembre 2003 la Fondazione ha chiesto la reiezione del gravame ribadendo anche in questa sede di non aver mai stipulato con l'appellante il contratto per l'allestimento del progetto definitivo. Rileva pure come l'architetto si è dipartito dalle istruzioni ricevute, progettando una costruzione il cui costo era quasi doppio rispetto a quanto richiestogli, donde l'interruzione dell'operazione per la necessità di rivedere tutto il concetto di finanziamento.
Considerato
in diritto 7. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).
8. In concreto è pacifico il conferimento di un incarico all'architetto __________ per la realizzazione di un progetto di massima per l'ampliamento della casa per anziani. Pure pacifico, perché accertato dal Pretore e non più contestato in questa sede, che l'esecuzione di questo incarico non da diritto a mercede alcuna, la gratuità non essendo condizionata al conferimento di un mandato per la continuazione della progettazione e per la realizzazione dell'opera. Oggetto di contestazione è invece l'estensione dell'incarico alla realizzazione del progetto definitivo, l'esecuzione dello stesso e la relativa mercede.
Il Pretore ha ritenuto che il lavoro fatto dall'attore rientrava ancora nel progetto di massima e come tale non era da remunerare perché offerto a titolo grazioso. Il primo giudice ha inoltre reputato che non era stato stipulato alcun contratto relativo alla progettazione definitiva mancando il consenso di entrambe le parti sul costo del progetto, punto essenziale dell'accordo perché l'ottenimento dei finanziamenti era la condizione essenziale per poter proseguire oltre alla fase di progettazione di massima. L'appellante contesta questa deduzione asserendo di aver allestito i progetti definitivi e adducendo che la questione del costo del progetto nulla aveva a che vedere con la conclusione del contratto.
A prescindere dalla questione se il costo dell'opera sia da considerare un elemento essenziale del contratto tra committente e architetto, la decisione del Pretore che ha negato la stipulazione di un contratto per la realizzazione del progetto definitivo va condivisa. L'appellante sostiene che il conferimento dell'incarico di progettazione risulta dallo scritto 24 ottobre 1997 (doc. C) della Fondazione. A torto: con la sua lettera del 23 maggio 1997 l'architetto ha offerto alla Fondazione "l'elaborazione di un progetto di massima a titolo grazioso" (doc. A), senza porre condizione alcuna. Con missiva del 9 ottobre la Fondazione gli ha comunicato di avere deciso "… di affidarle l'incarico della progettazione del nuovo edificio… ", precisando però che "… il mandato è subordinato alla stipulazione del contratto con lei e alla presentazione, entro breve termine, del progetto di massima da inviare alle competenti autorità …" (doc. B). Dallo scritto menzionato si ricavano quindi due cose: d'un canto che non v'era alcun contratto tra le parti per la progettazione definitiva dell'opera e, dall'altro, che, prima di stipularlo, l'architetto avrebbe dovuto presentare il progetto di massima.
Il 24 ottobre successivo la Fondazione si è poi nuovamente rivolta all'appellante, rilevando che essa "… deve inoltrare quanto prima, vale a dire ancora entro la metà di dicembre, la domanda di costruzione, per cui il progetto di massima è urgente" (doc. C). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, questo non può essere interpretato come conferimento del mandato per la progettazione definitiva, la Fondazione essendosi limitata a sollecitare il progetto di massima, perché i tempi erano stretti, senza che ciò modificasse il contenuto del precedente scritto.
Neppure la lettera del 13 novembre 1997 dell'appellante (doc. D) può essere intesa quale prova che il contratto già era stato stipulato. Alla consegna della "… prima stesura del progetto di massima in scala 1:200 …", l'architetto si dichiarava "… a disposizione per poterlo esporre ed avere vostre osservazioni affinché possa passare alla stesura del progetto definitivo in scala 1:100 per la domanda di costruzione nel rispetto del termine fissato per la metà di dicembre p.v. …". Al contrario, se ne deduce, invece, che egli non aveva ancora ricevuto l'incarico per procedere in tal senso.
A dipendenza delle osservazioni ricevute, il progetto di massima è ancora stato aggiornato a più riprese (doc. D, E, F) ed è stato consegnato nella seconda metà di gennaio. L'appellante ha ancora aggiornato i calcoli "sulla base del progetto 1:100" (lettera 27 febbraio 1998: doc. G) e inoltre ha allestito il piano delle ombre per dirimere una contestazione con un vicino (lettera 6 aprile 1998: doc. H). Stante quanto precede, l'allestimento dei piani 1:100 non può essere interpretato quale prova dell'esistenza del preteso contratto.
A prescindere poi dal fatto che si trattava solo di piani preliminari, insufficienti per supportare una domanda di costruzione (teste __________, verbale 30 aprile 2002, pag. 12), il presidente del consiglio di fondazione, __________ M__________ __________ ricorda di aver conferito all'epoca con l'architetto __________ dicendogli che la Fondazione non gli aveva dato l'incarico per il progetto definitivo perché occorreva prima assicurare il finanziamento dell'opera. A seguito di quel colloquio l'appellante ha inviato alla Fondazione la proposta di contratto (interrogatorio formale M__________, verbale 7 marzo 2002, pag. 7 ad 5), che essa però non ha mai accettato.
Nella concreta situazione è verosimile - anche se, come si dirà appresso, non ve n'è prova sufficiente - che l'appellante abbia voluto precorrere i tempi e, confidando in un'evoluzione della situazione a lui favorevole, avviare la progettazione definitiva in considerazione dei tempi piuttosto stretti che si prospettavano. Trattasi però di iniziativa unilaterale, inidonea a far nascere obblighi nella controparte.
Mancando la prova della conclusione del contratto per la progettazione definitiva, su questo punto l'appello dev'essere respinto.
9. Il gravame deve comunque essere respinto anche per altri motivi. Parte convenuta ha sempre affermato che quanto fatto dall'attore rientrava nel progetto di massima, argomentazione questa condivisa dal Pretore. All'appellante incombeva quindi l'onere di provare che il lavoro svolto eccedeva il progetto di massima nonché la congruità dell'onorario esposto. Egli ha tuttavia omesso di produrre il risultato del proprio lavoro, vale a dire i piani, sicché non è possibile verificare se e cosa egli abbia fatto più del progetto di massima, segnatamente se egli abbia allestito i progetti definitivi. Nella sua richiesta d'acconto dell'8 giugno 1998 (doc. L) l'appellante stesso indica, a fianco della voce "progetto definitivo", "parz. 12,5 %", a significare che il progetto non era completo. Il perito giudiziario, interpellato circa il grado di approfondimento e di elaborazione dei piani, non ha potuto rispondere, limitandosi ad osservare che "…non si è potuto verificare l'intero progetto e relativi piani, pertanto non è possibile valutare con certezza il grado d'approfondimento nell'elaborazione dei piani" (perizia 28 febbraio 2003, pag. 3, risposta ad 3a). Per il resto la perizia è fondata su mere supposizioni, tanto che, come già evidenziato dal Pretore, è di scarsa utilità. In proposito, il teste R__________ ha poi riferito che i piani 1:100 allestiti dall'appellante "… sono piani preliminari che devono essere ancora elaborati per poter presentare con la domanda di costruzione un progetto definitivo …" (verbale 30 aprile 2002, pag. 12). Di conseguenza, quand'anche vi fossero delle prestazioni non rientranti nella fase del progetto di massima, è comunque impossibile stabilirne l'entità, e di riflesso non si può neppure determinare la giusta remunerazione per le stesse. La petizione dovrebbe pertanto essere respinta anche perché la pretesa non è provata.
10. Da ultimo si rileva ancora l’incongruenza dell’appello in punto alla mercede. L'importo di fr. 205'672,95 chiesto con la petizione e nuovamente anche con l’appello, era composto dall’onorario dovuto per il progetto di massima (fr. 157'266,80) e per il progetto definitivo (fr. 218'426,15), ridotto del 50% "…in considerazione della verosimile situazione patrimoniale della fondazione", a cui erano aggiunti fr. 7'602.- per il rilievo digitalizzato e fr. 10'224,50 per il concorso di consulenti (petizione pag. 9). In sede d'appello, pur rinunciando a chiedere l'onorario per la progettazione di massima, l’appellante non riduce l'importo complessivo della pretesa ed in particolare non rimette in discussione la riduzione del 50% senza darne motivazione pertinente. Il semplice rinvio al documento S5 non è al proposito di alcun aiuto perché altro non è che il fondamento del calcolo proposto in petizione che, come testè detto, non è più attuale.
Ne discende la reiezione dell'appello. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello 27 ottobre 2003 dell’arch. R__________ è respinto.
2. Gli oneri del processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'925.–
b) spese fr. 75.–
fr. 2'000.–
sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 3'000.- di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario