Incarto n.: 12.2003.183
Lugano 18 agosto 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. Di.2003.31 (procedura per mercede e salari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 26 febbraio 2003 da
APPE1 __________ rappr. dal RAPP1
contro
APPO1 __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna di APPO1 al pagamento di fr. 6'999.70 per lo stipendio dal 28 gennaio al 31 marzo 2003 e di fr. 6'534.25 per indennità di licenziamento abusivo, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha respinto con sentenza 8 ottobre 2003;
appellante l'istante, la quale con atto di appello del 23 ottobre 2003 chiede in riforma del giudizio impugnato l'accoglimento integrale dell'istanza, con protesta di ripetibili;
mentre la convenuta con le osservazioni 7 novembre 2003 propone la conferma del giudizio di prima sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. APPE1 è stata assunta il 19 marzo 1999 da __________ (in seguito __________) come stewardess per il vagone ristorante dal 7 aprile 1999 (doc. A). Il contratto è stato rinnovato dal 1° gennaio 2003 e prevedeva uno stipendio mensile lordo di base di fr. 3'000.- mensili, oltre a una partecipazione al fatturato raggiunto e alle indennità previste dal contratto collettivo di lavoro (doc. 3). __________ ha licenziato APPE1 l'11 gennaio 2003, per la scadenza del 31 marzo 2003 (doc. C). Il RAPP1 ha chiesto per conto della lavoratrice il 20 gennaio 2003 le motivazioni del licenziamento. Lo stesso giorno __________ AG ha avvertito la lavoratrice, presentatasi in ritardo al posto di lavoro il 17 e il 19 gennaio 2003, di attenersi ai regolamenti di servizio e di presentarsi al lavoro puntualmente, caso contrario sarebbe stata licenziata con effetto immediato (doc. F). __________ ha indicato il 24 gennaio 2003 al RAPP1 che il licenziamento era dovuto al mancato rispetto della lavoratrice alle direttive sulla puntualità (doc. E). Il 27 gennaio 2003 __________ ha licenziato APPE1 con effetto immediato per il medesimo giorno, perché essa si era presentata in ritardo il 23 gennaio 2003 e non si era presentata al lavoro il 26 gennaio 2003 senza comunicazione (doc. G). Il __________ ha contestato i motivi del licenziamento il 30 gennaio 2003 (doc. H) e la datrice di lavoro ha ribadito la sua posizione il giorno successivo (doc. L).
B. Con istanza 26 febbraio 2003 APPE1s si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Sud per ottenere la condanna di APPE1 (dal 1° aprile 2003 APPO1) al pagamento di fr. 6'999.70 per lo stipendio dal 28 gennaio al 31 marzo 2003 e di fr. 6'534.25 quali indennità per licenziamento abusivo. All'udienza del 30 aprile 2003 l'istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi del 22 luglio 2003 e del 4 agosto 2003.
C. Statuendo l'8 ottobre 2003, il segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto a carico dell'istante un'indennità per ripetibili di fr. 500.-.
D. APPE1 è insorta con un appello del 23 ottobre 2003 contro la sentenza del segretario assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale accoglimento dell'istanza. APPO1
e ritenuto
in diritto: 1. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
2. Nella fattispecie il segretario assessore ha accertato che l'istante era stata ammonita almeno quattro volte per le violazioni al regolamento, in particolare i ritardi sul lavoro, da ultimo il 20 gennaio 2003, con una comminatoria di licenziamento immediato in caso di nuova violazione del regolamento di servizio, e che essa si era presentata in ritardo al lavoro il 23 gennaio 2003. Quest'ultimo ritardo, di media gravità se preso per sé solo, andava valutato – prosegue il segretario assessore - alla luce del precedente comportamento della lavoratrice, e rendeva intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro fino al 31 marzo 2003, scadenza ordinaria del contratto, anche senza tenere conto della mancata presentazione sul posto di lavoro il 26 gennaio successivo.
3. L'appellante sostiene per contro che sulla base delle deposizioni testimoniali, in parte in contraddizione tra loro, non era possibile dimostrare il suo ritardo il 23 gennaio 2003, tanto è vero che il teste __________ l'ha vista sulla piattaforma della carrozza ristorante alle 10.15 di quel giorno. Essa non nega di aver omesso di firmare il registro quel giorno, ma adduce che si tratta di una violazione non grave del regolamento e che a ogni modo essa non era l'unica del personale a compierla. Il licenziamento immediato solo per tale motivo è un mero pretesto e l'appellante chiede che sia accertato il carattere abusivo della disdetta, con il conseguente versamento della relativa indennità, pari a due mesi di stipendio.
4. Dall’istruttoria è emerso che l'istante era stata richiamata più volte all'osservanza del regolamento di servizio, in particolare al rispetto degli orari. Nel primo richiamo agli atti, del 24 ottobre 2001 (doc. 4), la datrice di lavoro si riferiva a due ritardi del 22 e 23 ottobre 2001 e ricordava alla dipendente l'ammonimento già rivoltole in un colloquio personale dal responsabile della succursale, sottolineava l'importanza che essa attribuiva alla puntualità del personale ed esortava la dipendente a rispettare in futuro il regolamento di servizio. Il 2 luglio 2002 la datrice di lavoro ha ricordato alla lavoratrice, dopo un nuovo ritardo verificatosi il 1° luglio 2002, che essa doveva iniziare il lavoro venti minuti prima della partenza del treno. Il 9 settembre 2002 l'istante è stata richiamata per lettera raccomandata a causa del mancato controllo del materiale, che aveva provocato difficoltà con l'inventario, e la datrice di lavoro l'ha nuovamente esortata a rispettare il regolamento, in difetto di che si riservava il licenziamento, non potendo più tollerare un simile comportamento. Il licenziamento ordinario è avvenuto l'11 gennaio 2003, con effetto al 31 marzo 2003 (doc. C). Il 20 gennaio 2003 la lavoratrice è stata richiamata per i ritardi del 17 e 19 gennaio 2003 ed è stata avvertita che il mancato rispetto delle norme sugli orari di lavoro avrebbe comportato la pronuncia del licenziamento con effetto immediato (doc. 4, F), che è poi avvenuto il 27 gennaio 2003 (doc. G).
5. L'appellante sostiene di essersi presentata puntualmente alle 10.15 il 23 gennaio 2003, data alla quale essa era addetta al turno 102 (doc. H), come confermato dalla deposizione del conduttore del treno, che a quell'ora afferma di averla vista sulla carrozza ristorante, aggiungendo di non aver ricevuto avvisi di irregolarità quel giorno (deposizione __________, verbale 7 luglio 2003, pag. 4). Nel servizio di ristorazione sui treni l'orario di lavoro non coincide tuttavia con la partenza del convoglio e neppure con la presenza a bordo, poiché il personale della convenuta deve dapprima presentarsi al magazzino per la firma nel registro delle presenze, il ritiro delle chiavi e la presa in consegna del materiale (deposizioni __________, verbale 7 luglio 2003). L'istante conosceva queste disposizioni, sia perché in possesso del regolamento, consegnatole al momento dell'assunzione (deposizione __________ a, verbale del 7 luglio 2003), sia perché riceveva dai superiori i fogli di servizio con l'indicazione esatta dell'orario di lavoro (doc. 2, doc. L) ed era stata più volte avvertita di attenervisi a causa dei suoi ripetuti ritardi (cfr. plico di avvertimenti doc. 4). È vero che il magazziniere __________ ha ricordato l'assenza dell'istante il 23 gennaio 2003, avvenuta in realtà il 26 gennaio 2003, e che il collega di lavoro __________ non ha ricordato con precisione il giorno in cui l'appellante era arrivata sul treno poco prima della partenza (verbali 7 luglio 2003). Le imprecisioni non sono tuttavia decisive in concreto, perché per stessa ammissione dell'interessata il 23 gennaio 2003 essa ha violato il regolamento di servizio recandosi direttamente sul treno alle 10.15 (secondo quando dichiarato dal conduttore __________) o alle 10.28 (come risulta dalla lista doc. 1), senza recarsi in magazzino per firmare la lista delle presenze, prendere le chiavi e il materiale e compilare i rapporti.
6. L'appellante afferma di non essere stata l'unica a omettere di firmare la lista delle presenze e rimprovera al giudice di non aver indagato per accertare se ciò non fosse dovuto a una disfunzione organizzativa della convenuta (cfr. appello, pag. 3). La critica non è pertinente. La lavoratrice era stata ripetutamente avvertita dalla datrice di lavoro di attenersi al rispetto del regolamento di servizio, e in modo particolare all'orario di lavoro (lettere 24 ottobre 2001, 2 luglio 2002, 9 settembre 2002, 20 gennaio 2003, plico doc. 4), con toni sempre più severi, fino a giungere il 9 settembre 2002 alla minaccia di licenziamento (in grassetto) e il 20 gennaio 2003 a quella di licenziamento immediato (pure in grassetto, doc. 4). La violazione del regolamento commessa dall'istante il 23 gennaio 2003 è invero di media gravità, e presa isolatamente non sarebbe tale da giustificare un licenziamento con effetto immediato. Essa deve tuttavia essere valutata alla luce delle ripetute violazioni del regolamento commesse in precedenza e dei quattro avvertimenti inviati dalla datrice di lavoro (doc. 4), che il 20 gennaio 2003 aveva espresso in modo chiaro la sua volontà di licenziare con effetto immediato la dipendente al ripetersi di una mancanza. In simili circostanze l'episodio del 23 gennaio 2003 non è una lieve omissione, come adduce l'appellante, ma costituisce il reiterato persistere di un comportamento anticontrattuale, tale da minare il rapporto di fiducia nel dipendente. Non vi era quindi motivo che il primo giudice indagasse oltre sulle modalità operative della convenuta, l'istante non potendo prevalersi delle asserite mancanze di altri dipendenti per sottrarsi alle conseguenze delle proprie manchevolezze contrattuali. Ne discende che l'appello, infondato, deve essere respinto.
7. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L'appellante rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili di appello, commisurate all'entità del litigio.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 23 ottobre 2003 di __________ APPE1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese APPE1 rifonderà a APPO1 fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario