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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.08.2004 12.2003.176

20 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,391 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.176

Lugano 20 agosto 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di concorrenza sleale -inc. n. IU.2001.00062 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione (recte: istanza) 1° febbraio 2001 da

APPE1 rappr. da RAPP1  

contro  

APPO1 rappr. da RAPP2  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo indeterminato, quantificato in replica in fr. 759'171.- più interessi, a titolo di risarcimento danni, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza ed ha a sua volta inoltrato tutta una serie di domande riconvenzionali;

ed ora sulla domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione pendente causa (ex art. 80 cpv. 2 CPC) formulata dalla convenuta il 6 dicembre 2002, cui la controparte si è opposta, e che il Pretore con sentenza 24 settembre 2003 ha accolto, respingendo di conseguenza l'istanza;

appellante l'istante con ricorso per cassazione (recte: appello) 16 ottobre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda processuale e pertanto di rinviare l'incarto al Pretore per il proseguimento della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 4 novembre 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo che la pretesa dell'istante (una domanda di risarcimento danni di fr. 759'171.- in materia di concorrenza sleale) si fosse prescritta pendente causa ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 CO, disposizione in base alla quale, quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice: in effetti tra l'ultimo atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 CO, costituito dal giudizio sull'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento alle domande riconvenzionali, emanato il 6 novembre 2001 e cresciuto in giudicato al più tardi il 5 dicembre 2001, e la domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione, formulata dalla convenuta il 6 dicembre 2002, era trascorso ben più di un anno, termine di prescrizione applicabile per quel genere di controversia.

                                   2.   Con il ricorso per cassazione (recte: appello, cfr. art. 418e cpv. 3 CPC, nella formulazione in vigore dal 1° aprile 2001, applicabile, in virtù dell'art. 515 cpv. 1 CPC, anche ai processi già pendenti al momento della sua entrata in vigore) che qui ci occupa, avversato dalla controparte, l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione e quindi di rinviare l'incarto al Pretore per il proseguimento della causa, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi nei prossimi considerandi.

                                   3.   In questa sede l'istante non contesta (più) che tra l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (che oltretutto andrebbe intravisto nella richiesta del 16 luglio 2001 con cui la convenuta chiedeva al giudice di procedere ai sensi dell'art. 296 cpv. 1 CPC e non invece nella decisione sull'incompetenza territoriale, che in effetti si riferisce solo alle domande riconvenzionali, che hanno vita processuale propria, cfr. Rep. 1979, pag. 345) e la domanda processuale di accertamento dell'intervenuta prescrizione sia trascorso più di un anno, ma si limita ad evidenziare tutta una serie di circostanze, che, a suo dire, farebbero apparire abusivo o comunque iniquo il prevalersi dell'avvenuta prescrizione da parte della convenuta. Le sue censure sono manifestamente infondate.

                                         Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, il fatto che nell'ambito di una precedente causa tra le medesime parti (inc. n. __________, azione di accertamento negativo), volta ad ottenere la cancellazione del PE n. __________ di fr. 1'062'840.-, l'allora attrice, qui convenuta, abbia dichiarato "che, sino ad un anno a contare dal giorno in cui sarà cresciuta in giudicato la sentenza definitiva in questa procedura rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione" (verbale 25 gennaio 2000 inc. n. OA.1999.661, di cui vi è una copia nel plico "corrispondenza"), non migliora assolutamente la posizione dell'istante. È in effetti pacifico che la sentenza finale di quel procedimento è stata resa il 2 maggio 2000 (cfr. osservazioni all'istanza p. 2), sicché la rinuncia della convenuta a prevalersi della prescrizione scadeva il 22 maggio 2001, ovvero ben prima della data dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione e comunque oltre un anno prima dell'inoltro della domanda processuale in questione. La formulazione, non equivoca, dell'impegno della convenuta (rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione sino ad un anno dalla crescita in giudicato della sentenza definitiva "in questa procedura", ovvero nell'inc. n. OA.__________), esclude del resto che la sua rinuncia valesse fino all'emanazione di altre decisioni rispettivamente fino all'emanazione della sentenza definitiva in altre eventuali procedure tra le parti, segnatamente quella in rassegna, e ciò nonostante la stessa abbia tutto sommato un oggetto simile (ma non identico, non da ultimo già per il diverso valore litigioso) a quella promossa in precedenza.

                                         Del tutto irrilevante, oltre che irricevibile siccome eccepito per la prima volta solo nella procedura d'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è il fatto che la convenuta, in sede riconvenzionale, abbia tra l'altro postulato l'annullamento della predetta esecuzione n. __________.

                                         Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il fatto che il giudice sia per legge tenuto a dirigere il procedimento (art. 91 CPC) non significa affatto -tranne in casi particolari che qui non ricorrono- che la procedura civile sia retta dal principio dell'ufficialità (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 178). L'istante non può pertanto prevalersi del fatto che questi, dopo aver evaso le eccezioni di natura processuale, segnatamente l'eccezione di incompetenza territoriale (come detto, riferita per altro alle domande riconvenzionali), non abbia provveduto di sua iniziativa ad aprire la fase probatoria convocando le parti per l'udienza dei testi (cfr. Berti, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 138 CO; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 ad art. 352), tanto più che, per evitare l'insorgenza della prescrizione, le sarebbe ad esempio bastato inoltrare uno scritto volto ad ottenere il proseguimento della procedura (cfr. Berti, op. cit., n. 22 ad art. 138 CO; Däppen, Basler Kommentar, 3. ed., n. 2 ad art. 138 CO; Pichonnaz, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 138 CO; cfr. pure, per analogia, Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 26 ad art. 352).

                                         E neppure si può rimproverare alla convenuta un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) per essersi prevalsa dell'intervenuta prescrizione: il semplice fatto che essa, nel corso dell'udienza del 15 maggio 2001, si fosse impegnata ad informarsi presso i testimoni da lei citati per sapere se fossero stati disposti a venire a Lugano per testimoniare dichiarando che ne avrebbe data comunicazione alla Pretura (verbale p. 2), salvo poi aver omesso qualsiasi comunicazione in tal senso, non è in effetti tale da essere interpretato quale rinuncia a prevalersi della prescrizione o da distogliere la controparte dall'interrompere la prescrizione fino a quella comunicazione e neppure ne ha reso impossibile l'interruzione da parte dell'istante. Come già accennato, nulla impediva del resto a quest'ultima, in attesa di quella comunicazione, di sollecitare per scritto la continuazione della procedura, ciò che avrebbe ovviamente interrotto la prescrizione.

                                         Per le medesime ragioni, è infine pure irrilevante che l'istante abbia indicato il recapito dei testi per permettere lo svolgimento della fase probatoria tramite procedura rogatoriale e che la convenuta abbia dichiarato che uno di questi avrebbe potuto essere sentito a Lugano, salvo poi aver omesso di comunicare se ciò fosse stato effettivamente possibile.

                                   4.   Ne discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 16 ottobre 2003 di APPE1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   1'650.b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   1'700.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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