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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2003 12.2003.142

15 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·587 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.142

Lugano 15 settembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.117 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 4 agosto 2003 da

 __________ __________  __________   tutti rappr. dalla __________  

Contro

 __________  __________  

che il Pretore, con decreto 29 agosto 2003, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione degli istanti l'appartamento da essi occupato al 1° e 2° piano (interno __________) dello stabile __________ in via __________ a __________.

Appellanti i convenuti i quali, con atto di ricorso 10 settembre 2003, chiedono l'annullamento dello sfratto rispettivamente una proroga sino a fine settembre 2003 per liberare l'ente locato.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

                                         che, nei confronti degli appellanti, il Pretore ha decretato lo sfratto non avendo gli stessi lasciato l'appartamento il cui contratto di locazione era stato disdetto per il 31 luglio 2003 a seguito della mora dei conduttori nel pagamento della pigione;

                                         che con il ricorso (recte appello) contro la decisione del Pretore, gli appellanti chiedono che "la validità della disdetta sia contestata e lo sfratto annullato perché non potevamo ritirare la raccomandata (n.d.r. la comunicazione della disdetta) nel mese di giugno" perché assenti dal loro domicilio;

                                         che questa contestazione non può riferirsi, come potrebbe sembrare a prima vista, ad un loro impedimento a difendersi non avendo conosciuto la disdetta poiché hanno inoltrato un'istanza di contestazione della stessa disdetta all'ufficio di conciliazione e sono stati rappresentati da un avvocato in occasione della procedura di sfratto avanti al Pretore;

                                         che se l'argomentazione si riferisce invece al fatto che l'aver conosciuto la disdetta solo all'inizio di luglio la sua scadenza non poteva essere alla fine di quel mese ma piuttosto alla fine di agosto, gli appellanti non spendono una parola di critica nei confronti della motivazione del Pretore attorno al momento in cui una dichiarazione di volontà unilaterale entra nella sfera d'influenza del destinatario ed esplica quindi pienamente i suoi effetti;

                                         che, sprovvisto di qualsiasi motivazione al proposito l'appello si rivela nullo (art. 309 CPC) e, in ogni caso, il giudizio del Pretore è conforme a dottrina e giurisprudenza nella materia;

                                         che anche la richiesta di proroga del momento in cui lasciare l'appartamento è inammissibile;

                                         che, infatti, per costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);

                                         che, in ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e qualsiasi termine superiore a qualche giorno contrasterebbe con la perentorietà del diritto federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e 9);

                                         che l'appello può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte, e gli appellanti, interamente soccombenti, tenuti al pagamento della tassa e delle spese di giudizio;

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'appello 10 settembre 2003 di __________ e __________ è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti in solido.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario