Incarto n. 12.2003.139
Lugano 12 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
visto l'appello 8 settembre 2003 presentato nella forma del ricorso per cassazione da
__________ rappr. dall’__________
contro
la decisione 26 agosto 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella procedura promossa da
__________ patrocinata dall’avv. __________
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili nel caso concreto;
richiamati gli art. 411 cpv 3 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 8 settembre 2003 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Il presidente
(giudice Bruno Cocchi)