Incarto n. 12.2003.132
Lugano 27 ottobre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2003.3 della Pretura del Distretto di __________ promossa con istanza 10 gennaio 2003 da
AP 1 AP 2 tutti rappr. dall'avv RA 1
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. dall' RA 2
con cui le istanti hanno chiesto che sia fatto ordine ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia attività di concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità dell'attività di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO 1 di consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento al pagamento della somma di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno.
domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 18 agosto 2003, ha respinto;
appellanti le parti istanti che, con appello 1° settembre 2003, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con osservazioni 6 ottobre 2003, postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. La AP 1 è azienda attiva nel settore della ricerca, progettazione, produzione e vendita di impianti per il taglio di materiali con raggi laser CO2 e getto d'acqua ad alta pressione. Essa è socio unico della AP 2, avente quale scopo la produzione e la vendita di macchine e impianti per il trattamento e la lavorazione di materiali.
__________ è entrato alle dipendenze della AP 1 il 1. giugno 1999, dapprima in qualità di tecnico del servizio dopo vendita e successivamente quale responsabile del settore (Einsatzleiter) presso la AP 2.
Il 14 agosto AO 2 tentò di inviare a __________, tecnico del servizio dopo vendita di AP 2, un messaggio e-mail al quale era allegato il listino prezzi del materiale di ricambioAP 2. Con successivo messaggio del 28 agosto, tentò poi di inviare al medesimo indirizzo un file contenenti dati aziendali, segnatamente disegni di dettagli costruttivi, disegni d'insiemi e di parti elettriche delle macchine commerciate dall'attrice, costituenti il 5% circa di tutti i disegni disponibili in azienda. Entrambi i messaggi non poterono essere recapitati al destinatario perché, a causa delle loro eccessive dimensioni, provocarono il blocco del server aziendale.
Con scritto datato 29 agosto 2002, AO 2 comunicò alla AP 1 la cessazione del rapporto di lavoro per il 31 dicembre successivo.
Il 3 settembre 2002, la direzione dell'azienda convocò AO 2 e __________ per discutere dell'invio dei files che erano stati all'origine del blocco del server. Su sollecitazione di controparte, con dichiarazione del 4 settembre 2002 entrambi rassegnarono quindi le proprie dimissioni con effetto immediato.
Il 25 ottobre 2002 fu iscritta a registro di commercio, con sede a __________, la AO 1, società avente quale scopo, tra l'altro la consulenza e l'assistenza tecnica su macchine industriali della metalmeccanica.
2. Con istanza del 10 gennaio 2003, AP 1 e AP 2 hanno chiesto che fosse fatto ordine ai convenuti di cessare con effetto immediato qualsivoglia attività di concorrenza sleale ai loro danni, l'accertamento dell'illiceità dell'attività di concorrenza sleale dei convenuti, che sia fatto ordine alla AO 1 di consegnare alle istanti tutta la documentazione di proprietà delle istanti medesime e la condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento della somma di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento del danno. Parte istante sostiene che, prima di lasciare il proprio lavoro, AO 2 e __________ si sono appropriati di dati e documenti della AP 2 sulla base dei quali si sono poi accaparrati la clientela della società, svuotandola del suo contenuto. Quest'attività concorrenziale avrebbe causato una diminuzione della cifra d'affari della AP 1, un numero importante di clienti avendo interrotto i rapporti commerciali con la stessa, causando un danno stimato in almeno fr. 100'000.-, importo di cui essa chiede il risarcimento.
3. All'udienza del 12 febbraio 2003, indetta per la discussione, i convenuti hanno postulato la reiezione dell'istanza, negando che il loro agire costituisca violazione della LCSl. Contestato di essersi impossessati di documenti riservati di pertinenza delle istanti, essi hanno poi rilevato come la documentazione cui ha avuto accesso il AO 2 non può essere considerata riservata perché non solo è accessibile a tutti i dipendenti delle istanti addetti alla manutenzione delle macchine, ma essa sarebbe anche in possesso dei clienti perché trattasi di documentazione tecnica per la messa in funzione, regolazione e manutenzione delle macchine che viene fornita all'acquirente.
Con le rispettive conclusioni entrambe le parti hanno confermato integralmente le proprie domande di causa.
4. Con la decisione impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che il comportamento dei convenuti non è sleale né illecito.
5. Con appello 1 settembre 2003 parte istante chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente l'istanza.
Con osservazioni 6 ottobre 2003 l'appellata propone la conferma del giudizio appellato e la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto 6. Il campo d'applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è limitato dal principio della territorialità: essa regola unicamente i rapporti di chi è attivo sul mercato svizzero. In ambito internazionale è invece da applicare il diritto dello Stato sul cui mercato l'atto di concorrenza sleale si ripercuote (Troller, Immaterialgüterrecht, III ed., § 61 n. 3; Von Büren / David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. V/I Lauterkeitsrecht, II ed. 1998, pag. 32; Vischer, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, II ed. 2004, ni 12 segg. ad art. 136).
Poiché nel caso concreto i pretesi atti di concorrenza sleale avvengono esclusivamente su territorio italiano, la LCSl non è, di principio, applicabile.
7. L'art. 136 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) dispone che le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell'atto sleale. In concreto andrebbe quindi applicato il diritto italiano, segnatamente gli artt. 2598 segg. del CCI. La dottrina ammette tuttavia la possibilità per le parti di accordarsi sul diritto applicabile (Von Büren / David, op. cit. pag. 32; Vischer, op. cit. no 21 ad art. 136).
Nel caso concreto non risulta, né le parti lo sostengono, che sia stata in qualche modo pattuita l'applicabilità del diritto svizzero.
Parte attrice ha invocato, nei propri allegati, la LCSl. Parte convenuta non ne ha contestato l'applicabilità, limitandosi invero a contestare la competenza della pretura adita in applicazione dell'art. 136 LDIP. La contestazione non è però stata riproposta in sede di conclusioni e neppure ripresa con le osservazioni all'appello. Inoltre, la stessa parte convenuta ha applicato la LCSl, facendovi esplicito riferimento tanto nelle conclusioni di causa quanto in questa sede. Si deve quindi concludere che le parti hanno convenuto, per atti concludenti, di applicare alla fattispecie il diritto svizzero.
8. L'art. 2 LCSl statuisce quale principio che è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti. Dispone poi l'art. 5 LCSl che lo sfruttamento di una prestazione d’altri è pure illecito. In tal senso agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a. sfrutta, senza esserne autorizzata, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzato;
c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.
L'applicazione dell'art. 5 LCSl presuppone che il concorrente si sia in qualche modo appropriato con metodi disonesti del frutto del lavoro di un terzo e che, tramite il suo sfruttamento commerciale egli ne tragga un vantaggio concorrenziale, consistente di regola nel risparmio dei costi necessari per ottenerlo. In tal senso è considerato frutto del lavoro il risultato di uno sforzo intellettuale o materiale, che deve essere in qualche modo materializzato (prodotto, apparecchio, progetto, piano: cfr. Von Büren / David, op. cit., pag. 212 seg.). Per l'art. 6 LCSl agisce poi in modo sleale segnatamente chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
9. Nel caso concreto è da esaminare se l'attività dei convenuti può essere considerata quale concorrenza sleale. Va innanzitutto rilevato che mettendo frutto dopoAO 2 le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la sua attività presso le istanti per svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro offrendo i propri servizi sul mercato italiano - in particolare il servizio di manutenzione e riparazione delle macchine vendute dalle attrici -,AO 2 non viola la LCSl. Egli infatti, così facendo, non mette a frutto informazioni o conoscenze acquisite in modo sleale bensì quanto regolarmente appreso nello svolgimento del suo lavoro.
10. È però ancora da esaminare se il modo di agire dei convenuti realizzi in altro modo gli estremi della LCSl. Le istanti sostengono che AO 2 avrebbe agito in modo sleale appropriandosi di documentazione riservata di loro pertinenza (elenco clienti, listino prezzi dei pezzi di ricambio, disegni delle macchine) per farne uso nella propria attività, violando così l'art. 5 della LCSl. Parimenti agirebbe in modo sleale la AO 1, sfruttando le conoscenze così acquisite dallo stesso AO 2.
Il Pretore è giunto alla conclusione che i convenuti non hanno sfruttato una prestazione altrui: in merito alla documentazione tecnica (schemi e disegni) ha rilevato che il tentativo di trasmetterla a __________ era fallito, sicché AO 2 non ha potuto appropriarsene. Relativamente al listino prezzi del materiale di ricambio e all'elenco dei clienti, ha invece rilevato che gli stessi erano stati cancellati dal PC di __________, per cui il AO 2 non ne poteva più disporre per l'attività concorrenziale.
Le appellanti evidenziano ora con dovizia di particolari le manovre illecite messe in atto dai convenuti per procurarsi la documentazione di cui trattasi, insistendo altresì sulla natura confidenziale della stessa. Esse però non contestano le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, vale a dire che i tentativi messi in atto sono risultati infruttuosi. Assodato che il tentativo messo in atto da AO 2 e __________ di appropriarsi della documentazione di pertinenza delle istanti è fallito, è evidente che essi neppure hanno poi potuto sfruttare siffatta documentazione per la propria attività concorrenziale. Il gravame si rivela perciò sterile perché l'applicazione dell'art. 5 LCSl presuppone che il prodotto sottratto venga rilevato mediante un mezzo tecnico di riproduzione ed usato tale e quale (Von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. ed. 2002, ni 1095, 1096), ciò che non è il caso in concreto, perché il prodotto neppure è stato sottratto.
Così stando la situazione, non è necessario esaminare se e in che misura la documentazione sottratta possa essere considerata di natura confidenziale.
11. In relazione al listino prezzi le appellanti asseriscono invero che il AO 2 lo aveva a disposizione allorquando ancora lavorava per la __________, per cui ha avuto il tempo necessario per preparare i dati poi utilizzati dalla AO 1. Trattasi invero di argomenti nuovi, irricevibili in appello (art. 321 CPC). In prima sede le istanti hanno infatti sempre sostenuto che costituisce concorrenza sleale l'attività intrapresa dalla neocostituita AO 1 e dal AO 2 dopo che quest'ultimo aveva cessato l'attività per la AP 1, argomentando che essi si avvalevano della documentazione sottratta alle istanti nelle circostanze sopra illustrate. Su questo punto l'appello è quindi irricevibile.
Ne discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'250.b) spese fr. 50.fr. 1'300.sono posti a carico degli appellanti, i quali rifonderanno a controparte fr. 3'000 .- di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario