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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2004 12.2003.122

15 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,267 mots·~11 min·4

Résumé

ricorso per nullità, lodo arbitrale Commissione speciale di ricorso ROCA, accertamenti di fatto in contrasto con gli atti, spese in vertenza di lavoro

Texte intégral

Incarto n.: 12.2003.122

Lugano 15 settembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 12 agosto 2003 presentato da

_RICO1 rappr. da RAPP1  

contro il lodo arbitrale 4 giugno 2003 della Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del Regolamento Organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA) del 1° gennaio 2002, pronunciato nella vertenza che oppone la ricorrente a

_CON1 rappr. da RAPP2  

chiedente la nullità della decisione impugnata in virtù dell’art. 36 lett. f CIA;

ricorso cui si oppone la controparte con osservazioni 16 settembre 2003;

letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;

ritenuto in fatto:

                                          A.   __________ _CON1 (1961) ha lavorato dal 1° marzo 1990 come assistente di cura alle dipendenze della casa per anziani _RICO1 di __________ con un'attività al 100% fino al 31 dicembre 1997 e al 50% dal 1° gennaio 1998. La _RICO1 ha notificato il 28 gennaio 2001 a __________ _CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 aprile 2001, in seguito a un'inchiesta amministrativa interna. La Commissione speciale di ricorso ROCA, adita dalla lavoratrice, ha accertato il 12 febbraio 2002 che la disdetta era nulla e ha disposto la riammissione della dipendente nelle precedenti funzioni. __________ _CON1 è stata assente dal lavoro per malattia dall'aprile 2001 al luglio 2002. Il 22 luglio la lavoratrice ha telefonato alla datrice di lavoro per annunciare che avrebbe ripreso il lavoro il 1° agosto 2002. La Commissione amministrativa della _RICO1 ha risposto con una raccomandata del 23 luglio 2002 nella quale comunicava alla dipendente che: "abbiamo deciso che lei non può più riprendere a lavorare presso di noi…. Riteniamo che non sia più possibile un suo reinserimento a __________ " (incarto prodotto dalla Commissione speciale di ricorso). La dipendente non si è presentata al lavoro il 1° agosto 2002 e ha prodotto certificati medici attestanti un ulteriore periodo di malattia. Con raccomandata del 23 agosto 2002 la Commissione amministrativa di __________ ha notificato a __________ _CON1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2003, in applicazione dell'art. 62 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA), vista la sua assenza per malattia durante complessivi 17 mesi negli ultimi 4 anni.

                                          B.   __________ _CON1 ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica cantonale (CPC) di dichiarare esecutiva la sentenza emanata il 12 febbraio 2002 dalla Commissione speciale di ricorso e di annullare la disdetta del 23 agosto 2002. Con decisione del 29 novembre 2002 la CPC si è dichiarata incompetente per rendere esecutiva la sentenza 12 febbraio 2002 e ha respinto il ricorso contro il licenziamento del 23 agosto 2002, ritenuto conforme all'art. 62 ROCA. __________ _CON1 ha interposto ricorso contro questa decisione il 20 dicembre 2002 alla Commissione speciale di ricorso, chiedendo l'annullamento del licenziamento 23 agosto 2002, la riammissione nelle sue funzioni e la convocazione delle parti per discutere l'ammontare dell'indennità dovuta alla ricorrente. Raccolte le osservazioni della datrice di lavoro e sentite le parti all'udienza del 10 marzo 2003, la Commissione speciale di ricorso ha emanato il 4 giugno 2003 una decisione con la quale ha accolto parzialmente il ricorso e ha condannato la _RICO1 a versare a __________ _CON1 fr. 9'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva, ha respinto ogni altra pretesa e ha posto le spese di procedura a carico della Commissione paritetica, compensando le ripetibili.

                                          C.   La _RICO1 è insorta con ricorso per nullità il 12 agosto 2003, chiedendo l'annullamento del lodo arbitrale. Il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo il 13 agosto 2003. Con le osservazioni del 16 settembre 2003 __________ _CON1 propone la reiezione del ricorso per nullità.

e

considerato in diritto:

                                          1.    Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 614 segg.; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.00194). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).

                                                 Il ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA. Per costante e riconosciuta giurisprudenza federale una decisione è arbitraria se vi è valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure quando essa viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Jolidon, op. cit., pag. 515 ss.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, pag. 345 ss. ; II CCA 28 agosto 2002 in re M.D. e B.A./E.L. e G.L. inc. n. 12.2001.00194). A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato da arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente; in particolare, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È pertanto doveroso scostarsi dalla scelta operata dall'arbitro soltanto se la stessa appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, oppure non sorretta da ragioni oggettive o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami; 126 Ia 170 e 122 III 319; Jolidon, op. cit., pag. 515; Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, ad art. 36 lett. f. CIA, pag. 44 s.; II CCA 9 aprile 2001 in re SEI/F.G. SA inc. n. 12.2000.00186 con ulteriori riferimenti; v. anche art. 3 cpv. 3 DL di applicazione del CIA). Per motivare una censura d'arbitrio non basta quindi criticare il lodo impugnato, né contrapporgli una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti oppure offendano in modo urtante il sentimento della giustizia e di equità. Arbitrario, inoltre, dev'essere il risultato: una decisione insostenibile solo nei motivi, ma non nell'esito, non incorre ancora nell'annullamento (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

2.        Nella fattispecie la Commissione speciale di ricorso, tribunale arbitrale competente per dirimere le vertenze derivanti dal rapporto di lavoro (art. 71 cpv. 3 ROCA), ha accertato che la _RICO1 convenuta aveva validamente disdetto il contratto di lavoro con la dipendente il 23 agosto 2002, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 ROCA, e ha quindi respinto le domande ricorsuali volte all'annullamento della disdetta e alla riammissione della lavoratrice nella sua funzione di assistente di cura. Ai fini della decisione, nondimeno, la Commissione speciale di ricorso ha poi esaminato la lettera 23 luglio 2002, con la quale la _RICO1 convenuta comunicava alla dipendente che riteneva di non poterla più reinserire nella casa per anziani, giungendo alla conclusione che tale scritto era una disdetta del contratto di lavoro, in palese contrasto con la precedente decisione 12 febbraio 2002 della Commissione medesima, e che essa era pertanto abusiva, siccome destinata a impedire alla dipendente di far valere il diritto alla riammissione nel posto di lavoro. Di conseguenza la Commissione ha condannato la convenuta a rifondere alla dipendente un'indennità di fr. 9'000.- per licenziamento abusivo.

                                          3.    La _RICO1 convenuta rimprovera alla Commissione speciale di ricorso di aver emanato un lodo inficiato da una manifesta contraddizione e chiede l'annullamento del dispositivo n. 1, emanato in manifesta violazione del diritto e fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti. La ricorrente sostiene che è arbitrario assimilare a una disdetta la lettera 23 luglio 2002 e che la decisione della Commissione speciale di ricorso è contraria al testo letterale della comunicazione medesima, alla legge e agli atti di causa. Del resto nemmeno la dipendente l'ha intesa alla stregua di una disdetta, prosegue la ricorrente, tanto che essa non si è rivolta alla Commissione paritetica cantonale nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 63 cpv. 2 ROCA per contestarla. La convenuta adduce inoltre che l'indennità per licenziamento abusivo accordata alla lavoratrice non ha alcuna base legale, poiché la Commissione speciale di ricorso ha ritenuto valida la disdetta del 23 agosto 2002, ciò che esclude ogni risarcimento pecuniario.

                                          4.    La lavoratrice ha chiesto il 2 ottobre 2002 alla Commissione paritetica di conferire carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 della Commissione speciale di ricorso, con il conseguente annullamento della disdetta 23 agosto 2002 e la sua reintegra nella funzione di assistente di cura a tempo parziale; in via subordinata la dipendente ha postulato l'annullamento della disdetta 23 agosto 2002 e la convocazione delle parti per definire l'ammontare dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro. La Commissione paritetica cantonale si è dichiarata incompetente per decidere la domanda principale e ha ritenuto valida la disdetta 23 agosto 2002, respingendo il 29 novembre 2002 la domanda subordinata della lavoratrice. Con il ricorso 20 dicembre 2002 la dipendente ha chiesto alla Commissione speciale di ricorso di conferire carattere esecutivo alla decisione 12 febbraio 2002 e di dichiarare nulla la disdetta 23 agosto 2002, con la sua riammissione nella funzione di assistente di cura al 50%; in via subordinata ha proposto l'annullamento della decisione emanata il 29 novembre 2002 dalla Commissione paritetica cantonale, l'annullamento della disdetta 23 agosto 2002 e la convocazione delle parti per definire l'ammontare dell'indennità dovuta dalla datrice di lavoro alla dipendente. La Commissione paritetica e la Commissione speciale di ricorso dovevano dunque statuire su due domande poste dalla lavoratrice, che chiedeva di conferire carattere esecutivo al lodo 12 febbraio 2002 e di constatare la nullità della disdetta 23 agosto 2002.

                                          5.    La dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale, come era la decisione 12 febbraio 2002 della Commissione speciale di ricorso, compete alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 3 lett. g CIA, art. 2 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale). A giusta ragione pertanto la Commissione paritetica cantonale si è dichiarata incompetente su questo punto e la Commissione speciale di ricorso ha respinto il ricorso della lavoratrice al riguardo.

                                          6.    Sia la Commissione paritetica sia la Commissione speciale di ricorso hanno ritenuto che la disdetta del 23 agosto 2002 era valida, siccome conforme all'art. 62 cpv. 1 ROCA, la dipendente avendo accumulato assenze complessive di malattia per 17 mesi sull'arco di 4 anni. A prescindere dal fattore scatenante della malattia, che la lavoratrice imputa al comportamento della datrice di lavoro nel lungo contenzioso sulla precedente disdetta del 2001 (cfr. incarto richiamato relativo al lodo arbitrale 12 febbraio 2002), il motivo oggettivo di disdetta previsto dall'art. 62 ROCA (lunga assenza per malattia) è adempiuto in concreto e la dipendente non lo contesta. La Commissione speciale di ricorso, ammessa la validità della disdetta 23 agosto 2002, poteva trarne una sola conseguenza: respingere integralmente il ricorso della lavoratrice, infondato in ogni suo punto. Essa ha invece attribuito alla dipendente un'indennità per licenziamento abusivo di fr. 9'000.-, fondata sulla disdetta abusiva contenuta nella lettera 23 luglio 2002. Contrariamente a quanto reputa la Commissione speciale di ricorso, tuttavia, la dipendente non ha mai considerato la lettera 23 luglio 2002 alla stregua di una disdetta, ma come un rifiuto di reintegrarla nella funzione di assistente di cura. Nelle sue osservazioni al ricorso per nullità, infatti, la dipendente ripropone la sua visione del lungo contenzioso lavorativo e i suoi giudizi sul comportamento della datrice di lavoro e persiste nel ritenere abusiva la disdetta del 23 agosto 2002 (osservazioni, pag. 6), senza esprimersi sul contenuto dello scritto 23 luglio 2002. Del resto, come rileva con pertinenza la ricorrente, la Commissione paritetica cantonale e la Commissione speciale di ricorso non avrebbero potuto pronunciarsi sulla lettera 23 luglio 2002 neppure se fosse stata una disdetta, poiché la dipendente non l'ha sottoposta nei 30 giorni alla Commissione paritetica cantonale, come previsto dall'art. 63 ROCA. Ne deriva che il lodo 4 giugno 2003 è fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti, la "disdetta" 23 luglio 2002 non essendo mai stata impugnata ai sensi dell'art. 63 ROCA. Il ricorso per nullità, che ha dimostrato la manifesta arbitrarietà del lodo, deve di conseguenza essere accolto.

                                          7.    Trattandosi di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.00081). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

decreta                           I.     Il ricorso per nullità 12 agosto 2003 della _RICO1 è accolto.

                                                 §   Di conseguenza il lodo 4 giugno 2003 della Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cpv. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 20 dicembre 2002 della lavoratrice contro la decisione 29 novembre 2002 della Commissione paritetica cantonale delle case per anziani è annullato.

II.        Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.        

                                       La resistente rifonderà alla ricorrente fr. 600.- per ripetibili.

III.      Intimazione:

                                                 -

-        

                                                 __________

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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