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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.08.2003 12.2003.120

14 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·499 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2003.120

Lugano 14 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di rettificazione 30 luglio 2003 di

__________ rappr. dall'avv. dott. __________  

nei confronti della sentenza 17 luglio 2003 (inc. n. 12.2003.00118), con cui la scrivente Camera ha respinto il ricorso 15 luglio 2003 da lei presentato avverso la decisione 23 giugno 2003 della Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona;

Letti ed esaminati gli atti.

Considerato

                                         che l'istante chiede in questa sede che la sentenza 17 luglio 2003 venga rettificata laddove il suo patrocinatore, __________, era stato indicato con il solo titolo di avvocato e non anche con quello universitario di dottore;

                                         che la sentenza in questione, emanata da questa Camera in forza dell'art. 6 Lcant RC, prevedeva l'applicazione della legge di procedura per le cause amministrative (LPamm);

                                         che giusta l'art. 40 LPamm quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'Autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica;

                                         che in base al tenore letterale di questa disposizione, l'istanza in questione, finalizzata più che altro a rettificare l'intestazione della sentenza, dovrebbe già essere dichiarata inammissibile;

                                         che in ogni caso, quand'anche la possibilità di correzione potesse essere estesa anche agli errori nell'intestazione della sentenza -come del resto previsto dall'art. 339 CPC- l'argomentazione addotta dall'istante non potrebbe giustificare l'accoglimento dell'istanza di rettificazione;

                                         che in effetti la sentenza in questione non contiene alcun errore di redazione, essendo del tutto pacifico che il patrocinatore dell'istante, identificabile senza ambiguità, disponga del titolo di avvocato;

                                         che ad ogni buon conto il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, pronunciandosi sulla medesima censura sollevata dalla patrocinatrice dell'istante, che la mancata indicazione da parte dei giudici cantonali del suo titolo di dottore rappresentava unicamente una forma redazionale che non significava nulla e in particolare non aveva l'effetto di toglierle quel titolo (sentenze ICCTF 7 ottobre 2002, 1P.455/2002 e IICCTF 2 maggio 2003, 2P.36/2003), sicché nemmeno vi è un motivo legittimo per ottenere la rettifica della sentenza redatta con quelle modalità;

                                         che l'istanza, volta in definitiva a completare -oltretutto in maniera giuridicamente irrilevante- la sentenza piuttosto che a rettificare un errore in essa contenuta, deve pertanto essere dichiarata irricevibile, con accollo all'istante della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che l'emanazione di questo giudizio non modifica i termini d'impugnazione della sentenza d'appello, già indicati in calce a quest'ultima (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 339);

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di rettificazione 30 luglio 2003 di __________ è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione:

                                          - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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